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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6308/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6308/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
(già , in persona del l.r. p.t., Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Monica ed Ivano Fazio, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via S. Barnaba n.30;
ATTRICE
E
, in persona del l.r. p.t., Controparte_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio la ora Parte_2 [...]
assumeva di essere creditrice nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
virtù di alcune cessioni di credito intervenute con la società Hera Comm S.p.A., delle somme di euro 36.551,55 (quale sorta capitale per fatture cedute) ed euro 1.688,44 (a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 29.10.2020). Esponeva altresì di aver ricevuto cessioni di crediti da Controparte_2
, Eni e Sace FCT S.p.A. aventi ad oggetto
[...] Controparte_3
fatture, il cui ritardato pagamento aveva generato delle note di debito con importo di euro 8.277,36 per interessi moratori, cui pure deduceva di aver diritto insieme al riconoscimento delle ulteriori somme maturate per interessi anatocistici.
Riferiva ancora di avere un credito di euro 14.840,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, su cui in sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva gli interessi al tasso legale, dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al saldo.
Concludeva, pertanto, affinché accertato il diritto di credito come specificato in atti,
l'Ente convenuto fosse condannato a corrispondere in suo favore le dette somme, con vittoria di spese.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
all'udienza del 13.04.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e all'udienza del 19.12.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, venendo al merito, la domanda è infondata e merita di essere rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Deve osservarsi, in forza del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. - e, dunque, anche prescindendo dall'esame in ordine all'efficacia delle cessioni nei confronti dell'Ente, che la società attrice non ha fornito la prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della domanda proposta.
In particolare, sebbene l'azione promossa dalla si fondi sulle cessioni dei Pt_1
crediti nei confronti del convenuto, il fondamento reale ed ultimo della CP_1
pretesa azionata si rinviene nei rapporti obbligatori originari, interessati dai contratti di cessione. In tale prospettiva appare utile richiamare il noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento di colui che assume debitore è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. n. 25584/2018).
E tale onere probatorio nello specifico non risulta affievolito in ragione della contumacia del convenuto, giacché la stessa non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in quanto il principio di non contestazione non viene esteso alla parte che non si è costituita (v. Cass. S.U. n.
2951/2016).
Nel caso di specie parte attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del al pagamento delle fatture e delle note di debito emesse dalle Controparte_1
società cedenti, nonché delle somme maturate a titolo di interessi moratori ed anatocistici ed al risarcimento danni per mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Al fine di dimostrare la propria pretesa la ha prodotto le cessioni di credito Pt_1
(v. all. 4), la comunicazione inviata al da Hera Comm S.p.A., quale Controparte_1
esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, tra le altre, per la Regione Campania, per il periodo 01.01.2017-31.12.2018 (v. all.13 e 14); le fatture cedute di cui alle forniture erogate in favore del (v. all. 15 – 875); le CP_1
fatture del distributore locale E- Distribuzione S.p.A. attraverso il quale avvenivano le forniture (v. all. 876 – 894).
La tuttavia, ha omesso di esibire i contratti relativi alle forniture che hanno Pt_2
presuntivamente generato i crediti, la cui produzione era indispensabile per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente, attesa l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto “…avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (v. Cass. n. 299/2016).
Trattandosi di crediti nascenti da contratti stipulati con un Ente locale la volontà della
P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti concludenti necessitando, invece, di forme rigide: difatti, affinché i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione
- anche iure privatorum -, possano dirsi validi è necessario, a norma degli articoli 16
e 17 del R.D. n. 2440/1923, che la volontà contrattuale sia espressa dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza - previe eventuali delibere di altri organi -
(v. Cass. n. 9975/2014) e che l'accordo contrattuale sia trasposto in forma scritta ad substantiam (v. Cass. n. 22778/2019).
A ciò si aggiunga che, nel caso di contratti stipulati dagli Enti locali, è necessario che gli stessi siano sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa, a mente dell'articolo 191, comma 1, del T.U.E.L. che dispone che gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (Cass. 27406/2008).
Ebbene, facendo applicazione delle menzionate norme alla domanda proposta dalla per le forniture di energia operata dalle cedenti al se ne Pt_2 Controparte_1 conclude che la documentazione prodotta in giudizio dall'odierna attrice non è idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti i contratti di somministrazione tra il Comune di e le diverse società fornitrici eroganti elettricità dalle quali CP_1
l'istante ha acquistato i crediti per cui agisce.
Né vale a fondare la pretesa attorea la circostanza che una delle società cessionarie dei crediti per i quali la ha azionato il giudizio operasse in regime di Pt_1
salvaguardia: l'attrice, per l'esattezza, ha depositato in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. “la lettera di benvenuto inviata da al Comune di CP_4
”, quale società esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia CP_1
elettrica in Campania per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018 (v. all. 13-14).
A ben vedere, tuttavia la normativa settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti
Locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nel citato art 191 TUEL e, più in generale, ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento).
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d.
“impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., Ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), atteso che i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa
(cfr. artt. 147-bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile.
A ben vedere, inoltre, la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) dà attuazione ad una direttiva comunitaria, 2009/72/CE, il cui articolo 3, paragrafo 3, prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”.
Ebbene, appare evidente che gli enti pubblici territoriali sono senza dubbio estranei tanto alla nozione di “clienti civili” i quali, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva, sono “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, quanto alla nozione di piccole imprese.
In definitiva si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applichino, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese, non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali).
Non è stata, quindi, dimostrata dalla l'esistenza di un valido contratto in Pt_1
forma scritta con riferimento ai crediti cedutile dalle società già menzionate né comunque di un valido rapporto obbligatorio tra la società cedente ed il ceduto con la conseguenza che il convenuto Ente, in assenza della forma Controparte_1 prevista per la validità dei contratti, non può ritenersi vincolato nei confronti dei vari cedenti menzionati in corso di causa e, infine, nei confronti della cessionaria banca.
Inoltre, si osserva che proprio la natura accessoria che connota giuridicamente gli interessi, pure reclamati in giudizio, fa sì che essi seguano la stessa sorte della somma capitale alla quale sono intimamente connessi: se non vi è prova della sussistenza del credito principale che ne è il presupposto, non possono evidentemente sorgere gli accessori.
Del pari infondata risulta la domanda concernente il credito di euro 8.277,36 a titolo di interessi di cui alle note di debito (v. all. 6 – 7), a causa della carenza probatoria in ordine ai relativi fatti costitutivi. Parte Infatti, ha azionato i detti importi – costituenti accessori del credito – senza tuttavia produrre i titoli comprovanti il credito capitale sotteso, necessari ad individuare il relativo ammontare nonché il rispettivo termine di adempimento e, quindi, la data in cui avrebbe dovuto decorrere la maturazione degli interessi;
sicché
l'asserito - ma non documentato - versamento del corrispettivo della sorte capitale del credito, non può comportare un implicito riconoscimento della sua sussistenza.
Infine, non può trovare accoglimento nemmeno la pretesa concernente il risarcimento del danno quantificato in euro 14.840,00 ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 - a norma del quale il creditore ha diritto di essere rimborsato dal debitore dei costi, sostenuti per il recupero del credito in caso di non tempestivo pagamento, stabiliti in un importo forfettario pari ad euro 40,00 -, stante la mancanza di prova dei titoli da cui scaturirebbero i crediti reclamati.
Alla luce delle considerazioni che precedono la pretesa azionata nel presente giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
Nola, 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6308/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
(già , in persona del l.r. p.t., Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Monica ed Ivano Fazio, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via S. Barnaba n.30;
ATTRICE
E
, in persona del l.r. p.t., Controparte_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio la ora Parte_2 [...]
assumeva di essere creditrice nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
virtù di alcune cessioni di credito intervenute con la società Hera Comm S.p.A., delle somme di euro 36.551,55 (quale sorta capitale per fatture cedute) ed euro 1.688,44 (a titolo di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 alla data del 29.10.2020). Esponeva altresì di aver ricevuto cessioni di crediti da Controparte_2
, Eni e Sace FCT S.p.A. aventi ad oggetto
[...] Controparte_3
fatture, il cui ritardato pagamento aveva generato delle note di debito con importo di euro 8.277,36 per interessi moratori, cui pure deduceva di aver diritto insieme al riconoscimento delle ulteriori somme maturate per interessi anatocistici.
Riferiva ancora di avere un credito di euro 14.840,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, su cui in sede di precisazione delle conclusioni, chiedeva gli interessi al tasso legale, dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al saldo.
Concludeva, pertanto, affinché accertato il diritto di credito come specificato in atti,
l'Ente convenuto fosse condannato a corrispondere in suo favore le dette somme, con vittoria di spese.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_1
all'udienza del 13.04.2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e all'udienza del 19.12.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, venendo al merito, la domanda è infondata e merita di essere rigettata per le ragioni di seguito espresse.
Deve osservarsi, in forza del principio della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente la decisione della causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. - e, dunque, anche prescindendo dall'esame in ordine all'efficacia delle cessioni nei confronti dell'Ente, che la società attrice non ha fornito la prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della domanda proposta.
In particolare, sebbene l'azione promossa dalla si fondi sulle cessioni dei Pt_1
crediti nei confronti del convenuto, il fondamento reale ed ultimo della CP_1
pretesa azionata si rinviene nei rapporti obbligatori originari, interessati dai contratti di cessione. In tale prospettiva appare utile richiamare il noto principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento di colui che assume debitore è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
dovendo il debitore convenuto, invece, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. n. 25584/2018).
E tale onere probatorio nello specifico non risulta affievolito in ragione della contumacia del convenuto, giacché la stessa non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, in quanto il principio di non contestazione non viene esteso alla parte che non si è costituita (v. Cass. S.U. n.
2951/2016).
Nel caso di specie parte attrice, cessionaria del credito, ha chiesto la condanna del al pagamento delle fatture e delle note di debito emesse dalle Controparte_1
società cedenti, nonché delle somme maturate a titolo di interessi moratori ed anatocistici ed al risarcimento danni per mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Al fine di dimostrare la propria pretesa la ha prodotto le cessioni di credito Pt_1
(v. all. 4), la comunicazione inviata al da Hera Comm S.p.A., quale Controparte_1
esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, tra le altre, per la Regione Campania, per il periodo 01.01.2017-31.12.2018 (v. all.13 e 14); le fatture cedute di cui alle forniture erogate in favore del (v. all. 15 – 875); le CP_1
fatture del distributore locale E- Distribuzione S.p.A. attraverso il quale avvenivano le forniture (v. all. 876 – 894).
La tuttavia, ha omesso di esibire i contratti relativi alle forniture che hanno Pt_2
presuntivamente generato i crediti, la cui produzione era indispensabile per assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente, attesa l'inidoneità della fattura commerciale a dimostrare l'esistenza del rapporto “…avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito” (v. Cass. n. 299/2016).
Trattandosi di crediti nascenti da contratti stipulati con un Ente locale la volontà della
P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti concludenti necessitando, invece, di forme rigide: difatti, affinché i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione
- anche iure privatorum -, possano dirsi validi è necessario, a norma degli articoli 16
e 17 del R.D. n. 2440/1923, che la volontà contrattuale sia espressa dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza - previe eventuali delibere di altri organi -
(v. Cass. n. 9975/2014) e che l'accordo contrattuale sia trasposto in forma scritta ad substantiam (v. Cass. n. 22778/2019).
A ciò si aggiunga che, nel caso di contratti stipulati dagli Enti locali, è necessario che gli stessi siano sempre accompagnati dal relativo impegno di spesa, a mente dell'articolo 191, comma 1, del T.U.E.L. che dispone che gli enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 21208/2017, ha precisato che l'impegno di spesa costituisce la prima fase del procedimento di spesa con il quale “a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione, e viene costituito il vincolo sulle disponibilità finanziarie ai sensi dell'art. 151 TUEL”; in mancanza il contratto è affetto da nullità al pari del contratto mancante della forma scritta ad substantiam (Cass. 27406/2008).
Ebbene, facendo applicazione delle menzionate norme alla domanda proposta dalla per le forniture di energia operata dalle cedenti al se ne Pt_2 Controparte_1 conclude che la documentazione prodotta in giudizio dall'odierna attrice non è idonea a fondare la pretesa di pagamento, mancando in atti i contratti di somministrazione tra il Comune di e le diverse società fornitrici eroganti elettricità dalle quali CP_1
l'istante ha acquistato i crediti per cui agisce.
Né vale a fondare la pretesa attorea la circostanza che una delle società cessionarie dei crediti per i quali la ha azionato il giudizio operasse in regime di Pt_1
salvaguardia: l'attrice, per l'esattezza, ha depositato in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. “la lettera di benvenuto inviata da al Comune di CP_4
”, quale società esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia CP_1
elettrica in Campania per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018 (v. all. 13-14).
A ben vedere, tuttavia la normativa settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) non può costituire una deroga al principio di pareggio di bilancio degli enti
Locali, di rango costituzionale e sovranazionale, che trova espressa disciplina e corollari nel citato art 191 TUEL e, più in generale, ai principi pubblicistici sottesi alle regole dettate in materia di assunzione di spese (finalizzati alla tutela di principi costituzionalmente tutelati, quali quello dell'imparzialità e del buon andamento nell'agire, anche contrattuale, pubblicistico, nonché quello del necessario controllo della spesa pubblica e del contenimento dell'indebitamento).
Rimane perciò insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d.
“impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., Ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), atteso che i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa
(cfr. artt. 147-bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile.
A ben vedere, inoltre, la disciplina settoriale sul regime di salvaguardia (Legge
125/2007) dà attuazione ad una direttiva comunitaria, 2009/72/CE, il cui articolo 3, paragrafo 3, prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”.
Ebbene, appare evidente che gli enti pubblici territoriali sono senza dubbio estranei tanto alla nozione di “clienti civili” i quali, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva, sono “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, quanto alla nozione di piccole imprese.
In definitiva si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applichino, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese, non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali).
Non è stata, quindi, dimostrata dalla l'esistenza di un valido contratto in Pt_1
forma scritta con riferimento ai crediti cedutile dalle società già menzionate né comunque di un valido rapporto obbligatorio tra la società cedente ed il ceduto con la conseguenza che il convenuto Ente, in assenza della forma Controparte_1 prevista per la validità dei contratti, non può ritenersi vincolato nei confronti dei vari cedenti menzionati in corso di causa e, infine, nei confronti della cessionaria banca.
Inoltre, si osserva che proprio la natura accessoria che connota giuridicamente gli interessi, pure reclamati in giudizio, fa sì che essi seguano la stessa sorte della somma capitale alla quale sono intimamente connessi: se non vi è prova della sussistenza del credito principale che ne è il presupposto, non possono evidentemente sorgere gli accessori.
Del pari infondata risulta la domanda concernente il credito di euro 8.277,36 a titolo di interessi di cui alle note di debito (v. all. 6 – 7), a causa della carenza probatoria in ordine ai relativi fatti costitutivi. Parte Infatti, ha azionato i detti importi – costituenti accessori del credito – senza tuttavia produrre i titoli comprovanti il credito capitale sotteso, necessari ad individuare il relativo ammontare nonché il rispettivo termine di adempimento e, quindi, la data in cui avrebbe dovuto decorrere la maturazione degli interessi;
sicché
l'asserito - ma non documentato - versamento del corrispettivo della sorte capitale del credito, non può comportare un implicito riconoscimento della sua sussistenza.
Infine, non può trovare accoglimento nemmeno la pretesa concernente il risarcimento del danno quantificato in euro 14.840,00 ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 - a norma del quale il creditore ha diritto di essere rimborsato dal debitore dei costi, sostenuti per il recupero del credito in caso di non tempestivo pagamento, stabiliti in un importo forfettario pari ad euro 40,00 -, stante la mancanza di prova dei titoli da cui scaturirebbero i crediti reclamati.
Alla luce delle considerazioni che precedono la pretesa azionata nel presente giudizio deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede: 1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
Nola, 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi