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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2024, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6942/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa NN Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6942 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
17.09.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. NNmaria Boscato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla via M. Stanzione, n.188;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(NA), alla via Turati, n.20;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE 1 CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.09.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12, depositato in data 20.07.2023, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Frattaminore (NA) in data
[...]
07.03.2002 con , e precisando che dalla loro unione erano nati Controparte_1 quattro figli, NN (nata il [...]), (nata il [...]), Per_1 ER
(nata il [...]) e (nato l'[...]), chiedeva pronunciarsi lo _3 scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 09.08.2023 il Giudice Delegato fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2023, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o
Attestazione Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutto il procedimento.
All'udienza di comparizione del 28.11.2023 il Giudice Delegato, a seguito dell'audizione della ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Giudice Delegato con ordinanza depositata il 19.12.2023 confermava le condizioni stabilite in sede di separazione e delegava ai Servizi Sociali presso il Comune di Frattaminore l'indagine socio- ambientale in ordine alle condizioni delle minori, rinviando per l'esame della
2 relazione all'udienza cartolare del 19.06.2024, ove il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza depositata in data 25.07.2024 per l'acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 17.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, IG.
il quale, malgrado sia stata regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.2644/2018) pubblicata il 18.10.2018 con attestazione del passaggio in giudicato dell'01.07.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e ER _3
(nato l'[...]) deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia
3 provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass.
24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
Stando alla casistica giurisprudenziale, l'inidoneità che giustifica la compressione del diritto/dovere/potestà di un genitore in favore dell'altro viene ravvisata ora nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, ora nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata specie attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, ora nel mancato rispetto del regime delle visite (con frustrazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), nonché nella manifestazione di un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
L'età di e di , infine, impone delle precisazioni in merito all'ascolto ER _3 del minore dodicenne.
Come noto, l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, previsto dall'art. 315 bis c.c. in attuazione dell'art.12 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con la legge n. 77 del 2003), costituisce
4 una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr.: Cassazione civile, Sez.I, sentenza n. 32876 dell'08 novembre 2022;
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015), con la precisazione pretoria per cui “i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge;
essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione “(sic: Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16410 del 30 luglio 2020; cfr. anche Cass. sez. I, ord. 23 giugno 2022, n. 20323).
Tuttavia, nei procedimenti di separazione e di divorzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 336 bis e art. 337 octies c.c., il giudice di merito non procede all'adempimento in esame laddove l'esame sia in contrasto con l'interesse del minore o si riveli manifestamente superfluo, ovvero “sussistano particolari ragioni che lo sconIGlino, come quelle del minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza” (sic. Cassazione civile, sentenza n.32876/2022 cit.), o ancora nel caso in cui ritenga preferibile, in luogo dell'ascolto diretto, quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 20323/2022 cit.), previa osservanza di un obbligo di espressa e specifica motivazione (cfr.: Cassazione civile, Sez. I., sentenza del
23.01.2023 n.2001; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12957 del 24 maggio
2018).
Nel caso di specie, sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per i minori e , tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i ER _3 genitori.
5 In specie, le gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al IG. CP_1 inveratesi in condotte di totale disaffezione e disinteresse nei confronti del benessere e dei bisogni materiali e morali dei figli da oltre dieci anni – essendosi lo stesso reso irreperibile e non avendo mai provveduto a versare alcuna somma per il relativo mantenimento né tentato di intrattenere contatti, anche solo telefonici, con i minori - e desumibili sia dalle attendibili dichiarazioni rese dalla madre in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice Delegato (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023), sia da quanto riferito da nel corso del colloquio con gli ER operatori del Servizio Sociale presso il Comune di Frattaminore (secondo cui la stessa non vede né sente il padre da tanto tempo e prova sofferenza ogniqualvolta questi fa rientro in Italia e non cerca un contatto con i figli: cfr. relazione depositata in data 12.06.2024), nonché dal suo comportamento processuale di disinteresse in ordine alle sorti del giudizio di divorzio (non essendosi costituito in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento) - comprovano una totale inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa dei minori, risultando così frustrato il primario diritto di quest'ultimo di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.
