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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Andrea Luce - Presidente
Dott. Francesco Rossini - Giudice rel.
Dott. Giulio Fortunato - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile grado iscritta al ruolo al n. 3255/2022 R.G.,
avente ad oggetto: querela di falso incidentale
TRA
, , rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Bruno Romano e presso il di lui Studio elettivamente domiciliato, in
Salerno, alla via Paolo Vocca, 6, giusta procura in calce alla citazione;
ATTORE -
[...]
[...]
(p.iva con sede legale in via Venezia 49 – CP_2 P.IVA_1
65121 Pescara, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
Ettore De Rosa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, con
1 elezione di domicilio presso lo Studio legale del difensore in Salerno, Via
S. Calenda 6H;
Controparte_3
NONCHE'
PROCURA presso il Tribunale di SALERNO;
Controparte_4
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9
gennaio 2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
premetteva di avere proposto, innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino
LA, opposizione ad un fermo amministrativo iscritto dalla società
SO.G.E.T. Spa - Società Gestione Entrate e Tributi.
Riferiva che, prodotta da parte della in data 22/04/2021 la CP_2
fotocopia dell'avviso di ricevimento dell'avvenuta notifica del “Preavviso
di fermo amministrativo”, mediante CAD n° 628695841401, l'attore personalmente formalizzava querela di falso avverso l'attestazione resa dall'agente postale di avere “immesso in cassetta l'avviso di deposito del
plico” stante l'assenza del destinatario.
Deduceva la falsità di tale attestazione, resa dall'agente postale, in considerazione della circostanza per cui alcuna cassetta postale a nome di esisteva nel Condominio ove era stata tentata la Controparte_1
notifica.
2. Su tali presupposti il G.d.P., con ordinanza del 31 gennaio 2022,
sospendeva il Giudizio R.G. 957/2020 onerando parte attrice della
2 proposizione del procedimento di querela di falso innanzi al Tribunale di
Salerno.
3. Instaurato il presente giudizio l'attore insisteva affinchè fosse accertata e dichiarata la falsità della dichiarazione dell'operatore di Controparte_5
di aver depositato in cassetta la CAD n° 628695841401, relativa alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, con vittoria di spese e compensi legali.
4. Con comparsa di risposta si costituiva la SO.G.E.T. spa insistendo per il rigetto delle avverse domande in considerazione del corretto perfezionamento del procedimento notificatorio, con vittoria di spese di lite.
5. Istruita la causa documentalmente, la stessa viene ora in decisione all'esito delle memorie conclusionali e di replica ex art 190 c.p.c..
***
1. Prima di procedere all'esame nel merito della domanda, va dato atto che correttamente il presente giudizio è stato introdotto nei confronti della già controparte del giudizio pendente innanzi al Giudice di CP_2
Pace di Montecorvino LA, con la partecipazione della Procura, quale parte necessaria, non dovendo in alcun modo integrarsi il contraddittorio nei confronti delle . Controparte_5
Se è vero, difatti, che l'avviso di ricevimento è atto compilato dall'agente postale che ha funzioni di pubblico ufficiale nell'attestare l'attività
compiuta, nell'ipotesi di querela di falso in via incidentale, il giudizio di querela va instaurato tra le parti del giudizio a quo che hanno un interesse all'accertamento della veridicità del documento. Trattandosi di querela di falso in via incidentale, che ha natura di un'azione di
3 accertamento, la legittimazione passiva compete conseguentemente solo ai soggetti nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità
del documento. Ne segue che litisconsorti necessari nel giudizio di querela di falso, nel caso di specie, sono le stesse parti del giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace.
2. Va inoltre riaffermata l'ammissibilità della proposta querela avverso l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo servizio postale dell'atto di preavviso di fermo, in considerazione della qualità da attribuire all'agente postale nel compimento dell'attività di notificazione.
Difatti, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta,
per delega, dall'ufficiale giudiziario il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività
notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
Ne consegue che l'avviso di ricevimento contestato, sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso.
3. Tanto chiarito, nel merito, ritiene il Collegio che la querela di falso sia infondata e come tale vada rigettata.
L'attore contesta la falsità dell'attestazione resa dall'agente notificatore con la dicitura “CAD immessa nella cassetta postale”.
Parte attrice, a riprova della asserita falsità della dichiarazione resa dall'agente postale, deposita alcune fotografie dalle quali emergerebbe che,
4 nell'androne condominiale di via Campania n° 24/C, non esiste alcuna cassetta postale riferibile al sig. . Controparte_1
Orbene, trattasi di documentazione che, per genericità, non consente di ritenere provata la falsa attestazione dell'agente postale di aver immesso in cassetta la cartolina relativa al preavviso di fermo.
In primo luogo, le fotografie prodotte sono prive di data certa, né la loro datazione è ricavabile aliunde; circostanza dirimente ove si consideri che era onere della parte fornire prova che alla data di accesso dell'agente postale (23.05.2019) non esisteva una cassetta postale a servizio dell'immobile dell'attore.
Inoltre, per alcune delle cassette postali che si vedono raffigurate nelle citate fotografie, non è possibile leggere il nominativo che pure si intravede,
trattandosi di immagini all'evidenza sfocate (cft. allegato n. 3 alla citazione).
Si aggiunga che le fotografie prodotte non inquadrano l'intero androne del
– ove pacificamente l'attore risiede – ma solo uno spazio Parte_1
delimitato; circostanza che non consente di ritenere provato quanto dedotto da parte attrice in ordine alla insussistenza di una cassetta postale intestata o comunque riferibile alla sua abitazione.
Non può soccorre, sul punto, neppure la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice nelle memorie istruttorie e non ammessa dal giudice istruttore per evidente genericità, in quanto del tutto priva di riferimenti temporali (“Vero che nell'androne del condominio di via
Campania n°24/C Montecorvino LA (SA) non vi è una cassetta postale
a nome di ?”). Controparte_1
5 Non da ultimo, è pacifico che l'indirizzo di residenza, ove è stata eseguita la notifica contestata, è stato correttamente individuato dall'agente postale,
corrispondendo a quello di effettiva dimora dell'odierno attore.
Per tali ragioni, complessivamente valutate, non può ritenersi che l'attestazione di avvenuto deposito in cassetta, resa dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, sia falsa.
Ne segue il rigetto della domanda attorea.
4. Non resta che disciplinare le spese del presente giudizio.
Esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di _1
, in ragione delle tariffe vigenti, del valore della causa
[...]
(indeterminabile-basso fino a 26.000) dei parametri prossimi ai minimi tariffari, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando sulla querela di falso incidentale proposta da
, ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta la querela di falso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
della che si liquidano in € 1.800,00 per competenze CP_2
professionali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura del
15% sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno il 10.04.2025
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dr. Francesco Rossini Dr. Andrea Luce
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Andrea Luce - Presidente
Dott. Francesco Rossini - Giudice rel.
Dott. Giulio Fortunato - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile grado iscritta al ruolo al n. 3255/2022 R.G.,
avente ad oggetto: querela di falso incidentale
TRA
, , rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Bruno Romano e presso il di lui Studio elettivamente domiciliato, in
Salerno, alla via Paolo Vocca, 6, giusta procura in calce alla citazione;
ATTORE -
[...]
[...]
(p.iva con sede legale in via Venezia 49 – CP_2 P.IVA_1
65121 Pescara, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.
Ettore De Rosa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, con
1 elezione di domicilio presso lo Studio legale del difensore in Salerno, Via
S. Calenda 6H;
Controparte_3
NONCHE'
PROCURA presso il Tribunale di SALERNO;
Controparte_4
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9
gennaio 2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
premetteva di avere proposto, innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino
LA, opposizione ad un fermo amministrativo iscritto dalla società
SO.G.E.T. Spa - Società Gestione Entrate e Tributi.
Riferiva che, prodotta da parte della in data 22/04/2021 la CP_2
fotocopia dell'avviso di ricevimento dell'avvenuta notifica del “Preavviso
di fermo amministrativo”, mediante CAD n° 628695841401, l'attore personalmente formalizzava querela di falso avverso l'attestazione resa dall'agente postale di avere “immesso in cassetta l'avviso di deposito del
plico” stante l'assenza del destinatario.
Deduceva la falsità di tale attestazione, resa dall'agente postale, in considerazione della circostanza per cui alcuna cassetta postale a nome di esisteva nel Condominio ove era stata tentata la Controparte_1
notifica.
2. Su tali presupposti il G.d.P., con ordinanza del 31 gennaio 2022,
sospendeva il Giudizio R.G. 957/2020 onerando parte attrice della
2 proposizione del procedimento di querela di falso innanzi al Tribunale di
Salerno.
3. Instaurato il presente giudizio l'attore insisteva affinchè fosse accertata e dichiarata la falsità della dichiarazione dell'operatore di Controparte_5
di aver depositato in cassetta la CAD n° 628695841401, relativa alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, con vittoria di spese e compensi legali.
4. Con comparsa di risposta si costituiva la SO.G.E.T. spa insistendo per il rigetto delle avverse domande in considerazione del corretto perfezionamento del procedimento notificatorio, con vittoria di spese di lite.
5. Istruita la causa documentalmente, la stessa viene ora in decisione all'esito delle memorie conclusionali e di replica ex art 190 c.p.c..
***
1. Prima di procedere all'esame nel merito della domanda, va dato atto che correttamente il presente giudizio è stato introdotto nei confronti della già controparte del giudizio pendente innanzi al Giudice di CP_2
Pace di Montecorvino LA, con la partecipazione della Procura, quale parte necessaria, non dovendo in alcun modo integrarsi il contraddittorio nei confronti delle . Controparte_5
Se è vero, difatti, che l'avviso di ricevimento è atto compilato dall'agente postale che ha funzioni di pubblico ufficiale nell'attestare l'attività
compiuta, nell'ipotesi di querela di falso in via incidentale, il giudizio di querela va instaurato tra le parti del giudizio a quo che hanno un interesse all'accertamento della veridicità del documento. Trattandosi di querela di falso in via incidentale, che ha natura di un'azione di
3 accertamento, la legittimazione passiva compete conseguentemente solo ai soggetti nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità
del documento. Ne segue che litisconsorti necessari nel giudizio di querela di falso, nel caso di specie, sono le stesse parti del giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace.
2. Va inoltre riaffermata l'ammissibilità della proposta querela avverso l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo servizio postale dell'atto di preavviso di fermo, in considerazione della qualità da attribuire all'agente postale nel compimento dell'attività di notificazione.
Difatti, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta,
per delega, dall'ufficiale giudiziario il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività
notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
Ne consegue che l'avviso di ricevimento contestato, sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso.
3. Tanto chiarito, nel merito, ritiene il Collegio che la querela di falso sia infondata e come tale vada rigettata.
L'attore contesta la falsità dell'attestazione resa dall'agente notificatore con la dicitura “CAD immessa nella cassetta postale”.
Parte attrice, a riprova della asserita falsità della dichiarazione resa dall'agente postale, deposita alcune fotografie dalle quali emergerebbe che,
4 nell'androne condominiale di via Campania n° 24/C, non esiste alcuna cassetta postale riferibile al sig. . Controparte_1
Orbene, trattasi di documentazione che, per genericità, non consente di ritenere provata la falsa attestazione dell'agente postale di aver immesso in cassetta la cartolina relativa al preavviso di fermo.
In primo luogo, le fotografie prodotte sono prive di data certa, né la loro datazione è ricavabile aliunde; circostanza dirimente ove si consideri che era onere della parte fornire prova che alla data di accesso dell'agente postale (23.05.2019) non esisteva una cassetta postale a servizio dell'immobile dell'attore.
Inoltre, per alcune delle cassette postali che si vedono raffigurate nelle citate fotografie, non è possibile leggere il nominativo che pure si intravede,
trattandosi di immagini all'evidenza sfocate (cft. allegato n. 3 alla citazione).
Si aggiunga che le fotografie prodotte non inquadrano l'intero androne del
– ove pacificamente l'attore risiede – ma solo uno spazio Parte_1
delimitato; circostanza che non consente di ritenere provato quanto dedotto da parte attrice in ordine alla insussistenza di una cassetta postale intestata o comunque riferibile alla sua abitazione.
Non può soccorre, sul punto, neppure la richiesta di prova testimoniale articolata da parte attrice nelle memorie istruttorie e non ammessa dal giudice istruttore per evidente genericità, in quanto del tutto priva di riferimenti temporali (“Vero che nell'androne del condominio di via
Campania n°24/C Montecorvino LA (SA) non vi è una cassetta postale
a nome di ?”). Controparte_1
5 Non da ultimo, è pacifico che l'indirizzo di residenza, ove è stata eseguita la notifica contestata, è stato correttamente individuato dall'agente postale,
corrispondendo a quello di effettiva dimora dell'odierno attore.
Per tali ragioni, complessivamente valutate, non può ritenersi che l'attestazione di avvenuto deposito in cassetta, resa dall'agente postale sull'avviso di ricevimento, sia falsa.
Ne segue il rigetto della domanda attorea.
4. Non resta che disciplinare le spese del presente giudizio.
Esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico di _1
, in ragione delle tariffe vigenti, del valore della causa
[...]
(indeterminabile-basso fino a 26.000) dei parametri prossimi ai minimi tariffari, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando sulla querela di falso incidentale proposta da
, ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta la querela di falso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
della che si liquidano in € 1.800,00 per competenze CP_2
professionali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura del
15% sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno il 10.04.2025
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dr. Francesco Rossini Dr. Andrea Luce
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