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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 8 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Cappello, presso il cui studio, in Lecce alla via Giammatteo n. 35, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
, (P.I. ), in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura speciale rilasciata in data 4 marzo 2021, autenticata dal Notaio Controparte_2 Per_1
di Roma (Rep. N. 10195 Racc. 6195), rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Cicerchia e Paola
[...]
Chiriatti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Lecce alla via Giuseppe Zanardelli
n. 4, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 18.10.2023, hanno precisato le conclusioni, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21.5.2020, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
sostenendo di aver subito gravi lesioni in seguito a sinistro stradale avvenuto il 10.02.2016 alla guida
[...]
della sua Toyota RI tg. CV789EB a causa della mancata apertura degli airbags in dotazione sulla sua vettura.
Si costituiva la convenuta la quale evidenziava come il ruolo di fosse solo quello Controparte_1
di importare e distribuire in Italia le vetture e non quello di fabbricante o venditore. Eccepiva la decadenza dall'azione risarcitoria in quanto il Codice del Consumo prevede che il diritto si estingua alla scadenza dei
10 anni dal giorno in cui il bene viene messo in circolazione, che nel caso di specie sarebbe avvenuto in data 11.03.2005, come da libretto di circolazione, mentre il sinistro si sarebbe verificato decorsi i 10 anni ossia il 10.02.2016. Nel merito, poi, contestava sia i lamentati danni e sia la difettosità degli airbags, anche perché, per stessa ammissione dell'attrice, l'auto non era più disponibile e non sarebbe stato possibile accertare giudizialmente qualsiasi eventuale difettosità; concludeva per il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 3317/2021 del 7 dicembre 2021, depositata il 9 dicembre 2021, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, così motivando: “Occorre premettere, in primo luogo, che la domanda svolta da Parte_1
nei confronti di tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'incidente stradale
[...] Controparte_1
del 10.2.2016 a causa della mancata apertura degli airbag della vettura di proprietà attorea deve essere qualificata come azione di risarcimento dei danni da prodotto difettoso, disciplinata dalla l. 206/2005, cd. Codice del consumo. …..
L'attrice, lamentando la mancata apertura del dispositivo di sicurezza installato sulla sua Toyota RI ed evocando la responsabilità della “casa costruttrice” (pag. 3 atto di citazione) sembra aver inteso agire proprio per il risarcimento del danno conseguente all'acquisto – e quindi alla messa in circolazione sul mercato – del prodotto per cui è giudizio nei confronti del produttore- distributore.
Risulta tuttavia fondata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta, in quanto, a norma dell'art. 126 del cod. Consumo, “il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o
l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno”. Si evince dalla lettura della carta di circolazione allegata alla perizia di parte (all. 11 all'atto di citazione) che la messa in circolazione del prodotto
– ovvero della Toyota della – risale all'11.3.2005, mentre l'incidente in cui fu coinvolta l'attrice ed in cui si Parte_1
verificò il presunto difetto del prodotto si è verificato il 10.2.2016; conseguentemente, risulta abbondantemente trascorso il termine prescrizionale previsto dalla richiamata normativa di settore;
del resto, la richiesta di risarcimento del danno
2 effettuata in via stragiudiziale dall'attrice è del 25.2.2016 (all. 12 fascicolo di parte attrice), allorquando la suddetta prescrizione era già compiuta. Ciò appare sufficiente per il rigetto della domanda.”
Tuttavia, volendo ritenere prospettabile una diversa qualificazione della domanda, sussumendola nell'alveo dell'art. 2043
c.c., come espressamente richiesto dall'attrice con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., l'azione appare carente, in via pregiudiziale, della legittimazione passiva: non risulta essere costruttrice del dispositivo di Controparte_1
sicurezza installato sulla RI della , come del resto agilmente verificabile in base alla documentazione allegate Parte_1
dall'attrice, precipuamente agli avvisi di “richiamo urgente” inviati dalla alla (all. 25 fascicolo di parte CP_1 Parte_1
attrice), che espressamente indicano in “Takata” il produttore degli airbag di cui è dotata la vettura per cui è giudizio, soggetto del tutto estraneo al giudizio e nei confronti dei quali, evidentemente, la intendeva agire ai sensi dell'art. Parte_1
2043 c.c. (con conseguente onere di dimostrarne la colpa). …. In definitiva, se intendeva rinunciare ad avvalersi della tutela prevista dal codice del Consumo, la avrebbe dovuto vocare in giudizio il soggetto la cui condotta attiva od omissiva Parte_1
pretende ella pretende le abbia provocato il danno di cui chiede il ristoro, comprovando tutti i presupposti dell'azione aquiliana intentata, che, invece, non risultano neppure compiutamente allegati.
