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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 23.02.2024 da
C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. NN
Maria Fanzini del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Podenzano (PC), via Niccolò Paganini, n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Napoli, residente in [...], frazione San Nicolò, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Guidotti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via San Donnino,
n. 23, come da delega allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Qualiano (NA), in data 13.07.2000, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 9, parte I, anno 2000.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: che dall'unione erano nati due figli: (il 22.08.2000) e NN CP_2
(l'11.02.2005); che i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 21.04.2015, omologate con decreto in data
29.04.2015;
che dal mese di settembre 2016 il OR aveva versato solo CP_1 parzialmente la somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, € 300,00 anziché € 500,00 mensili, tanto che, a fronte di ciò, veniva allo stesso notificato atto di precetto intimante il pagamento della somma di € 3.800,00 a favore della ricorrente e, stante il perdurare dell'inadempienza del coniuge, si era reso necessario notificare nuovamente precetto in rinnovazione per la somma di €
4.008,00, mentre successivamente veniva promossa la procedura esecutiva con notifica di atto di pignoramento presso la società Alias s.r.l. ove il convenuto prestava attività lavorativa e il Giudice dell'esecuzione mobiliare, all'udienza del
6 luglio 2018, assegnava alla ricorrente la somma di € 5.408,00, da corrispondersi da parte della società Alias s.r.l., a decorrere dalla cessazione delle trattenute dei pignoramenti antecedenti;
che, nel frattempo, la ORa sporgeva querela nei confronti del marito Pt_1 in seguito alla quale veniva incardinato il procedimento penale R.G. N.R. 435/2017
– R.G. TRIB. 66/2018, così come veniva poi depositato un ricorso ai sensi dell'art.156, VI comma, c.c., con il quale si chiedeva di disporre che la società Alias
s.r.l. versasse direttamente alla ricorrente, per sé e per la figlia minore NN, al momento della periodica corresponsione dello stipendio al OR , la CP_1 somma a titolo di mantenimento come stabilito nell'omologa della separazione;
che la ORa rinunciava al versamento da parte del marito della Pt_1 somma stabilita in sede di separazione a titolo di mantenimento della moglie per favorire quello per la figlia e per non gravare oltremodo sul marito, a fronte del fatto che le venisse versata spontaneamente la somma pignorata, laddove comunque il ricorso veniva accolto e da allora la società Alias s.r.l. versava il mantenimento direttamente alla IG.ra ; Pt_1
che, in ogni caso, la somma pignorata non era ancora stata versata, pertanto il marito risultava ancora debitore nei confronti della ricorrente per la somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione; che, allo stato, la figlia NN, divenuta nel frattempo maggiorenne, viveva con la madre, non avendo ancora raggiunto un'indipendenza economica, posto che la stessa era stata assunta con contratto di tirocinio per la durata di un mese circa, ma, terminato il periodo di prova, non era stata confermata l'assunzione ed era pertanto alla ricerca di un'occupazione lavorativa;
che il figlio primogenito era maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente;
che la ricorrente dall'epoca della separazione non era riuscita a reperire una stabile occupazione lavorativa, svolgendo solamente attività a tempo determinato, stagionali ed occasionali, tanto che allo stato risultava disoccupata nonostante fosse iscritta nelle liste di collocamento ed avesse frequentato corsi di formazione;
che dal 2021 le era stata assegnata una casa popolare, ove viveva unitamente alla figlia NN.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, domandava di sentire disporre a carico del OR il versamento a favore della ricorrente di un CP_1 contributo a titolo di mantenimento della figlia NN, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, pari a Euro 200,00 al mese fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, ed un assegno divorzile pari a Euro 200,00 mensili o alla somma ritenuta di giustizia, disponendo direttamente il versamento a carico del datore di lavoro del marito.
Con decreto in data 28.02.2024, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza dell'11.06.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa depositata in data 10.06.2024 si costituiva in giudizio
, il quale si associava alla domandava formulata da controparte Controparte_1 diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio e contestava parzialmente le restanti domande dalla stessa formulate. In particolare, precisava di non opporsi al versamento di un contributo a titolo di mantenimento della figlia secondogenita NN – in quanto la stessa, pur svolgendo lavori saltuari, necessitava di un contributo al mantenimento – ma ne chiedeva una riduzione da Euro 200,00 ad Euro 100,00 alla luce della condizione economica del resistente, il quale dal
5.5.2009 lavorava presso la società ALLAS s.r.l. con contratto a tempo pieno e indeterminato in qualità di operaio, ma era gravato dalla cessione di un quinto e da tre pignoramenti con un residuo debito complessivo pari a € 67.950,66. Infine, parte resistente si opponeva alla domanda formulata dalla ricorrente in ordine al versamento di un assegno divorzile in suo favore, avendo la stessa ammesso di aver rinunciato al proprio mantenimento in fase di separazione e non sussistendo i presupposti di legge necessari per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in comparsa di costituzione, con versamento a carico del resistente della somma mensile pari a Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
NN, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
All'udienza dell'11.6.2024, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali chiedevano preliminarmente un rinvio d'udienza al fine di valutare la possibilità di definire un accordo sul regolamento di divorzio e precisare congiuntamente le conclusioni;
di tal che, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva ancora per la comparizione delle parti, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
Successivamente, all'udienza del 15.10.2024, comparivano nuovamente le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori. In tale sede il Difensore del resistente dava atto che non era stato raggiunto dalle parti l'accordo in merito all'assegno divorzile, precisando altresì che nelle more la figlia secondogenita NN aveva reperito un'attività lavorativa per la durata di tre anni, mentre la situazione economica del OR rimaneva particolarmente precaria, CP_1 essendo la sua retribuzione gravata da plurimi pignoramenti per debiti contratti anche durante la convivenza matrimoniale per eIGenze familiari. A fronte di ciò, il
Difensore della ricorrente rappresentava che la sua assistita svolgeva solo attività lavorative occasionali e ribadiva che il resistente, a decorrere dal 2016, non aveva versato con continuità l'assegno di mantenimento per la figlia, tanto da dover richiedere il versamento diretto da parte del datore di lavoro e ricorrere ad altre procedure esecutive, residuando un debito di oltre 4.000,00 Euro.
Venivano pertanto sentite liberamente le parti, le quali si riportavano ai rispettivi atti. In particolare, la ricorrente riferiva di abitare unitamente ai due figli e NN in un alloggio popolare per il quale pagava un canone di locazione CP_2 mensile pari a Euro 60,00, oltre ad Euro 900,00 annui a titolo di spese condominiali;
dichiarava altresì di aver rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in fase di separazione e di rinunciare all'assegno divorzile, chiedendo però di disporre un assegno a carico del resistente per il mantenimento della figlia NN, la quale, pur svolgendo lavori temporanei ed occasionali, non aveva ancora raggiunto un'indipendenza economica. Il resistente riferiva di lavorare come carrellista con retribuzione mensile di circa 3.500,00 Euro, la quale però era gravata da molteplici finanziamenti contratti durante il matrimonio;
inoltre riferiva che il suo datore di lavoro continuava a versare alla ricorrente Euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia NN;
precisava altresì di abitare a San Nicolò in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari a Euro 550,00 ma di aver subìto lo sfratto per morosità; infine, riferiva di non vedere la figlia secondogenita NN da un paio di anni e di continuare a frequentare il figlio primogenito . CP_2
A questo punto, il Presidente di Sezione delegato, esperito il tentativo di conciliazione, proponeva alle parti di verificare la possibilità di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio che prevedesse il versamento da parte del OR
di un contributo per il mantenimento della figlia NN con previsione di CP_1 scadenza finale in modo da consentire alla stessa di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro con retribuzione adeguata, sicché i Procuratori delle parti chiedevano concordemente un ultimo rinvio al fine di valutare la proposta conciliativa formulata dal Presidente di Sezione ed eventualmente precisare congiuntamente le conclusioni. Su concorde richiesta delle parti, la causa veniva dunque rinviata ad una successiva udienza.
All'udienza del 19.11.2024 i Procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Presidente di Sezione e, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, chiedevano che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione. A fronte delle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo in conformità alle predette conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Qualiano (NA), in data 13.07.2000, Parte_1 Controparte_1 sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità degli stessi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal verbale dell'udienza presidenziale di separazione consensuale del 21.04.2015 e dal successivo decreto di omologa emesso in data
29.04.2015, risulta trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in data 13.07.2000, in Qualiano (NA).
[...]
Quanto alle condizioni di divorzio, rileva considerare che le parti, avendo nelle more raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di divorzio, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse della figlia
NN, maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente, laddove i coniugi hanno concordato di porre a carico del resistente il versamento di una somma mensile pari a Euro 200,00, quale contributo per il mantenimento della figlia NN sino alla data del 1°.09.2027 mantenendo il versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente.
A fronte di ciò, posto che il regolamento di divorzio risulta rispondere alle norme di legge ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data 13.07.2000, in Qualiano Parte_1 Controparte_1
(NA), alle condizioni riportate in dispositivo. Con riguardo infine alle spese processuali, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in data 13.07.2000, in Qualiano (NA), trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2000;
In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti,
- Pone a carico di il versamento della somma mensile di Euro Controparte_1
200,00, da versarsi a quale contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia NN, maggiorenne non economicamente autosufficiente, sino alla data del
1°.09.2027, mantenendo il versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente;
- Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano (NA) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 15 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 23.02.2024 da
C.F. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. NN
Maria Fanzini del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Podenzano (PC), via Niccolò Paganini, n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Napoli, residente in [...], frazione San Nicolò, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Guidotti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via San Donnino,
n. 23, come da delega allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Controparte_1
Qualiano (NA), in data 13.07.2000, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 9, parte I, anno 2000.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: che dall'unione erano nati due figli: (il 22.08.2000) e NN CP_2
(l'11.02.2005); che i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 21.04.2015, omologate con decreto in data
29.04.2015;
che dal mese di settembre 2016 il OR aveva versato solo CP_1 parzialmente la somma dovuta a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, € 300,00 anziché € 500,00 mensili, tanto che, a fronte di ciò, veniva allo stesso notificato atto di precetto intimante il pagamento della somma di € 3.800,00 a favore della ricorrente e, stante il perdurare dell'inadempienza del coniuge, si era reso necessario notificare nuovamente precetto in rinnovazione per la somma di €
4.008,00, mentre successivamente veniva promossa la procedura esecutiva con notifica di atto di pignoramento presso la società Alias s.r.l. ove il convenuto prestava attività lavorativa e il Giudice dell'esecuzione mobiliare, all'udienza del
6 luglio 2018, assegnava alla ricorrente la somma di € 5.408,00, da corrispondersi da parte della società Alias s.r.l., a decorrere dalla cessazione delle trattenute dei pignoramenti antecedenti;
che, nel frattempo, la ORa sporgeva querela nei confronti del marito Pt_1 in seguito alla quale veniva incardinato il procedimento penale R.G. N.R. 435/2017
– R.G. TRIB. 66/2018, così come veniva poi depositato un ricorso ai sensi dell'art.156, VI comma, c.c., con il quale si chiedeva di disporre che la società Alias
s.r.l. versasse direttamente alla ricorrente, per sé e per la figlia minore NN, al momento della periodica corresponsione dello stipendio al OR , la CP_1 somma a titolo di mantenimento come stabilito nell'omologa della separazione;
che la ORa rinunciava al versamento da parte del marito della Pt_1 somma stabilita in sede di separazione a titolo di mantenimento della moglie per favorire quello per la figlia e per non gravare oltremodo sul marito, a fronte del fatto che le venisse versata spontaneamente la somma pignorata, laddove comunque il ricorso veniva accolto e da allora la società Alias s.r.l. versava il mantenimento direttamente alla IG.ra ; Pt_1
che, in ogni caso, la somma pignorata non era ancora stata versata, pertanto il marito risultava ancora debitore nei confronti della ricorrente per la somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione; che, allo stato, la figlia NN, divenuta nel frattempo maggiorenne, viveva con la madre, non avendo ancora raggiunto un'indipendenza economica, posto che la stessa era stata assunta con contratto di tirocinio per la durata di un mese circa, ma, terminato il periodo di prova, non era stata confermata l'assunzione ed era pertanto alla ricerca di un'occupazione lavorativa;
che il figlio primogenito era maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente;
che la ricorrente dall'epoca della separazione non era riuscita a reperire una stabile occupazione lavorativa, svolgendo solamente attività a tempo determinato, stagionali ed occasionali, tanto che allo stato risultava disoccupata nonostante fosse iscritta nelle liste di collocamento ed avesse frequentato corsi di formazione;
che dal 2021 le era stata assegnata una casa popolare, ove viveva unitamente alla figlia NN.
La ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, domandava di sentire disporre a carico del OR il versamento a favore della ricorrente di un CP_1 contributo a titolo di mantenimento della figlia NN, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, pari a Euro 200,00 al mese fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, ed un assegno divorzile pari a Euro 200,00 mensili o alla somma ritenuta di giustizia, disponendo direttamente il versamento a carico del datore di lavoro del marito.
Con decreto in data 28.02.2024, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza dell'11.06.2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa depositata in data 10.06.2024 si costituiva in giudizio
, il quale si associava alla domandava formulata da controparte Controparte_1 diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio e contestava parzialmente le restanti domande dalla stessa formulate. In particolare, precisava di non opporsi al versamento di un contributo a titolo di mantenimento della figlia secondogenita NN – in quanto la stessa, pur svolgendo lavori saltuari, necessitava di un contributo al mantenimento – ma ne chiedeva una riduzione da Euro 200,00 ad Euro 100,00 alla luce della condizione economica del resistente, il quale dal
5.5.2009 lavorava presso la società ALLAS s.r.l. con contratto a tempo pieno e indeterminato in qualità di operaio, ma era gravato dalla cessione di un quinto e da tre pignoramenti con un residuo debito complessivo pari a € 67.950,66. Infine, parte resistente si opponeva alla domanda formulata dalla ricorrente in ordine al versamento di un assegno divorzile in suo favore, avendo la stessa ammesso di aver rinunciato al proprio mantenimento in fase di separazione e non sussistendo i presupposti di legge necessari per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in comparsa di costituzione, con versamento a carico del resistente della somma mensile pari a Euro 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
NN, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
All'udienza dell'11.6.2024, comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori, i quali chiedevano preliminarmente un rinvio d'udienza al fine di valutare la possibilità di definire un accordo sul regolamento di divorzio e precisare congiuntamente le conclusioni;
di tal che, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva ancora per la comparizione delle parti, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
Successivamente, all'udienza del 15.10.2024, comparivano nuovamente le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori. In tale sede il Difensore del resistente dava atto che non era stato raggiunto dalle parti l'accordo in merito all'assegno divorzile, precisando altresì che nelle more la figlia secondogenita NN aveva reperito un'attività lavorativa per la durata di tre anni, mentre la situazione economica del OR rimaneva particolarmente precaria, CP_1 essendo la sua retribuzione gravata da plurimi pignoramenti per debiti contratti anche durante la convivenza matrimoniale per eIGenze familiari. A fronte di ciò, il
Difensore della ricorrente rappresentava che la sua assistita svolgeva solo attività lavorative occasionali e ribadiva che il resistente, a decorrere dal 2016, non aveva versato con continuità l'assegno di mantenimento per la figlia, tanto da dover richiedere il versamento diretto da parte del datore di lavoro e ricorrere ad altre procedure esecutive, residuando un debito di oltre 4.000,00 Euro.
Venivano pertanto sentite liberamente le parti, le quali si riportavano ai rispettivi atti. In particolare, la ricorrente riferiva di abitare unitamente ai due figli e NN in un alloggio popolare per il quale pagava un canone di locazione CP_2 mensile pari a Euro 60,00, oltre ad Euro 900,00 annui a titolo di spese condominiali;
dichiarava altresì di aver rinunciato all'assegno di mantenimento disposto in fase di separazione e di rinunciare all'assegno divorzile, chiedendo però di disporre un assegno a carico del resistente per il mantenimento della figlia NN, la quale, pur svolgendo lavori temporanei ed occasionali, non aveva ancora raggiunto un'indipendenza economica. Il resistente riferiva di lavorare come carrellista con retribuzione mensile di circa 3.500,00 Euro, la quale però era gravata da molteplici finanziamenti contratti durante il matrimonio;
inoltre riferiva che il suo datore di lavoro continuava a versare alla ricorrente Euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia NN;
precisava altresì di abitare a San Nicolò in un immobile condotto in locazione con canone mensile pari a Euro 550,00 ma di aver subìto lo sfratto per morosità; infine, riferiva di non vedere la figlia secondogenita NN da un paio di anni e di continuare a frequentare il figlio primogenito . CP_2
A questo punto, il Presidente di Sezione delegato, esperito il tentativo di conciliazione, proponeva alle parti di verificare la possibilità di trovare un accordo sulle condizioni di divorzio che prevedesse il versamento da parte del OR
di un contributo per il mantenimento della figlia NN con previsione di CP_1 scadenza finale in modo da consentire alla stessa di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro con retribuzione adeguata, sicché i Procuratori delle parti chiedevano concordemente un ultimo rinvio al fine di valutare la proposta conciliativa formulata dal Presidente di Sezione ed eventualmente precisare congiuntamente le conclusioni. Su concorde richiesta delle parti, la causa veniva dunque rinviata ad una successiva udienza.
All'udienza del 19.11.2024 i Procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Presidente di Sezione e, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, chiedevano che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione. A fronte delle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo in conformità alle predette conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in Qualiano (NA), in data 13.07.2000, Parte_1 Controparte_1 sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità degli stessi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal verbale dell'udienza presidenziale di separazione consensuale del 21.04.2015 e dal successivo decreto di omologa emesso in data
29.04.2015, risulta trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in data 13.07.2000, in Qualiano (NA).
[...]
Quanto alle condizioni di divorzio, rileva considerare che le parti, avendo nelle more raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di divorzio, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse della figlia
NN, maggiorenne ma non ancora del tutto economicamente autosufficiente, laddove i coniugi hanno concordato di porre a carico del resistente il versamento di una somma mensile pari a Euro 200,00, quale contributo per il mantenimento della figlia NN sino alla data del 1°.09.2027 mantenendo il versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente.
A fronte di ciò, posto che il regolamento di divorzio risulta rispondere alle norme di legge ed ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , in data 13.07.2000, in Qualiano Parte_1 Controparte_1
(NA), alle condizioni riportate in dispositivo. Con riguardo infine alle spese processuali, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
, in data 13.07.2000, in Qualiano (NA), trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2000;
In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti,
- Pone a carico di il versamento della somma mensile di Euro Controparte_1
200,00, da versarsi a quale contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia NN, maggiorenne non economicamente autosufficiente, sino alla data del
1°.09.2027, mantenendo il versamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente;
- Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano (NA) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 15 gennaio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti