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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato TUCCI GIOVANNA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
§ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
[...]
§ ordinare al Comune di LO ZE (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
§ dichiarare compensate le spese legali;
§ OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge.
2) I figli minorenni , nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Segrate il 20.08.2013, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato e mantengono la residenza presso l'abitazione materna sita in LO ZE (Mi) alla via I
Maggio n. 47, attualmente intestata alla madre.
3) I figli minorenni e a partire dal mese di dicembre 2024 abiteranno con ciascuno dei Per_1 Per_2 genitori per pari tempo, così organizzato:
- i fine settimana, a partire dal venerdì alle ore 19,00 e fino al lunedì alle ore 21,00, saranno alternati a casa di ciascun genitore;
- nelle giornate infrasettimanali – dal lunedì alle ore 21,00 fino al venerdì alle ore 19,00 – i figli trascorreranno pari tempo con ciascuno dei due genitori;
i figli vivranno presso l'attuale casa familiare, quando saranno con la madre, e presso la nuova abitazione del padre sita in via Merano n. 9 a LO ZE, quando saranno con quest'ultimo.
I coniugi si impegnano a fare coincidere i giorni di pertinenza materna con quelli in cui il signor Pt_1 dovrà viaggiare all'estero per lavoro.
Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo.
Durante gli altri periodi di chiusura scolastica, anche se dovuta a scioperi o altre cause non preventivabili, la cura e vigilanza sui minori sarà attribuita al genitore collocatario, il quale sarà autorizzato a provvedervi anche mediante persona di sua fiducia.
Tale regime di alternanza sarà osservato per tutto l'anno, ad eccezione del periodo estivo, durante il quale, salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra le parti, ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi (ed alternanza settimanale per il restante periodo estivo), previo accordo sull'esatto periodo da prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno.
In via generale, nei rispettivi periodi di frequentazione ogni genitore provvederà all'accudimento dei figli direttamente o mediante persona di propria fiducia, salva la facoltà di chiedere l'intervento dell'altro genitore in caso di impedimento.
In ogni caso, i coniugi pattuiscono che i figli potranno incontrare il genitore non collocatario quando lo desiderano e, in particolare, potranno pranzare e trascorrere parte del pomeriggio presso l'abitazione del genitore non collocatario nei giorni in cui quest'ultimo lavori in smart working o sia comunque a casa se, nei medesimi giorni, il genitore collocatario sarà in ufficio, prevedendo comunque che i minori facciano ritorno presso l'abitazione del genitore collocatario quando lo stesso rientrerà a casa dopo il lavoro. Al fine di consentire ai figli – ed in particolare a , di 11 anni – di pranzare e trascorrere il pomeriggio Per_2 sotto la supervisione di un adulto, i signori e si impegnano a concordare su base Pt_1 Pt_2 settimanale, per quanto possibile, i rispettivi giorni di smart working fino al 30 giugno 2027 e a garantire fino a quest'ultima data che, in caso di impossibilità di lavorare in smart working, il minore sia comunque soggetto alla vigilanza di un adulto di fiducia del genitore collocatario, previa comunicazione del nominativo all'altro genitore.
I coniugi concordano che si occuperanno degli accompagnamenti del figlio minore agli Per_2 allenamenti sportivi come segue: fatti salvi migliori accordi tra i genitori, a prescindere dal collocamento settimanale del minore, un genitore accompagnerà il figlio all'allenamento, prelevandolo dall'abitazione in cui il minore vive nella giornata, e l'altro genitore ritirerà il figlio dall'allenamento accompagnandolo nell'abitazione in cui il minore vive nella giornata.
Sarà comunque fatta la salva la facoltà dei coniugi di concordare occasionali deroghe alla regolamentazione sopra descritta in merito al collocamento dei figli al fine di soddisfare specifiche e temporanee esigenze dei minori (p. es. compleanni, incontro con parenti o amici in visita, etc.)
