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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. RI Di AS Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa RA RR Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/2022 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 stessa;
ATTRICE
Contro
, C.F. n persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373
CONVENUTO
OGGETTO: QUERELA DI FALSO
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 7 1 ha introdotto il presente giudizio proponendo querela di falso Parte_1 averso verbale di accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data
17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena.
In particolare, l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la falsità dell'atto pubblico – così come costituito dal verbale di accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data
17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena per l'asserita violazione dell'art. 148 commi 3° e 15° D.Lgs 30/04/1992 n. 285 – nella parte in cui gli agenti della Polizia stradale intervenuti hanno dichiarato che la odierna parte attrice, in data 17.09.28 alle ore 14:10, al Km 159,400 della strada tipo AA, numero A1, località Modena, «sorpassava un altro veicolo sulla destra pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 148
C7/C8 CDS e senza aver prima effettuato l'apposita segnalazione.
Infrazione emersa con pattuglia a tergo».
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'attrice esponeva di aver proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data 17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena dinanzi al Giudice di Pace di Modena. Che, in tale sede, era emersa la necessità di proporre querela di falso in via incidentale in ragione della rilevanza del documento: seguiva ordinanza di sospensione del giudizio ex art. 313 c.p.c.
Il predetto verbale è stato impugnato nella parte in cui asserisce che l'attrice avrebbe violato l'art. 148 commi 3° e 15° D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.) e sarebbe stata vista “da dietro” commettere la violazione alle ore 14:10 del
17.09.21. In tale verbale gli agenti della Polizia stradale dichiaravano che parte attrice, alla guida della propria autovettura, in data 17.09.28 alle ore 14:10, al
Km 159,400 della A1 in località Modena, «sorpassava un altro veicolo sulla destra pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 148 C7/C8 CDS e senza aver prima e effettuato l'apposita segnalazione. Infrazione emersa con pattuglia a tergo». pagina 2 di 7 Presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce “fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699,
2700 c.c.).
In giurisprudenza è pacifico che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni.
Può essere, pertanto, certamente oggetto di tale giudizio la questione relativa alla falsità del verbale di accertamento in oggetto trattandosi di circostanza di fatto oggetto di percezione sensoriale ad opera del pubblico ufficiale, tale da rivestire, pertanto, fede privilegiata.
Con riguardo alla falsità di tale verbale, in particolare, la asseriva di Pt_1 essere in sosta 14:10, con autoveicolo fermo e che la pattuglia della polizia stradale non era a tergo della sua autovettura né alle 14:10, né durante l'asserita contravvenzione, ma a sua volta in sosta a bordo della A1. La stessa aggiungeva di non avere peraltro superato a destra alcun veicolo, essendo semplicemente rientrata nella corsia più prossima alla sua dx dopo un sorpasso avvenuto regolarmente a sinistra.
pagina 3 di 7 A sostegno di tale ricostruzione allegava che dal tracciato fornito dalla casa produttrice della scatola nera posizionata sulla sua macchina (cfr. doc. n° 3),
l'autovettura dalle ore 13:51:23 alle ore 14:36:35 (colonna “Local time”) era in quanto il segnale satellitare non è stato inviato dalla scatola nera Per_1 presente appunto sulla autovettura.
Stessa cosa, secondo la prospettazione dell'attrice, si ricava, con uno scarto di pochi minuti, ai satelliti agganciati, dal tracciato più sintetico inviato dalla
UNIPOL, nel quale si evince che l'ultimo movimento registrato dalla macchina risale alle 14:02:20.
Concludeva indi per la falsità del verbale contestato.
2.Il p.m. non presenziava nella regolarità formale della comunicazione.
2.Il , in persona del Ministro in carica, si è costituito in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto di rigettare l'avversa querela di falso.
In particolare il Ministero ha evidenziato: che nell'immediatezza della contestazione l'odierna querelante non ha rappresentato alcuna rimostranza in ordine alla fondatezza della contestazione, che il mancato invio del segnale dal mezzo alla centrale operativa potrebbe essere dovuto a diversi fattori, (ivi compreso anche ad un malfunzionamento del dispositivo medesimo), che trattasi di documentazione non attendibile rispetto all'attestazione della vettura in movimento atteso che, a fronte dell'ultimo segnale del predetto dispositivo inoltrato alle ore 13.51, da ulteriore documentazione inviata dalla compagnia assicurativa dell'attrice il veicolo sarebbe stato in movimento almeno fino alle
14.02 (conseguentemente v'è un lasso di 10 minuti in cui il dispositivo posizionato sopra l'autovettura dell'odierna attrice non ha rilevato nulla mentre la macchina risulta fosse in movimento); che l'orario delle 14.10 riportato nel verbale impugnato corrisponde a quello nel quale il verbale è stato redatto dagli operatori, essendo quindi il frangente di 7 minuti, intercorso tra il momento in cui la macchina veniva fermata e quello in cui veniva redatto il verbale, necessario per compiere tutte le operazioni di verbalizzazione.
3. Il procedimento è stato istruito a mezzo prove testimoniali. pagina 4 di 7 In particolare, il teste Sig. escusso all'udienza del 22.11.2023 Testimone_1 ha confermato che la scatola nera installata sull'autovettura tg. GA349TT registra la posizione del veicolo rilevata dal segnale GPS, indicando il movimento dell'autovettura e, quindi, lo stato di fermo della stessa (capitolato n. 3 di parte attrice) ed ha dichiarato (capitolato n. 4 di parte attrice): “la macchina non era ferma nel frangente temporale ivi indicato ovvero dalle 13.58 e 31 secondi alle
14.02 e 20 secondi”; parimenti il teste Sig. impiegato dipendente Testimone_2 della soc. società controllante di escusso all'udienza del 5 CP_2 CP_3 novembre 2024, ha riconosciuto il doc n. 3 esibito (che rappresenta il tracciato dell'auto in oggetto) ha dichiarato: “dal tracciato risulta che l'auto alle ore
14:02:20 era in movimento e che si è fermata alle ore 14:03:25 e risulta ripartita alle ore 14:25:59”).
Esaurita l'attività istruttoria il fascicolo è stato trattenuto in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 20 maggio 2025.
4. Ebbene questo Tribunale ritiene che la domanda di querela di falso debba essere rigettata per le ragioni di seguito meglio esplicate.
Unica circostanza addotta per inficiare la validità della contestazione consiste nella circostanza che, nel momento in cui nel verbale risulta indicato l'orario dell'infrazione contestata alla parte attrice, la macchina della stessa risultava, in realtà, in sosta.
La tesi difensiva dell'attrice è quindi che non può esserle mossa alcuna contestazione atteso che, all'orario indicato sul verbale in oggetto, la macchina con la quale avrebbe commesso l'infrazione era ferma, come evincibile dal dispositivo connesso all'automobile.
Ebbene tale ricostruzione non convince questo Collegio giudicante.
pagina 5 di 7 Ed invero: 1) non è stata fornita alcuna prova del fatto che la della CP_4
Polizia stradale che ha irrogato la multa non era a tergo della sua autovettura né alle 14:10, né durante l'asserita contravvenzione, ma a sua volta in sosta a bordo della A1; 2) non v'è assoluta certezza sui riscontri ricavanti dal dispositivo posizionato sulla macchina dell'attrice; invero a fronte dell'ultimo segnale del dispositivo inoltrato alle ore 13.51, da ulteriore documentazione inviata dalla compagnia assicurativa dell'attrice il veicolo sarebbe stato in movimento almeno fino alle 14.02, conseguentemente v'è un lasso di 10 minuti in cui il dispositivo posizionato sopra l'autovettura dell'odierna attrice non ha rilevato nulla, mentre la macchina risulta fosse in movimento;
2) il serio quadro indiziario emerso dagli atti, soprattutto con riguardo alla velocità di percorrenza raggiunta dalla vettura poco prima della sosta, (dai documenti prodotti (tracciato – doc. 3 attrice) CP_3
e risulta che l'autovettura Mercedes tg. GA349TT, condotta dall'attrice Parte_1
, il giorno 17/09/2021 sulla autostrada A1, dopo avere raggiunto punte
[...] di velocità di 214 km/h alle 13:55:05 e di 184 km/h alle 13:58:33, alle ore
14:03:25 arrestava la marcia, che riprendeva alle ore 14:25:59), rende invece più che verosimile che la ricostruzione offerta dalla parte convenuta, ovvero che,
l'orario indicato sulla contravvenzione, fosse quello di redazione del verbale e non quello nel quale si sarebbe verificata l'infrazione.
Alla luce di tale ricostruzione, sarebbero state superflue specifiche indagini istruttorie puramente esplorative, sicché correttamente è stata rigettata la richiesta di Ctu.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene che la querela di falso proposta da avverso il verbale di contestazione Parte_1 accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data 17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena debba essere rigettata, atteso che lo stesso non risulta essere affetto da alcuna falsità inficiante la sua validità.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 applicando quale scaglione di riferimento quello relativo alle controversie di valore fino a 1100 euro, tenuto conto del valore della causa, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 1330 dell'anno 202 avente ad oggetto querela di falso, così provvede:
1. rigetta la querela di falso proposta da.;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, in persona del Ministro in carica, in persona che Controparte_1 liquida in euro 662,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali del 15%;
3. ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la restituzione del documento in originale e dispone che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale;
4. condanna ai sensi dell'art. 226 c.p.c. il querelante al pagamento di una pena pecuniaria di euro 20,00, con esecuzione al passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi dell'art. 227 c.p.c.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore
RA RR
Il Presidente
RI Di AS
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. RI Di AS Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa RA RR Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1330/2022 promossa da:
c.f. rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 stessa;
ATTRICE
Contro
, C.F. n persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373
CONVENUTO
OGGETTO: QUERELA DI FALSO
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 7 1 ha introdotto il presente giudizio proponendo querela di falso Parte_1 averso verbale di accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data
17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena.
In particolare, l'attrice ha formulato le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la falsità dell'atto pubblico – così come costituito dal verbale di accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data
17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena per l'asserita violazione dell'art. 148 commi 3° e 15° D.Lgs 30/04/1992 n. 285 – nella parte in cui gli agenti della Polizia stradale intervenuti hanno dichiarato che la odierna parte attrice, in data 17.09.28 alle ore 14:10, al Km 159,400 della strada tipo AA, numero A1, località Modena, «sorpassava un altro veicolo sulla destra pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 148
C7/C8 CDS e senza aver prima effettuato l'apposita segnalazione.
Infrazione emersa con pattuglia a tergo».
2) Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'attrice esponeva di aver proposto opposizione avverso il verbale di accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data 17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena dinanzi al Giudice di Pace di Modena. Che, in tale sede, era emersa la necessità di proporre querela di falso in via incidentale in ragione della rilevanza del documento: seguiva ordinanza di sospensione del giudizio ex art. 313 c.p.c.
Il predetto verbale è stato impugnato nella parte in cui asserisce che l'attrice avrebbe violato l'art. 148 commi 3° e 15° D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.) e sarebbe stata vista “da dietro” commettere la violazione alle ore 14:10 del
17.09.21. In tale verbale gli agenti della Polizia stradale dichiaravano che parte attrice, alla guida della propria autovettura, in data 17.09.28 alle ore 14:10, al
Km 159,400 della A1 in località Modena, «sorpassava un altro veicolo sulla destra pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 148 C7/C8 CDS e senza aver prima e effettuato l'apposita segnalazione. Infrazione emersa con pattuglia a tergo». pagina 2 di 7 Presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce “fino a querela di falso”, trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699,
2700 c.c.).
In giurisprudenza è pacifico che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni.
