Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 674 del 2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 9.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria, via Fiume n. 34, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Musolino ed
Emma Chindemi che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
– appellante-
E
Controparte_1
-appellata contumace-
oggetto: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 488/2019, pubblicata il 21.03.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 3.09.2024, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “nell'interesse del proprio
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, Voglia accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati nei propri scritti difensivi, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 21.03.2019, n. 488/19, mai notificata, per tutti i motivi spiegati e, conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di precetto per l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione, e per difetto di legittimazione attiva della Sig.ra atteso CP_1 che la stessa ha azionato procedura esecutiva sine titulo non rivestendo, tra l'altro, la qualifica di creditrice. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c, in favore dei procuratori costituiti”.
Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, avverso l'atto di precetto, notificato in data 29.05.2013, con il quale l'ex coniuge, , gli intimava il Controparte_1 pagamento della somma di €. 2.901,40 - a titolo di rate di mutuo rimaste impagate - che, sulla scorta del provvedimento di omologa della separazione, avrebbero dovuto essere corrisposte dal in favore dell'Istituto bancario. Pt_1
Adduceva l'opponente la genericità dell'importo precettato e la modifica in peius delle proprie condizioni economiche chiedendo, all'adito Tribunale, di dichiarare la nullità del precetto con condanna della al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., CP_1 ovvero, in subordine, di ridurre l'importo intimato.
Si costituiva, ritualmente, la creditrice opposta contrastando l'avversa opposizione e precisando di avere intimato il pagamento della somma di €. 2.901,40 “per pagare la rata di mutuo pari ad €. 560,00 acceso ai fini della ristrutturazione della casa coniugale sita in c.da San
Francesco vico II n. 24 (RC)” di cui il si era assunto l'obbligo in sede di Pt_2 separazione omologata in data 28.03.2012.
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 21.03.2019 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 488/2019, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva, parzialmente,
l'opposizione proposta dichiarando che il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, era pari ad €. 2.730,00 e condannando il al Parte_1 pagamento delle spese legali, in favore di , parzialmente compensate Controparte_1 nella misura di 1/3.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria giudiziali, da Parte_1 distrarsi in favore dei costituiti procuratori, dichiaratisi antistatari.
Non si costituiva , nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, Controparte_1 di cui veniva dichiarata la contumacia con ordinanza di questa Corte del 30.11.2021.
Con ordinanza del 30.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9.09.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per i motivi che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado adducendo che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione per assenza di un valido titolo per agire esecutivamente oltre che per difetto di legittimazione attiva dell'opposta. In ordine al primo punto precisa che il giudice dell'opposizione è tenuto a compiere d'ufficio la verifica dell'esistenza del titolo posto alla base dell'azione esecutiva, in quanto “l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto della stessa azione esecutiva” mentre, con riferimento al secondo, evidenzia che “il titolo esecutivo da cui trae origine la pretesa oggetto del presente procedimento di opposizione si fonda sul decreto di omologa n. 95/2012 che pone, a carico del l'obbligo di pagare la rata del mutuo acceso ai Pt_1 Par fini della ristrutturazione della casa coniugale in favore dell'Istituto Bancario Banca S.p.a., che rappresenta l'unico soggetto legittimato a procedere ad esecuzione nel caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo”.
Sulla scorta di tali motivi insiste affinché questa Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiari nullo l'atto di precetto notificato.
La doglianza è fondata per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che, correttamente, il Tribunale ha ricondotto la fattispecie de quo nell'alveo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., che, come noto, vede come proprio tipico thema decidendum la verifica della sussistenza del diritto del creditore precettante di agire esecutivamente per l'attuazione dell'obbligo contenuto in quello indicato in precetto come titolo esecutivo.
L'accertamento imposto da siffatta domanda era, perciò, l'idoneità del titolo a supportare la preannunciata azione esecutiva e, dunque, la sua rispondenza ai requisiti di cui all'art. 474 c.p.c..
Ed invero, allorquando si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
3977 del 2012, Cass. n. 12415 del 2016 e, incidentalmente, Cass. n. 15376 del
2022; Cass. n. 21240 del 2019, Cass. n. 20868 del 2017, Cass. n. 1925 del 2015).
Tanto premesso, nel delineare la natura giuridica del provvedimento di omologazione della separazione personale, la Corte di legittimità ha rimarcato la distinzione fra gli aspetti di natura negoziale sottesi alla separazione consensuale e quelli propri del decreto previsto dall'art. 158 c.c., comma 2, (nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente anteriormente all'avvenuta sua abrogazione disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 1, comma 2, lett. b)), precisando che la separazione trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi, dinanzi al Presidente del Tribunale, e che la successiva omologazione è unicamente diretta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo di separazione, assumendo la funzione di condizione sospensiva della produzione degli effetti delle pattuizioni stipulate tra i coniugi, già integranti un negozio giuridico perfetto ed autonomo (cfr. Cass. n. 26202 del 2013; Cass. n. 17607 del 2003).
Per inciso, l'accordo di separazione tra i coniugi costituisce l'elemento fondante della condizione di coniugi separati e del regolamento dei loro rapporti, mentre il provvedimento di omologazione svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché di compiere la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei minori al loro interesse, e quindi di imprimere efficacia giuridica all'accordo stesso (cfr. Cass. n. 26202 del 2013; Cass. n. 9287 del
1997).
Il suddetto provvedimento, in altri termini, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno su tale accordo, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 18066 del 2014; Cass., n. 10463 del 2018; Cass., SU, n. 21761 del 2021).
L'appena citata Cass., SU, n. 21761 del 2021, inoltre, ha anche chiarito che il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c..
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, deve concludersi che il menzionato accordo di separazione omologato debba farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474
c.p.c., comma 2, n. 3, a tenore del quale, sono altresì titoli esecutivi "gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli". In tale evenienza è, in linea generale, idoneo a innescare un processo di esecuzione forzata in danno del coniuge inadempiente qualora consenta la determinazione della somma dovuta e, dunque, indichi un credito determinato o determinabile (il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15697 del 5 giugno 2023).
Sennonché, con riferimento alla vicenda in esame, va, preliminarmente, evidenziato che l'obbligo di cui è stato intimato l'adempimento con l'atto di precetto non rientrava tra quelli di mantenimento di cui all'art. 156 c.c. e, dunque, tra quegli obblighi che rappresentano il contenuto patrimoniale “naturale” del decreto di omologa ed in relazione ai quali, quest'ultimo, può essere considerato automaticamente titolo esecutivo.
Ed infatti, la pattuizione de qua – ovvero l'assunzione dell'obbligo del di corrispondere Pt_2 le rate del mutuo acceso ai fini della ristrutturazione della casa coniugale - rappresentava il frutto della libera autonomia negoziale delle parti, su cui nessun controllo è stato operato dal
Tribunale in sede di omologa.
In altri termini - sebbene l'obbligo si inserisse a pieno titolo, nell'ambito delle pattuizioni concernenti l'assetto patrimoniale tra i coniugi conseguente alla separazione, come dagli stessi convenuto nell'accordo di separazione consensuale - l'intervenuta omologazione di tale accordo, che presidia la tutela degli interessi delle parti, meritevoli di tutela, non era tale da elidere la natura meramente negoziale di tale accordo e dunque, la sua soggezione alla disciplina propri degli atti negoziali.
Secondariamente, il credito azionato non presentava neanche le caratteristiche richieste dall'art. 474 c.c. sostanziandosi, in realtà, nell'assunzione di un'obbligazione (interna) di facere che attribuiva all'opposta il diritto, non di esigere la somma mutuata, bensì di essere tenuta indenne - nell'ambito dei rapporti interni che intercorrevano con l'ex coniuge - dal peso del debito al quale l'accollante doveva adempiere mediante pagamento diretto delle singole rate alla banca mutuataria.
Peraltro, nei rapporti interni, affinché il credito sia “esigibile” è necessario che il soggetto non obbligato ne documenti l'anticipo, nascendo solo in seguito al pagamento non dovuto, il diritto di ricevere dall'obbligato, in forza del titolo, il rimborso delle somme (è questo il principio generale desumibile dall'art. 1299 c.c.: “il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”).
In caso contrario - e cioè quando come nella specie - il coniuge condebitore solidale non deduca di aver pagato le somme in luogo del diretto obbligato, bensì semplicemente intimi con atto di precetto al coniuge destinatario l'obbligo il pagamento delle stesse al terzo, si configura un precetto avente ad oggetto un diverso obbligo, non più quello di pagamento di una somma di denaro, quale credito di rimborso, bensì quello ad un fare specifico – pagamento in favore di terzo - per definizione, di natura infungibile non potendo il suo realizzarsi prescindere dall'impulso processuale del terzo nella veste di creditore – esecutante. Sulla scorta delle considerazioni esposte, l'opposizione proposta deve essere accolta con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto, per mancanza di titolo esecutivo.
Resta assorbito il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta, in via subordinata, l'erronea quantificazione degli importi dovuti ad opera del Giudice di prime cure.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
Quindi, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022,
e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da
Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
1.101 ad €. 5.200
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00 Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
1.101 ad €. 5.200
Fase studio controversia €. 268,00
Fase introduttiva del giudizio €. 268,00
Fase trattazione €. 992,00
Fase decisoria €. 426,00
Totale compenso tabellare €. 1.954,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
488/2019, pubblicata il 21.03.2019, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 29.05.2013;
- condanna al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio, in favore di , quantificate per il primo grado di giudizio in Parte_1
€. 2.540,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo, forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 1.954,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.02.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)