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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36750/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. SPINOGLIO LUCIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Settala n. 6
- PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. LAZZATI SIMONA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Fontana n. 16
- PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per : “Voglia ll'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare: Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o, comunque, sospendere la esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.; - nel merito: dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che da parte opponente nulla è dovuto al e dichiarare, di CP_1 conseguenza, la nullità/inefficacia del precetto notificato a ed oggi opposto, avendo la Parte_1 compagnia corrisposto già il dovuto in ragione della sentenza azionata;
- in subordine dichiarare comunque non dovuto
l'importo richiesto in precetto ma la diversa somma ritenuta di giustizia ove non validati i conteggi di parte opponente;
- alla luce di quanto argomentato si insta per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio” (citazione, dep. tel. 17.10.2023).
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda avversaria: In via Email_1 principale accertata e dichiarata la sussistenza di un precetto valido ed efficace, respingere in toto l'opposizione in quanto completamente infondata per i motivi di cui in narrativa, confermando gli importi richiesti nell'atto di precetto opposto e detratti, unicamente, gli importi versati a seguito della notifica del precetto medesimo. In via di stretto subordine: nella denegata ipotesi in cui ritenesse non interamente dovuta la somma di cui si è intimato il pagamento, dichiarare la validità dell'atto di precetto nei limiti dell'importo considerato di giustizia. In ogni caso con vittoria delle competenze di avvocato sia della presente causa nonché dell'atto di precetto, oltre rimborso forfetario e oneri di legge” (memoria n. 1, dep. tel.
28.2.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 12.10.2023 e iscritto a ruolo il 17.10.2023,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 4.10.2023 e recante il complessivo importo di euro 42.994,44.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza n. 2143/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data
27.6.2023 con condanna al pagamento, in favore dell'avversario, sia della somma di euro
46.801,71 oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale già indicato nella decisione di primo grado, sia di un ammontare a titolo di spese generali al 15% in relazione ai compensi liquidati nella statuizione di prime cure, sia dell'importo di euro 1.165,00 a titolo di esborsi e di euro 6.496,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, in relazione al secondo grado di giudizio.
Ciò posto, l'intimata, con un primo motivo di opposizione, sosteneva l'erroneità delle somme pretese da controparte, in quanto gli interessi indicati nell'atto di precetto non erano stati quantificati ex art. 1284, c. 1, c.c., bensì ex art. 1284, c. 4, c.c., nonostante il titolo esecutivo non recasse alcun accertamento in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
Al contempo, , con un secondo motivo di Parte_1 opposizione, articolato in via gradata, affermava l'inapplicabilità del tasso preso in considerazione dall'intimante, in quanto la sentenza n. 2143/2023 pronunciata dalla Corte di
Appello di Milano in data 27.6.2023 era stata resa in tema di liquidazione di un indennizzo ai sensi di polizza e, dunque, in relazione ad una ipotesi estranea all'ambito di operatività del disposto di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.
Infine, l'opponente, con un terzo motivo di opposizione, eccepiva l'intervenuta estinzione della pretesa avversaria, essendo stata da ultimo corrisposta la somma di euro 22.650,16,
2 comprensiva delle spese legali, con riferimento agli importi non contestati.
In conclusione, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, di dichiarare l'inesistenza di una esposizione debitoria nei rapporti con controparte e, per l'effetto, chiedeva di dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto, mentre, in subordine, invocava l'accertamento della debenza della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite e con condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando Controparte_1 in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e sostenendo, innanzitutto, che l'atto di precetto fosse corretto laddove gli interessi erano stati quantificati nella misura di cui all'art. 1284, c. 1,
c.c. dal dì del dovuto alla presentazione della domanda del 6.11.2017 e successivamente nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., in termini peraltro coerenti con la natura contrattuale del rapporto assicurativo fatto valere nel giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo.
In ogni caso, poi, l'opposto escludeva che sussistessero i presupposti per una condanna, a suo carico, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in considerazione del fatto che il pagamento di euro 22.650,16 ad opera dell'opponente era intervenuto solamente in data 11.10.2023 e, dunque, dopo la notificazione dell'atto di precetto.
