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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6653/2022 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE FABIO, elettivamente domiciliati C.F._2 in VIA RIALTO 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. IANNACCONE FABIO
ATTORE/I contro
( ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 6/A - 6/B 20097 SAN DONATO MILANESE presso il difensore avv. MANCUSI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 20.05.2022, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1094/2022, emesso dal Tribunale di Bologna
[...] in data 10.03.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.894,70, oltre interessi e spese, in favore di quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 [...] in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti in data 18.04.2007. CP_2
Gli opponenti deducevano, in via principale, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché l'errata determinazione degli interessi moratori e la vessatorietà di alcune clausole contrattuali.
Si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dagli opponenti e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto sulla base della comprovata sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, in particolare una diffida inviata il 6 dicembre 2017 e ricevuta il 17 dicembre 2017. In relazione agli ulteriori segnalati profili critici pagina 1 di 3 osservava che gli interessi moratori applicati, venivano calcolati nel rispetto delle soglie antiusura, l'eccezione è peraltro sfornita di supporto probatorio, mentre infondata la dedotta vessatorietà delle clausole contrattuali, siccome specificamente approvate per iscritto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° cpc, gli opponenti contestavano l'autenticità del contenuto della cartolina di ritorno prodotta dalla convenuta, disconoscendo la firma e sostenendo che non vi fosse prova certa del ricevimento della diffida.
La convenuta, in replica, ribadiva la validità della diffida e della cartolina di ritorno, sostenendo che la firma fosse riconducibile al sig. e che la diffida avesse interrotto la prescrizione, a tal fine Pt_1 riteneva di doversi avvalere del documento a riprova istando per la verificazione ex art. 216 cpc.
Il G.I. dava quindi accesso all'istruttoria al fine di assumere elementi sul punto, ammettendo CTU grafica e la prova orale dell'avv. Antonio Piccolo, indicato quale corrispondente la società opposta in relazione alla vicenda in oggetto1.
Al termine dell'istruttoria il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc concedendo termine per il deposito di memorie conclusive.
* * *
L'opposizione va respinta dovendo ritenersi infondata per i motivi di seguito spiegati.
Gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito, sostenendo che l'ultimo pagamento risalirebbe al 2010-2011 e che il primo atto interruttivo valido sarebbe il decreto ingiuntivo notificato nel 2022.
La società convenuta ha prodotto, in riscontro al rilievo svolto, la documentazione attestante l'invio di una diffida di pagamento in data 06.12.2017, corredata da cartolina di ritorno. Sebbene la firma apposta sulla cartolina sia stata disconosciuta, non vi sono elementi probatori che possano neutralizzare la formale richiesta di adempimento, posto che spetta a chi eccepisce l'estinzione del diritto deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione, anche laddove si tratti di prova negativa.
Nella fattispecie al fine di accertare il ricevimento della raccomandata di diffida al pagamento indirizzata a , quale valido atto interruttivo la prescrizione, veniva espletata Parte_2 Parte_2 una consulenza tecnica d'ufficio che concludeva come la firma fosse "probabilmente" riconducibile al debitore.
In tal senso il consulente del Tribunale, dott.ssa a conclusione dell'elaborazione peritale Persona_1 rilevava come vi fosse una forte probabilità che la firma fosse riconducibile al sig. . Pt_1
La cartolina di ritorno, inoltre, pur presentando alcune carenze formali, è stata validamente collegata alla diffida del 06.12.2017, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla convenuta.
A tal fine veniva evidenziato come la giurisprudenza riconoscesse come la raccomandata debba presumersi ricevuta dal destinatario, salvo prova contraria. La posizione va condivisa alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali laddove si conferma come la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento (Cass. 15 gennaio 2025 n. 964). Nella fattispecie nessun elemento a prova contraria emerge dagli opponenti, anzi sul punto veniva dato ingresso alla prova orale tramite escussione del pagina 2 di 3 teste indicato da parte convenuta, avv. Antonio Piccolo, la cui testimonianza tuttavia non può fornire indicazioni decisive.
