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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 10387/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.10387/2020 R.G. promossa da:
p. iva , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Fallica (c.f. ) e C.F._1
Salvatore Antonino Milazzo (c.f. ), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 095/854013, ovvero all'indirizzo di posta elettronica domiciliato Email_1
Opponente contro
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tambasco (c.f. ), elettivamente C.F._3 domiciliata in Catania, al n. 171 del Corso Italia, presso il suo studio.
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 25.11.2024, che qui si intende richiamato, ed il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2730/2023, emesso dal
Tribunale Civile di Catania il 5.7.2023 e notificato il 6.7.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6249/2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € Controparte_1
14.284,61, oltre interessi e spese legali del giudizio monitorio a favore di in persona CP_2 del legale rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito a fronte delle seguenti fatture rimaste insolute, relative a fornitura di merci:
pagina 1 di 5 Alla sorte capitale portata dalle sopraelencate fatture, da sommarsi l'importo di € 40,00 a titolo del risarcimento danno ai sensi dell'art. 6 co.2 D.Lgs 231/2002 e l'ulteriore somma di € 20,00 per spese di visura camerale.
Nell'atto di citazione, notificato in data 15.9.2023, l'opponente eccepiva l'errata intestazione delle fatture, dal momento che le forniture erano state effettuate nei confronti di altre società di cui
[...]
era anche legale rappresentante, a garanzia delle quali la stessa società opponente aveva CP_3 rilasciato in data 14.5.2018 una fidejussione.
Rilevava, inoltre, che la società opposta avrebbe dovuto rivolgersi prima al debitore principale
(beneficium excussionis) e solo dopo l'esito negativo rivolgersi alla società opponente.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis revocare il D.I. per cui è causa con la conseguente condanna della opposta alla rifusione di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale contestava quanto eccepito CP_2 dall'opponente, in particolare, rilevando la genericità dell'asserzione avversaria, dal momento che controparte non contestava né di aver acquistato la merce, di cui alle fatture azionate, né la relativa consegna, limitandosi a dire genericamente che le forniture sarebbero state eseguite nei confronti di altre società, non indicando quali.
Inoltre, a prova della falsità della difesa avversaria produceva la fideiussione (all.n.4) che CP_3
(amministratore unico della come da visura prodotta) aveva
[...] Controparte_1 rilasciato per le obbligazioni sorte in favore dell'odierna opponente, pertanto, non era quest'ultima ad aver rilasciato la fideiussione ma l'esatto contrario.
Evidenziava poi, che la merce era stata consegnata nell'unica sede della società opponente (visura in allegato n. 3).
Rilevava che il rapporto contrattuale intercorso con fosse pienamente Controparte_1 provato con la produzione delle fatture, dei relativi documenti di trasporto firmati e delle scritture contabili autenticate (in allegato).
pagina 2 di 5 Chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il carattere temerario della lite.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” a codesto Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, contrariis reiectis, -in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi infondata e pretestuosa;
-nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione per i motivi di cui sopra e tutte le relative domande e, considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo n. 2730/2023, concesso dal Tribunale Civile di Catania il 05.07.2023 e contestualmente rigettare tutte le domande dell'attrice; -in subordine, ed in ogni caso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma ingiunta di €.14.224,61 CP_2 per le causali di cui in ricorso (cessione di beni tra imprenditori), oltre agli interessi moratori ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.l. 9/10/2002, n. 231 (in attuazione della direttiva 2000/35/CE) dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali, IVA e CPA come liquidate in ricorso;
-infine, e senza regresso, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore che l'Ill.mo Giudice adito vorrà ritenere adeguati, anche in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. co.3, per avere l'opponente abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala fede, una domanda manifestamente infondata. Con vittoria di spese e compensi”.
In via istruttoria chiedeva, senza inversione dell'onere probatorio e nella denegata ipotesi in cui la mancata contestazione avversaria e la documentazione in atti non fosse sufficiente: -A) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
l'esibizione delle scritture contabili relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, al fine di evidenziare l'avvenuta registrazione da parte dell'odierna opponente di tutte le fatture ricevute dalla
(di fatto mai contestate). - B) prova per testi. CP_2
Con decreto ex art.171 ter c.p.c. veniva confermata la data d'udienza di giorno 8.4.2024, come indicata nell'atto di citazione, ed assegnati alle parti termini ex art. 171 bis c.p.c.
Alla prima udienza di giorno 8.4.2024, l'opponente faceva presente che erano in corso trattative di bonario componimento e, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 25.11.2024, con termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Di poi, all'udienza del 25.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
*******************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
Come risulta pacifico in giurisprudenza, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio, ma non tali a provare la pretesa creditoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 5 Difatti, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che "è ormai principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
Tuttavia, nel caso specifico, oltre alle fatture, sono stati depositati in giudizio i documenti di trasporto della merce, debitamente firmati, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Si rileva che la società opponente con delle contestazioni generiche, si è limitata a dichiarare che le fatture dovessero essere intestate ad altre società, senza specificare quali.
Avuto riguardo della fattispecie in esame, parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito prova del proprio diritto di credito, producendo sin dalla fase monitoria le fatture e i documenti di trasporto firmati e mai disconosciuti, relativi alle prestazioni rese all'opponente, nonché l'estratto delle scritture contabili, con autentica notarile, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, limitandosi a contestare genericamente il credito.
Difatti, si ritiene documentalmente provato, non solo in virtù delle fatture inviate e mai contestate e dall'estratto autentico delle scritture contabili, ma anche dai documenti di trasporto, afferenti ogni singola fattura azionata che ovviamente costituiscono prova dell'avvenuta consegna della merce. I documenti di trasporto costituiscono piena prova scritta in relazione alla circostanza che l'opponente abbia ricevuto la merce indicata nelle fatture ed al prezzo indicato nelle fatture medesime, in quanto i
pagina 4 di 5 documenti recano anche il prezzo della merce. (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n.
6127/2022)
In conclusione, non avendo l'opponente dimostrato il pagamento delle fatture con i vigenti principi probatori, lo stesso rimane debitore del relativo importo.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2730/2023, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 5.7.2023 e notificato il 6.7.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6249/2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
- Condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., al pagamento di un importo in misura pari alla metà delle spese di lite, in favore di parte opposta.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.10387/2020 R.G. promossa da:
p. iva , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Fallica (c.f. ) e C.F._1
Salvatore Antonino Milazzo (c.f. ), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le C.F._2 comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 095/854013, ovvero all'indirizzo di posta elettronica domiciliato Email_1
Opponente contro
c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Tambasco (c.f. ), elettivamente C.F._3 domiciliata in Catania, al n. 171 del Corso Italia, presso il suo studio.
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 25.11.2024, che qui si intende richiamato, ed il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2730/2023, emesso dal
Tribunale Civile di Catania il 5.7.2023 e notificato il 6.7.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6249/2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € Controparte_1
14.284,61, oltre interessi e spese legali del giudizio monitorio a favore di in persona CP_2 del legale rappresentante p.t..
Ciò, in virtù del credito a fronte delle seguenti fatture rimaste insolute, relative a fornitura di merci:
pagina 1 di 5 Alla sorte capitale portata dalle sopraelencate fatture, da sommarsi l'importo di € 40,00 a titolo del risarcimento danno ai sensi dell'art. 6 co.2 D.Lgs 231/2002 e l'ulteriore somma di € 20,00 per spese di visura camerale.
Nell'atto di citazione, notificato in data 15.9.2023, l'opponente eccepiva l'errata intestazione delle fatture, dal momento che le forniture erano state effettuate nei confronti di altre società di cui
[...]
era anche legale rappresentante, a garanzia delle quali la stessa società opponente aveva CP_3 rilasciato in data 14.5.2018 una fidejussione.
Rilevava, inoltre, che la società opposta avrebbe dovuto rivolgersi prima al debitore principale
(beneficium excussionis) e solo dopo l'esito negativo rivolgersi alla società opponente.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis revocare il D.I. per cui è causa con la conseguente condanna della opposta alla rifusione di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società opposta la quale contestava quanto eccepito CP_2 dall'opponente, in particolare, rilevando la genericità dell'asserzione avversaria, dal momento che controparte non contestava né di aver acquistato la merce, di cui alle fatture azionate, né la relativa consegna, limitandosi a dire genericamente che le forniture sarebbero state eseguite nei confronti di altre società, non indicando quali.
Inoltre, a prova della falsità della difesa avversaria produceva la fideiussione (all.n.4) che CP_3
(amministratore unico della come da visura prodotta) aveva
[...] Controparte_1 rilasciato per le obbligazioni sorte in favore dell'odierna opponente, pertanto, non era quest'ultima ad aver rilasciato la fideiussione ma l'esatto contrario.
Evidenziava poi, che la merce era stata consegnata nell'unica sede della società opponente (visura in allegato n. 3).
Rilevava che il rapporto contrattuale intercorso con fosse pienamente Controparte_1 provato con la produzione delle fatture, dei relativi documenti di trasporto firmati e delle scritture contabili autenticate (in allegato).
pagina 2 di 5 Chiedeva, infine, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., stante il carattere temerario della lite.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” a codesto Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, contrariis reiectis, -in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta e che la stessa si palesa ictu oculi infondata e pretestuosa;
-nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione per i motivi di cui sopra e tutte le relative domande e, considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., confermare il decreto ingiuntivo n. 2730/2023, concesso dal Tribunale Civile di Catania il 05.07.2023 e contestualmente rigettare tutte le domande dell'attrice; -in subordine, ed in ogni caso, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma ingiunta di €.14.224,61 CP_2 per le causali di cui in ricorso (cessione di beni tra imprenditori), oltre agli interessi moratori ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.l. 9/10/2002, n. 231 (in attuazione della direttiva 2000/35/CE) dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo ed oltre alle spese legali, IVA e CPA come liquidate in ricorso;
-infine, e senza regresso, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore che l'Ill.mo Giudice adito vorrà ritenere adeguati, anche in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. co.3, per avere l'opponente abusato del proprio diritto di azione, spiegando in mala fede, una domanda manifestamente infondata. Con vittoria di spese e compensi”.
In via istruttoria chiedeva, senza inversione dell'onere probatorio e nella denegata ipotesi in cui la mancata contestazione avversaria e la documentazione in atti non fosse sufficiente: -A) Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
l'esibizione delle scritture contabili relative agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, al fine di evidenziare l'avvenuta registrazione da parte dell'odierna opponente di tutte le fatture ricevute dalla
(di fatto mai contestate). - B) prova per testi. CP_2
Con decreto ex art.171 ter c.p.c. veniva confermata la data d'udienza di giorno 8.4.2024, come indicata nell'atto di citazione, ed assegnati alle parti termini ex art. 171 bis c.p.c.
Alla prima udienza di giorno 8.4.2024, l'opponente faceva presente che erano in corso trattative di bonario componimento e, con ordinanza, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 25.11.2024, con termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Di poi, all'udienza del 25.11.2024, la causa veniva posta in decisione.
*******************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
Come risulta pacifico in giurisprudenza, le fatture sono documenti contabili sufficienti a determinare l'emissione del provvedimento monitorio, ma non tali a provare la pretesa creditoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 3 di 5 Difatti, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio, nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che "è ormai principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
Tuttavia, nel caso specifico, oltre alle fatture, sono stati depositati in giudizio i documenti di trasporto della merce, debitamente firmati, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Si rileva che la società opponente con delle contestazioni generiche, si è limitata a dichiarare che le fatture dovessero essere intestate ad altre società, senza specificare quali.
Avuto riguardo della fattispecie in esame, parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha fornito prova del proprio diritto di credito, producendo sin dalla fase monitoria le fatture e i documenti di trasporto firmati e mai disconosciuti, relativi alle prestazioni rese all'opponente, nonché l'estratto delle scritture contabili, con autentica notarile, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, limitandosi a contestare genericamente il credito.
Difatti, si ritiene documentalmente provato, non solo in virtù delle fatture inviate e mai contestate e dall'estratto autentico delle scritture contabili, ma anche dai documenti di trasporto, afferenti ogni singola fattura azionata che ovviamente costituiscono prova dell'avvenuta consegna della merce. I documenti di trasporto costituiscono piena prova scritta in relazione alla circostanza che l'opponente abbia ricevuto la merce indicata nelle fatture ed al prezzo indicato nelle fatture medesime, in quanto i
pagina 4 di 5 documenti recano anche il prezzo della merce. (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n.
6127/2022)
In conclusione, non avendo l'opponente dimostrato il pagamento delle fatture con i vigenti principi probatori, lo stesso rimane debitore del relativo importo.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 2730/2023, emesso dal Tribunale Civile di Catania il 5.7.2023 e notificato il 6.7.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 6249/2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
- Condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., al pagamento di un importo in misura pari alla metà delle spese di lite, in favore di parte opposta.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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