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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/05/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 16.5.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 11816/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
E
Parte_2
( c.f. ) C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI:
parte ricorrente e resistente come all'udienza del 15.5.2025
Pubblico Ministero: come da parere in data 5.1.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 15.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni così come precisate all'udienza del 15.5.2022
Con il ricorso introduttivo premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con , in Genova, in data Parte_2
12.6.2008, che dall'unione in data 19.9.2006 era nata la figlia , che la Per_1 prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile chiedeva la pronuncia di separazione personale con addebito al marito, l'affidamento condiviso della figlia, all'epoca minore di età, con sua prevalente collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, la liquidazione a proprio favore di assegno di mantenimento e la regolamentazione degli aspetti economici relativi al mantenimento della figlia. Con vittoria delle spese.
si costituiva mediante comparsa con la quale si Parte_2 associava alla domanda di separazione e di affidamento condiviso della figlia, si opponeva alla domanda di addebito della separazione, di liquidazione di assegno di mantenimento in favore della moglie e chiedeva la regolamentazione delle frequentazioni e degli aspetti economici relativi al mantenimento della figlia. Con vittoria delle spese.
Con ordinanza 19.4.2022 il giudice delegato proponeva alle parti la conciliazione della causa alle condizioni ivi indicate e fissava ai fini della discussione della proposta l'udienza del 15.5.2025 informando le parti che, in caso di mancata conciliazione, sarebbe stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia della coppia, nel frattempo divenuta maggiorenne.
All'udienza del 15.5.2025, fallito il tentativo di conciliazione, il difensore del resistente chiedeva emettersi pronuncia parziale di stato e il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sul punto.
Entrambe le parti chiedevano la pronuncia di separazione.
Come noto, l'art. 473 bis. 22 cpc comma quarto cpc consente al Tribunale di
2 emettere sentenza non definitiva sullo stato delle persone quando il processo debba proseguire per la definizione delle ulteriori domande. Nel caso di specie, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo, la causa non è matura per la decisione con riferimento alle domande di natura economica dovendo essere integrato il contraddittorio nei confronti della figlia , nel Per_1 frattempo divenuta maggiorenne
Sotto il profilo sostanziale si osserva come il tentativo di conciliazione effettuato all'udienza del 15.5.2025 abbia dato esito negativo, che di fatto i coniugi già più non coabitano, e che tra gli stessi sussiste una forte conflittualità; deve quindi prendersi atto che, quanto meno allo stato, la prosecuzione della convivenza risulta non più tollerabile ciò che, giusta la previsione dell'art. 151 c.c., rende fondata la domanda di separazione.
Spese al definitivo
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1
legati da matrimonio celebrato a Genova il 12.6.2008 ( Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Genova al n. 466 parte I anno 2008 ufficio 1 ) autorizzandoli a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
SPESE al definitivo.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 16.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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