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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/02/2024, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, ha pronunciato in data 22.02.2024 all'esito della trattazione in forma cartolare, ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d. lgs. 10/10/2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. n. 9297/2022 Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: Accertamento dell'invalidità civile;
indennità di accompagnamento.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pansini, come da mandato in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pt, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Alcide De Gasperi n. 55, con l'avv. Carmen Moscariello, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25.5.2022 il ricorrente in epigrafe esponeva, tra l'altro, quanto Org_ segue in data 15.3.2021 trasmetteva all' certificato medico che riportava “il paziente era
1 già riconosciuto invalido al 100% per disturbo bipolare di tipo I, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito di tipo II, gozzo tiroideo, ad integrazione il paziente da esame audiometrico Org presenta ipoacusia percettiva bilaterale ( Controparte_2
, patologia che aumenta le difficoltà di vita di relazione. Per le suddette patologie, a
[...]
cui si aggiungono la diverticolite e la pancolite ulcerosa, il paziente necessita di accompagnamento per poter eseguire esami e controlli clinici e svolgere gli atti quotidiani e qualsiasi attività”; che la Commissione medica di prima istanza, a seguito di visita del
13.9.2021 gli negava l'indennità di accompagnamento e concludeva chiedendo: in via principale, a) accertare e dichiarare il diritto del a ricevere l'indennità di Pt_1
Org_ accompagnamento per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, b) condannare l' al pagamento dell'indennità mensile (Categoria INVCIV) pari a € 522,10, mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2021 incluso, ovvero di quella somma, maggiore e minore, ritenuta congrua, anche all'esito di CTU, da liquidarsi, in via subordinata, equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, c) condannare la controparte al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio, oltre RSG, CPA e IVA, come per legge”.
Org_ Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente, chiedendo l'inammissibilità
e l'improcedibilità della domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile ex L.68/99, con ricorso ex articolo 442 c.p.c., invece che ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo).e deducendo altresì la decadenza estintiva, essendo trascorsi più di sei mesi tra la data di deposito del ricorso (24.5.2022) e la ricezione del verbale sanitario
(24.11.2021).
All'esito della trattazione in forma cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti, la causa
è stata decisa.
Org Preliminarmente il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del verbale sanitario del 13.09.21 ricevuto il 24.11.21, con richiesta di CTU per l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, come chiarito nel verbale di udienza del
29.06.2023; inoltre il fascicolo n. 11255/21 avente ad oggetto la ripetizione di indebito di cui
Org_ alla comunicazione del 16.12.2020 per l'importo di 9.872,62 Euro, è stato trattato e deciso separatamente, in quanto decidibile allo stato degli atti.
Org_ Così delimitato il campo di indagine, si evidenzia che l' si è costituita nei termini di legge ( in data 15.06.23) a seguito dell'autorizzazione alla rinotifica, come da verbale del
09.02.23 e rinvio all'udienza del 29.06.23 ( cfr. atti). Sul punto si evidenzia che per effetto
2 dell'art. 28 comma 1 lett. C) del d.l. 76 del 2020, del nuovo comma 1ter dell'art. 16 ter del decreto legge 179 del 2012, che espressamente prevede “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale é validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria”, è possibile dal 17.07.2020 notificare agli indirizzi estratti dal Registro IPA nel caso in cui la PA continui a non registrare un valido indirizzo pec presso il Reginde;
la notifica all'INPS, resa possibile con tale modalità, richiede l'inoltro della PEC all'indirizzo PEC dell'ente ossia a t quale indirizzo primario indicato in Email_1 elenco;
nonché: per le cause di natura previdenziale, all'indirizzo PEC della struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiede la parte, per effetto della perdurante vigenza dell'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha modificato l'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, e successive modificazioni;
per le cause di invalidità civile all'indirizzo PEC della struttura provinciale dell'Ente Pubblico ossia per Napoli, a quella ubicata a Napoli, via Alcide De Gasperi, ai sensi dell'art. 10, comma 6, dl n. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005 (richiamato dall'art. 445 bis, 1 comma, c.p.c.), secondo cui “ gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le Org_ sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' La Org_ notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell' ; nel caso di specie la notifica era stata effettuata all'indirizzo territoriale della sez.vomero E
e non a quello provinciale : Email_2
t, pertanto parte ricorrente Email_4
Org_ veniva autorizzata alla rinotifica e L' si costituiva tempestivamente in data 15.06.2023.
Occorre dichiarare, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio.
3 A tale riguardo questo Giudicante, in consapevole dissenso con la Suprema Corte, evidenzia che l'art. 38 del d.l.
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15.7.2011 n. 111, ha introdotto l'art. 445-bis del c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, che dispone:…L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il legislatore, pertanto, ha delineato un nuovo procedimento nelle materie sopra indicate, disponendo, con finalità soprattutto deflattive del contenzioso, l'obbligatorio svolgimento di una fase preliminare destinata alla verifica delle condizioni sanitarie, secondo il procedimento stabilito dagli articoli 694 e 695 c.p.c.
L'espletamento di tale fase è espressamente qualificato come condizione di procedibilità della domanda;
a tal fine, il giudice, rilevato il vizio - sanabile qualora non eccepito o rilevato d'ufficio entro la prima udienza -, deve assegnare un termine “per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
4 Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha proposto con separato giudizio istanza di accertamento tecnico preventivo per cui è praticabile l'assegnazione del termine di quindici giorni ai fini di cui sopra, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.
Restano da stabilire le sorti del presente giudizio. Non è sostenibile ritenere che si debba sospendere il giudizio in difetto di un'espressa previsione in tal senso.
Difatti, la norma non prevede affatto che il giudice adotti un provvedimento di questo tenore, per contro, appare difficilmente sostenibile che egli possa disporre la sospensione (istituto di carattere eccezionale, per il quale l'attuale legislatore mostra evidente sfavore, privilegiando invece la finalità di assicurare la ragionevole durata dei processi) per via di interpretazione o di analogia.
In secondo luogo, non si vede quale finalità la sospensione, seppure disposta, potrebbe soddisfare.
Si è visto, infatti, come, nell'attuale sistema, il giudizio ordinario prende vita unicamente in caso di contestazione dell'esito dell'accertamento tecnico preventivo, mirando la norma, evidentemente, a favorire la definizione delle controversie attraverso la verifica del requisito sanitario e l'omologa dello stesso nelle forme del decreto;
tale giudizio, inoltre, ha un oggetto limitato alla verifica delle contestazioni prospettate dalle parti rispetto alle risultanze dell'accertamento tecnico già svolto, tant'è che il ricorso introduttivo, “a pena di inammissibilità”, deve specificare “i motivi della contestazione”.
Evidentemente, giammai il giudizio erroneamente intrapreso senza il preventivo esperimento dell'ATP potrebbe convertirsi in un giudizio volto a contestare le risultanze di esso, attesa la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge a pena di inammissibilità e considerate le rigide preclusioni processuali che impedirebbero una successiva integrazione del suo contenuto, che si tradurrebbe, peraltro, in una radicale riformulazione di esso.
Si evidenzia altresì che, nel caso di specie, l'improcedibilità è stata rilevata alla prima udienza, la prima a contraddittorio integro, ossia in data 29.06.23 ( cfr. atti).
Inoltre, il paventato dubbio di lesioni dei diritti costituzionalmente garantiti di tutela del soggetto che acceda ai benefici, non sussiste con la soluzione di improcedibilità prospettata dalla scrivente, dal momento che una volta intervenuta la pronuncia di improcedibilità, la parte ha libero accesso alla tutela giurisdizionale con ricorso per ATPO, impedita la decadenza con la proposizione dell'odierno ricorso in data 24.05.2022
Le incertezze interpretative dovute alla non chiara formulazione della norma induce a ravvisare i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile il giudizio e assegna alla parte termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la proposizione del ricorso ex art.445 bis cpc
- spese compensate.
Si comunichi
Napoli, 22.02.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Marta Correggia
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