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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7435 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6260 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. PROTTO MARIANO Avv. SICA MARCO e
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e Controparte_2
[...]
Avv. FESTA EMILIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 6422 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “CONCLUSIONI: Per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa di e per essa di nei confronti della Controparte_3 Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 13120/2016”. Per parte Opposta: “a) per la subordinata ipotesi illustrata nel paragrafo 6 in narrativa della comparsa di risposta, confermare la legittimazione passiva della terza chiamata in causa,
[...]
(in sigla, Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_4
e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c.; b) rigettare tutte le eccezioni preliminari e in rito formulate dall'opponente; c) dichiarare improponibile e/o inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero dichiararla infondata in fatto e in diritto, per l'effetto rigettandola in toto e confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 13120/2016 del 4 giugno 2016 oggetto della presente opposizione;
d) in via subordinata: per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare comunque la Controparte_1
in persona del pro tempore, al pagamento, a favore
[...] CP_5 di in persona della mandataria con rappresentanza Parte_1 [...]
CP_6
d.1) dell'importo di Euro 353.986,27, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero, in ulteriore subordine, d.2) della maggiore o minore somma che risultasse dovuta in corso di causa;
e) in via ulteriormente subordinata, condannare
[...]
(in sigla, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_4 costituitasi quale mandataria della prima, in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore al pagamento, a favore di Parte_1 in persona della mandataria con rappresentanza CP_6
e. 1) dell'importo pari alla differenza tra l'eventuale minore importo accertato in virtù della domanda subordinata formulata sub e.2) e l'importo di Euro 353.986,27=, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero e. 2) in estremo subordine, per la non creduta ipotesi in cui venisse accertato che nulla è dovuto dalla Controparte_1 dell'intero importo di Euro 353.986,27=, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
f) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre Iva e C.P.A. e spese generali di studio. Per : Voglia l'ecc. Tribunale di Roma, accogliere le domande CP_2 Contr svolte da nei confronti della e Controparte_1 respingere ogni domanda formulata nei confronti di quale CP_2 mandataria della Società Controparte_7 on vittoria di spese.
[...]
pag. 2/22 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del presente Giudice al precedente istruttore, la sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo – n. 13120/2016 del
[...]
4 giugno 2016 - emesso dal Tribunale di Roma in favore di
[...]
(d'ora in poi per la cifra Controparte_8 CP_6 di € 353986,27 oltre accessori ex D.lgs 231/2002. Con questo decreto l'ingiungente, nella qualità di mandataria indicata, in nome e per conto di che a sua volta era stata cessionaria dei crediti vantati dalla Pt_1 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Controparte_9 per servizi svolti in derivanti da apposita Convenzione intercorsa con il Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, datata 7/6/2004, “ attività di controllo analitico presso i 7 impianti di produzione CDR realizzati in Campania e gestiti dalla società e , in osservanza Pt_2 CP_10
a quanto richiesto dalla Procura della Repubblica di Napoli nel decreto di restituzione di cose sequestrate n. 15940/2003 del 13 Maggio 2004 richiamato in premessa, inerenti al campionamento ed analisi in campo, analisi e flussi dello stato funzionale degli impianti, analisi in laboratorio e reportistica mensile dell'analisi, oltre agli interessi di mora dal 23 dicembre 2005”. A monte del decreto, richiesto ed ottenuto evidenziava innanzi CP_6 tutto il contratto di factoring datato 12.12.2005 ( tra la propria mandante con la gruppo con il quale la cedente aveva Controparte_9 CP_2 ceduto i crediti vantati per i servizi svolti in occasione e per il
( e precisamente il contratto Parte_3 di cessione del credito del 29.12.2005 -Rep 79046 re Racc. 17958 dinanzi al Dr -- ed il contratto di cessione del 10.01.2006 -- Rep. Persona_1
79132 e Racc. 18031 a Ministero notaio ). Persona_1
In ragione di questi contratti di cessione di credito si era quindi Pt_1 resa creditrice nei confronti del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania per la somma individuata. Era accaduto tuttavia che costui non aveva onorato, neanche in parte, il debito indicato. All'esito del varo del D.L. 30.12.2009 n. 195 ( poi convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.2010 n, 26 che aveva dettato disposizioni pag. 3/22 urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti della regione per l'avvio della fase post emergenziale, erano state costituite ( artt 2 e 3 DL citato ) delle Unità stralcio ed Unità Operative per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, in modo di risolvere in via amministrativa le pendenze confronti delle società fornitrici merci e servizi e degli altri creditori di prestazione. Queste due unità erano costituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e venivano individuate e formate delle contabilità speciali sulle quali confluivano le risorse finanziarie nella disponibilità del capomissione. Stabilivano dei termini per l'accertamento della definizione della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute dal commissario del governo cercando di favorire eventuali transazioni. Era stato adottato il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri rep 7 del 13.01.2010. La procedura non aveva però avuto corso positivo con riferimento alle pretese vantate dalla e per essa dalla cessionaria. La Controparte_9 domanda di insinuazione al passivo nella fase di stralcio - credito garantito in via privilegiata - non veniva ritenuta meritevole di accoglimento. Ne era conseguita la proposizione della domanda giudiziale Contr dinanzi all e nei confronti della Controparte_1 che – stante il venir meno della struttura commissariale - doveva essere ritenuta legittimata passiva, incontestabile essendo la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del tribunale di Roma. Nell'atto di opposizione della del Consiglio dei Ministri invece, CP_1 venivano sollevate preliminarmente entrambe le eccezioni, ritenendosi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del decreto-legge 195/2009 i cui articoli 2 e 3 nel demandare all'unità stralcio – oggi Contr all – formare la massa passiva delle gestioni commissariali avevano evidentemente previsto l'applicazione delle regole giurisdizionale di cui all'articolo 4 del DL 90/2008 che prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare dunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppur posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o da soggetti alla stessa equiparati. Veniva inoltre sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma favore del Tribunale di Napoli, in ragione della deroga del foro erariale di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile con richiamo all'articolo 54 del regio decreto numero 2440/1923 ed in base agli articoli 278 lett d, e 287 e 407 del RD 827/1924 con individuazione del Tribunale di Napoli in relazione al criterio di pag. 4/22 collegamento sia del forum contractus che del forum destinatae solutionis per lo spostamento del luogo dell'adempimento presso l'ufficio di tesoreria Contr che era la Banca d'Italia - sede di Napoli - ufficio amministrativo dell succeduta ex lege al Commissario. Per non farsi mancare nulla veniva eccepito anche il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_1 ragione della ritenuta autonomia patrimoniale sostanziale processuale Contr dell in base al già richiamato articolo cinque comma uno del DL 136/2013 e per effetto di quanto disposto dal DPCM n. 3920/2011. Sosteneva l'opponente che l'istituzione aveva configurato l'ufficio speciale come un autonomo soggetto di diritto subentrato in funzione liquidatoria alle cessate strutture dell'emergenza. Veniva eccepito anche il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
e per essa di sua mandataria, per la nullità Controparte_13
e/o inefficacia delle cessioni di credito stipulate da CP_2
Nel merito, l'insussistenza del credito attivato, per l'evidente eccezione di inadempimento delle prestazioni commesse alla fornitrici di servizi, mancando assolutamente prova delle stesse come anche riscontrato in fase amministrativa: evidenziava infatti l'opponente che agli atti della struttura commissariale non risultavano documenti di certificazione la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo in parola;
né veniva fornita alcuna prova dell'avvenuto espletamento delle prestazioni richieste in convenzione per assicurare lo svolgimento dell'attività richiesta, la sua contabilizzazione: la società intimante si era limitata a produrre gli atti di cessione del credito e le fatture senza dedurre alcunché. In termini di eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. si evidenziava che la convenzione del 2004 tra CP_9
e Commissario del Governo prevedesse ( art.8 rubricato impegni ed
[...]
11 liquidazione degli importi ) che la società fornitrici del servizio dovesse relazionare con cadenza mensile sulle risultanze dell'attività oggetto di convenzione e sugli importi maturati a fronte delle prestazioni eseguite rendicontate. Nulla di tutto ciò nel caso di specie. Si costituiva che chiedeva il rigetto di quanto eccepito dalla CP_6 Contr parte opponente contestando il difetto di giurisdizione dell , il difetto di competenza territoriale, il difetto di legittimazione attiva e passiva, l'esistenza del merito del credito confermato dall'avvenuta – ritenuta - ricognizione del credito operata in sede amministrativa. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza cedente ex art 269 c.p.c.. formulando nei confronti della cedente le domande e le richieste avanzate pag. 5/22 nella – non creduta – ipotesi del rigetto totale o parziale delle domande proposte nei confronti della Controparte_1
Autorizzata la citazione del terzo si costituiva nella qualità di CP_2 mandataria indicata, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle eccezioni preliminari di merito sollevate dalla parte opponente. In ordine alla domanda proposta in Contr via subordinata da ne chiedeva il rigetto posto che la cessione era stata pro soluto. Incardinata in tal modo la causa, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI c.p.c. che venivano sviluppati dalle parti con precisazione delle domande ed eccezioni svolte. Pur essendo stata contestata dalle due convenute la tardività di alcune di esse, in particolar modo l'eccezione di inesistenza/invalidità della cessione di credito sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendovi state richieste istruttorie di prova costituenda, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano riportandosi a quelle già individuate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Questi i fatti e le questioni proposte dalle parti, occorre dire a priori che la peculiarità della fattispecie, ed il numero delle questioni e delle eccezioni sollevate, consente ( per non dire impone ) di fare applicazione del principio del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione. In ragione di tale criterio, al Giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza rispetto a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. e pertanto decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre ( cnfr Corte Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione 23621/2011) ed altri. La domanda proposta dalla parte opponente è fondata, e dev'esser revocato il decreto ingiuntivo opposto. Infondate sono apparse alcune eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente.
pag. 6/22 In ordine al difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo in funzione di giurisdizione esclusiva. Sostiene parte opponente che “ Le norme riprodotte, nel demandare all'Unità Stralcio il compito di formare la massa passiva delle passate gestioni commissariali, hanno dunque espressamente previsto l'applicazione delle regole giurisdizionali di cui all'articolo 4 del DL 90/2008 a mente del quale” sono devolute alla giurisdizione esclusiva del GA tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti ….in altri termini l'articolo 3 del DL 195/2009 ha esteso la giurisdizione esclusiva del GA anche alle controversie inerenti la formazione della massa passiva e relative alla procedura successivamente disciplinata con Decreto 903 2010 del Capo dell'Unità Stralcio”. In contrario avviso occorre dire che – strumentale e mediato essendo il richiamo al disposto di cui all'articolo 4 del DL 90/2008 n. 90 – dubbi sulla giurisdizione ordinaria non vi siano: innanzitutto nella legge di conversione del DL 195/2009 è stato espressamente soppresso il divieto di azioni individuali. E quindi l'insinuazione alla massa passiva era finalizzata alla conciliazione: fallita questa, era inevitabile l'accesso alla giurisdizione. Inoltre la stessa Corte Costituzionale – con pronuncia n. 35/2010 sul giudizio di legittimità dell'articolo 4 DL 23.05.2008 n. 90 – ha precisato che la giustificazione della giurisdizione esclusiva presuppone sempre che la vertenza concerna materie nelle quali l'amministrazione pubblica agisca come autorità e con la spendita di poteri amministrativi. Con l'espressione gestione dei rifiuti si intende che l'attività della pubblica amministrazione debba essere preordinata all'organizzazione ed all'erogazione del servizio pubblico di raccolta o smaltimento e sorgano questioni, anche in via cautelare in ordine a questa fase nella quale la PA opera in posizione di supremazia. Laddove invece vengano in rilievo prestazioni meramente patrimoniali, basate altresì su rapporti convenzionali e sia contestato il mancato adempimento di una prestazione pecuniaria, viene bene l'evidenza dell'inesistenza di alcuna posizione di autorità della PA da salvaguardare che legittimi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il paradigma di richiamo, in questo caso, rimane quello di cui all'articolo 133 comma 1, lettera p, di cui al D.lgs. 104/2010: la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, quand'anche attuata con comportamenti dell'Amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comunque che gli atti di pag. 7/22 gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo: onde, quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio – come nel caso di specie - avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale – vedasi la convenzione del 7/6/2004 – intesa a disciplinare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia appartiene certamente alla giurisdizione del giudice ordinario ( cfr. Consiglio di Stato n. 2020 n. 608). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della PdCM è giustificata dall'avvocatura dello stato sulla base del richiamo all'articolo 5 del D.lgs. 136/2013: la medesima disposizione evidenzia che quest'unità è una mera articolazione interna che opera in seno alla presidenza del Consiglio dei Ministri solo al fine di consentire il completamento delle attività amministrative contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania. L'aggettivo utilizzato evidenzia quindi la finalità strumentale della costituzione di quest'unità, finalizzata alla chiusura delle posizioni contabili amministrative della gestione commissariale. Appare quindi evidente che, superata questa fase, difetti in radice la norma di legge che legittimi l'istituzione di un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla Presidenza del Consiglio non potendo a ciò sopperire l'articolo sette del DPCM 13.01.2010 per difetto di attribuzione ( il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non può, infatti, costituire soggetti di diritto autonomo svincolati dal rispetto dei principi fondamentali). A sostegno dell'argomentazione si ricordi infine la soppressione del comma cinque dell'articolo tre nella conversione del DL 195/2000 (convertito in Legge 26/2010). Quanto evidenziato consente di chiudere in poche parole l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma proprio sulla base delle argomentazioni circa la competenza ai sensi dell'articolo 25 c.p.c. nelle cause nelle quali venga chiamata in giudizio la Controparte_1
soggetto subentrato al Commissario per l'emergenza rifiuti di
[...]
Napoli all'esito della sua cessazione prevista nella disposizione istitutiva al 31.12.2009. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva. In sede di memoria di precisazione ex art 183 c.p.c. la difesa dell'opponente ha precisato l'eccezione di cui al punto 5 dell'atto di citazione, qualificata come: difetto di legittimazione attiva di o di;
Pt_1 Controparte_13 nullità ed inefficacia delle cessioni di credito stipulate con A tal fine CP_2 ha evidenziato esser indubitabile – con riferimento al D.lgs. 157/1995,
pag. 8/22 attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi – che esso trovi applicazione per gli appalti di servizi aggiudicati – tra l'altro – dagli “organismi di diritto pubblico” intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2, “ gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico la cui gestione è sottoposta al loro controllo, i cui organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza, sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”. Ed in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta opposta e dalla terza chiamata, la qualificazione soggettiva di organismo di diritto pubblico é da riconoscere sia in favore di che – a dispetto del CP_2 regime giuridico – è soggetto rientrante senza incertezze nella categoria e che ha materialmente stipulato il contratto che alla sua controllata partecipata al 100% da Controparte_9 CP_2
Quanto al profilo oggettivo, non vi sono dubbi che la cessione di credito rientri nella categoria di appalto pubblico di servizi, essendo di interesse dalla PA lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, in osservanza della direttiva europea che consenta la massima trasparenza dell'indizione della gara, e l'accesso ad essa da parte dei soggetti economici interni all'Unione. La violazione dell'obbligo di evidenza pubblica – per il carattere di ordine pubblico della disposizione attuativa della direttiva europea - determina, ex art 1418 c.c., la nullità e l'inopponibilità della cessione alla amministrazione ceduta con ogni conseguenza in termini di legittimazione attiva. Altrettanto non può dirsi valida l'eccezione circa l'inapplicabilità della disciplina di attuazione per effetto del tipo categoriale: la cessione di credito non rientra – come sostenuto dalle difese della parte opposta e della terza chiamata - nelle categorie eccettuate di cui all'articolo 5 lett. d, posto che la previsione in realtà concerne servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari ed a quelli per i servizi forniti da banche centrali. Delle contestazioni sollevate sul punto dalla parte opposta è a dire che l'eccezione di decadenza per tardività sollevata è del tutto infondata: l'erroneo richiamo normativo non incide sulla validità e tempestività dell'eccezione, sol che si guardi al contenuto delle argomentazioni sollevate in sede di opposizione, che non mutano per effetto della pag. 9/22 correzione di rotta del richiamo normativo applicabile ratione temporis ( non quindi il D.lgs 163/2006 ma il D.lgs. 157/1995). La conseguenza, al netto di ogni considerazione, determina di fatto l'inopponibilità della cessione di credito operata nei confronti dell'opponente con ogni Controparte_1 conseguenza sul decreto ingiuntivo che dev'esser revocato. Le conseguenze di quanto dedotto consentono di superare le contestazioni in termini di difetto di legittimazione passiva e impongono invece di accedere all'analisi dei rapporti tra opposta e terza chiamata. Sostiene che la cessione del credito (il contratto del 29.1.2005 e la CP_2 successiva integrazione del 10.01.2006) siano avvenute pro soluto, posto che in entrambi i negozi la cedente non ha garantito la solvenza del debitore. A fronte di ciò ne conseguirebbe l'evidenza che - confermata l'esistenza del credito e la mancanza di cause di nullità, annullabilità, o altri vizi - il cedente perderebbe la titolarità del diritto ed ogni responsabilità annessa. Al di là della legittima malizia defensionale le questioni in campo – oggetto della domanda proposta in via subordinata da – sono CP_4 invero due: il tipo di cessione di credito in contestazione ( pro soluto o meno) e l'obbligo o meno della cedente di ripetere (ed in che termini) quanto anticipato dalla parte cessionaria a fronte del rigetto della domanda proposta in via monitoria ed opposta. Ed infatti è noto che nella cessione pro solvendo di cui all'articolo 1267 c.c. nel caso di patto convenzionale il cedente, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore. Se il debitore non paga, a ridare i soldi al cessionario ci penserà il cedente. Solo nella cessione pro soluto il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare il debito se non vi provveda il debitore ceduto. Ma in realtà, il fatto che la cessione sia pro soluto, non conclude l'analisi, occorrendo verificare come mai il cessionario non possa recuperare quanto dovuto e come mai il programma negoziale posto in esser dalle parti non sia andato a buon fine. A differenza della garanzia di cui all'art. 1267 c.c., la garanzia contemplata dall'art. 1266 c.c. (pro soluto) ha, quindi, un fondamento legale. Il fondamento della garanzia di cui alla disposizione in commento è da individuare nell'intento legislativo di apprestare adeguata tutela al cessionario, il quale - a causa dell'evidente difficoltà di accertare l'effettiva esistenza del diritto oggetto di trasferimento - può facilmente trovarsi pag. 10/22 esposto al rischio di incorrere in manovre fraudolente in suo danno poste in essere dal cedente. Infatti è definita dalla dottrina come la garanzia della c.d. veritas nominis che si concretizza nell'obbligo di far conseguire al cessionario la titolarità del credito ceduto. La responsabilità del trasferente ex art. 1266 ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa del cedente stesso e non consente a quest'ultimo di liberarsi offrendo la prova di cui all'articolo 1218 c.c. In particolare, affinché la titolarità del credito sia trasferita al cessionario, occorre che il cedente alieni un credito proprio ed effettivamente esistente. La fattispecie concreta sub iudice non rientra nella prima ipotesi, che si verifica quando il cedente trasferisce un credito che non gli appartiene, e quindi quando il diritto di credito sussiste, ma il titolare è un altro soggetto. Quanto al concetto di inesistenza, deve ritenersi inesistente - ai sensi della disposizione in commento - il credito mai venuto ad esistenza;
il credito che - benché esistente prima della cessione - risulti già estinto al tempo del perfezionamento della fattispecie traslativa, il credito derivante da titolo nullo, il credito prescritto. Non risulta tuttavia che quello oggetto di causa possa esser definito a sensi dei predicati di cui al capoverso che precede. Tuttavia, al di là del nomen iuris utilizzato nell'articolo 1 del contratto di Factoring prodotto tra le parti, e per verificare l'ampiezza delle garanzie assunte dal cedente nei confronti del occorre evidenziare che CP_14
l'articolo 7 della medesima convenzione stabilisce: a) fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni nel caso in cui venga meno – in qualsiasi momento – anche una sola delle garanzie prestate dal cedente nell'articolo 3, e per effetto di tali inadempienze consegua il definitivo mancato incasso dei crediti e/o di parte di essi per il Factor il cedente si impegna a restituire al Factor le somme già ricevute a titolo di corrispettivo dei crediti non incassati in ragione della violazione di una o più delle garanzie prestate nel citato articolo, maggiorate degli interessi che saranno calcolati al tasso pari alla media mensile EURIBOR 6 mesi + spread di 0,90 punti, dalla data del pagamento del corrispettivo da parte del Factor alla data di effettivo rimborso da parte del cedente, nonché di una commissione fissa dello 0.90% sul valore nominale dei crediti non incassati. A fronte di tale restituzione, il Factor retrocederà al cedente tali crediti non incassabili per effetto del venir meno delle garanzie di cui all'articolo 3.
pag. 11/22 Cosa che porta ad esaminare l'articolo 3 ai sensi del quale: “ Il cedente sarà garante nei confronti del Factor, con espressa rinuncia ad ogni eccezione: a) che i crediti sono validi, esistenti, certi, liquidi, ed esigibili a scadenza, ed i sottostanti rapporti contrattuali da cui questi derivano erano pienamente validi ed efficaci nel momento in cui hanno avuto origine i crediti ceduti e le copie delle fatture consegnate al Factor sono copie conformi agli originali delle fatture in possesso del cedente;
b) che il cedente è l'unico legittimo titolare dei crediti ceduti ed ha pieno titolo sugli stessi i quali sono ….liberamente disponibili e cedibili da parte del cedente ai sensi dei contratti sottostanti, risultano liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame …. ”. Quindi rientrerebbe nella garanzia la libera cedibilità e disponibilità da parte del cedente, nel caso esclusa come si è verificato. Tuttavia, per avere contezza del significato del concetto di….. definitivo mancato incasso dei crediti o di parte di essi (vedi sopra articolo 7) che legittima il rimborso di quanto pagato con il gravame degli interessi convenzionali evidenziati basti evidenziare che la lettera c) del medesimo articolo 7 citato - nell'esemplificare le conseguenze del mancato pagamento da parte del debitore, (ovvero il rimborso delle somme pagate dal Factor a titolo di corrispettivo gravate dagli interessi convenzionali citati) - le riconduce a “…contestazioni giudizialmente e definitivamente accertate o riconosciute dallo stesso relativamente ai crediti (quali a titolo esemplificativo, contestazioni sulla loro esistenza, certezza, quantificazione, trasferibilità o esigibilità). L'operatività della disposizione, consegue quindi inevitabilmente solo all'accertamento definitivo delle cause del mancato pagamento, e si intende quello evidentemente riconosciuto all'esito del passaggio in giudicato delle relative statuizioni, che nel caso di specie non si è ancora verificato. Sarà, in definitiva, una sospensione nel documentale obbligo di rimborso, di corto respiro. La conseguenza tuttavia, nella causa presente, è il rigetto delle domande proposte nei confronti del soggetto chiamato in causa. Le spese processuali sostenute dalla difesa dello Stato si pongono a carico di parte opposta e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014 – nella misura minima e parametrate al valore, coordinate con la natura della causa, esclusa la fase istruttoria non consumatasi. Le spese processuali tra chiamante e chiamata si pongono a carico della prima e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui pag. 12/22 al DM 55/2014 – nella misura minima e parametrate al valore, coordinate con la natura della causa, esclusa la fase istruttoria non consumatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice definitivamente pronunciando, nella persona del Giudice Unico Dott. Claudio Patruno, nella causa iscritta al ruolo nr 61201/2016. A) Accoglie l'opposizione promossa dalla Controparte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in
[...] intestazione n. 13120 del 4.6.2016. B) Rigetta le domande proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata. C) Condanna in nome del l.r.p.t. nella qualità indicata al CP_6 pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa della
[...] che liquida nella misura di € 12678,00 oltre Controparte_1 accessori di legge. D) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute CP_6 dalla terza chiamata che quantifica e liquida nella misura di € 12678,00 oltre accessori di legge.” La ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
ne ha chiesto l'accoglimento. CP_2
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 5664/2021 ha affermato:
“Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come organismo di diritto pubblico, del corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto di servizi, non è richiesto da norme imperative, e dunque a pena di nullità, che la scelta del cessionario avvenga mediante il procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né tra i servizi bancari e finanziari, di cui all'Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, comma 10, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis), né tra i servizi esclusi, cui si applicano i principi proconcorrenziali derivanti dai trattati europei, ai sensi dell'art. 27 del medesimo codice. Inoltre la cessione del credito rientra tra i contratti attivi, ai quali i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo successivamente (art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art.
pag. 13/22 5, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017) ed applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell'art. 3 r.d. n. 2440 del 1923.” Ne consegue l'infondatezza della declaratoria di nullità del contratto di cessione formulata dal Tribunale di Roma.
Per quanto concerne le eccezioni riproposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si osserva quanto segue: 1) L'eccezione di mancato perfezionamento della cessione per difetto di accettazione è infondata. Al riguardo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 25284/2023 che ha affermato: “In caso di subappalto, la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ex art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti, trattandosi di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di agevolare il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione ed il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.” Nel caso di specie l'omesso rifiuto della cessione, rispettosa dei requisiti di forma e ritualmente notificata, ha comportato l'efficacia della stessa verso il debitore ceduto. Ciò a prescindere dal fatto che avendo l'appalto avuto ormai esecuzione non occorresse più neppure l'accettazione.
2. Sull'insussistenza del credito e sull'eccezione di inadempimento. Le doglianze sono infondate. Come già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11475 del 2008 “Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, ratione temporis, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994), il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ., è derogato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a quando il contatto è in corso e cessa alla conclusione del pag. 14/22 rapporto contrattuale, conclusione che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A..”
Condivisibilmente ha dedotto: “Ciò, si ribadisce, anche laddove Pt_1 inopinatamente dovessero essere riproposte in questa sede le eccezioni Contr della (motivo 6 di opposizione) circa la pretesa insussistenza nel merito del credito, in relazione alle quali il Tribunale non si è espresso, di cui si ribadisce comunque fin da ora per scrupolo la radicale inammissibilità e/o infondatezza, come dedotte fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, ove si è rilevato che il credito azionato risulta pienamente ed incontrovertibilmente riconosciuto, con conseguente irrilevanza delle peraltro pretestuose eccezioni di mancata dimostrazione delle prestazioni fatturate da Controparte_9
Dal semplice esame del verbale del 28 maggio ex adverso cit e prodotto come avv. doc. 6 in primo grado, risulta infatti che: i i) “il relatore prosegue ed illustra l'istanza n. 420 e fa presente che ha preso visione della nota contro deduttiva prodotta da
[...]
acquisita al n. di protocollo E0003146 del 16 maggio Controparte_16
u.s. con la quale l'istante, allegando integrazione documentale, insiste per l'ammissione al passivo del vantato credito di € 353.986,27. Esaminate le argomentazioni dedotte a sostegno della richiesta di revisione della decisione di non ammissione della domanda e le integrazioni istruttorie al fascicolo (copia della convenzione intervenuta tra CP_2 Controparte_17
n.d.r.- e Commissariato di Governo a firma del Prefetto Catenacci)
[...] il relatore ritiene che le integrazioni siano idonee e pertanto propone l'ammissione dell'istanza alla massa passiva”;
ii ii) “la Commissione, sentita la relazione, la approva, concorda e ammette alla massa passiva l'istanza n. 420 per € 353.986,27 presentata da ed inoltre segnala all'Ufficio Controparte_16 istruttore che la società si propone per una transazione” (circostanza questa, peraltro imposta dal decreto n. 903 del 2010 più volte cit.).
Come in precedenza già osservato, l'ammissione è stata consacrata nei confronti della richiedente con nota del dirigente competente del 4 giugno 2012 (doc. C fasc. primo grado). E' quindi totalmente destituita di fondamento l'affermazione che l'ammissione sia stata disposta in via provvisoria.
pag. 15/22 Né può assumere rilievo la successiva proposta di esclusione sulla scorta di quanto rilevato nel verbale del 15 novembre 2012, dal momento che si tratta di atto interno della Commissione mai recepito in un provvedimento di segno contrario del competente dirigente rispetto a quello del 4 giugno Contr 2012, che inopinatamente la non ha prodotto in sede di opposizione e viene depositato dalla comparente. Ciò, a maggior ragione, ove solo si consideri che, come ricordato in premessa, l'unica pretesa necessità di integrazione evidenziata dalla P.A. (cfr. ancora preavviso di esclusione del 24.04.2012: doc. B) consisteva nell'asserita mancanza agli atti della Convenzione del 7 giugno 2004, essendo pacifica l'effettuazione delle prestazioni. Per mero scrupolo, si rileva del resto che, come si evince dal testo stesso della Convenzione appena richiamata (cfr. ancora doc. 7 fasc. monitorio), l'incarico è stato affidato a dal Prefetto in persona, in Controparte_9 quanto fornita di “6.000 mq. di laboratori e aree attrezzate che rappresentano lo stato dell'arte della tecnologia applicata ai servizi ambientali”, al fine di ottemperare alle “prescrizioni di cui ai punti 5, 6, 7” del “decreto di restituzione di cosa sequestrata n. 15940/03 R.g. NR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sez. 5”, imposte al Commissario di Governo. La Convenzione prevedeva inoltre (art. 13 - Verifiche) che “l'Ufficio del Commissario di Governo si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sugli adempimenti esecutivi, oggetto della presente convenzione, effettuati dalla
. Parte_4
Nella specie non solo difetta qualsiasi dimostrazione che sia stata accertata la mancata o difettosa esecuzione delle attività oggetto della convenzione, ma nessuna contestazione è stata sollevata in ordine all'an ed al quantum delle fatture emesse e debitamente indicate nell'atto di cessione di credito del 29.12.2005, ritualmente notificato al Commissario di Governo. Ciò consente di superare anche il rilievo della PCM “che la Società appaltatrice fosse autorizzata a fatturare il corrispettivo eventualmente maturato solo dopo l'espressa accettazione, da parte del Commissario di Governo, della rendicontazione presentata”. In forza di quanto detto, quand'anche avesse omesso la rendicontazione ed emesso le CP_9 fatture senza autorizzazione, il Commissario avrebbe certamente contestato l'emissione, proceduto alle verifiche ex art. 13 cit. e, soprattutto, contestato la cessione notificatagli, a maggior ragione ove solo si consideri che si trattava di avere ottemperato o meno a precise prescrizioni impartite allo pag. 16/22 stesso dalla magistratura penale, la quale, a Parte_5 propria volta, non ha sollevato alcun rilievo. Nulla di tutto ciò essendo accaduto è evidente la pretestuosità delle eccezioni avversarie, a maggior ragione ad oltre dieci anni dalla cessione e avendo ammesso la sussistenza del debito con il più volte menzionato provvedimento del 4 giugno 2012 di recepimento delle puntuali considerazioni del verbale del 28 maggio 2012.”