Chiamato a rispondere circa la conoscenza del contenuto della lettera di diffida inviata dalla
[...] in data 06.12.2017, da parte degli opponenti, l'avv. Antonio Piccolo dichiarava di Controparte_3 non ricordare se avesse seguito personalmente la pratica e di non essere sicuro di aver visto la raccomandata del 06.12.2017. Non forniva, inoltre, elementi utili a confermare il legame tra la lettera di diffida e la comunicazione da lui inviata in data 19.01.2018, prodotta dalla società opposta.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la diffida del 06.12.2017 abbia validamente interrotto il termine di prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. Di conseguenza, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (11.04.2022), il credito non era prescritto.
Gli opponenti contestavano quindi l'usurarietà degli interessi moratori applicati, sostenendo il superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996. Osservato come la società convenuta abbia fornito elementi a dimostrazione dell'osservanza dei limiti pro tempore vigenti, l'eccezione mossa dagli opponenti appare del tutto generica, priva di allegazione ed in tal senso è precluso al giudice prendere posizione su di essa.
Ciò posto e considerato che la clausola contrattuale che prevede gli interessi di mora è stata specificamente approvata per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal compendio processuale non è possibile in alcun modo affermare che gli interessi moratori siano stati applicati superando le soglie antiusura stabilite dalla Banca d'Italia. Anche tale rilievo è infondato.
In relazione alla dedotta vessatorietà delle clausole relative agli interessi di mora e alla decadenza dal beneficio del termine, sia sufficiente infine osservarsi come il risulta per tabulas che tali clausole siano state specificamente approvate per iscritto, atteso che non può inferirsi la loro vessatorietà siccome non appaiono determinare uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Considerato il contegno complessivo delle parti, ed in particolare in relazione alla legittima richiesta improntata su buona fede, proveniente da parte opponente di chiarimenti in merito alla diffida ad adempiere, premessa dell'azione giudiziale, nonché degli esiti della CTU che si esprime in termini di probabilità circa l'effettiva ricezione della raccomandata di diffida, le spese di lite si intendono compensate anche con riguardo la consulenza tecnica d'ufficio che si liquida con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e e conferma il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1094/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 10.03.2022.
Compensa integralmente le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si assumeva come l'avv. Antonio Piccolo, legale dei signori , avrebbe inviato una lettera in risposta alla diffida ad Pt_1 adempiere.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6653/2022 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE FABIO, elettivamente domiciliati C.F._2 in VIA RIALTO 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. IANNACCONE FABIO
ATTORE/I contro
( ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 6/A - 6/B 20097 SAN DONATO MILANESE presso il difensore avv. MANCUSI MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi nel nuovo testo dell'art. 132 co.2° n.4 c.p.c. introdotto dall'art. 45 comma 17 L. n. 68/2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art.58 co.2 legge cit., si espone quanto segue.
Con atto di citazione notificato in data 20.05.2022, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1094/2022, emesso dal Tribunale di Bologna
[...] in data 10.03.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 6.894,70, oltre interessi e spese, in favore di quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 [...] in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti in data 18.04.2007. CP_2
Gli opponenti deducevano, in via principale, l'intervenuta prescrizione del credito azionato, nonché l'errata determinazione degli interessi moratori e la vessatorietà di alcune clausole contrattuali.
Si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dagli opponenti e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto sulla base della comprovata sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, in particolare una diffida inviata il 6 dicembre 2017 e ricevuta il 17 dicembre 2017. In relazione agli ulteriori segnalati profili critici pagina 1 di 3 osservava che gli interessi moratori applicati, venivano calcolati nel rispetto delle soglie antiusura, l'eccezione è peraltro sfornita di supporto probatorio, mentre infondata la dedotta vessatorietà delle clausole contrattuali, siccome specificamente approvate per iscritto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6° cpc, gli opponenti contestavano l'autenticità del contenuto della cartolina di ritorno prodotta dalla convenuta, disconoscendo la firma e sostenendo che non vi fosse prova certa del ricevimento della diffida.
La convenuta, in replica, ribadiva la validità della diffida e della cartolina di ritorno, sostenendo che la firma fosse riconducibile al sig. e che la diffida avesse interrotto la prescrizione, a tal fine Pt_1 riteneva di doversi avvalere del documento a riprova istando per la verificazione ex art. 216 cpc.
Il G.I. dava quindi accesso all'istruttoria al fine di assumere elementi sul punto, ammettendo CTU grafica e la prova orale dell'avv. Antonio Piccolo, indicato quale corrispondente la società opposta in relazione alla vicenda in oggetto1.
Al termine dell'istruttoria il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc concedendo termine per il deposito di memorie conclusive.
* * *
L'opposizione va respinta dovendo ritenersi infondata per i motivi di seguito spiegati.
Gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito, sostenendo che l'ultimo pagamento risalirebbe al 2010-2011 e che il primo atto interruttivo valido sarebbe il decreto ingiuntivo notificato nel 2022.
La società convenuta ha prodotto, in riscontro al rilievo svolto, la documentazione attestante l'invio di una diffida di pagamento in data 06.12.2017, corredata da cartolina di ritorno. Sebbene la firma apposta sulla cartolina sia stata disconosciuta, non vi sono elementi probatori che possano neutralizzare la formale richiesta di adempimento, posto che spetta a chi eccepisce l'estinzione del diritto deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione, anche laddove si tratti di prova negativa.
Nella fattispecie al fine di accertare il ricevimento della raccomandata di diffida al pagamento indirizzata a , quale valido atto interruttivo la prescrizione, veniva espletata Parte_2 Parte_2 una consulenza tecnica d'ufficio che concludeva come la firma fosse "probabilmente" riconducibile al debitore.
In tal senso il consulente del Tribunale, dott.ssa a conclusione dell'elaborazione peritale Persona_1 rilevava come vi fosse una forte probabilità che la firma fosse riconducibile al sig. . Pt_1
La cartolina di ritorno, inoltre, pur presentando alcune carenze formali, è stata validamente collegata alla diffida del 06.12.2017, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla convenuta.
A tal fine veniva evidenziato come la giurisprudenza riconoscesse come la raccomandata debba presumersi ricevuta dal destinatario, salvo prova contraria. La posizione va condivisa alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali laddove si conferma come la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento (Cass. 15 gennaio 2025 n. 964). Nella fattispecie nessun elemento a prova contraria emerge dagli opponenti, anzi sul punto veniva dato ingresso alla prova orale tramite escussione del pagina 2 di 3 teste indicato da parte convenuta, avv. Antonio Piccolo, la cui testimonianza tuttavia non può fornire indicazioni decisive.
Chiamato a rispondere circa la conoscenza del contenuto della lettera di diffida inviata dalla
[...] in data 06.12.2017, da parte degli opponenti, l'avv. Antonio Piccolo dichiarava di Controparte_3 non ricordare se avesse seguito personalmente la pratica e di non essere sicuro di aver visto la raccomandata del 06.12.2017. Non forniva, inoltre, elementi utili a confermare il legame tra la lettera di diffida e la comunicazione da lui inviata in data 19.01.2018, prodotta dalla società opposta.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la diffida del 06.12.2017 abbia validamente interrotto il termine di prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. Di conseguenza, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (11.04.2022), il credito non era prescritto.
Gli opponenti contestavano quindi l'usurarietà degli interessi moratori applicati, sostenendo il superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996. Osservato come la società convenuta abbia fornito elementi a dimostrazione dell'osservanza dei limiti pro tempore vigenti, l'eccezione mossa dagli opponenti appare del tutto generica, priva di allegazione ed in tal senso è precluso al giudice prendere posizione su di essa.
Ciò posto e considerato che la clausola contrattuale che prevede gli interessi di mora è stata specificamente approvata per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dal compendio processuale non è possibile in alcun modo affermare che gli interessi moratori siano stati applicati superando le soglie antiusura stabilite dalla Banca d'Italia. Anche tale rilievo è infondato.
In relazione alla dedotta vessatorietà delle clausole relative agli interessi di mora e alla decadenza dal beneficio del termine, sia sufficiente infine osservarsi come il risulta per tabulas che tali clausole siano state specificamente approvate per iscritto, atteso che non può inferirsi la loro vessatorietà siccome non appaiono determinare uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Considerato il contegno complessivo delle parti, ed in particolare in relazione alla legittima richiesta improntata su buona fede, proveniente da parte opponente di chiarimenti in merito alla diffida ad adempiere, premessa dell'azione giudiziale, nonché degli esiti della CTU che si esprime in termini di probabilità circa l'effettiva ricezione della raccomandata di diffida, le spese di lite si intendono compensate anche con riguardo la consulenza tecnica d'ufficio che si liquida con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e e conferma il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1094/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 10.03.2022.
Compensa integralmente le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si assumeva come l'avv. Antonio Piccolo, legale dei signori , avrebbe inviato una lettera in risposta alla diffida ad Pt_1 adempiere.