Può essere, pertanto, certamente oggetto di tale giudizio la questione relativa alla falsità del verbale di accertamento in oggetto trattandosi di circostanza di fatto oggetto di percezione sensoriale ad opera del pubblico ufficiale, tale da rivestire, pertanto, fede privilegiata.
Con riguardo alla falsità di tale verbale, in particolare, la asseriva di Pt_1 essere in sosta 14:10, con autoveicolo fermo e che la pattuglia della polizia stradale non era a tergo della sua autovettura né alle 14:10, né durante l'asserita contravvenzione, ma a sua volta in sosta a bordo della A1. La stessa aggiungeva di non avere peraltro superato a destra alcun veicolo, essendo semplicemente rientrata nella corsia più prossima alla sua dx dopo un sorpasso avvenuto regolarmente a sinistra.
pagina 3 di 7 A sostegno di tale ricostruzione allegava che dal tracciato fornito dalla casa produttrice della scatola nera posizionata sulla sua macchina (cfr. doc. n° 3),
l'autovettura dalle ore 13:51:23 alle ore 14:36:35 (colonna “Local time”) era in quanto il segnale satellitare non è stato inviato dalla scatola nera Per_1 presente appunto sulla autovettura.
Stessa cosa, secondo la prospettazione dell'attrice, si ricava, con uno scarto di pochi minuti, ai satelliti agganciati, dal tracciato più sintetico inviato dalla
UNIPOL, nel quale si evince che l'ultimo movimento registrato dalla macchina risale alle 14:02:20.
Concludeva indi per la falsità del verbale contestato.
2.Il p.m. non presenziava nella regolarità formale della comunicazione.
2.Il , in persona del Ministro in carica, si è costituito in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto di rigettare l'avversa querela di falso.
In particolare il Ministero ha evidenziato: che nell'immediatezza della contestazione l'odierna querelante non ha rappresentato alcuna rimostranza in ordine alla fondatezza della contestazione, che il mancato invio del segnale dal mezzo alla centrale operativa potrebbe essere dovuto a diversi fattori, (ivi compreso anche ad un malfunzionamento del dispositivo medesimo), che trattasi di documentazione non attendibile rispetto all'attestazione della vettura in movimento atteso che, a fronte dell'ultimo segnale del predetto dispositivo inoltrato alle ore 13.51, da ulteriore documentazione inviata dalla compagnia assicurativa dell'attrice il veicolo sarebbe stato in movimento almeno fino alle
14.02 (conseguentemente v'è un lasso di 10 minuti in cui il dispositivo posizionato sopra l'autovettura dell'odierna attrice non ha rilevato nulla mentre la macchina risulta fosse in movimento); che l'orario delle 14.10 riportato nel verbale impugnato corrisponde a quello nel quale il verbale è stato redatto dagli operatori, essendo quindi il frangente di 7 minuti, intercorso tra il momento in cui la macchina veniva fermata e quello in cui veniva redatto il verbale, necessario per compiere tutte le operazioni di verbalizzazione.
3. Il procedimento è stato istruito a mezzo prove testimoniali. pagina 4 di 7 In particolare, il teste Sig. escusso all'udienza del 22.11.2023 Testimone_1 ha confermato che la scatola nera installata sull'autovettura tg. GA349TT registra la posizione del veicolo rilevata dal segnale GPS, indicando il movimento dell'autovettura e, quindi, lo stato di fermo della stessa (capitolato n. 3 di parte attrice) ed ha dichiarato (capitolato n. 4 di parte attrice): “la macchina non era ferma nel frangente temporale ivi indicato ovvero dalle 13.58 e 31 secondi alle
14.02 e 20 secondi”; parimenti il teste Sig. impiegato dipendente Testimone_2 della soc. società controllante di escusso all'udienza del 5 CP_2 CP_3 novembre 2024, ha riconosciuto il doc n. 3 esibito (che rappresenta il tracciato dell'auto in oggetto) ha dichiarato: “dal tracciato risulta che l'auto alle ore
14:02:20 era in movimento e che si è fermata alle ore 14:03:25 e risulta ripartita alle ore 14:25:59”).
Esaurita l'attività istruttoria il fascicolo è stato trattenuto in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 20 maggio 2025.
4. Ebbene questo Tribunale ritiene che la domanda di querela di falso debba essere rigettata per le ragioni di seguito meglio esplicate.
Unica circostanza addotta per inficiare la validità della contestazione consiste nella circostanza che, nel momento in cui nel verbale risulta indicato l'orario dell'infrazione contestata alla parte attrice, la macchina della stessa risultava, in realtà, in sosta.
La tesi difensiva dell'attrice è quindi che non può esserle mossa alcuna contestazione atteso che, all'orario indicato sul verbale in oggetto, la macchina con la quale avrebbe commesso l'infrazione era ferma, come evincibile dal dispositivo connesso all'automobile.
Ebbene tale ricostruzione non convince questo Collegio giudicante.
pagina 5 di 7 Ed invero: 1) non è stata fornita alcuna prova del fatto che la della CP_4
Polizia stradale che ha irrogato la multa non era a tergo della sua autovettura né alle 14:10, né durante l'asserita contravvenzione, ma a sua volta in sosta a bordo della A1; 2) non v'è assoluta certezza sui riscontri ricavanti dal dispositivo posizionato sulla macchina dell'attrice; invero a fronte dell'ultimo segnale del dispositivo inoltrato alle ore 13.51, da ulteriore documentazione inviata dalla compagnia assicurativa dell'attrice il veicolo sarebbe stato in movimento almeno fino alle 14.02, conseguentemente v'è un lasso di 10 minuti in cui il dispositivo posizionato sopra l'autovettura dell'odierna attrice non ha rilevato nulla, mentre la macchina risulta fosse in movimento;
2) il serio quadro indiziario emerso dagli atti, soprattutto con riguardo alla velocità di percorrenza raggiunta dalla vettura poco prima della sosta, (dai documenti prodotti (tracciato – doc. 3 attrice) CP_3
e risulta che l'autovettura Mercedes tg. GA349TT, condotta dall'attrice Parte_1
, il giorno 17/09/2021 sulla autostrada A1, dopo avere raggiunto punte
[...] di velocità di 214 km/h alle 13:55:05 e di 184 km/h alle 13:58:33, alle ore
14:03:25 arrestava la marcia, che riprendeva alle ore 14:25:59), rende invece più che verosimile che la ricostruzione offerta dalla parte convenuta, ovvero che,
l'orario indicato sulla contravvenzione, fosse quello di redazione del verbale e non quello nel quale si sarebbe verificata l'infrazione.
Alla luce di tale ricostruzione, sarebbero state superflue specifiche indagini istruttorie puramente esplorative, sicché correttamente è stata rigettata la richiesta di Ctu.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, il Tribunale ritiene che la querela di falso proposta da avverso il verbale di contestazione Parte_1 accertamento di contravvenzione n° 700017001628 in pari data 17.09.21 elevato dalla Polizia Stradale di Modena debba essere rigettata, atteso che lo stesso non risulta essere affetto da alcuna falsità inficiante la sua validità.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 applicando quale scaglione di riferimento quello relativo alle controversie di valore fino a 1100 euro, tenuto conto del valore della causa, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 1330 dell'anno 202 avente ad oggetto querela di falso, così provvede:
1. rigetta la querela di falso proposta da.;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
, in persona del Ministro in carica, in persona che Controparte_1 liquida in euro 662,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali del 15%;
3. ordina al passaggio in giudicato della presente sentenza la restituzione del documento in originale e dispone che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale;
4. condanna ai sensi dell'art. 226 c.p.c. il querelante al pagamento di una pena pecuniaria di euro 20,00, con esecuzione al passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi dell'art. 227 c.p.c.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 3 dicembre 2025
Il Giudice estensore
RA RR
Il Presidente
RI Di AS
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