4) A seguito del tipo di collocamento prescelto, ciascun genitore si obbliga a provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, con le seguenti precisazioni di dettaglio:
a) saranno sostenute direttamente dal genitore ospitante le spese connesse alle esigenze ordinarie di vita di ciascun figlio – ossia vitto, eventuale mensa scolastica, concorso alle spese di casa (p. es. spese condominiali, utenze, consumi, imposte), spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco;
b) i coniugi concordano di dare a ciascun figlio, fino a quando permarrà l'obbligo di mantenimento, una somma (c.d. “paghetta”) destinata a consentire al figlio di fare fronte alle proprie spese voluttuarie del seguente importo: € 20 per gli anni della scuola secondaria di primo grado, € 90 per gli anni della scuola secondaria di secondo grado, da definire fra i coniugi per gli anni dell'università. Tale somma sarà corrisposta da entrambi i genitori con ripartizione al 65% a carico del padre 35% a carico della madre;
c) saranno sostenute da entrambi i genitori – con ripartizione al 65% a carico del padre 35% a carico della madre - le spese per l'acquisto dell'abbigliamento ordinario dei figli, inclusi i cambi di stagione, e le spese straordinarie sostenute per i figli, così come dettagliate nel Protocollo Linee Guida firmato in data
07.05.2018 dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza, noto ai coniugi, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia *e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Le modalità di richiesta e rimborso delle spese straordinarie saranno quelle indicate nelle Linee Guida sopra richiamate.
d) Gli assegni erogati dallo Stato per il sostegno alla genitorialità verranno percepiti in ragione del 50% da ciascun genitore. e) Tenuto conto dei differenti redditi dei coniugi, al fine di consentire alla famiglia di mantenere, fino allo scioglimento del vincolo coniugale, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i signori e pattuiscono che il signor corrisponda alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_1 quale integrazione al mantenimento diretto dei figli e , la somma di € 800,00 Pt_2 Per_1 Per_2
(ottocento/00), da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ogni mese a decorrere dal rateo del mese di dicembre 2024 e soggetta (a partire dal termine del primo anno di corresponsione) a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. f) Sempre al fine di consentire alla famiglia di mantenere, fino allo scioglimento del vincolo coniugale, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio i coniugi stabiliscono quanto segue:
- la casa di montagna di Borno, intestata al signor e finora in uso alla famiglia per le vacanze, Pt_1 potrà essere utilizzata, nei periodi in cui non servirà al proprietario signor dalla signora Pt_1 Pt_2 per accompagnarvi i figli della coppia, e , e permanere con loro, senza la presenza di terzi Per_1 Per_2 estranei, durante il periodo di vacanza dei ragazzi;
- ciascun coniuge consentirà all'altro di utilizzare il veicolo a lui/lei intestato (o assegnato dal datore di lavoro), previa richiesta da formulare entro il giorno precedente all'utilizzo e senza pregiudizio per l'uso da parte dell'intestatario; le parti stabiliscono che le spese per il carburante siano a carico dell'utilizzatore se superiori ad € 50,00 mensili;
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per ciascun figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, decisioni che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
verrà invece esercitata disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nel periodo di convivenza dei minori con ciascun genitore.
In ogni caso i genitori, nell'interesse di ciascun figlio, concorderanno il progetto educativo e formativo collaborando per la realizzazione di esso;
6) Qualora nel futuro emergesse l'opportunità di modificare le condizioni di collocamento e mantenimento dei figli, i signori e i impegnano a provvedervi consensualmente anche Pt_1 Pt_2 ricorrendo, in caso di conflitto, ad un percorso di mediazione familiare e/o di coordinazione genitoriale e di intraprendere la strada giudiziale solo in caso di infruttuoso esperimento di tutte le alternative consensuali sopra indicate.
7) I coniugi stabiliscono che il signor manterrà il diritto di abitare nella casa familiare fino alla Pt_1 consegna allo stesso dell'immobile di via Merano n. 9 e che, una volta entrato in possesso detto immobile, dovrà liberare la casa familiare da tutti i propri effetti personali entro 30 giorni.
Le parti convengono che l'arredo e corredo della casa familiare rimarrà assegnato alla signora Pt_2 che il signor preleverà i propri effetti e beni personali e lascerà in custodia gratuita presso Pt_1
l'abitazione familiare il tavolo di sua proprietà, attualmente collocato nella sala da pranzo, che gli verrà restituito a semplice richiesta.
9) Le parti esprimono assenso/consenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minorenni e nonché per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi Persona_1 Persona_2 per l'espatrio di ciascun coniuge.
9) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 08.06.2006 a Parte_1 Parte_2
LO ZE (MI);
- Dall'unione sono nati i figli (21.05.2008) e (20.08.2013); Persona_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
02.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 14/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio a LO ZE (MI) (Atto n. 35, Parte I, del
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di LO ZE (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LO ZE (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14/02/2025, assunto in decisione in data 02/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 con l'Avvocato TUCCI GIOVANNA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
§ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 Parte_2
[...]
§ ordinare al Comune di LO ZE (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
§ dichiarare compensate le spese legali;
§ OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati con gli obblighi di legge.
2) I figli minorenni , nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Segrate il 20.08.2013, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato e mantengono la residenza presso l'abitazione materna sita in LO ZE (Mi) alla via I
Maggio n. 47, attualmente intestata alla madre.
3) I figli minorenni e a partire dal mese di dicembre 2024 abiteranno con ciascuno dei Per_1 Per_2 genitori per pari tempo, così organizzato:
- i fine settimana, a partire dal venerdì alle ore 19,00 e fino al lunedì alle ore 21,00, saranno alternati a casa di ciascun genitore;
- nelle giornate infrasettimanali – dal lunedì alle ore 21,00 fino al venerdì alle ore 19,00 – i figli trascorreranno pari tempo con ciascuno dei due genitori;
i figli vivranno presso l'attuale casa familiare, quando saranno con la madre, e presso la nuova abitazione del padre sita in via Merano n. 9 a LO ZE, quando saranno con quest'ultimo.
I coniugi si impegnano a fare coincidere i giorni di pertinenza materna con quelli in cui il signor Pt_1 dovrà viaggiare all'estero per lavoro.
Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo.
Durante gli altri periodi di chiusura scolastica, anche se dovuta a scioperi o altre cause non preventivabili, la cura e vigilanza sui minori sarà attribuita al genitore collocatario, il quale sarà autorizzato a provvedervi anche mediante persona di sua fiducia.
Tale regime di alternanza sarà osservato per tutto l'anno, ad eccezione del periodo estivo, durante il quale, salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra le parti, ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di quindici giorni anche non consecutivi (ed alternanza settimanale per il restante periodo estivo), previo accordo sull'esatto periodo da prendersi entro il 31 maggio di ciascun anno.
In via generale, nei rispettivi periodi di frequentazione ogni genitore provvederà all'accudimento dei figli direttamente o mediante persona di propria fiducia, salva la facoltà di chiedere l'intervento dell'altro genitore in caso di impedimento.
In ogni caso, i coniugi pattuiscono che i figli potranno incontrare il genitore non collocatario quando lo desiderano e, in particolare, potranno pranzare e trascorrere parte del pomeriggio presso l'abitazione del genitore non collocatario nei giorni in cui quest'ultimo lavori in smart working o sia comunque a casa se, nei medesimi giorni, il genitore collocatario sarà in ufficio, prevedendo comunque che i minori facciano ritorno presso l'abitazione del genitore collocatario quando lo stesso rientrerà a casa dopo il lavoro. Al fine di consentire ai figli – ed in particolare a , di 11 anni – di pranzare e trascorrere il pomeriggio Per_2 sotto la supervisione di un adulto, i signori e si impegnano a concordare su base Pt_1 Pt_2 settimanale, per quanto possibile, i rispettivi giorni di smart working fino al 30 giugno 2027 e a garantire fino a quest'ultima data che, in caso di impossibilità di lavorare in smart working, il minore sia comunque soggetto alla vigilanza di un adulto di fiducia del genitore collocatario, previa comunicazione del nominativo all'altro genitore.
I coniugi concordano che si occuperanno degli accompagnamenti del figlio minore agli Per_2 allenamenti sportivi come segue: fatti salvi migliori accordi tra i genitori, a prescindere dal collocamento settimanale del minore, un genitore accompagnerà il figlio all'allenamento, prelevandolo dall'abitazione in cui il minore vive nella giornata, e l'altro genitore ritirerà il figlio dall'allenamento accompagnandolo nell'abitazione in cui il minore vive nella giornata.
Sarà comunque fatta la salva la facoltà dei coniugi di concordare occasionali deroghe alla regolamentazione sopra descritta in merito al collocamento dei figli al fine di soddisfare specifiche e temporanee esigenze dei minori (p. es. compleanni, incontro con parenti o amici in visita, etc.)
4) A seguito del tipo di collocamento prescelto, ciascun genitore si obbliga a provvedere al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, con le seguenti precisazioni di dettaglio:
a) saranno sostenute direttamente dal genitore ospitante le spese connesse alle esigenze ordinarie di vita di ciascun figlio – ossia vitto, eventuale mensa scolastica, concorso alle spese di casa (p. es. spese condominiali, utenze, consumi, imposte), spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco;
b) i coniugi concordano di dare a ciascun figlio, fino a quando permarrà l'obbligo di mantenimento, una somma (c.d. “paghetta”) destinata a consentire al figlio di fare fronte alle proprie spese voluttuarie del seguente importo: € 20 per gli anni della scuola secondaria di primo grado, € 90 per gli anni della scuola secondaria di secondo grado, da definire fra i coniugi per gli anni dell'università. Tale somma sarà corrisposta da entrambi i genitori con ripartizione al 65% a carico del padre 35% a carico della madre;
c) saranno sostenute da entrambi i genitori – con ripartizione al 65% a carico del padre 35% a carico della madre - le spese per l'acquisto dell'abbigliamento ordinario dei figli, inclusi i cambi di stagione, e le spese straordinarie sostenute per i figli, così come dettagliate nel Protocollo Linee Guida firmato in data
07.05.2018 dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza, noto ai coniugi, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia *e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Le modalità di richiesta e rimborso delle spese straordinarie saranno quelle indicate nelle Linee Guida sopra richiamate.
d) Gli assegni erogati dallo Stato per il sostegno alla genitorialità verranno percepiti in ragione del 50% da ciascun genitore. e) Tenuto conto dei differenti redditi dei coniugi, al fine di consentire alla famiglia di mantenere, fino allo scioglimento del vincolo coniugale, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i signori e pattuiscono che il signor corrisponda alla signora Pt_1 Pt_2 Pt_1 quale integrazione al mantenimento diretto dei figli e , la somma di € 800,00 Pt_2 Per_1 Per_2
(ottocento/00), da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ogni mese a decorrere dal rateo del mese di dicembre 2024 e soggetta (a partire dal termine del primo anno di corresponsione) a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. f) Sempre al fine di consentire alla famiglia di mantenere, fino allo scioglimento del vincolo coniugale, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio i coniugi stabiliscono quanto segue:
- la casa di montagna di Borno, intestata al signor e finora in uso alla famiglia per le vacanze, Pt_1 potrà essere utilizzata, nei periodi in cui non servirà al proprietario signor dalla signora Pt_1 Pt_2 per accompagnarvi i figli della coppia, e , e permanere con loro, senza la presenza di terzi Per_1 Per_2 estranei, durante il periodo di vacanza dei ragazzi;
- ciascun coniuge consentirà all'altro di utilizzare il veicolo a lui/lei intestato (o assegnato dal datore di lavoro), previa richiesta da formulare entro il giorno precedente all'utilizzo e senza pregiudizio per l'uso da parte dell'intestatario; le parti stabiliscono che le spese per il carburante siano a carico dell'utilizzatore se superiori ad € 50,00 mensili;
5) La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente per le decisioni di maggior interesse per ciascun figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, decisioni che saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
verrà invece esercitata disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nel periodo di convivenza dei minori con ciascun genitore.
In ogni caso i genitori, nell'interesse di ciascun figlio, concorderanno il progetto educativo e formativo collaborando per la realizzazione di esso;
6) Qualora nel futuro emergesse l'opportunità di modificare le condizioni di collocamento e mantenimento dei figli, i signori e i impegnano a provvedervi consensualmente anche Pt_1 Pt_2 ricorrendo, in caso di conflitto, ad un percorso di mediazione familiare e/o di coordinazione genitoriale e di intraprendere la strada giudiziale solo in caso di infruttuoso esperimento di tutte le alternative consensuali sopra indicate.
7) I coniugi stabiliscono che il signor manterrà il diritto di abitare nella casa familiare fino alla Pt_1 consegna allo stesso dell'immobile di via Merano n. 9 e che, una volta entrato in possesso detto immobile, dovrà liberare la casa familiare da tutti i propri effetti personali entro 30 giorni.
Le parti convengono che l'arredo e corredo della casa familiare rimarrà assegnato alla signora Pt_2 che il signor preleverà i propri effetti e beni personali e lascerà in custodia gratuita presso Pt_1
l'abitazione familiare il tavolo di sua proprietà, attualmente collocato nella sala da pranzo, che gli verrà restituito a semplice richiesta.
9) Le parti esprimono assenso/consenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minorenni e nonché per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi Persona_1 Persona_2 per l'espatrio di ciascun coniuge.
9) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 08.06.2006 a Parte_1 Parte_2
LO ZE (MI);
- Dall'unione sono nati i figli (21.05.2008) e (20.08.2013); Persona_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
02.04.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 14/02/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio a LO ZE (MI) (Atto n. 35, Parte I, del
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di LO ZE (MI)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LO ZE (MI), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona