Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3096/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 5 giugno 2025, trat-
tata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come pre-
cisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, ha pro-
nunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3096/2020
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in Portici alla via Madonnelle 19 bis Parte_1
presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO ALESSANDRO dal quale è rappr.to e di-
feso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, “ Parte_1 [...]
” di onde sentirla condannare al pagamento in suo fa- CP_1 Controparte_1
vore della somma di euro 7.700, quale corrispettivo della vendita dei macchinari,
meglio elencati in citazione, per i quali le parti avevano pattuito la cifra di €.
10.500, dei quali la convenuta aveva versato la sola somma di €. 2.900, senza versare più nulla.
Ebbene, l'attore ha fornito piena prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito, in primo luogo dimostrando per tabulas l'acquisto dei macchinari desti-
nati all'attività di panificio.
A tali risultanze documentali, si aggiungono quelle derivanti dalla istruttoria ora-
le, nel corso della quale sono stati escussi e (cfr Parte_2 Parte_3
verbale di udienza del 4.10.2022 e del 4.7.2023) i quali hanno confermato sia l'accordo teso all'acquisto dei macchinari di proprietà del da Parte_1
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parte della , sia il pagamento, solo parziale, della cifra concordata da parte CP_1
della convenuta.
A fronte di tali univoci elementi di valutazione, la convenuta , in Controparte_1
qualità di titolare della impresa individuale “ ” (sulla quale incom- CP_1
beva, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento o la non imputabilità dell'inadempimento) ha scelto di restare con-
tumace, rinunciando a far valere eventuali circostanze estintive dell'obbligazione sulla stessa gravante.
Pertanto, la convenuta “ ” di va condannata al pa- CP_1 Controparte_1
gamento, in favore di , della somma di euro 7.700, oltre interes- Parte_1
si legali dal 29.10.2019 (epoca di documentata ricezione delle racc. A.R. di mes-
sa in mora) al saldo effettivo (esclusa la rivalutazione).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Valeria Ferraro
in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di “ , regolarmen- Controparte_1
te citata e non comparsa;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di euro 7.700, oltre interessi legali dal 29.10.2019 al saldo effettivo;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.540, oltre euro 264, rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito, per dichiarazione di fattone anticipo.
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Così deciso in Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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