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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
2/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3200/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli
Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Teodolinda Stocchetti Controparte_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 29.12.2015 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver prestato attività di bracciante Controparte_1 agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola Galdiero Gaetano per il periodo da settembre a dicembre 2012, per 102 giornate di lavoro, presso i terreni in Vairano
Patenora; che per lo stesso anno aveva regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione;
che l' a seguito di accertamento, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro per l'anno in Pt_1
questione, ritenendolo irregolare, disponendo altresì la sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
che con nota del 22.10.2015, comunicata a mezzo raccomandata, l' aveva richiesto all'istante la ripetizione delle somme indebitamente CP_2
erogate, risultando le prestazioni di disoccupazione agricola non dovute.
A sostegno del ricorso, eccepiva l'illegittimità dell'operato dell' , avendo l'istante CP_2 effettivamente espletato l'attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola suddetta;
chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle giornate di lavoro prestate in agricoltura per gli anni in contestazione, con condanna dell' alla sua Pt_1 reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli del Comune di residenza per le annualità dedotte;
dichiararsi, altresì, illegittima la pretesa di restituzione dell'indebito in favore dell' , vinte le spese di lite. Pt_1
L' si difendeva eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 22 comma 1 d. lgs. n. 7/1970, Pt_1
non avendo la ricorrente impugnato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, pubblicato con l'elenco di variazione sul sito dell'ente dal 15.9.2014 al
30.9.2014; nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice.
Con sentenza n. 2861/2021, pronunciata il 18.11.2021, il Tribunale dichiarava preliminarmente la decadenza dall'impugnazione del provvedimento di cancellazione, con conseguente rigetto della domanda volta alla reiscrizione negli elenchi;
tuttavia, sul rilievo che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento delle connesse prestazioni previdenziali, e che l'iscrizione non è un elemento costitutivo della subordinazione, ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo per un più rapido accesso alle prestazioni in oggetto, accoglieva la domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto, dichiarando l'insussistenza dell'indebito dedotto dall' . Pt_1
Con ricorso a questa Corte del 23.11.2021 ha proposto appello l' , sostenendo che, CP_2 una volta intervenuta la decadenza dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione, non è più possibile per il lavoratore ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, che esige quale presupposto giuridico l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
In ogni caso, ha richiamato i verbali ispettivi sulla cui base è stata disposta la cancellazione del rapporto, insistendo per il rigetto della domanda.
L'appellata si è difesa chiedendo la conferma della pronuncia impugnata. CP_1
2.- L'appello non può essere accolto.
Va premesso che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12, la quale però, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, espleta una mera funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro Pt_1 ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (ex multis,
Cass. 33835/2023; 12001/2018; 2739/2016; 14296/2011; 7845/2003).
È stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione, né presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 2738/2016; 28716/2011; 7995/2000).
Da ultimo, va rilevato che l' non ha contestato in alcun modo le risultanze probatorie Pt_1 acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado e poste a fondamento della decisione, limitandosi ad invocare nuovamente il contenuto dei verbali ispettivi già esaminati dal primo giudice.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado liquidandole in € 970,00, oltre Pt_1
IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 2.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
2/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3200/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli
Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Teodolinda Stocchetti Controparte_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 29.12.2015 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, esponeva di aver prestato attività di bracciante Controparte_1 agricolo a tempo determinato alle dipendenze dell'azienda agricola Galdiero Gaetano per il periodo da settembre a dicembre 2012, per 102 giornate di lavoro, presso i terreni in Vairano
Patenora; che per lo stesso anno aveva regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione;
che l' a seguito di accertamento, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro per l'anno in Pt_1
questione, ritenendolo irregolare, disponendo altresì la sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
che con nota del 22.10.2015, comunicata a mezzo raccomandata, l' aveva richiesto all'istante la ripetizione delle somme indebitamente CP_2
erogate, risultando le prestazioni di disoccupazione agricola non dovute.
A sostegno del ricorso, eccepiva l'illegittimità dell'operato dell' , avendo l'istante CP_2 effettivamente espletato l'attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola suddetta;
chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle giornate di lavoro prestate in agricoltura per gli anni in contestazione, con condanna dell' alla sua Pt_1 reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli del Comune di residenza per le annualità dedotte;
dichiararsi, altresì, illegittima la pretesa di restituzione dell'indebito in favore dell' , vinte le spese di lite. Pt_1
L' si difendeva eccependo la decadenza ai sensi dell'art. 22 comma 1 d. lgs. n. 7/1970, Pt_1
non avendo la ricorrente impugnato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, pubblicato con l'elenco di variazione sul sito dell'ente dal 15.9.2014 al
30.9.2014; nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attrice.
Con sentenza n. 2861/2021, pronunciata il 18.11.2021, il Tribunale dichiarava preliminarmente la decadenza dall'impugnazione del provvedimento di cancellazione, con conseguente rigetto della domanda volta alla reiscrizione negli elenchi;
tuttavia, sul rilievo che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento delle connesse prestazioni previdenziali, e che l'iscrizione non è un elemento costitutivo della subordinazione, ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo per un più rapido accesso alle prestazioni in oggetto, accoglieva la domanda di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto, dichiarando l'insussistenza dell'indebito dedotto dall' . Pt_1
Con ricorso a questa Corte del 23.11.2021 ha proposto appello l' , sostenendo che, CP_2 una volta intervenuta la decadenza dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione, non è più possibile per il lavoratore ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, che esige quale presupposto giuridico l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
In ogni caso, ha richiamato i verbali ispettivi sulla cui base è stata disposta la cancellazione del rapporto, insistendo per il rigetto della domanda.
L'appellata si è difesa chiedendo la conferma della pronuncia impugnata. CP_1
2.- L'appello non può essere accolto.
Va premesso che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del 1940, art. 12, la quale però, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, espleta una mera funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro Pt_1 ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (ex multis,
Cass. 33835/2023; 12001/2018; 2739/2016; 14296/2011; 7845/2003).
È stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione, né presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 2738/2016; 28716/2011; 7995/2000).
Da ultimo, va rilevato che l' non ha contestato in alcun modo le risultanze probatorie Pt_1 acquisite nell'ambito del giudizio di primo grado e poste a fondamento della decisione, limitandosi ad invocare nuovamente il contenuto dei verbali ispettivi già esaminati dal primo giudice.
Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l' al pagamento delle spese del grado liquidandole in € 970,00, oltre Pt_1
IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 2.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi