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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/11/2024, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1222 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CONTI ELENA;
matrimonio celebrato in CESENA il 14/09/1997 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Dichiarare che i coniugi potranno vivere separati e saranno liberi di porre la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà Controparte_1 esclusiva, mentre trasferirà altrove la propria residenza e Parte_1 rilascerà la casa coniugale entro il 30.09.2024.
3) Il figlio (nato il [...]), maggiorenne non Persona_1 economicamente indipendente, residente nella casa coniugale in Forlì via Bondi 24, potrà alternativamente a propria discrezione abitare con un genitore o con l'altro, i quali provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio per il tempo strettamente legato alla permanenza presso ciascun genitore.
4) Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-sportive sostenute per il figlio , previamente Per_1 concordate e documentate, così come indicato e con le modalità previste dall'art. 15 del protocollo adottato dal Tribunale di Forlì.
5) Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali, le parti si danno atto di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra a titolo di reciproco mantenimento.
6) Nella regolamentazione dei rapporti economici tra le parti:
- si impegna con la sottoscrizione del presente ricorso a Controparte_1 corrispondere a , a semplice richiesta, la somma di € 23.600,00 Parte_1 quale rimborso delle somme proprie dalla stessa utilizzate mediante il conto corrente cointestato, già estinto, per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla casa coniugale e per l'acquisto dell'autovettura intestata al marito;
– si adopererà con l'istituto di credito che ha erogato il mutuo Controparte_1 ipotecario per la ristrutturazione della casa coniugale al fine di richiedere l'estinzione della garanzia fidejussoria, rilasciata da a garanzia Parte_1 del predetto mutuo.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto N. 227 P. 2 S. A Anno 1997).
Forlì, 18/11/2024
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. CONTI ELENA;
matrimonio celebrato in CESENA il 14/09/1997 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto l'intervento del p.m.1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Dichiarare che i coniugi potranno vivere separati e saranno liberi di porre la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) continuerà ad abitare nella casa coniugale di sua proprietà Controparte_1 esclusiva, mentre trasferirà altrove la propria residenza e Parte_1 rilascerà la casa coniugale entro il 30.09.2024.
3) Il figlio (nato il [...]), maggiorenne non Persona_1 economicamente indipendente, residente nella casa coniugale in Forlì via Bondi 24, potrà alternativamente a propria discrezione abitare con un genitore o con l'altro, i quali provvederanno al mantenimento ordinario diretto del figlio per il tempo strettamente legato alla permanenza presso ciascun genitore.
4) Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludico-sportive sostenute per il figlio , previamente Per_1 concordate e documentate, così come indicato e con le modalità previste dall'art. 15 del protocollo adottato dal Tribunale di Forlì.
5) Tenuto conto delle rispettive capacità reddituali, le parti si danno atto di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra a titolo di reciproco mantenimento.
6) Nella regolamentazione dei rapporti economici tra le parti:
- si impegna con la sottoscrizione del presente ricorso a Controparte_1 corrispondere a , a semplice richiesta, la somma di € 23.600,00 Parte_1 quale rimborso delle somme proprie dalla stessa utilizzate mediante il conto corrente cointestato, già estinto, per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla casa coniugale e per l'acquisto dell'autovettura intestata al marito;
– si adopererà con l'istituto di credito che ha erogato il mutuo Controparte_1 ipotecario per la ristrutturazione della casa coniugale al fine di richiedere l'estinzione della garanzia fidejussoria, rilasciata da a garanzia Parte_1 del predetto mutuo.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (atto N. 227 P. 2 S. A Anno 1997).
Forlì, 18/11/2024
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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