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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 803/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona del Giudice Dott. Francesco Provenzano in funzione monocratica rimessa la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°803/2021, R.G.A.C. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Valentina Zirafa, per procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Palma di
Montechiaro via Canicattì n. 3, ha eletto domicilio
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Peritore, per procura in calce alla comparsa di costituzione risposta, presso il cui studio in Gela Vico Mulè n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTA- OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.03.2021, il , proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento il 07.01.2021 (RG 3371/2020), con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 81.400,00 in favore della Controparte_1
oltre interessi legali moratori, legata a un contratto di appalto di lavori pubblici.
In particolare, deduceva di aver già corrisposto la somma di € 235.007,69, importo nettamente superiore al valore dei lavori effettivamente eseguiti dalla Controparte_1
Sosteneva che la non avrebbe completato i lavori rifiutandosi di Controparte_1 riprenderli nonostante i solleciti e, pertanto, il contratto era da ritenersi, ipso iure, risolto per inadempimento della società appaltante secondo quanto previsto dalla normativa del codice dei contatti pubblici.
Su tali premesse l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla è dovuto alla In subordine, chiedeva la riduzione della pretesa economica. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la contestando Controparte_1
quanto ex adverso allegato e, in particolare, rilevava che gli asseriti pagamenti del Comune riguardavano altri certificati di pagamento e non il certificato n. 2 oggetto del decreto ingiuntivo.
La società opposta sottolineava che a causa del mancato pagamento da parte del le parti, Pt_1
con verbale del 06.08.2020, disponevano la sospensione dei lavori e seguiva così la successiva risoluzione del contratto per grave inadempimento.
In ragione di tali motivi chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con condanna per lite temeraria e con vittoria di spese di giudizio.
Concessi termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. ed istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione in atti, all'udienza del 05.03.2024 avanti lo scrivente giudice medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo, le parti discutevano la causa e vaniva rimesso in decisione sulla base delle conclusioni delle parti precisate a verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa dal è infondata e deve essere rigettata per i motivi che di Parte_1
seguito si illustrano.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Ebbene, nel presente giudizio la convenuta, attrice in senso sostanziale, ha provato il fatto costitutivo del credito, infatti, dalla documentazione prodotta, in particolare, dal verbale di sospensione lavori del 06.08.2020, sottoscritto dal direttore dei lavori dell'impresa appaltatrice e dal responsabile unico del procedimento, veniva dato atto che l'impresa appaltatrice aveva ricevuto i pagamenti del Certificato unico, certificato unico bis e acconto SAL 1 e che la stessa aveva maturato le condizioni per l'emissione del secondo SAL, il cui pagamento non era stato ancora effettuato per ritardi di accreditamento da parte dell'assessorato finanziatore dell'appalto. Quindi, alla luce del mancato pagamento del secondo SAL, somma richiesta nel decreto ingiuntivo, veniva disposta la sospensione dei lavori.
L'importo previsto nel secondo SAL è quello richiesto con i decreto ingiuntivo opposto.
Il credito della è, quindi, anche in questa sede supportato da prova anche Controparte_1
alla luce della mancata contestazione da parte del del contratto di appalto, stipulato tra le Pt_1
parte, nonché la mancata contestazione di aver ricevuto la richiesta di pagamento del secondo SAL.
Mentre, il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice opponente non risulta provato.
In proposito trovano applicazione i seguenti condivisi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”(cfr. Cass. 20288/2011).
Nella controversia in esame l'avvenuto pagamento del secondo SAL da parte del non può Pt_1
dirsi provato mediante i differenti pagamenti prodotti da che si riferiscono al Certificato Pt_1 unico, certificato unico bis e all'acconto del SAL 1.
La produzione dei pagamenti effettuati dal , sono ininfluenti perché, alla luce della Parte_1
superiore motivazione, non riguardano quanto richiesto dal creditore con l'ingiunzione intimata in decreto, ma attengono al pagamento del primo SAL (1) dei lavori, mentre la società
[...]
ha agito per la liquidazione del secondo SAL dei lavori. Quindi, nessuna prova Controparte_1 idonea a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è stata allegata.
Riguardo la circostanza dedotta dal secondo cui il mancato pagamento del secondo SAL Pt_1
era dovuto al fatto che l'impresa non aveva ripreso i lavori, seppur rappresenta eccezione astrattamente idonea a legittimare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non è stata supportata, anche questa, da alcuna prova.
Il allega una nota del 08.03.2021 a firma del capo del settore tecnico, geom. Pt_1 CP_2
in cui si citano una nota del 01.03.2021 con cui il Rup convocava l'impresa per la
[...]
rispesa dei lavori e un verbale di mancata ripresa dei lavori n. 3.
Le citate note, tuttavia, non vengono allegate, precludendo così a questo giudice un'indagine, incidenter tantum, sulla risoluzione per inadempimento.
Pertanto, alla luce delle superiori motivazioni, deve concludersi che la pretesa creditoria della
è rimasta provata, per cui il decreto ingiuntivo va confermato. Controparte_1 Infine, non merita accoglimento la domanda della società convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria in assenza di prova alcuna dei presupposti richiesti dalla specifica norma.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori tra i minimi del d.m. 55/2014 e ss.mm. dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta ovvero assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3/2021 del
07.01.2021.
- condanna l'attore a rifondere in favore della parte convenuta le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali, IVA
e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Cristian Peritore dichiaratosi antistatario.
Agrigento 19 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In persona del Giudice Dott. Francesco Provenzano in funzione monocratica rimessa la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n°803/2021, R.G.A.C. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Valentina Zirafa, per procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio in Palma di
Montechiaro via Canicattì n. 3, ha eletto domicilio
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Peritore, per procura in calce alla comparsa di costituzione risposta, presso il cui studio in Gela Vico Mulè n. 2, ha eletto domicilio
CONVENUTA- OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.03.2021, il , proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3/2021, emesso dal Tribunale di Agrigento il 07.01.2021 (RG 3371/2020), con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 81.400,00 in favore della Controparte_1
oltre interessi legali moratori, legata a un contratto di appalto di lavori pubblici.
In particolare, deduceva di aver già corrisposto la somma di € 235.007,69, importo nettamente superiore al valore dei lavori effettivamente eseguiti dalla Controparte_1
Sosteneva che la non avrebbe completato i lavori rifiutandosi di Controparte_1 riprenderli nonostante i solleciti e, pertanto, il contratto era da ritenersi, ipso iure, risolto per inadempimento della società appaltante secondo quanto previsto dalla normativa del codice dei contatti pubblici.
Su tali premesse l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla è dovuto alla In subordine, chiedeva la riduzione della pretesa economica. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la contestando Controparte_1
quanto ex adverso allegato e, in particolare, rilevava che gli asseriti pagamenti del Comune riguardavano altri certificati di pagamento e non il certificato n. 2 oggetto del decreto ingiuntivo.
La società opposta sottolineava che a causa del mancato pagamento da parte del le parti, Pt_1
con verbale del 06.08.2020, disponevano la sospensione dei lavori e seguiva così la successiva risoluzione del contratto per grave inadempimento.
In ragione di tali motivi chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con condanna per lite temeraria e con vittoria di spese di giudizio.
Concessi termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. ed istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione in atti, all'udienza del 05.03.2024 avanti lo scrivente giudice medio tempore subentrato nella titolarità del fascicolo, le parti discutevano la causa e vaniva rimesso in decisione sulla base delle conclusioni delle parti precisate a verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa dal è infondata e deve essere rigettata per i motivi che di Parte_1
seguito si illustrano.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Ebbene, nel presente giudizio la convenuta, attrice in senso sostanziale, ha provato il fatto costitutivo del credito, infatti, dalla documentazione prodotta, in particolare, dal verbale di sospensione lavori del 06.08.2020, sottoscritto dal direttore dei lavori dell'impresa appaltatrice e dal responsabile unico del procedimento, veniva dato atto che l'impresa appaltatrice aveva ricevuto i pagamenti del Certificato unico, certificato unico bis e acconto SAL 1 e che la stessa aveva maturato le condizioni per l'emissione del secondo SAL, il cui pagamento non era stato ancora effettuato per ritardi di accreditamento da parte dell'assessorato finanziatore dell'appalto. Quindi, alla luce del mancato pagamento del secondo SAL, somma richiesta nel decreto ingiuntivo, veniva disposta la sospensione dei lavori.
L'importo previsto nel secondo SAL è quello richiesto con i decreto ingiuntivo opposto.
Il credito della è, quindi, anche in questa sede supportato da prova anche Controparte_1
alla luce della mancata contestazione da parte del del contratto di appalto, stipulato tra le Pt_1
parte, nonché la mancata contestazione di aver ricevuto la richiesta di pagamento del secondo SAL.
Mentre, il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice opponente non risulta provato.
In proposito trovano applicazione i seguenti condivisi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca”(cfr. Cass. 20288/2011).
Nella controversia in esame l'avvenuto pagamento del secondo SAL da parte del non può Pt_1
dirsi provato mediante i differenti pagamenti prodotti da che si riferiscono al Certificato Pt_1 unico, certificato unico bis e all'acconto del SAL 1.
La produzione dei pagamenti effettuati dal , sono ininfluenti perché, alla luce della Parte_1
superiore motivazione, non riguardano quanto richiesto dal creditore con l'ingiunzione intimata in decreto, ma attengono al pagamento del primo SAL (1) dei lavori, mentre la società
[...]
ha agito per la liquidazione del secondo SAL dei lavori. Quindi, nessuna prova Controparte_1 idonea a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è stata allegata.
Riguardo la circostanza dedotta dal secondo cui il mancato pagamento del secondo SAL Pt_1
era dovuto al fatto che l'impresa non aveva ripreso i lavori, seppur rappresenta eccezione astrattamente idonea a legittimare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. non è stata supportata, anche questa, da alcuna prova.
Il allega una nota del 08.03.2021 a firma del capo del settore tecnico, geom. Pt_1 CP_2
in cui si citano una nota del 01.03.2021 con cui il Rup convocava l'impresa per la
[...]
rispesa dei lavori e un verbale di mancata ripresa dei lavori n. 3.
Le citate note, tuttavia, non vengono allegate, precludendo così a questo giudice un'indagine, incidenter tantum, sulla risoluzione per inadempimento.
Pertanto, alla luce delle superiori motivazioni, deve concludersi che la pretesa creditoria della
è rimasta provata, per cui il decreto ingiuntivo va confermato. Controparte_1 Infine, non merita accoglimento la domanda della società convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria in assenza di prova alcuna dei presupposti richiesti dalla specifica norma.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori tra i minimi del d.m. 55/2014 e ss.mm. dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta ovvero assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3/2021 del
07.01.2021.
- condanna l'attore a rifondere in favore della parte convenuta le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali, IVA
e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Cristian Peritore dichiaratosi antistatario.
Agrigento 19 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano