Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.1202/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. DR CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1202 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.4.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.128 presso lo studio dell'avv.to Lucia Artusi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Cavour n.31 presso lo studio dell'avv.to Cristina Sismondini che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 19.7.2024 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Vallecrosia il 24.6.1989 con e che dall'unione non sono nati CP_1 figli DR (33 anni, essendo nato il [...]) e (35 anni, essendo nato il Per_1
19.3.1990), entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Formulava, inoltre, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione, nulla opponeva alla domanda in punto status, chiedendo, invece, il rigetto delle altre avanzate da controparte.
Avendo in corso di causa le parti raggiunto tra loro un accordo al fine di definire consensualmente la separazione, il Tribunale disponeva la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c., Le parti, entro il termine perentorio del 10.4.2025 rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 18.2.2025 e nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il CP_1
4.6.1957 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in Vallecrosia il 24.6.1989;
2) con accordo a che la casa familiare sita in Vallecrosia (IM), Regione Gurabba n.211 - intestata per la metà indivisa del diritto della nuda proprietà in capo ai N.1202/2024 R.G.A.C.C.
figli e e per la metà indivisa ciascuno del diritto Persona_2 Persona_3 di usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento a favore del coniuge superstite in capo ai coniugi e – resti nella disponibilità di CP_1 Parte_1
con tutti gli arredi ivi presenti;
quanto precede dandosi atto di Parte_1 come abbia già provveduto ad asportare dalla stessa i propri beni CP_1 ed effetti personali;
3) con accordo a che venga confermato il diritto di libero accesso, ed attraverso ingresso esterno, in capo a ai magazzini insistenti sul terreno CP_1 pertinenziale la casa familiare (intestato per la metà indivisa del diritto della nuda proprietà in capo ai figli e e per la metà Persona_2 Persona_3 indivisa ciascuno del diritto di usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento a favore del coniuge superstite in capo ai coniugi e CP_1 Parte_1
);
[...]
4) dandosi atto dell'impegno assunto da ad asportare tutti i beni dal CP_1 medesimo ricoverati in costanza di matrimonio sul terreno di proprietà della sig.ra nel termine massimo di anni 3 dal passaggio in giudicato Parte_1 della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente assenso all'accesso all'area de qua da parte della proprietaria esclusiva del fondo per tutto il tempo necessario all'adempimento dell'impegno di cui sopra;
5) con accordo a che venga intestato a senza conguaglio l'autocarro CP_1 per trasporto di cose Fiat 40 NC 35 B targato FC113NX (già targa AJ656DH), attualmente intestato a;
Parte_1
6) dandosi atto di come entrambe le parti dichiarino di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra essi esistente e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
7) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
8) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 3.6.2025
Il Presidente est.
(dott. DR CANCIANI) N.1202/2024 R.G.A.C.C.