Articolo 1 della Legge 9 aprile 1986, n. 97
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27 aprile 1986
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18 febbraio 1992
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25 dicembre 2019
Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacita' motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. ((2)) 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato.
3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 53-bis, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97 , le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico"".
Entrata in vigore il 25 dicembre 2019
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