In conclusione, l'intimante domandava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto delle pretese avversarie, mentre, in subordine, invocava la declaratoria di validità dell'atto di precetto per l'ammontare ritenuto di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.
Entrambe le parti depositavano in seguito le rispettive memorie ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2,
c.p.c. e, successivamente, precisavano le conclusioni come in atti.
Il Tribunale, accolta con provvedimento dell'11.4.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 20.3.2025 e si riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
3 Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ai sensi dell'art. 615, c. 1,
c.p.c. – devono essere in parte accolte, per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è fondato.
Occorre invero considerare che la sentenza n. 2143/2023 pronunciata dalla Corte di
Appello di Milano in data 27.6.2023 ha condannato “al Parte_1 pagamento in favore di di € 46.801,71 in luogo di 42.031,63, oltre rivalutazione Controparte_1
e interessi come indicato nella predetta sentenza” di primo grado (doc. 2, fascicolo opponente).
In proposito, la sentenza n. 7314/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.9.2021 ha stabilito che la sorte capitale dovesse essere “maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, calcolati dalla richiesta all'effettivo soddisfo” (doc. 3, fascicolo opponente).
Orbene, una simile statuizione di condanna induce a ritenere l'applicabilità del solo tasso di interessi previsto dall'art. 1284, c. 1, c.c., atteso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass., sez. un., sent. 7.5.2024, n. 12449).
D'altro canto, il medesimo risulta aver prestato Controparte_1 una sostanziale acquiescenza sul punto – pur dovendosi precisare come non consti agli atti una memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. con cui l'opposto avrebbe “rinunciato alla domanda inerente agli interessi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c.” (verbale ud. 20.3.2025) – allorquando, in sede di discussione orale, ha ritenuto che “la materia del contendere sia cessata con riferimento all'iniziale richiesta degli interessi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c.” (verbale ud. 20.3.2025).
Ne consegue che l'intimante non avrebbe potuto pretendere il pagamento di euro
23.209,17 a titolo di “interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dal 06.11.2017 al 04.10.2023” (doc.
1, fascicolo opponente), bensì il minor ammontare previsto dall'art. 1284, c. 1, c.c.
*
Il terzo motivo di opposizione è in parte fondato.
In primo luogo, non risulta infatti in contestazione che Parte_1
, in data 11.10.2023 e, dunque, in epoca posteriore alla notificazione dell'atto di precetto,
[...]
4 abbia corrisposto il complessivo ammontare di euro 22.650,16 (cfr. doc. 7, fascicolo opposto), di cui “euro 13.713,86 per capitale ed interessi ed Euro 8.936,30 per spese legali” (memoria n. 1, fascicolo opposto;
cfr. altresì citazione, fascicolo opponente).
In secondo luogo, poi, è parimenti incontroverso che il pagamento di tale importo di euro
13.713,86 ha determinato l'integrale definizione di quanto residuava nei rapporti tra le parti, da un lato, a titolo di capitale con maggiorazione di rivalutazione monetaria e, dall'altro lato, a titolo di interessi calcolati ex art. 1284, c. 1, c.c. (cfr. verbale ud. 22.2.2024; cfr. altresì verbale ud. 20.3.2025), poste rispettivamente pari ad euro 10.606,27 – ovverosia euro 54.722,46
“detratto quanto già versato € 44.116,19” (doc. 1, fascicolo opponente) – nonché pari, per differenza, ad euro 3.107,59.
In terzo luogo, infine, si deve osservare che il pagamento dell'ulteriore importo di euro
8.936,30 ha determinato la parziale estinzione dell'obbligazione per “spese legali” indicate, nell'atto di precetto, in euro 9.166,05 (doc. 1, fascicolo opponente), con un corrispondente residuo di euro 229,75 in favore di . Controparte_1
Ne consegue che l'opposto, tenuto conto del fatto che “l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione” (Cass., sez. II, sent. 10.5.2022, n. 14705; cfr. Cass., sez. III, sent. 12.10.2021, n. 27688), risulta attualmente titolare del diritto di agire in executivis nei confronti di , con riferimento alla pretesa recata dall'atto Parte_1 di precetto, nel solo limite di euro 229,75.