La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.”
Avverso la predetta sentenza, la sig.ra ha proposto appello , cui ha resistito la Parte_1 [...]
CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.10.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta “ERRONEA VALUTAZIONE DELLA
TEMPESTIVITA' DELLA DOMANDA ATTOREA. Erronea applicazione dell'art.126 del Codice del
Consumo.”. assume che “Il Giudice, nell'applicare l'art.126 del Codice del Consumo in ordine alla estinzione del diritto al risarcimento dei danni da prodotto difettoso, non ha tenuto conto del riconoscimento operato dalla stessa convenuta in ordine alla difettosità e pericolosità del suo prodotto, riconoscimento che, al pari della domanda giudiziale, impedisce ex art.2966 c.c. la eccepita ed accolta decadenza”.
Il motivo è infondato
Il giudice di primo grado, correttamente, ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta “in quanto, a norma dell'art. 126 del cod. Consumo, “il diritto al risarcimento si estingue
3 alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno”.
Invero, nella specie, il prodotto auto risulta immatricolato in data 11 marzo 2005 e il sinistro si è verificato il 10 febbraio 2016, quindi oltre i dieci anni dalla messa in commercio del prodotto con conseguente prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno ex art. 126 Codice del Consumo
L'appellante sostiene che vi sarebbe stato un esplicito riconoscimento della difettosità degli airbag montati sulla sua RI da parte della stessa in quanto quest'ultima, in data successiva al Controparte_1
sinistro, ha fatto pervenire delle comunicazioni “di richiamo urgente” a scopo preventivo, prospettando la pericolosità dell'airbag frontale lato passeggero e in particolare del dispositivo di gonfiaggio dell'airbag che “in caso di prolungata esposizione dei dispositivi di gonfiaggio ad elevati livelli di umidità assoluta, alte temperature ed elevate escursioni termiche con conseguente degradazione del propellente” potrebbe rompersi nel gonfiarsi e “proiettare dei frammenti metallici ad alta velocità all'interno dell'abitacolo, con conseguente rischio per gli occupanti di infortunio o lesioni fatali”. E' evidente che non è questo, però, il problema riscontrato dalla sig.ra , che invece Parte_1
contesta la mancata apertura dell'airbag dal lato conducente: fatto completamente diverso dalla ipotesi segnalata a scopo precauzionale dalla odierna appellata.
Né tantomeno, può in tale comunicazione generale fatta dalla e rivolta in via preventiva agli CP_1
utenti, individuarsi un riconoscimento del difetto di mancata apertura dell'airbag lato conducente della odierna appellante: sul punto si ricorda tra le tante la sentenza della cassazione n. 23922/2010 che afferma che il riconoscimento di un diritto altrui “non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore”.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce “Sulla omessa chiamata del terzo e sul rigetto della domanda ex art. 2043 c.c. per difetto di legittimazione passiva”.
Il motivo è infondato.
In disparte il fatto che con orientamento costante la Cassazione ritiene che “la chiamata del terzo disposta, ex articolo 106 c.p.c., ad istanza di parte è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, sicché
l'esercizio del relativo potere non può formare oggetto d'impugnazione né, tanto meno, è sindacabile nel giudizio di appello e in quello di legittimità” (cfr. Cass. n. 23666 del 31 agosto 2021), correttamente il primo giudice non ha
4 ritenuto esistenti i presupposti per qualificare la domanda come responsabilità ex art. 2043 c.c.: “
[...]
non risulta essere costruttrice del dispositivo di sicurezza installato sulla RI della , come Controparte_1 Parte_1
del resto agilmente verificabile in base alla documentazione allegate dall'attrice, precipuamente agli avvisi di “richiamo urgente” inviati dalla alla (all. 25 fascicolo di parte attrice), che espressamente indicano in “Takata” il CP_1 Parte_1
produttore degli airbag di cui è dotata la vettura per cui è giudizio, soggetto del tutto estraneo al giudizio e nei confronti dei quali, evidentemente, la intendeva agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. (con conseguente onere di dimostrarne la Parte_1
colpa)”.
In sostanza, la sig.ra avrebbe dovuto agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del soggetto Parte_1
costruttore dell'airbag ritenuto difettoso, indicando espressamente i presupposti dell'azione CP_3
aquiliana, comunque anch'essa abbondantemente prescritta. Si ricorda che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce n. 3317/2021 del 7 dicembre 2021, depositata il 9 dicembre 2021, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dall'appellata, delle spese del presente grado di giudizio liquidate, in complessivi €. 3.700,00 per compenso, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento, da parte dell'appellante, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 18.3.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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