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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/10/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 293/2024 R.G. di appello alla sentenza n. 1690/2024 del Tribunale di Taranto (pubbl. il 13.06.2024) avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
domiciliato presso l'Avv. Andrea Cipriani dal quale è rappresentato e difeso;
Parte_1
- appellante -
e
domiciliata gli Avv.ti Cosimo Arces e Cira Intermite dai quali è CP_1 rappresentata e difesa;
- appellata -
nonché
convenuta; CP_2
- convenuta ex art. 332 c.p.c. -
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
- interventore ex lege -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato innanzi al Tribunale di Taranto il 29.06.2020, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo che aveva contratto matrimonio concordatario con quest'ultima il 6.03.1997, che dalla loro unione erano nati i due figli e (quest'ultimo economicamente CP_2 Per_1 autonomo all'epoca dell'avvio del giudizio), che si erano i coniugi separati consensualmente come da verbale del 18.12.2019 richiamato nella sentenza n. 220/2020 del 30.01.2020 del Tribunale di Taranto, con rinuncia da parte della signora all'assegno di mantenimento CP_1 1 per sé, che nell'accordo di separazione consensuale i coniugi si obbligavano a trasferire ai figli la casa coniugale di proprietà comune mantenendo l'usufrutto in favore della signora CP_1 ivi rimasta ad abitare unitamente al figlio (economicamente autonomo) con l'accollo Per_1 alla moglie di quanto necessario per spese, oneri, utenze e ogni altra incombenza necessaria riguardo l'abitazione, che entrambi i coniugi avrebbero dovuto secondo l'accordo continuare a versare il 50% ciascuno delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile (pari ad € 239,70 per ciascun coniuge, per circa 36.000,00 euro, fino all'estinzione), che le parti avrebbero altresì ripartito tra loro in egual misura il saldo del conto corrente bancario intestato ad entrambi pari a complessivi euro 39.805,51, che il avrebbe rimborsato alla moglie l'importo di euro Pt_1 6.000,00 (seimila/00) quale quota parte del veicolo Opel Meriva intestata e in uso allo stesso.
Nel successivo giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG 3477/2020, la cui sentenza definitiva è qui oggetto di appello) il chiedeva la conferma Pt_1 delle statuizioni patrimoniali già stabilite nell'accordo di separazione. Si costituiva CP_1 chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno divorzile di 200,00 euro
[...] motivando tale richiesta con il rilievo di non poter più contare sul contributo del figlio Per_1 all'epoca convivente con lei ed ora trasferitosi altrove, allegando la circostanza di non poter svolgere che lavori saltuari e per brevi periodi di tempo a causa di proprie precarie condizioni di salute di cui allegava documentazione sanitaria. Nel corso del giudizio per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio si costituiva la figlia delle parti, , la quale, allegando CP_2 la mancata autosufficienza economica, chiedeva il versamento diretto a proprio favore di 300,00 euro mensili da corrispondersi dalla madre, avendo la richiedente stabilito di trasferirsi a vivere presso il padre, dimorando nell'abitazione di quest'ultimo. Pronunciata sentenza parziale limitata allo scioglimento del vincolo (n. 1657/2021, depositata il 3.07.2021), proseguito il giudizio per le statuizioni di ordine economico, all'esito della istruttoria, con la sentenza definitiva n. 1690/2024 il Tribunale rilevava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di e poneva a CP_1 carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo alla ex coniuge la somma di Parte_1 euro 150,00 mensili a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento avanzata da a carico di poiché nelle more la figlia aveva CP_2 CP_1 raggiunto adeguata autosufficienza economica. Avverso la sentenza n. 1690/2024, pubblicata il 13.06.2024 e non notificata, con ricorso depositato in data 20/07/2024 il proponeva appello nei confronti di che si Pt_1 CP_1 costituiva contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello. Rimaneva contumace
, nei cui confronti nessuna domanda e motivo di appello era stato proposto Controparte_3 dall'appellante.
