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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
MA UL Presidente relatore
AR Benedetta giudice
RAUZI VA giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 4506/2025 tra:
Parte_1
con l'avv. proc. dom. dott. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti
e
Parte_2
[...]
con gli avv.ti proc. dom. dott. Elena Sesini e dott. Valentina Piccolo del Foro di Milano, giusta delega in atti pagina 1 di 5 e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Paradiso (CH) il
18/12/1998 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
Parte_2
, nato a [...] il [...]
[...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 195, parte II ,
Serie C, dell'anno 1999, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
pagina 2 di 5 stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
1. La sig.ra si fa carico del mantenimento Parte_1
ordinario dei figli non ancora economicamente autosufficienti, mentre nei periodi che i figli trascorreranno con il padre sarà quest'ultimo a provvedere in via diretta al loro mantenimento ordinario.
2. La sig.ra si farà carico per intero (100%) delle Parte_1
spese straordinarie per i figli non ancora economicamente indipendenti, ivi incluse le rette delle scuole e delle Università private, da sempre da lei sostenute.
3. Al fine di regolamentare definitivamente tutti i rapporti economici intercorrenti tra di loro la sig.ra e il signor Parte_1
si riportano espressamente ed Parte_2
integralmente al brevetto notarile da loro firmato in data 20.10.2025 avanti il Notaio dr. in Lugano, con Studio Notarile in Persona_1
Via Dogana Vecchia 2, le cui clausole si intendono qui integralmente trascritte e confermate con la sottoscrizione del presente atto.
In particolare la signora riconosce al sig. Parte_1 [...]
un assegno di divorzio una tantum ex art. 5 cpv. 8 Parte_2
legge 898 del 1970 dell'importo di € 272.850,00
(duecentosettantaduemilaottocentocinquanta euro), volto a soddisfare e tacitare definitivamente anche ogni pretesa economica passata, presente e futura e allo scopo di porre definitivamente termine a tutti i pagina 3 di 5 procedimenti in corso, nessuno escluso ed escludere future controversie del sig. nei confronti della sig.ra Parte_2 Parte_1
cosicché le parti non avranno più alcuna reciproca pretesa di
[...]
nessun tipo. Il relativo versamento dell'importo di € 272.850,00
(duecentosettantaduemilaottocentocinquanta euro) sarà effettuato alle condizioni, con le modalità ed entro i termini già concordati tra le parti con la sottoscrizione del brevetto qui allegato, ovvero, quanto alle tempistiche, “ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di divorzio e contestualmente alla rinuncia all'opposizione alla richiesta di archiviazione, al ritiro delle querele penali ed alla dichiarazione di disinteresse per i procedimenti penali avviati in Svizzera ed Italia come al punto 2 (ndr. del brevetto svizzero), (…), alla dichiarazione di desistenza dell'azione di disconoscimento di debito presentata dalla
Signora alla cancellazione dei precetti esecutivi e al Parte_1
dissequestro dei beni della Sig.ra ; Parte_1
Le parti rinunciano espressamente e incondizionatamente a qualsiasi ulteriore pretesa reciproca, sia a titolo di assegno divorzile che per qualsiasi altra ragione o causa e dichiarano di non vantare più alcuna reciproca pretesa di nessun tipo.
4. I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale tra di loro, rinunciando espressamente e incondizionatamente a qualsiasi ulteriore richiesta che differisca da quanto tra di loro concordato.
pagina 4 di 5 5. Le parti rinunciano irrevocabilmente all'appello e ad ogni possibile impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio e provvederanno ad accettare espressamente e formalmente l'emananda sentenza di divorzio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 c.p.c.
6. Le spese per il presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Bolzano, lì 09/12/2025
La Presidente est.
UL OR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
MA UL Presidente relatore
AR Benedetta giudice
RAUZI VA giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 4506/2025 tra:
Parte_1
con l'avv. proc. dom. dott. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti
e
Parte_2
[...]
con gli avv.ti proc. dom. dott. Elena Sesini e dott. Valentina Piccolo del Foro di Milano, giusta delega in atti pagina 1 di 5 e con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Paradiso (CH) il
18/12/1998 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
Parte_2
, nato a [...] il [...]
[...]
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 195, parte II ,
Serie C, dell'anno 1999, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
pagina 2 di 5 stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
1. La sig.ra si fa carico del mantenimento Parte_1
ordinario dei figli non ancora economicamente autosufficienti, mentre nei periodi che i figli trascorreranno con il padre sarà quest'ultimo a provvedere in via diretta al loro mantenimento ordinario.
2. La sig.ra si farà carico per intero (100%) delle Parte_1
spese straordinarie per i figli non ancora economicamente indipendenti, ivi incluse le rette delle scuole e delle Università private, da sempre da lei sostenute.
3. Al fine di regolamentare definitivamente tutti i rapporti economici intercorrenti tra di loro la sig.ra e il signor Parte_1
si riportano espressamente ed Parte_2
integralmente al brevetto notarile da loro firmato in data 20.10.2025 avanti il Notaio dr. in Lugano, con Studio Notarile in Persona_1
Via Dogana Vecchia 2, le cui clausole si intendono qui integralmente trascritte e confermate con la sottoscrizione del presente atto.
In particolare la signora riconosce al sig. Parte_1 [...]
un assegno di divorzio una tantum ex art. 5 cpv. 8 Parte_2
legge 898 del 1970 dell'importo di € 272.850,00
(duecentosettantaduemilaottocentocinquanta euro), volto a soddisfare e tacitare definitivamente anche ogni pretesa economica passata, presente e futura e allo scopo di porre definitivamente termine a tutti i pagina 3 di 5 procedimenti in corso, nessuno escluso ed escludere future controversie del sig. nei confronti della sig.ra Parte_2 Parte_1
cosicché le parti non avranno più alcuna reciproca pretesa di
[...]
nessun tipo. Il relativo versamento dell'importo di € 272.850,00
(duecentosettantaduemilaottocentocinquanta euro) sarà effettuato alle condizioni, con le modalità ed entro i termini già concordati tra le parti con la sottoscrizione del brevetto qui allegato, ovvero, quanto alle tempistiche, “ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di divorzio e contestualmente alla rinuncia all'opposizione alla richiesta di archiviazione, al ritiro delle querele penali ed alla dichiarazione di disinteresse per i procedimenti penali avviati in Svizzera ed Italia come al punto 2 (ndr. del brevetto svizzero), (…), alla dichiarazione di desistenza dell'azione di disconoscimento di debito presentata dalla
Signora alla cancellazione dei precetti esecutivi e al Parte_1
dissequestro dei beni della Sig.ra ; Parte_1
Le parti rinunciano espressamente e incondizionatamente a qualsiasi ulteriore pretesa reciproca, sia a titolo di assegno divorzile che per qualsiasi altra ragione o causa e dichiarano di non vantare più alcuna reciproca pretesa di nessun tipo.
4. I coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale tra di loro, rinunciando espressamente e incondizionatamente a qualsiasi ulteriore richiesta che differisca da quanto tra di loro concordato.
pagina 4 di 5 5. Le parti rinunciano irrevocabilmente all'appello e ad ogni possibile impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio e provvederanno ad accettare espressamente e formalmente l'emananda sentenza di divorzio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 329 c.p.c.
6. Le spese per il presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Bolzano, lì 09/12/2025
La Presidente est.
UL OR
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