Va dato atto che il giudice relatore ha ritenuto di non dover procedere all'audizione dei minori e , attesa la manifesta superfluità del prescritto ER _3 adempimento. La prima, invero, è stata sentita dagli operatori dei Servizi Sociali di
Frattaminore e le dichiarazioni rese dalla stessa in occasione del colloquio, circa la totale assenza della figura paterna nella propria vita così come in quella dei germani, hanno reso ultroneo l'ascolto diretto della stessa.
Le asserzioni fatte da hanno, altresì, reso superfluo l'esame dell'altro figlio ER
, il cui narrato nulla avrebbe potuto apportare al contesto probatorio _3 complessivo, dal quale è emerso, quale incontrovertibile dato di fatto, l'essersi il reso totalmente irreperibile. CP_1
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di e alla madre, come peraltro già previsto con i ER _3 provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore (cfr. ordinanza depositata in data 19.12.2023, la quale, a sua volta, rinvia alle statuizioni rese in sede di separazione personale), con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio
6 esclusivo della responsabilità genitoriale da parte della IG.ra , sia per Parte_1 le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione della madre con la figlia ER
(nata nel 2008), considerata l'età della minore e quanto dalla stessa riferito ai professionisti del Servizio Sociale, ritiene il Tribunale di lasciare alla libera determinazione della figlia ed ai suoi desiderata le decisioni in ordine agli incontri con il genitore non collocatario.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio _3
(nato nel 2011), , nulla deve disporsi, considerata l'assenza di rapporti tra loro, desumibile tanto dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice Delegato (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023) e da quanto relazionato dai Servizi Sociali di Frattaminore in occasione delle visite domiciliari e dei colloqui intercorsi con la IG.ra e con (cfr. Parte_1 ER relazione depositata in data 12.06.2024), quanto dalla circostanza che lo stesso neppure si è costituito in giudizio.
Qualora, tuttavia, il IG. intenda riavvicinarsi al figlio ed iniziare un CP_1 percorso di graduale recupero di un rapporto con lui, potrà vederlo e tenerlo con sé secondo disposizioni concordate con la madre, e sempre tenendo in prioritario conto le eIGenze del minore, le sue inclinazioni personali ed emotive, nonché dei suoi impegni scolastici e ricreativi.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori e convivente con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i
7 coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Frattaminore (NA) alla Piazza Crispi
n.11, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente ai figli minori e ER _3
e ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti NN ed , Per_1 con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla IG.ra . Parte_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore dei figli minori e e delle figlie NN ed , maggiorenni ma ER _3 Per_1 non economicamente autosufficienti (in specie, NN frequenta la scuola di estetista, mentre l'istituto alberghiero: cfr. verbale d'udienza del Per_1
28.11.2023), considerato che gli stessi sono collocati presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, valutati i criteri ex art. 337 ter c.c. e considerato che al giudizio non risultano acquisiti elementi relativi alle capacità reddituali del IG. stante la contumacia, eccettuate le dichiarazioni rese dalla ricorrente CP_1 in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice Delegato (ove ha riferito che il marito lavorava come pizzaiolo: cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023), debba essere previsto a titolo di mantenimento di , , NN ed la ER _3 Per_1 somma pari ad euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente con ordinanza depositata in data 19.12.2023, la quale,
a sua volta, rimandava alle statuizioni assunte in sede di separazione personale che la ricorrente ha chiesto di recepirsi nelle proprie conclusioni (cfr. note per la trattazione scritta dell'udienza del 19.06.2024).
8 La predetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla IG.ra
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto Parte_1 corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...];
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
) nata a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]– atto n.2, Parte I, Serie /, C.F._2
Ufficio 1, anno 2022 – celebrato in Frattaminore (NA) in data 07.03.2002;
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e Persona_4 Persona_5 alla madre, con residenza privilegiata presso quest'ultima, e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-assegna la casa coniugale sita in Frattaminore (NA) alla Piazza Crispi n.11 alla IG.ra ; Parte_1
- pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Controparte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 600,00 (euro Parte_1
150,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori e ER _3
e delle figlie maggiorenni NN ed , oltre al 50% delle spese Per_1
9 straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
-ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, 15.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa NN Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6942 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
17.09.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. NNmaria Boscato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla via M. Stanzione, n.188;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(NA), alla via Turati, n.20;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE 1 CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 17.09.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12, depositato in data 20.07.2023, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Frattaminore (NA) in data
[...]
07.03.2002 con , e precisando che dalla loro unione erano nati Controparte_1 quattro figli, NN (nata il [...]), (nata il [...]), Per_1 ER
(nata il [...]) e (nato l'[...]), chiedeva pronunciarsi lo _3 scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 09.08.2023 il Giudice Delegato fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2023, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o
Attestazione Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutto il procedimento.
All'udienza di comparizione del 28.11.2023 il Giudice Delegato, a seguito dell'audizione della ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Giudice Delegato con ordinanza depositata il 19.12.2023 confermava le condizioni stabilite in sede di separazione e delegava ai Servizi Sociali presso il Comune di Frattaminore l'indagine socio- ambientale in ordine alle condizioni delle minori, rinviando per l'esame della
2 relazione all'udienza cartolare del 19.06.2024, ove il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza depositata in data 25.07.2024 per l'acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 17.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, IG.
il quale, malgrado sia stata regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.2644/2018) pubblicata il 18.10.2018 con attestazione del passaggio in giudicato dell'01.07.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e ER _3
(nato l'[...]) deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia
3 provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass.
24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
Stando alla casistica giurisprudenziale, l'inidoneità che giustifica la compressione del diritto/dovere/potestà di un genitore in favore dell'altro viene ravvisata ora nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, ora nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata specie attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, ora nel mancato rispetto del regime delle visite (con frustrazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), nonché nella manifestazione di un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
L'età di e di , infine, impone delle precisazioni in merito all'ascolto ER _3 del minore dodicenne.
Come noto, l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, previsto dall'art. 315 bis c.c. in attuazione dell'art.12 della
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 6 della Convenzione di
Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con la legge n. 77 del 2003), costituisce
4 una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (cfr.: Cassazione civile, Sez.I, sentenza n. 32876 dell'08 novembre 2022;
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6129 del 26 marzo 2015), con la precisazione pretoria per cui “i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, non possono essere considerati parti formali del giudizio, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge;
essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione “(sic: Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16410 del 30 luglio 2020; cfr. anche Cass. sez. I, ord. 23 giugno 2022, n. 20323).
Tuttavia, nei procedimenti di separazione e di divorzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 336 bis e art. 337 octies c.c., il giudice di merito non procede all'adempimento in esame laddove l'esame sia in contrasto con l'interesse del minore o si riveli manifestamente superfluo, ovvero “sussistano particolari ragioni che lo sconIGlino, come quelle del minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza” (sic. Cassazione civile, sentenza n.32876/2022 cit.), o ancora nel caso in cui ritenga preferibile, in luogo dell'ascolto diretto, quello effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 20323/2022 cit.), previa osservanza di un obbligo di espressa e specifica motivazione (cfr.: Cassazione civile, Sez. I., sentenza del
23.01.2023 n.2001; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12957 del 24 maggio
2018).
Nel caso di specie, sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per i minori e , tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i ER _3 genitori.
5 In specie, le gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al IG. CP_1 inveratesi in condotte di totale disaffezione e disinteresse nei confronti del benessere e dei bisogni materiali e morali dei figli da oltre dieci anni – essendosi lo stesso reso irreperibile e non avendo mai provveduto a versare alcuna somma per il relativo mantenimento né tentato di intrattenere contatti, anche solo telefonici, con i minori - e desumibili sia dalle attendibili dichiarazioni rese dalla madre in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice Delegato (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023), sia da quanto riferito da nel corso del colloquio con gli ER operatori del Servizio Sociale presso il Comune di Frattaminore (secondo cui la stessa non vede né sente il padre da tanto tempo e prova sofferenza ogniqualvolta questi fa rientro in Italia e non cerca un contatto con i figli: cfr. relazione depositata in data 12.06.2024), nonché dal suo comportamento processuale di disinteresse in ordine alle sorti del giudizio di divorzio (non essendosi costituito in giudizio, restando contumace per tutta la durata del procedimento) - comprovano una totale inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa dei minori, risultando così frustrato il primario diritto di quest'ultimo di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.
Va dato atto che il giudice relatore ha ritenuto di non dover procedere all'audizione dei minori e , attesa la manifesta superfluità del prescritto ER _3 adempimento. La prima, invero, è stata sentita dagli operatori dei Servizi Sociali di
Frattaminore e le dichiarazioni rese dalla stessa in occasione del colloquio, circa la totale assenza della figura paterna nella propria vita così come in quella dei germani, hanno reso ultroneo l'ascolto diretto della stessa.
Le asserzioni fatte da hanno, altresì, reso superfluo l'esame dell'altro figlio ER
, il cui narrato nulla avrebbe potuto apportare al contesto probatorio _3 complessivo, dal quale è emerso, quale incontrovertibile dato di fatto, l'essersi il reso totalmente irreperibile. CP_1
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di e alla madre, come peraltro già previsto con i ER _3 provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore (cfr. ordinanza depositata in data 19.12.2023, la quale, a sua volta, rinvia alle statuizioni rese in sede di separazione personale), con residenza privilegiata presso la stessa ed esercizio
6 esclusivo della responsabilità genitoriale da parte della IG.ra , sia per Parte_1 le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione della madre con la figlia ER
(nata nel 2008), considerata l'età della minore e quanto dalla stessa riferito ai professionisti del Servizio Sociale, ritiene il Tribunale di lasciare alla libera determinazione della figlia ed ai suoi desiderata le decisioni in ordine agli incontri con il genitore non collocatario.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio _3
(nato nel 2011), , nulla deve disporsi, considerata l'assenza di rapporti tra loro, desumibile tanto dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice Delegato (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023) e da quanto relazionato dai Servizi Sociali di Frattaminore in occasione delle visite domiciliari e dei colloqui intercorsi con la IG.ra e con (cfr. Parte_1 ER relazione depositata in data 12.06.2024), quanto dalla circostanza che lo stesso neppure si è costituito in giudizio.
Qualora, tuttavia, il IG. intenda riavvicinarsi al figlio ed iniziare un CP_1 percorso di graduale recupero di un rapporto con lui, potrà vederlo e tenerlo con sé secondo disposizioni concordate con la madre, e sempre tenendo in prioritario conto le eIGenze del minore, le sue inclinazioni personali ed emotive, nonché dei suoi impegni scolastici e ricreativi.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori e convivente con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i
7 coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Frattaminore (NA) alla Piazza Crispi
n.11, è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente ai figli minori e ER _3
e ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti NN ed , Per_1 con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla IG.ra . Parte_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore dei figli minori e e delle figlie NN ed , maggiorenni ma ER _3 Per_1 non economicamente autosufficienti (in specie, NN frequenta la scuola di estetista, mentre l'istituto alberghiero: cfr. verbale d'udienza del Per_1
28.11.2023), considerato che gli stessi sono collocati presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, valutati i criteri ex art. 337 ter c.c. e considerato che al giudizio non risultano acquisiti elementi relativi alle capacità reddituali del IG. stante la contumacia, eccettuate le dichiarazioni rese dalla ricorrente CP_1 in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice Delegato (ove ha riferito che il marito lavorava come pizzaiolo: cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023), debba essere previsto a titolo di mantenimento di , , NN ed la ER _3 Per_1 somma pari ad euro 600,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in via provvisoria ed urgente con ordinanza depositata in data 19.12.2023, la quale,
a sua volta, rimandava alle statuizioni assunte in sede di separazione personale che la ricorrente ha chiesto di recepirsi nelle proprie conclusioni (cfr. note per la trattazione scritta dell'udienza del 19.06.2024).
8 La predetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla IG.ra
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto Parte_1 corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...];
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (c.f.: Parte_1
) nata a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...]– atto n.2, Parte I, Serie /, C.F._2
Ufficio 1, anno 2022 – celebrato in Frattaminore (NA) in data 07.03.2002;
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e Persona_4 Persona_5 alla madre, con residenza privilegiata presso quest'ultima, e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
-assegna la casa coniugale sita in Frattaminore (NA) alla Piazza Crispi n.11 alla IG.ra ; Parte_1
- pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra Controparte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 600,00 (euro Parte_1
150,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori e ER _3
e delle figlie maggiorenni NN ed , oltre al 50% delle spese Per_1
9 straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
-ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in camera di conIGlio.
Aversa, 15.10.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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