Con il primo motivo di appello il allega l'errata valutazione degli atti di causa in Pt_1 cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile. A suo dire, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, innanzitutto mancherebbe lo squilibrio reddituale di non modesta entità tra i due ex coniugi, avendo la appellata conseguito, nel periodo di tempo successivo allo scioglimento del matrimonio, una capacità reddituale complessivamente analoga a quella dell'appellante. Aggiungeva che la non avrebbe mai concretamente avuto cura della prole durante il matrimonio, CP_1 contrariamente a quanto avrebbe presuntivamente riconosciuto il Tribunale e sarebbero insussistenti le indicate concrete limitazioni lavorative connesse a ragioni di natura sanitaria a carico della . CP_1
2 Con il secondo motivo di appello il contesta il diritto della all'assegno Pt_1 CP_1 divorzile per la condotta tenuta in costanza di matrimonio, nello specifico per aver denunciato il coniuge per fatti dai quali lo stesso è stato poi assolto dal tribunale in sede penale e per aver ripetutamente tradito il coniuge.
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre delibare la deduzione della di CP_1 inammissibilità dell'appello per aver il introdotto una domanda nuova consistente nella Pt_1 allegazione - da parte del - dell'immeritevolezza della in ragione del contegno Pt_1 CP_1 asseritamente censurabile, su descritto, tenuto in costanza di matrimonio. L'eccezione (in senso lato) di inammissibilità dell'appello non è condivisibile. Premesso infatti brevemente che l'inammissibilità dell'appello nel nostro ordinamento sussiste nel caso di tardività del medesimo, di mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e di manifesta infondatezza, nel caso in esame non ricorre alcuno di dette ipotesi avendo la
, a giustificazione dell'assunta inammissibilità, dedotto l'allegazione da parte del CP_1 Pt_1 di “fatti nuovi”. Tale allegazione tuttavia, al di là della sua fondatezza e ammissibilità, non inficia l'ammissibilità dell'appello nel suo complesso essendo lo stesso tempestivo e contenendo la sufficiente indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura (il riconoscimento alla dell'assegno divorzile), delle ragioni di censura (errata valutazione CP_1 della situazione reddituale ed economica delle parti e omessa considerazione del comportamento censurabile della asseritamente tenuto in costanza di matrimonio) e la CP_1 violazione di legge (errata applicazione dell'art. 5 L 1°.12.1970 n. 898). La novità dei fatti allegati rende al più, come si esporrà di seguito, l'allegazione dei fatti posti a fondamento del secondo motivo di appello e dunque il singolo motivo di appello inammissibili.
Ciò chiarito, il primo motivo di appello non è condivisibile.
Posto, infatti, che a sensi dell'art.5 c. 6° L. 01.12.1970 n.898 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, che all'assegno divorzile in favore dello ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e al sacrificio delle aspettative professionali che l'avente diritto ha subito per la scelta comune dei coniugi che uno di loro si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.Civ. Sez.Un. 11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.Civ. Sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.Civ. Sez.I 17.04.2019 n.10781, Cass. civ. sez. VI 13.10.2022 n. 29920, Cass. civ. sez. I 19.12.2023 n. 35434, Cass. civ. sez. I 8.07.2024 n. 18506), premesso che è in generale onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, si ritiene che nel caso in esame vi siano tutti i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile. CP_1
3 Dalla certificazione unica e dalle dichiarazioni reddituali di , prodotte dalla parte Parte_1 e acquisite a mezzo della Guardia di Finanza si desume che lo stesso, attualmente pensionato, ha svolto attività di lavoro dipendente. Il ha ammesso nell'atto di appello che la , Pt_1 CP_1 fino alla separazione, è stata disoccupata. Tali circostanze, unite al fatto che i due hanno avuto due figli a distanza di pochi anni l'uno all'altro, fanno presumere innanzitutto che la si sia dedicata alla loro cura e alla cura CP_1 della famiglia in generale, non potendo evidentemente farlo il impegnato nella sua Pt_1 attività di lavoro, e che lo abbia fatto per tutta la durata della convivenza coniugale, per oltre venti anni (cfr. sentenza di separazione dalla quale risulta la durata della convivenza coniugale). Tali circostanze e la necessità di accudire la prole e di curarne la crescita fanno anche presumere che quella della di dedicarsi alla crescita dei figli e alla cura della famiglia sia stata una CP_1 scelta condivisa con il coniuge, non potendosi comprendere, diversamente, come avrebbero potuto i coniugi ed in particolare il occuparsi della prole. Pt_1 Dalle informative della Guardia di Finanza relative ad entrambi i coniugi e dai modelli 730 del risulta altresì un netta sperequazione reddituale tra due ex coniugi, percependo il Pt_1 Pt_1 al netto dell'IRPEF, un reddito di quasi 20.000 euro all'anno (come da lui stesso ammesso nell'atto di appello, v. alla pag. 7) e avendo percepito la un reddito nel 2021 di circa CP_1 13.000 euro al lordo dell'IRPEF (avendo la GdF accertato il reddito imponibile e non al netto della , cfr. relazione della GdF), pari a poco più di 10.000 euro netti all'anno, per la CP_1 attività di lavoro dipendente presso un'azienda agricola. Tale sperequazione è da attribuirsi sotto il profilo causale alla scelta condivisa della di CP_1 dedicarsi per più di venti anni alla cura dei figli e della famiglia, avendo tale scelta portato ad escludere la dal mondo del lavoro in giovane età (avendo procreato i figli a ventisei e CP_1 a trent'anni) e non potendo pretendersi dalla lo svolgimento un'attività di lavoro più CP_1 remuneratoria oggi che ha sessant'uno anni. Presunto che la , per le ragioni su esposte, si sia dedicata alla crescita dei due figli e alla CP_1 cura della famiglia per oltre venti anni, che lo abbia fatto per necessità della famiglia e in condivisione con il marito, che tale scelta condivisa ha comportato per la stessa il sacrificio delle due possibilità lavorative, alla stessa non può non riconoscersi l'assegno divorzile al fine di compensarla del sacrificio fatto nell'interesse della famiglia e per (se non per eliminare, quanto meno) per ridurre la sperequazione reddituale con il marito che è derivata dalle scelte di vita operate dai due coniugi in costanza di matrimonio. E la somma riconosciuta in primo grado, per la sua esiguità (appena 150 euro al mese), riesce a compensare solo in parte i sacrifici fatti dalla per la crescita dei figli e la cura della CP_1 famiglia. Consegue che l'assegno riconosciuto in primo grado va confermato, in funzione perequativa e compensativa, funzione a cui ha fatto correttamente riferimento il tribunale in sentenza (v. alla pag. 8).
Va rigettato anche il secondo motivo di appello, con il quale il PE il PE contesta il diritto della all'assegno divorzile per la condotta tenuta in costanza di matrimonio, CP_1 nello specifico per aver denunciato il coniuge per fatti dai quali lo stesso è stato poi assolto dal tribunale in sede penale e per aver ripetutamente tradito il coniuge. A parte il fatto che delle asserite violazioni dell'obbligo di fedeltà non c'è prova, a parte il fatto che il ha addotto il “censurabile comportamento” della ex coniuge solo nel Pt_1 giudizio di divorzio e non lo ha fatto in quello di separazione per un eventuale addebito, a parte il fatto che detto comportamento comunque non sarebbe idoneo ad escludere l'assegno divorzile spettante in funzione perequativa e compensativa, si ritiene che il motivo di appello sia da
4 rigettare perché fondato su fatto (il comportamento censurabile della ) non allegato in CP_1 primo grado. Se infatti nell'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione, secondo il rito vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis, la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme portano ad escludere l'applicabilità del divieto di ammissione e produzione di nuove prove ai sensi dell'art. 345 c.p.c. purchè sia garantito il contraddittorio tra le parti (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 19.11.2021 n. 35706, Cass. civ. sez. VI 7.09.2020 n. 18532), tuttavia non possono allegarsi in appello fatti nuovi a meno che non siano sopravvenuti, sottraendoli così al contradditorio di primo grado.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 e considerando la causa del valore di € 3.600,00 (pari ad € 150 x 24) in applicazione analogica dell'art. 13 c. I c.p.c. (un tal senso, per le cause in materia di assegno divorzile, Cass. civ. sez. I 23.05.2024 n. 14635), seguono la soccombenza tra il e la . Pt_1 CP_1 Nulla per le spese nei confronti di essendo stata evocata in giudizio ai sensi CP_2 dell'art. 332 c.p.c., non essendo stato proposto nei suoi confronti alcun motivo di appello.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1690/2024 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 contro con ricorso depositato il 20.07.2024, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese del giudizio di appello Parte_1 CP_1 liquidate in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) nulle per spese di lite di appello nei confronti di . CP_2
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 293/2024 R.G. di appello alla sentenza n. 1690/2024 del Tribunale di Taranto (pubbl. il 13.06.2024) avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente tra
domiciliato presso l'Avv. Andrea Cipriani dal quale è rappresentato e difeso;
Parte_1
- appellante -
e
domiciliata gli Avv.ti Cosimo Arces e Cira Intermite dai quali è CP_1 rappresentata e difesa;
- appellata -
nonché
convenuta; CP_2
- convenuta ex art. 332 c.p.c. -
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
- interventore ex lege -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato innanzi al Tribunale di Taranto il 29.06.2020, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo che aveva contratto matrimonio concordatario con quest'ultima il 6.03.1997, che dalla loro unione erano nati i due figli e (quest'ultimo economicamente CP_2 Per_1 autonomo all'epoca dell'avvio del giudizio), che si erano i coniugi separati consensualmente come da verbale del 18.12.2019 richiamato nella sentenza n. 220/2020 del 30.01.2020 del Tribunale di Taranto, con rinuncia da parte della signora all'assegno di mantenimento CP_1 1 per sé, che nell'accordo di separazione consensuale i coniugi si obbligavano a trasferire ai figli la casa coniugale di proprietà comune mantenendo l'usufrutto in favore della signora CP_1 ivi rimasta ad abitare unitamente al figlio (economicamente autonomo) con l'accollo Per_1 alla moglie di quanto necessario per spese, oneri, utenze e ogni altra incombenza necessaria riguardo l'abitazione, che entrambi i coniugi avrebbero dovuto secondo l'accordo continuare a versare il 50% ciascuno delle rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile (pari ad € 239,70 per ciascun coniuge, per circa 36.000,00 euro, fino all'estinzione), che le parti avrebbero altresì ripartito tra loro in egual misura il saldo del conto corrente bancario intestato ad entrambi pari a complessivi euro 39.805,51, che il avrebbe rimborsato alla moglie l'importo di euro Pt_1 6.000,00 (seimila/00) quale quota parte del veicolo Opel Meriva intestata e in uso allo stesso.
Nel successivo giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG 3477/2020, la cui sentenza definitiva è qui oggetto di appello) il chiedeva la conferma Pt_1 delle statuizioni patrimoniali già stabilite nell'accordo di separazione. Si costituiva CP_1 chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno divorzile di 200,00 euro
[...] motivando tale richiesta con il rilievo di non poter più contare sul contributo del figlio Per_1 all'epoca convivente con lei ed ora trasferitosi altrove, allegando la circostanza di non poter svolgere che lavori saltuari e per brevi periodi di tempo a causa di proprie precarie condizioni di salute di cui allegava documentazione sanitaria. Nel corso del giudizio per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio si costituiva la figlia delle parti, , la quale, allegando CP_2 la mancata autosufficienza economica, chiedeva il versamento diretto a proprio favore di 300,00 euro mensili da corrispondersi dalla madre, avendo la richiedente stabilito di trasferirsi a vivere presso il padre, dimorando nell'abitazione di quest'ultimo. Pronunciata sentenza parziale limitata allo scioglimento del vincolo (n. 1657/2021, depositata il 3.07.2021), proseguito il giudizio per le statuizioni di ordine economico, all'esito della istruttoria, con la sentenza definitiva n. 1690/2024 il Tribunale rilevava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di e poneva a CP_1 carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo alla ex coniuge la somma di Parte_1 euro 150,00 mensili a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
rigettava la domanda di assegno di mantenimento avanzata da a carico di poiché nelle more la figlia aveva CP_2 CP_1 raggiunto adeguata autosufficienza economica. Avverso la sentenza n. 1690/2024, pubblicata il 13.06.2024 e non notificata, con ricorso depositato in data 20/07/2024 il proponeva appello nei confronti di che si Pt_1 CP_1 costituiva contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello. Rimaneva contumace
, nei cui confronti nessuna domanda e motivo di appello era stato proposto Controparte_3 dall'appellante.
Con il primo motivo di appello il allega l'errata valutazione degli atti di causa in Pt_1 cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile. A suo dire, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, innanzitutto mancherebbe lo squilibrio reddituale di non modesta entità tra i due ex coniugi, avendo la appellata conseguito, nel periodo di tempo successivo allo scioglimento del matrimonio, una capacità reddituale complessivamente analoga a quella dell'appellante. Aggiungeva che la non avrebbe mai concretamente avuto cura della prole durante il matrimonio, CP_1 contrariamente a quanto avrebbe presuntivamente riconosciuto il Tribunale e sarebbero insussistenti le indicate concrete limitazioni lavorative connesse a ragioni di natura sanitaria a carico della . CP_1
2 Con il secondo motivo di appello il contesta il diritto della all'assegno Pt_1 CP_1 divorzile per la condotta tenuta in costanza di matrimonio, nello specifico per aver denunciato il coniuge per fatti dai quali lo stesso è stato poi assolto dal tribunale in sede penale e per aver ripetutamente tradito il coniuge.
Prima di esaminare i motivi di appello, occorre delibare la deduzione della di CP_1 inammissibilità dell'appello per aver il introdotto una domanda nuova consistente nella Pt_1 allegazione - da parte del - dell'immeritevolezza della in ragione del contegno Pt_1 CP_1 asseritamente censurabile, su descritto, tenuto in costanza di matrimonio. L'eccezione (in senso lato) di inammissibilità dell'appello non è condivisibile. Premesso infatti brevemente che l'inammissibilità dell'appello nel nostro ordinamento sussiste nel caso di tardività del medesimo, di mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e di manifesta infondatezza, nel caso in esame non ricorre alcuno di dette ipotesi avendo la
, a giustificazione dell'assunta inammissibilità, dedotto l'allegazione da parte del CP_1 Pt_1 di “fatti nuovi”. Tale allegazione tuttavia, al di là della sua fondatezza e ammissibilità, non inficia l'ammissibilità dell'appello nel suo complesso essendo lo stesso tempestivo e contenendo la sufficiente indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura (il riconoscimento alla dell'assegno divorzile), delle ragioni di censura (errata valutazione CP_1 della situazione reddituale ed economica delle parti e omessa considerazione del comportamento censurabile della asseritamente tenuto in costanza di matrimonio) e la CP_1 violazione di legge (errata applicazione dell'art. 5 L 1°.12.1970 n. 898). La novità dei fatti allegati rende al più, come si esporrà di seguito, l'allegazione dei fatti posti a fondamento del secondo motivo di appello e dunque il singolo motivo di appello inammissibili.
Ciò chiarito, il primo motivo di appello non è condivisibile.
Posto, infatti, che a sensi dell'art.5 c. 6° L. 01.12.1970 n.898 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, che all'assegno divorzile in favore dello ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che il diritto all'assegno discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e al sacrificio delle aspettative professionali che l'avente diritto ha subito per la scelta comune dei coniugi che uno di loro si dedicasse esclusivamente alla famiglia (Cass.Civ. Sez.Un. 11.07.2018 n.18287; nello stesso senso Cass.Civ. Sez.I 17.04.2019 n.10782, Cass.Civ. Sez.I 17.04.2019 n.10781, Cass. civ. sez. VI 13.10.2022 n. 29920, Cass. civ. sez. I 19.12.2023 n. 35434, Cass. civ. sez. I 8.07.2024 n. 18506), premesso che è in generale onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall'art.5 su citato, si ritiene che nel caso in esame vi siano tutti i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile. CP_1
3 Dalla certificazione unica e dalle dichiarazioni reddituali di , prodotte dalla parte Parte_1 e acquisite a mezzo della Guardia di Finanza si desume che lo stesso, attualmente pensionato, ha svolto attività di lavoro dipendente. Il ha ammesso nell'atto di appello che la , Pt_1 CP_1 fino alla separazione, è stata disoccupata. Tali circostanze, unite al fatto che i due hanno avuto due figli a distanza di pochi anni l'uno all'altro, fanno presumere innanzitutto che la si sia dedicata alla loro cura e alla cura CP_1 della famiglia in generale, non potendo evidentemente farlo il impegnato nella sua Pt_1 attività di lavoro, e che lo abbia fatto per tutta la durata della convivenza coniugale, per oltre venti anni (cfr. sentenza di separazione dalla quale risulta la durata della convivenza coniugale). Tali circostanze e la necessità di accudire la prole e di curarne la crescita fanno anche presumere che quella della di dedicarsi alla crescita dei figli e alla cura della famiglia sia stata una CP_1 scelta condivisa con il coniuge, non potendosi comprendere, diversamente, come avrebbero potuto i coniugi ed in particolare il occuparsi della prole. Pt_1 Dalle informative della Guardia di Finanza relative ad entrambi i coniugi e dai modelli 730 del risulta altresì un netta sperequazione reddituale tra due ex coniugi, percependo il Pt_1 Pt_1 al netto dell'IRPEF, un reddito di quasi 20.000 euro all'anno (come da lui stesso ammesso nell'atto di appello, v. alla pag. 7) e avendo percepito la un reddito nel 2021 di circa CP_1 13.000 euro al lordo dell'IRPEF (avendo la GdF accertato il reddito imponibile e non al netto della , cfr. relazione della GdF), pari a poco più di 10.000 euro netti all'anno, per la CP_1 attività di lavoro dipendente presso un'azienda agricola. Tale sperequazione è da attribuirsi sotto il profilo causale alla scelta condivisa della di CP_1 dedicarsi per più di venti anni alla cura dei figli e della famiglia, avendo tale scelta portato ad escludere la dal mondo del lavoro in giovane età (avendo procreato i figli a ventisei e CP_1 a trent'anni) e non potendo pretendersi dalla lo svolgimento un'attività di lavoro più CP_1 remuneratoria oggi che ha sessant'uno anni. Presunto che la , per le ragioni su esposte, si sia dedicata alla crescita dei due figli e alla CP_1 cura della famiglia per oltre venti anni, che lo abbia fatto per necessità della famiglia e in condivisione con il marito, che tale scelta condivisa ha comportato per la stessa il sacrificio delle due possibilità lavorative, alla stessa non può non riconoscersi l'assegno divorzile al fine di compensarla del sacrificio fatto nell'interesse della famiglia e per (se non per eliminare, quanto meno) per ridurre la sperequazione reddituale con il marito che è derivata dalle scelte di vita operate dai due coniugi in costanza di matrimonio. E la somma riconosciuta in primo grado, per la sua esiguità (appena 150 euro al mese), riesce a compensare solo in parte i sacrifici fatti dalla per la crescita dei figli e la cura della CP_1 famiglia. Consegue che l'assegno riconosciuto in primo grado va confermato, in funzione perequativa e compensativa, funzione a cui ha fatto correttamente riferimento il tribunale in sentenza (v. alla pag. 8).
Va rigettato anche il secondo motivo di appello, con il quale il PE il PE contesta il diritto della all'assegno divorzile per la condotta tenuta in costanza di matrimonio, CP_1 nello specifico per aver denunciato il coniuge per fatti dai quali lo stesso è stato poi assolto dal tribunale in sede penale e per aver ripetutamente tradito il coniuge. A parte il fatto che delle asserite violazioni dell'obbligo di fedeltà non c'è prova, a parte il fatto che il ha addotto il “censurabile comportamento” della ex coniuge solo nel Pt_1 giudizio di divorzio e non lo ha fatto in quello di separazione per un eventuale addebito, a parte il fatto che detto comportamento comunque non sarebbe idoneo ad escludere l'assegno divorzile spettante in funzione perequativa e compensativa, si ritiene che il motivo di appello sia da
4 rigettare perché fondato su fatto (il comportamento censurabile della ) non allegato in CP_1 primo grado. Se infatti nell'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione, secondo il rito vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ratione temporis, la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme portano ad escludere l'applicabilità del divieto di ammissione e produzione di nuove prove ai sensi dell'art. 345 c.p.c. purchè sia garantito il contraddittorio tra le parti (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I 19.11.2021 n. 35706, Cass. civ. sez. VI 7.09.2020 n. 18532), tuttavia non possono allegarsi in appello fatti nuovi a meno che non siano sopravvenuti, sottraendoli così al contradditorio di primo grado.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n. 55 e considerando la causa del valore di € 3.600,00 (pari ad € 150 x 24) in applicazione analogica dell'art. 13 c. I c.p.c. (un tal senso, per le cause in materia di assegno divorzile, Cass. civ. sez. I 23.05.2024 n. 14635), seguono la soccombenza tra il e la . Pt_1 CP_1 Nulla per le spese nei confronti di essendo stata evocata in giudizio ai sensi CP_2 dell'art. 332 c.p.c., non essendo stato proposto nei suoi confronti alcun motivo di appello.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sullo appello avverso la sentenza n. 1690/2024 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1 contro con ricorso depositato il 20.07.2024, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rimborsare a le spese del giudizio di appello Parte_1 CP_1 liquidate in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
3) nulle per spese di lite di appello nei confronti di . CP_2
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
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