3. L'appello incidentale riferito all'incompetenza territoriale del tribunale di Roma è infondato. Con l'ordinanza 33816 del 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “Il commissario straordinario nominato ex lege n. 225 del 1992 ratione temporis vigente, per emergenze di protezione civile, costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici autonomo rispetto agli enti territoriali, alla del consiglio dei ministri e ai CP_1 CP_18 interessati, ma tale soggettività è limitata nel tempo, sicché il venir meno della situazione di emergenza e, con questa, della struttura commissariale integra il presupposto di una successione necessitata nei rapporti dalla stessa instaurati, che va regolata secondo le ordinarie competenze degli enti rispetto agli interventi oggetto di tale situazione. Ne consegue che essendo ormai legittimata passiva la
[...] sussisteva comunque la competenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Roma. In applicazione del principio della ragione più liquida, osserva la Corte che la causa va decisa sulla questione dirimente sollevata da in ordine CP_2 all'assenza di rifiuto della cessione da parte della Presidenza. La Suprema Corte di Cassazione ha di recente stabilito che “Con il primo motivo si censura che non sia stata applicata la disciplina che prevede l'assenso tacito del debitore alla cessione dei crediti. Si deduce violazione degli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923, nonché degli artt. 26 l. 109/1994 e 115 d.p.r. 554/1999. La ricorrente si riferisce al regolamento di attuazione (d.p.r. 554/1999) della l. 109/1994, legge quadro in materia di lavori pubblici. L'art. 26 co. 5 l. 109/1994 estende la disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti - per quanto in questa sede rileva – ai contratti di appalto di lavori pubblici. In sede di regolamento di attuazione (art. 115 d.p.r. 554/1999) si prevede che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto, stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all'amministrazione pag. 17/22 debitrice, possano essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti di impresa. La parte ricorrente censura che tale disciplina, nella parte in cui prevede che la cessione del credito sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica» dell'atto di cessione nei suoi confronti (cfr. art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999) non sia stata ritenuta applicabile nel caso di specie, poiché il cessionario non è una banca o un intermediario finanziario. Nella parte censurata, la sentenza argomenta essenzialmente che: (a) l'appalto è assoggettato agli artt. 69, 70 r.d. 2440/1923, in considerazione della natura dell'appaltante e dell'attività svolta dal preteso cessionario;
(b) la Provincia di Varese non ha acconsentito alla cessione;
(c) l'art. 115 d.p.r. 554/1999 di attuazione della l. 109/1994 in materia di lavori pubblici prevede che le cessioni dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo dì corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
(d) pertanto le cessioni di crediti verso amministrazioni pubbliche sono vietate, a meno che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario. 2.1.
- Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 9 all. E l. 2248/1865 prevede che «Sul prezzo dei contratti in corso» non possa aver effetto alcun sequestro né «cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata». La disposizione apporta deroga alla disciplina di diritto comune della libera cedibilità dei crediti. Nelle parole dell'art. 1538 co. 1 c.c. 1865: «La […] cessione di un credito è perfetta e la proprietà se ne acquista di diritto dal
[…] cessionario al momento che si è convenuto sul credito […] da cedersi e sul prezzo»), mentre l'«intimazione al debitore della seguita cessione» oppure l'accettazione di questi con atto autentico serve al cessionario unicamente ad avere diritto verso i terzi (art. 1539). Se è vero che tale deroga costituiva una delle manifestazioni della «conquista della specialità» da parte del diritto amministrativo, è altrettanto vero che «il nucleo tradizionale della contrattualità amministrativa – appalti e forniture – era stato restituito alla cognizione dell'autorità giudiziaria e alla disciplina del codice civile, integrata anche da una specifica normativa di settore sui lavori pubblici (legge 21 marzo 1865, n. 2248, all. F)». In particolare, prevedeva l'art. 339 all. F l. 2248/1865, abrogato dal d.pr. 554/1999, che pag. 18/22 fosse «vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute». Disponeva poi l'art. 351 all. F l. 2248/1865, ancora vigente al tempo della cessione del credito in questione: «ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera». L'art. 351 cit. contiene già, in nuce, un'indicazione normativa che orienta la soluzione. Laddove si tratti di appalto di opere pubbliche, la deroga serve a consentire alla pubblica amministrazione di riconoscere che la cessione del credito non pregiudichi l'andamento» e la «perfezione dell'opera», tanto che i crediti ritornano a poter essere liberamente («senz'altro») sequestrati/ceduti dopo il collaudo definitivo dell'opera. Accennando alla conclusione: ove il cessionario sia un subappaltatore, res ipsa loquitur nel senso che la cessione non pregiudichi «l'andamento» e la «perfezione dell'opera». Dall'art. 9 all. E l. 2248/1865 si può certamente arguire che il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione dell'inesistenza di pregiudizio debba trovare manifestazione in un apposito atto di «adesione». Epperò l'art. 353 all. F l. 2248/1865 (al pari del mentovato art. 339) ritorna già ad esprimersi in termini più sfumati: «Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire [il corsivo è nostro, n.d.r.] alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere». 2.2. - Tali sono i lineamenti di fondo che indirizzano l'interpretazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva. Richiamando gli artt. 9 all. E e 351 all. F della l. 2248/1865, l'art. 70 r.d. 2440/1923 dispone che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione. Il fatto che la necessità dell'adesione sia limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione conferma che ciò rinviene la sua ragione non già in un generico riconoscimento di privilegio dell'interesse pubblico rispetto all'interesse dei privati, bensì in una circostanziata di consentire pag. 19/22 alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito (così Cass. 9789/1994). Nel senso di arginare un impatto indifferenziato del requisito dell'adesione della p.a., può leggersi la conclusione cui perviene Cass. 981/2002, secondo la quale il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria dell'art. 9 all. E l. 2248/1865, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva dell'art. 70 r.d. 2440/1923, oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura. Ad avviso di Cass. 981/2002, preferibile è quest'ultima tesi: infatti, ove lo Stato agisca secondo il diritto dei privati, le disposizioni che riconoscono alla p.a. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41 co. 1 cost., per cui è da ritenersi che la disciplina di cui all'art. 9 cit. sia stata abrogata per incompatibilità, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 r.d. 2440/1923. Contribuisce ad orientare la soluzione della questione de qua anche l'art. 18 co. 3bis l. 55/1990 ove si prevede che la pubblica amministrazione aggiudicatrice di opere di appalto con facoltà di subappalto indichi nel bando di gara se provvederà al pagamento del corrispettivo direttamente al subappaltatore ovvero tramite l'appaltatore. Per il carattere precettivo di tale disposizione, cfr. Cass 9386/2020. In una prospettiva diretta ad agevolare l'esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici si colloca la stessa estensione – ex art. 26 co. 5 l. 109/1994 - della disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti appunto dai contratti di appalto di lavori pubblici (oltre che di concessione di lavori pubblici di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici). 2.3. - Cosicché, in caso di subappalto, la stessa prospettiva ispirata dall'esigenza di agevolare l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche – segnatamente, attraverso la diretta disposizione di provvista finanziaria a chi concorre ad pag. 20/22 eseguire i lavori - induce ad estendere anche alle ipotesi, come il caso di specie, in cui il cessionario sia un subappaltatore la regola (ad instar dell'art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999) che la cessione del credito al corrispettivo di appalto sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti. Infatti, si tratta di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore. “in caso di subappalto, la stessa prospettiva ispirata dall'esigenza di agevolare l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche – segnatamente, attraverso la diretta disposizione di provvista finanziaria a chi concorre ad eseguire i lavori - induce ad estendere anche alle ipotesi, come il caso di specie, in cui il cessionario sia un subappaltatore la regola (ad instar dell'art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999) che la cessione del credito al corrispettivo di appalto sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti. Infatti, si tratta di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.” (Cass. 25284 del 2023). Inconferente è il richiamo alle regole previste dagli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923, in quanto tale disciplina non si applica per gli Enti locali (ex plurimis Cass. 20739/2015), come pure nella fattispecie non trova applicazione l'art.115 co.3 DPR 554/1999. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello; rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13120/2016 pronunciato dal Tribunale di Roma;
pag. 21/22 condanna la alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di nonché in favore di Parte_1
Controparte_2
nella misura che liquida, per ciascuna, in euro 20.000,00, per il primo
[...] grado ed euro 14.000,00 per il secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 22/22
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6260 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. PROTTO MARIANO Avv. SICA MARCO e
Controparte_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e Controparte_2
[...]
Avv. FESTA EMILIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 6422 del 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “CONCLUSIONI: Per parte opponente: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa di e per essa di nei confronti della Controparte_3 Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 13120/2016”. Per parte Opposta: “a) per la subordinata ipotesi illustrata nel paragrafo 6 in narrativa della comparsa di risposta, confermare la legittimazione passiva della terza chiamata in causa,
[...]
(in sigla, Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi CP_4
e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c.; b) rigettare tutte le eccezioni preliminari e in rito formulate dall'opponente; c) dichiarare improponibile e/o inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero dichiararla infondata in fatto e in diritto, per l'effetto rigettandola in toto e confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 13120/2016 del 4 giugno 2016 oggetto della presente opposizione;
d) in via subordinata: per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare comunque la Controparte_1
in persona del pro tempore, al pagamento, a favore
[...] CP_5 di in persona della mandataria con rappresentanza Parte_1 [...]
CP_6
d.1) dell'importo di Euro 353.986,27, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero, in ulteriore subordine, d.2) della maggiore o minore somma che risultasse dovuta in corso di causa;
e) in via ulteriormente subordinata, condannare
[...]
(in sigla, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_4 costituitasi quale mandataria della prima, in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore al pagamento, a favore di Parte_1 in persona della mandataria con rappresentanza CP_6
e. 1) dell'importo pari alla differenza tra l'eventuale minore importo accertato in virtù della domanda subordinata formulata sub e.2) e l'importo di Euro 353.986,27=, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo ovvero e. 2) in estremo subordine, per la non creduta ipotesi in cui venisse accertato che nulla è dovuto dalla Controparte_1 dell'intero importo di Euro 353.986,27=, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
f) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre Iva e C.P.A. e spese generali di studio. Per : Voglia l'ecc. Tribunale di Roma, accogliere le domande CP_2 Contr svolte da nei confronti della e Controparte_1 respingere ogni domanda formulata nei confronti di quale CP_2 mandataria della Società Controparte_7 on vittoria di spese.
[...]
pag. 2/22 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del presente Giudice al precedente istruttore, la sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo – n. 13120/2016 del
[...]
4 giugno 2016 - emesso dal Tribunale di Roma in favore di
[...]
(d'ora in poi per la cifra Controparte_8 CP_6 di € 353986,27 oltre accessori ex D.lgs 231/2002. Con questo decreto l'ingiungente, nella qualità di mandataria indicata, in nome e per conto di che a sua volta era stata cessionaria dei crediti vantati dalla Pt_1 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Controparte_9 per servizi svolti in derivanti da apposita Convenzione intercorsa con il Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, datata 7/6/2004, “ attività di controllo analitico presso i 7 impianti di produzione CDR realizzati in Campania e gestiti dalla società e , in osservanza Pt_2 CP_10
a quanto richiesto dalla Procura della Repubblica di Napoli nel decreto di restituzione di cose sequestrate n. 15940/2003 del 13 Maggio 2004 richiamato in premessa, inerenti al campionamento ed analisi in campo, analisi e flussi dello stato funzionale degli impianti, analisi in laboratorio e reportistica mensile dell'analisi, oltre agli interessi di mora dal 23 dicembre 2005”. A monte del decreto, richiesto ed ottenuto evidenziava innanzi CP_6 tutto il contratto di factoring datato 12.12.2005 ( tra la propria mandante con la gruppo con il quale la cedente aveva Controparte_9 CP_2 ceduto i crediti vantati per i servizi svolti in occasione e per il
( e precisamente il contratto Parte_3 di cessione del credito del 29.12.2005 -Rep 79046 re Racc. 17958 dinanzi al Dr -- ed il contratto di cessione del 10.01.2006 -- Rep. Persona_1
79132 e Racc. 18031 a Ministero notaio ). Persona_1
In ragione di questi contratti di cessione di credito si era quindi Pt_1 resa creditrice nei confronti del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania per la somma individuata. Era accaduto tuttavia che costui non aveva onorato, neanche in parte, il debito indicato. All'esito del varo del D.L. 30.12.2009 n. 195 ( poi convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.2010 n, 26 che aveva dettato disposizioni pag. 3/22 urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti della regione per l'avvio della fase post emergenziale, erano state costituite ( artt 2 e 3 DL citato ) delle Unità stralcio ed Unità Operative per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, in modo di risolvere in via amministrativa le pendenze confronti delle società fornitrici merci e servizi e degli altri creditori di prestazione. Queste due unità erano costituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e venivano individuate e formate delle contabilità speciali sulle quali confluivano le risorse finanziarie nella disponibilità del capomissione. Stabilivano dei termini per l'accertamento della definizione della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute dal commissario del governo cercando di favorire eventuali transazioni. Era stato adottato il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri rep 7 del 13.01.2010. La procedura non aveva però avuto corso positivo con riferimento alle pretese vantate dalla e per essa dalla cessionaria. La Controparte_9 domanda di insinuazione al passivo nella fase di stralcio - credito garantito in via privilegiata - non veniva ritenuta meritevole di accoglimento. Ne era conseguita la proposizione della domanda giudiziale Contr dinanzi all e nei confronti della Controparte_1 che – stante il venir meno della struttura commissariale - doveva essere ritenuta legittimata passiva, incontestabile essendo la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del tribunale di Roma. Nell'atto di opposizione della del Consiglio dei Ministri invece, CP_1 venivano sollevate preliminarmente entrambe le eccezioni, ritenendosi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del decreto-legge 195/2009 i cui articoli 2 e 3 nel demandare all'unità stralcio – oggi Contr all – formare la massa passiva delle gestioni commissariali avevano evidentemente previsto l'applicazione delle regole giurisdizionale di cui all'articolo 4 del DL 90/2008 che prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare dunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppur posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o da soggetti alla stessa equiparati. Veniva inoltre sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma favore del Tribunale di Napoli, in ragione della deroga del foro erariale di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile con richiamo all'articolo 54 del regio decreto numero 2440/1923 ed in base agli articoli 278 lett d, e 287 e 407 del RD 827/1924 con individuazione del Tribunale di Napoli in relazione al criterio di pag. 4/22 collegamento sia del forum contractus che del forum destinatae solutionis per lo spostamento del luogo dell'adempimento presso l'ufficio di tesoreria Contr che era la Banca d'Italia - sede di Napoli - ufficio amministrativo dell succeduta ex lege al Commissario. Per non farsi mancare nulla veniva eccepito anche il difetto di legittimazione passiva della in Controparte_1 ragione della ritenuta autonomia patrimoniale sostanziale processuale Contr dell in base al già richiamato articolo cinque comma uno del DL 136/2013 e per effetto di quanto disposto dal DPCM n. 3920/2011. Sosteneva l'opponente che l'istituzione aveva configurato l'ufficio speciale come un autonomo soggetto di diritto subentrato in funzione liquidatoria alle cessate strutture dell'emergenza. Veniva eccepito anche il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
e per essa di sua mandataria, per la nullità Controparte_13
e/o inefficacia delle cessioni di credito stipulate da CP_2
Nel merito, l'insussistenza del credito attivato, per l'evidente eccezione di inadempimento delle prestazioni commesse alla fornitrici di servizi, mancando assolutamente prova delle stesse come anche riscontrato in fase amministrativa: evidenziava infatti l'opponente che agli atti della struttura commissariale non risultavano documenti di certificazione la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo in parola;
né veniva fornita alcuna prova dell'avvenuto espletamento delle prestazioni richieste in convenzione per assicurare lo svolgimento dell'attività richiesta, la sua contabilizzazione: la società intimante si era limitata a produrre gli atti di cessione del credito e le fatture senza dedurre alcunché. In termini di eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. si evidenziava che la convenzione del 2004 tra CP_9
e Commissario del Governo prevedesse ( art.8 rubricato impegni ed
[...]
11 liquidazione degli importi ) che la società fornitrici del servizio dovesse relazionare con cadenza mensile sulle risultanze dell'attività oggetto di convenzione e sugli importi maturati a fronte delle prestazioni eseguite rendicontate. Nulla di tutto ciò nel caso di specie. Si costituiva che chiedeva il rigetto di quanto eccepito dalla CP_6 Contr parte opponente contestando il difetto di giurisdizione dell , il difetto di competenza territoriale, il difetto di legittimazione attiva e passiva, l'esistenza del merito del credito confermato dall'avvenuta – ritenuta - ricognizione del credito operata in sede amministrativa. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza cedente ex art 269 c.p.c.. formulando nei confronti della cedente le domande e le richieste avanzate pag. 5/22 nella – non creduta – ipotesi del rigetto totale o parziale delle domande proposte nei confronti della Controparte_1
Autorizzata la citazione del terzo si costituiva nella qualità di CP_2 mandataria indicata, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle eccezioni preliminari di merito sollevate dalla parte opponente. In ordine alla domanda proposta in Contr via subordinata da ne chiedeva il rigetto posto che la cessione era stata pro soluto. Incardinata in tal modo la causa, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art 183 comma VI c.p.c. che venivano sviluppati dalle parti con precisazione delle domande ed eccezioni svolte. Pur essendo stata contestata dalle due convenute la tardività di alcune di esse, in particolar modo l'eccezione di inesistenza/invalidità della cessione di credito sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non essendovi state richieste istruttorie di prova costituenda, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Ritenuta documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano riportandosi a quelle già individuate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Questi i fatti e le questioni proposte dalle parti, occorre dire a priori che la peculiarità della fattispecie, ed il numero delle questioni e delle eccezioni sollevate, consente ( per non dire impone ) di fare applicazione del principio del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione. In ragione di tale criterio, al Giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza rispetto a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. e pertanto decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre ( cnfr Corte Cassazione n. 2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione 23621/2011) ed altri. La domanda proposta dalla parte opponente è fondata, e dev'esser revocato il decreto ingiuntivo opposto. Infondate sono apparse alcune eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente.
pag. 6/22 In ordine al difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del giudice amministrativo in funzione di giurisdizione esclusiva. Sostiene parte opponente che “ Le norme riprodotte, nel demandare all'Unità Stralcio il compito di formare la massa passiva delle passate gestioni commissariali, hanno dunque espressamente previsto l'applicazione delle regole giurisdizionali di cui all'articolo 4 del DL 90/2008 a mente del quale” sono devolute alla giurisdizione esclusiva del GA tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti ….in altri termini l'articolo 3 del DL 195/2009 ha esteso la giurisdizione esclusiva del GA anche alle controversie inerenti la formazione della massa passiva e relative alla procedura successivamente disciplinata con Decreto 903 2010 del Capo dell'Unità Stralcio”. In contrario avviso occorre dire che – strumentale e mediato essendo il richiamo al disposto di cui all'articolo 4 del DL 90/2008 n. 90 – dubbi sulla giurisdizione ordinaria non vi siano: innanzitutto nella legge di conversione del DL 195/2009 è stato espressamente soppresso il divieto di azioni individuali. E quindi l'insinuazione alla massa passiva era finalizzata alla conciliazione: fallita questa, era inevitabile l'accesso alla giurisdizione. Inoltre la stessa Corte Costituzionale – con pronuncia n. 35/2010 sul giudizio di legittimità dell'articolo 4 DL 23.05.2008 n. 90 – ha precisato che la giustificazione della giurisdizione esclusiva presuppone sempre che la vertenza concerna materie nelle quali l'amministrazione pubblica agisca come autorità e con la spendita di poteri amministrativi. Con l'espressione gestione dei rifiuti si intende che l'attività della pubblica amministrazione debba essere preordinata all'organizzazione ed all'erogazione del servizio pubblico di raccolta o smaltimento e sorgano questioni, anche in via cautelare in ordine a questa fase nella quale la PA opera in posizione di supremazia. Laddove invece vengano in rilievo prestazioni meramente patrimoniali, basate altresì su rapporti convenzionali e sia contestato il mancato adempimento di una prestazione pecuniaria, viene bene l'evidenza dell'inesistenza di alcuna posizione di autorità della PA da salvaguardare che legittimi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il paradigma di richiamo, in questo caso, rimane quello di cui all'articolo 133 comma 1, lettera p, di cui al D.lgs. 104/2010: la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, quand'anche attuata con comportamenti dell'Amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comunque che gli atti di pag. 7/22 gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo: onde, quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio – come nel caso di specie - avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale – vedasi la convenzione del 7/6/2004 – intesa a disciplinare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia appartiene certamente alla giurisdizione del giudice ordinario ( cfr. Consiglio di Stato n. 2020 n. 608). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della PdCM è giustificata dall'avvocatura dello stato sulla base del richiamo all'articolo 5 del D.lgs. 136/2013: la medesima disposizione evidenzia che quest'unità è una mera articolazione interna che opera in seno alla presidenza del Consiglio dei Ministri solo al fine di consentire il completamento delle attività amministrative contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania. L'aggettivo utilizzato evidenzia quindi la finalità strumentale della costituzione di quest'unità, finalizzata alla chiusura delle posizioni contabili amministrative della gestione commissariale. Appare quindi evidente che, superata questa fase, difetti in radice la norma di legge che legittimi l'istituzione di un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla Presidenza del Consiglio non potendo a ciò sopperire l'articolo sette del DPCM 13.01.2010 per difetto di attribuzione ( il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non può, infatti, costituire soggetti di diritto autonomo svincolati dal rispetto dei principi fondamentali). A sostegno dell'argomentazione si ricordi infine la soppressione del comma cinque dell'articolo tre nella conversione del DL 195/2000 (convertito in Legge 26/2010). Quanto evidenziato consente di chiudere in poche parole l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma proprio sulla base delle argomentazioni circa la competenza ai sensi dell'articolo 25 c.p.c. nelle cause nelle quali venga chiamata in giudizio la Controparte_1
soggetto subentrato al Commissario per l'emergenza rifiuti di
[...]
Napoli all'esito della sua cessazione prevista nella disposizione istitutiva al 31.12.2009. In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva. In sede di memoria di precisazione ex art 183 c.p.c. la difesa dell'opponente ha precisato l'eccezione di cui al punto 5 dell'atto di citazione, qualificata come: difetto di legittimazione attiva di o di;
Pt_1 Controparte_13 nullità ed inefficacia delle cessioni di credito stipulate con A tal fine CP_2 ha evidenziato esser indubitabile – con riferimento al D.lgs. 157/1995,
pag. 8/22 attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi – che esso trovi applicazione per gli appalti di servizi aggiudicati – tra l'altro – dagli “organismi di diritto pubblico” intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2, “ gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico la cui gestione è sottoposta al loro controllo, i cui organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza, sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”. Ed in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta opposta e dalla terza chiamata, la qualificazione soggettiva di organismo di diritto pubblico é da riconoscere sia in favore di che – a dispetto del CP_2 regime giuridico – è soggetto rientrante senza incertezze nella categoria e che ha materialmente stipulato il contratto che alla sua controllata partecipata al 100% da Controparte_9 CP_2
Quanto al profilo oggettivo, non vi sono dubbi che la cessione di credito rientri nella categoria di appalto pubblico di servizi, essendo di interesse dalla PA lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, in osservanza della direttiva europea che consenta la massima trasparenza dell'indizione della gara, e l'accesso ad essa da parte dei soggetti economici interni all'Unione. La violazione dell'obbligo di evidenza pubblica – per il carattere di ordine pubblico della disposizione attuativa della direttiva europea - determina, ex art 1418 c.c., la nullità e l'inopponibilità della cessione alla amministrazione ceduta con ogni conseguenza in termini di legittimazione attiva. Altrettanto non può dirsi valida l'eccezione circa l'inapplicabilità della disciplina di attuazione per effetto del tipo categoriale: la cessione di credito non rientra – come sostenuto dalle difese della parte opposta e della terza chiamata - nelle categorie eccettuate di cui all'articolo 5 lett. d, posto che la previsione in realtà concerne servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari ed a quelli per i servizi forniti da banche centrali. Delle contestazioni sollevate sul punto dalla parte opposta è a dire che l'eccezione di decadenza per tardività sollevata è del tutto infondata: l'erroneo richiamo normativo non incide sulla validità e tempestività dell'eccezione, sol che si guardi al contenuto delle argomentazioni sollevate in sede di opposizione, che non mutano per effetto della pag. 9/22 correzione di rotta del richiamo normativo applicabile ratione temporis ( non quindi il D.lgs 163/2006 ma il D.lgs. 157/1995). La conseguenza, al netto di ogni considerazione, determina di fatto l'inopponibilità della cessione di credito operata nei confronti dell'opponente con ogni Controparte_1 conseguenza sul decreto ingiuntivo che dev'esser revocato. Le conseguenze di quanto dedotto consentono di superare le contestazioni in termini di difetto di legittimazione passiva e impongono invece di accedere all'analisi dei rapporti tra opposta e terza chiamata. Sostiene che la cessione del credito (il contratto del 29.1.2005 e la CP_2 successiva integrazione del 10.01.2006) siano avvenute pro soluto, posto che in entrambi i negozi la cedente non ha garantito la solvenza del debitore. A fronte di ciò ne conseguirebbe l'evidenza che - confermata l'esistenza del credito e la mancanza di cause di nullità, annullabilità, o altri vizi - il cedente perderebbe la titolarità del diritto ed ogni responsabilità annessa. Al di là della legittima malizia defensionale le questioni in campo – oggetto della domanda proposta in via subordinata da – sono CP_4 invero due: il tipo di cessione di credito in contestazione ( pro soluto o meno) e l'obbligo o meno della cedente di ripetere (ed in che termini) quanto anticipato dalla parte cessionaria a fronte del rigetto della domanda proposta in via monitoria ed opposta. Ed infatti è noto che nella cessione pro solvendo di cui all'articolo 1267 c.c. nel caso di patto convenzionale il cedente, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore. Se il debitore non paga, a ridare i soldi al cessionario ci penserà il cedente. Solo nella cessione pro soluto il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare il debito se non vi provveda il debitore ceduto. Ma in realtà, il fatto che la cessione sia pro soluto, non conclude l'analisi, occorrendo verificare come mai il cessionario non possa recuperare quanto dovuto e come mai il programma negoziale posto in esser dalle parti non sia andato a buon fine. A differenza della garanzia di cui all'art. 1267 c.c., la garanzia contemplata dall'art. 1266 c.c. (pro soluto) ha, quindi, un fondamento legale. Il fondamento della garanzia di cui alla disposizione in commento è da individuare nell'intento legislativo di apprestare adeguata tutela al cessionario, il quale - a causa dell'evidente difficoltà di accertare l'effettiva esistenza del diritto oggetto di trasferimento - può facilmente trovarsi pag. 10/22 esposto al rischio di incorrere in manovre fraudolente in suo danno poste in essere dal cedente. Infatti è definita dalla dottrina come la garanzia della c.d. veritas nominis che si concretizza nell'obbligo di far conseguire al cessionario la titolarità del credito ceduto. La responsabilità del trasferente ex art. 1266 ha natura oggettiva e prescinde dalla colpa del cedente stesso e non consente a quest'ultimo di liberarsi offrendo la prova di cui all'articolo 1218 c.c. In particolare, affinché la titolarità del credito sia trasferita al cessionario, occorre che il cedente alieni un credito proprio ed effettivamente esistente. La fattispecie concreta sub iudice non rientra nella prima ipotesi, che si verifica quando il cedente trasferisce un credito che non gli appartiene, e quindi quando il diritto di credito sussiste, ma il titolare è un altro soggetto. Quanto al concetto di inesistenza, deve ritenersi inesistente - ai sensi della disposizione in commento - il credito mai venuto ad esistenza;
il credito che - benché esistente prima della cessione - risulti già estinto al tempo del perfezionamento della fattispecie traslativa, il credito derivante da titolo nullo, il credito prescritto. Non risulta tuttavia che quello oggetto di causa possa esser definito a sensi dei predicati di cui al capoverso che precede. Tuttavia, al di là del nomen iuris utilizzato nell'articolo 1 del contratto di Factoring prodotto tra le parti, e per verificare l'ampiezza delle garanzie assunte dal cedente nei confronti del occorre evidenziare che CP_14
l'articolo 7 della medesima convenzione stabilisce: a) fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni nel caso in cui venga meno – in qualsiasi momento – anche una sola delle garanzie prestate dal cedente nell'articolo 3, e per effetto di tali inadempienze consegua il definitivo mancato incasso dei crediti e/o di parte di essi per il Factor il cedente si impegna a restituire al Factor le somme già ricevute a titolo di corrispettivo dei crediti non incassati in ragione della violazione di una o più delle garanzie prestate nel citato articolo, maggiorate degli interessi che saranno calcolati al tasso pari alla media mensile EURIBOR 6 mesi + spread di 0,90 punti, dalla data del pagamento del corrispettivo da parte del Factor alla data di effettivo rimborso da parte del cedente, nonché di una commissione fissa dello 0.90% sul valore nominale dei crediti non incassati. A fronte di tale restituzione, il Factor retrocederà al cedente tali crediti non incassabili per effetto del venir meno delle garanzie di cui all'articolo 3.
pag. 11/22 Cosa che porta ad esaminare l'articolo 3 ai sensi del quale: “ Il cedente sarà garante nei confronti del Factor, con espressa rinuncia ad ogni eccezione: a) che i crediti sono validi, esistenti, certi, liquidi, ed esigibili a scadenza, ed i sottostanti rapporti contrattuali da cui questi derivano erano pienamente validi ed efficaci nel momento in cui hanno avuto origine i crediti ceduti e le copie delle fatture consegnate al Factor sono copie conformi agli originali delle fatture in possesso del cedente;
b) che il cedente è l'unico legittimo titolare dei crediti ceduti ed ha pieno titolo sugli stessi i quali sono ….liberamente disponibili e cedibili da parte del cedente ai sensi dei contratti sottostanti, risultano liberi da qualsiasi vincolo, garanzia reale, onere, gravame …. ”. Quindi rientrerebbe nella garanzia la libera cedibilità e disponibilità da parte del cedente, nel caso esclusa come si è verificato. Tuttavia, per avere contezza del significato del concetto di….. definitivo mancato incasso dei crediti o di parte di essi (vedi sopra articolo 7) che legittima il rimborso di quanto pagato con il gravame degli interessi convenzionali evidenziati basti evidenziare che la lettera c) del medesimo articolo 7 citato - nell'esemplificare le conseguenze del mancato pagamento da parte del debitore, (ovvero il rimborso delle somme pagate dal Factor a titolo di corrispettivo gravate dagli interessi convenzionali citati) - le riconduce a “…contestazioni giudizialmente e definitivamente accertate o riconosciute dallo stesso relativamente ai crediti (quali a titolo esemplificativo, contestazioni sulla loro esistenza, certezza, quantificazione, trasferibilità o esigibilità). L'operatività della disposizione, consegue quindi inevitabilmente solo all'accertamento definitivo delle cause del mancato pagamento, e si intende quello evidentemente riconosciuto all'esito del passaggio in giudicato delle relative statuizioni, che nel caso di specie non si è ancora verificato. Sarà, in definitiva, una sospensione nel documentale obbligo di rimborso, di corto respiro. La conseguenza tuttavia, nella causa presente, è il rigetto delle domande proposte nei confronti del soggetto chiamato in causa. Le spese processuali sostenute dalla difesa dello Stato si pongono a carico di parte opposta e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014 – nella misura minima e parametrate al valore, coordinate con la natura della causa, esclusa la fase istruttoria non consumatasi. Le spese processuali tra chiamante e chiamata si pongono a carico della prima e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui pag. 12/22 al DM 55/2014 – nella misura minima e parametrate al valore, coordinate con la natura della causa, esclusa la fase istruttoria non consumatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice definitivamente pronunciando, nella persona del Giudice Unico Dott. Claudio Patruno, nella causa iscritta al ruolo nr 61201/2016. A) Accoglie l'opposizione promossa dalla Controparte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in
[...] intestazione n. 13120 del 4.6.2016. B) Rigetta le domande proposta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata. C) Condanna in nome del l.r.p.t. nella qualità indicata al CP_6 pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa della
[...] che liquida nella misura di € 12678,00 oltre Controparte_1 accessori di legge. D) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute CP_6 dalla terza chiamata che quantifica e liquida nella misura di € 12678,00 oltre accessori di legge.” La ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
ne ha chiesto l'accoglimento. CP_2
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 5664/2021 ha affermato:
“Ai fini della validità della cessione del credito da parte di una società privata, qualificabile come organismo di diritto pubblico, del corrispettivo derivante dall'esecuzione di un appalto di servizi, non è richiesto da norme imperative, e dunque a pena di nullità, che la scelta del cessionario avvenga mediante il procedimento di evidenza pubblica, non rientrando la predetta cessione né tra i servizi bancari e finanziari, di cui all'Allegato II A), richiamato dagli artt. 20, comma 2, e 3, comma 10, del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis), né tra i servizi esclusi, cui si applicano i principi proconcorrenziali derivanti dai trattati europei, ai sensi dell'art. 27 del medesimo codice. Inoltre la cessione del credito rientra tra i contratti attivi, ai quali i suddetti principi sono stati estesi da normativa entrata in vigore solo successivamente (art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art.
pag. 13/22 5, comma 1, del d.lgs. n. 56 del 2017) ed applicabile alle sole amministrazioni statali, a norma dell'art. 3 r.d. n. 2440 del 1923.” Ne consegue l'infondatezza della declaratoria di nullità del contratto di cessione formulata dal Tribunale di Roma.
Per quanto concerne le eccezioni riproposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si osserva quanto segue: 1) L'eccezione di mancato perfezionamento della cessione per difetto di accettazione è infondata. Al riguardo si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione 25284/2023 che ha affermato: “In caso di subappalto, la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ex art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti, trattandosi di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di agevolare il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione ed il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.” Nel caso di specie l'omesso rifiuto della cessione, rispettosa dei requisiti di forma e ritualmente notificata, ha comportato l'efficacia della stessa verso il debitore ceduto. Ciò a prescindere dal fatto che avendo l'appalto avuto ormai esecuzione non occorresse più neppure l'accettazione.
2. Sull'insussistenza del credito e sull'eccezione di inadempimento. Le doglianze sono infondate. Come già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11475 del 2008 “Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, ratione temporis, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994), il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ., è derogato dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A., opera solo fino a quando il contatto è in corso e cessa alla conclusione del pag. 14/22 rapporto contrattuale, conclusione che, in tema di appalto di opere pubbliche, può ritenersi realizzata soltanto a seguito dell'espletamento e dell'approvazione del collaudo da parte della P.A..”
Condivisibilmente ha dedotto: “Ciò, si ribadisce, anche laddove Pt_1 inopinatamente dovessero essere riproposte in questa sede le eccezioni Contr della (motivo 6 di opposizione) circa la pretesa insussistenza nel merito del credito, in relazione alle quali il Tribunale non si è espresso, di cui si ribadisce comunque fin da ora per scrupolo la radicale inammissibilità e/o infondatezza, come dedotte fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, ove si è rilevato che il credito azionato risulta pienamente ed incontrovertibilmente riconosciuto, con conseguente irrilevanza delle peraltro pretestuose eccezioni di mancata dimostrazione delle prestazioni fatturate da Controparte_9
Dal semplice esame del verbale del 28 maggio ex adverso cit e prodotto come avv. doc. 6 in primo grado, risulta infatti che: i i) “il relatore prosegue ed illustra l'istanza n. 420 e fa presente che ha preso visione della nota contro deduttiva prodotta da
[...]
acquisita al n. di protocollo E0003146 del 16 maggio Controparte_16
u.s. con la quale l'istante, allegando integrazione documentale, insiste per l'ammissione al passivo del vantato credito di € 353.986,27. Esaminate le argomentazioni dedotte a sostegno della richiesta di revisione della decisione di non ammissione della domanda e le integrazioni istruttorie al fascicolo (copia della convenzione intervenuta tra CP_2 Controparte_17
n.d.r.- e Commissariato di Governo a firma del Prefetto Catenacci)
[...] il relatore ritiene che le integrazioni siano idonee e pertanto propone l'ammissione dell'istanza alla massa passiva”;
ii ii) “la Commissione, sentita la relazione, la approva, concorda e ammette alla massa passiva l'istanza n. 420 per € 353.986,27 presentata da ed inoltre segnala all'Ufficio Controparte_16 istruttore che la società si propone per una transazione” (circostanza questa, peraltro imposta dal decreto n. 903 del 2010 più volte cit.).
Come in precedenza già osservato, l'ammissione è stata consacrata nei confronti della richiedente con nota del dirigente competente del 4 giugno 2012 (doc. C fasc. primo grado). E' quindi totalmente destituita di fondamento l'affermazione che l'ammissione sia stata disposta in via provvisoria.
pag. 15/22 Né può assumere rilievo la successiva proposta di esclusione sulla scorta di quanto rilevato nel verbale del 15 novembre 2012, dal momento che si tratta di atto interno della Commissione mai recepito in un provvedimento di segno contrario del competente dirigente rispetto a quello del 4 giugno Contr 2012, che inopinatamente la non ha prodotto in sede di opposizione e viene depositato dalla comparente. Ciò, a maggior ragione, ove solo si consideri che, come ricordato in premessa, l'unica pretesa necessità di integrazione evidenziata dalla P.A. (cfr. ancora preavviso di esclusione del 24.04.2012: doc. B) consisteva nell'asserita mancanza agli atti della Convenzione del 7 giugno 2004, essendo pacifica l'effettuazione delle prestazioni. Per mero scrupolo, si rileva del resto che, come si evince dal testo stesso della Convenzione appena richiamata (cfr. ancora doc. 7 fasc. monitorio), l'incarico è stato affidato a dal Prefetto in persona, in Controparte_9 quanto fornita di “6.000 mq. di laboratori e aree attrezzate che rappresentano lo stato dell'arte della tecnologia applicata ai servizi ambientali”, al fine di ottemperare alle “prescrizioni di cui ai punti 5, 6, 7” del “decreto di restituzione di cosa sequestrata n. 15940/03 R.g. NR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, sez. 5”, imposte al Commissario di Governo. La Convenzione prevedeva inoltre (art. 13 - Verifiche) che “l'Ufficio del Commissario di Governo si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sugli adempimenti esecutivi, oggetto della presente convenzione, effettuati dalla
. Parte_4
Nella specie non solo difetta qualsiasi dimostrazione che sia stata accertata la mancata o difettosa esecuzione delle attività oggetto della convenzione, ma nessuna contestazione è stata sollevata in ordine all'an ed al quantum delle fatture emesse e debitamente indicate nell'atto di cessione di credito del 29.12.2005, ritualmente notificato al Commissario di Governo. Ciò consente di superare anche il rilievo della PCM “che la Società appaltatrice fosse autorizzata a fatturare il corrispettivo eventualmente maturato solo dopo l'espressa accettazione, da parte del Commissario di Governo, della rendicontazione presentata”. In forza di quanto detto, quand'anche avesse omesso la rendicontazione ed emesso le CP_9 fatture senza autorizzazione, il Commissario avrebbe certamente contestato l'emissione, proceduto alle verifiche ex art. 13 cit. e, soprattutto, contestato la cessione notificatagli, a maggior ragione ove solo si consideri che si trattava di avere ottemperato o meno a precise prescrizioni impartite allo pag. 16/22 stesso dalla magistratura penale, la quale, a Parte_5 propria volta, non ha sollevato alcun rilievo. Nulla di tutto ciò essendo accaduto è evidente la pretestuosità delle eccezioni avversarie, a maggior ragione ad oltre dieci anni dalla cessione e avendo ammesso la sussistenza del debito con il più volte menzionato provvedimento del 4 giugno 2012 di recepimento delle puntuali considerazioni del verbale del 28 maggio 2012.”
3. L'appello incidentale riferito all'incompetenza territoriale del tribunale di Roma è infondato. Con l'ordinanza 33816 del 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “Il commissario straordinario nominato ex lege n. 225 del 1992 ratione temporis vigente, per emergenze di protezione civile, costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici autonomo rispetto agli enti territoriali, alla del consiglio dei ministri e ai CP_1 CP_18 interessati, ma tale soggettività è limitata nel tempo, sicché il venir meno della situazione di emergenza e, con questa, della struttura commissariale integra il presupposto di una successione necessitata nei rapporti dalla stessa instaurati, che va regolata secondo le ordinarie competenze degli enti rispetto agli interventi oggetto di tale situazione. Ne consegue che essendo ormai legittimata passiva la
[...] sussisteva comunque la competenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Roma. In applicazione del principio della ragione più liquida, osserva la Corte che la causa va decisa sulla questione dirimente sollevata da in ordine CP_2 all'assenza di rifiuto della cessione da parte della Presidenza. La Suprema Corte di Cassazione ha di recente stabilito che “Con il primo motivo si censura che non sia stata applicata la disciplina che prevede l'assenso tacito del debitore alla cessione dei crediti. Si deduce violazione degli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923, nonché degli artt. 26 l. 109/1994 e 115 d.p.r. 554/1999. La ricorrente si riferisce al regolamento di attuazione (d.p.r. 554/1999) della l. 109/1994, legge quadro in materia di lavori pubblici. L'art. 26 co. 5 l. 109/1994 estende la disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti - per quanto in questa sede rileva – ai contratti di appalto di lavori pubblici. In sede di regolamento di attuazione (art. 115 d.p.r. 554/1999) si prevede che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto, stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all'amministrazione pag. 17/22 debitrice, possano essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti di impresa. La parte ricorrente censura che tale disciplina, nella parte in cui prevede che la cessione del credito sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica» dell'atto di cessione nei suoi confronti (cfr. art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999) non sia stata ritenuta applicabile nel caso di specie, poiché il cessionario non è una banca o un intermediario finanziario. Nella parte censurata, la sentenza argomenta essenzialmente che: (a) l'appalto è assoggettato agli artt. 69, 70 r.d. 2440/1923, in considerazione della natura dell'appaltante e dell'attività svolta dal preteso cessionario;
(b) la Provincia di Varese non ha acconsentito alla cessione;
(c) l'art. 115 d.p.r. 554/1999 di attuazione della l. 109/1994 in materia di lavori pubblici prevede che le cessioni dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo dì corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
(d) pertanto le cessioni di crediti verso amministrazioni pubbliche sono vietate, a meno che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario. 2.1.
- Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 9 all. E l. 2248/1865 prevede che «Sul prezzo dei contratti in corso» non possa aver effetto alcun sequestro né «cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata». La disposizione apporta deroga alla disciplina di diritto comune della libera cedibilità dei crediti. Nelle parole dell'art. 1538 co. 1 c.c. 1865: «La […] cessione di un credito è perfetta e la proprietà se ne acquista di diritto dal
[…] cessionario al momento che si è convenuto sul credito […] da cedersi e sul prezzo»), mentre l'«intimazione al debitore della seguita cessione» oppure l'accettazione di questi con atto autentico serve al cessionario unicamente ad avere diritto verso i terzi (art. 1539). Se è vero che tale deroga costituiva una delle manifestazioni della «conquista della specialità» da parte del diritto amministrativo, è altrettanto vero che «il nucleo tradizionale della contrattualità amministrativa – appalti e forniture – era stato restituito alla cognizione dell'autorità giudiziaria e alla disciplina del codice civile, integrata anche da una specifica normativa di settore sui lavori pubblici (legge 21 marzo 1865, n. 2248, all. F)». In particolare, prevedeva l'art. 339 all. F l. 2248/1865, abrogato dal d.pr. 554/1999, che pag. 18/22 fosse «vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute». Disponeva poi l'art. 351 all. F l. 2248/1865, ancora vigente al tempo della cessione del credito in questione: «ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. Potranno però essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera». L'art. 351 cit. contiene già, in nuce, un'indicazione normativa che orienta la soluzione. Laddove si tratti di appalto di opere pubbliche, la deroga serve a consentire alla pubblica amministrazione di riconoscere che la cessione del credito non pregiudichi l'andamento» e la «perfezione dell'opera», tanto che i crediti ritornano a poter essere liberamente («senz'altro») sequestrati/ceduti dopo il collaudo definitivo dell'opera. Accennando alla conclusione: ove il cessionario sia un subappaltatore, res ipsa loquitur nel senso che la cessione non pregiudichi «l'andamento» e la «perfezione dell'opera». Dall'art. 9 all. E l. 2248/1865 si può certamente arguire che il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione dell'inesistenza di pregiudizio debba trovare manifestazione in un apposito atto di «adesione». Epperò l'art. 353 all. F l. 2248/1865 (al pari del mentovato art. 339) ritorna già ad esprimersi in termini più sfumati: «Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire [il corsivo è nostro, n.d.r.] alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere». 2.2. - Tali sono i lineamenti di fondo che indirizzano l'interpretazione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva. Richiamando gli artt. 9 all. E e 351 all. F della l. 2248/1865, l'art. 70 r.d. 2440/1923 dispone che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione. Il fatto che la necessità dell'adesione sia limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione conferma che ciò rinviene la sua ragione non già in un generico riconoscimento di privilegio dell'interesse pubblico rispetto all'interesse dei privati, bensì in una circostanziata di consentire pag. 19/22 alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una inopportuna cessione del credito (così Cass. 9789/1994). Nel senso di arginare un impatto indifferenziato del requisito dell'adesione della p.a., può leggersi la conclusione cui perviene Cass. 981/2002, secondo la quale il divieto di cessione senza l'adesione della p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), per i quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto. L'argomentazione muove dall'esame della questione se la disposizione originaria dell'art. 9 all. E l. 2248/1865, che nella sua generalità concerne tutti i contratti, sia stata confermata da quella successiva dell'art. 70 r.d. 2440/1923, oppure se la seconda abbia ristretto la portata della prima, limitando la necessità dell'adesione della p.a. solo alla cessione di determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura. Ad avviso di Cass. 981/2002, preferibile è quest'ultima tesi: infatti, ove lo Stato agisca secondo il diritto dei privati, le disposizioni che riconoscono alla p.a. privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in senso restrittivo, in linea con l'art. 41 co. 1 cost., per cui è da ritenersi che la disciplina di cui all'art. 9 cit. sia stata abrogata per incompatibilità, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 r.d. 2440/1923. Contribuisce ad orientare la soluzione della questione de qua anche l'art. 18 co. 3bis l. 55/1990 ove si prevede che la pubblica amministrazione aggiudicatrice di opere di appalto con facoltà di subappalto indichi nel bando di gara se provvederà al pagamento del corrispettivo direttamente al subappaltatore ovvero tramite l'appaltatore. Per il carattere precettivo di tale disposizione, cfr. Cass 9386/2020. In una prospettiva diretta ad agevolare l'esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici si colloca la stessa estensione – ex art. 26 co. 5 l. 109/1994 - della disciplina della cessione dei crediti di impresa (l. 52/1991) ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti appunto dai contratti di appalto di lavori pubblici (oltre che di concessione di lavori pubblici di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici). 2.3. - Cosicché, in caso di subappalto, la stessa prospettiva ispirata dall'esigenza di agevolare l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche – segnatamente, attraverso la diretta disposizione di provvista finanziaria a chi concorre ad pag. 20/22 eseguire i lavori - induce ad estendere anche alle ipotesi, come il caso di specie, in cui il cessionario sia un subappaltatore la regola (ad instar dell'art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999) che la cessione del credito al corrispettivo di appalto sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti. Infatti, si tratta di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore. “in caso di subappalto, la stessa prospettiva ispirata dall'esigenza di agevolare l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche – segnatamente, attraverso la diretta disposizione di provvista finanziaria a chi concorre ad eseguire i lavori - induce ad estendere anche alle ipotesi, come il caso di specie, in cui il cessionario sia un subappaltatore la regola (ad instar dell'art. 115 co. 3 d.p.r. 554/1999) che la cessione del credito al corrispettivo di appalto sia efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti. Infatti, si tratta di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.” (Cass. 25284 del 2023). Inconferente è il richiamo alle regole previste dagli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923, in quanto tale disciplina non si applica per gli Enti locali (ex plurimis Cass. 20739/2015), come pure nella fattispecie non trova applicazione l'art.115 co.3 DPR 554/1999. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellata
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello; rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 13120/2016 pronunciato dal Tribunale di Roma;
pag. 21/22 condanna la alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di nonché in favore di Parte_1
Controparte_2
nella misura che liquida, per ciascuna, in euro 20.000,00, per il primo
[...] grado ed euro 14.000,00 per il secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 22/22