Articolo 9 della Legge 23 gennaio 1968, n. 34
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 gennaio 1968
Art. 9.
I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennita' di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanita' potra' emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1968