TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 417/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 417/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata ad [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Alghero nella via Francesco Petrarca n.5, presso lo studio legale dell'Avv.
Giulia Tedde (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3
ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza dell'8/05/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio perla decisione.
pagina 1 di 3 ***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_2 Parte_1
ALGHERO (SS) in data 22 ottobre 2006 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di ALGHERO (SS) per l'anno 2006, N. 109, Parte 2, Serie A, dalla cui unione è nato, in
Alghero il 14/12/2005, il figlio , maggiore di età non economicamente Persona_1
autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 10/09/2020, RG
868/2020, n. 8222/2020.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ALGHERO (SS) in data
22/10/2006 tra nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...] e C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...],
[...] C.F._1
nella Via Giovanni Giolitti n.15, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di ALGHERO (SS) Anno 2006, Nr. 109,
Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza dell'
8/05/2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 417/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata ad [...] il [...] (C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Alghero nella via Francesco Petrarca n.5, presso lo studio legale dell'Avv.
Giulia Tedde (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._3
ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza dell'8/05/2025.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio perla decisione.
pagina 1 di 3 ***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Parte_2 Parte_1
ALGHERO (SS) in data 22 ottobre 2006 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di ALGHERO (SS) per l'anno 2006, N. 109, Parte 2, Serie A, dalla cui unione è nato, in
Alghero il 14/12/2005, il figlio , maggiore di età non economicamente Persona_1
autosufficiente.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 10/09/2020, RG
868/2020, n. 8222/2020.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda congiunta delle parti può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ALGHERO (SS) in data
22/10/2006 tra nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
) residente in [...] e C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) residente in [...],
[...] C.F._1
nella Via Giovanni Giolitti n.15, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di ALGHERO (SS) Anno 2006, Nr. 109,
Parte 2, Serie A, alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale di udienza dell'
8/05/2025 (contenente trasferimento immobiliare a risoluzione della crisi coniugale) da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione pagina 2 di 3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALGHERO (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3