Né la debenza di quest'ultimo ammontare può essere fondatamente posta in discussione dall'intimata (cfr. verbale ud. 20.3.2025), in quanto l'atto di precetto è stato notificato in termini comunque corretti con riguardo all'importo di euro 22.650,16 ed in quanto la
“autoliquidazione delle spese del precetto” (Cass., sez. III, sent. 2.12.2008, n. 28627) in euro 331,00
(cfr. doc. 1, fascicolo opponente) risulta congrua in raffronto alle previsioni del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., trattandosi di una somma inferiore ai valori tabellari massimi in relazione allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 e di una somma coerente con una pretesa pressoché corrispondente alla soglia superiore del medesimo scaglione.
*
Alla luce di tutto ciò, si devono trarre talune conseguenze.
In primo luogo, va accertato e dichiarato che Controparte_1 non era ab origine titolare del diritto di procedere in executivis con riguardo ad un ammontare, a
5 titolo di interessi, superiore ad euro 3.107,59.
In secondo luogo, va accertato e dichiarato che il medesimo intimante, sulla scorta di un fatto sopravvenuto e parzialmente estintivo del residuo credito di euro 22.879,91, è attualmente titolare del diritto di procedere in executivis nel solo limite di euro 229,75, a titolo di competenze per l'atto di precetto.
In terzo luogo, va conseguentemente dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto ad eccezione della parte in cui lo stesso reca la predetta pretesa di euro 229,75, in quanto
“l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente” (Cass., sez. VI, ord. 19.12.2014, n. 27032).
* * *
In considerazione della parziale soccombenza reciproca nonché del sopravvenuto pronunciamento – a fronte di precedenti giurisprudenziali tra loro divergenti (cfr. ord.
11.4.2024) – delle Sezioni Unite della Suprema Corte, si ritiene che, da un lato, sussistano gli estremi per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, c. 2,
c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., sent. 31.10.2022, n. 32061) e che, dall'altro lato, non ricorrano i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che , con riferimento alla pretesa Controparte_1 recata dall'atto di precetto in controversia, non era ab origine titolare del diritto di procedere in executivis con riguardo ad un ammontare, a titolo di interessi, superiore ad euro 3.107,59; accerta e dichiara che , con riferimento alla pretesa Controparte_1 recata dall'atto di precetto in controversia, è attualmente titolare del diritto di procedere in executivis nel solo limite di euro 229,75, a titolo di competenze;
per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto in controversia ad eccezione della parte in cui lo stesso reca una pretesa di euro 229,75, nei confronti di
[...]
, a titolo di competenze;
Parte_1 compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 18 aprile 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. SPINOGLIO LUCIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Settala n. 6
- PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. LAZZATI SIMONA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Fontana n. 16
- PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per : “Voglia ll'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare: Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva del titolo o, comunque, sospendere la esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.; - nel merito: dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che da parte opponente nulla è dovuto al e dichiarare, di CP_1 conseguenza, la nullità/inefficacia del precetto notificato a ed oggi opposto, avendo la Parte_1 compagnia corrisposto già il dovuto in ragione della sentenza azionata;
- in subordine dichiarare comunque non dovuto
l'importo richiesto in precetto ma la diversa somma ritenuta di giustizia ove non validati i conteggi di parte opponente;
- alla luce di quanto argomentato si insta per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio” (citazione, dep. tel. 17.10.2023).
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda avversaria: In via Email_1 principale accertata e dichiarata la sussistenza di un precetto valido ed efficace, respingere in toto l'opposizione in quanto completamente infondata per i motivi di cui in narrativa, confermando gli importi richiesti nell'atto di precetto opposto e detratti, unicamente, gli importi versati a seguito della notifica del precetto medesimo. In via di stretto subordine: nella denegata ipotesi in cui ritenesse non interamente dovuta la somma di cui si è intimato il pagamento, dichiarare la validità dell'atto di precetto nei limiti dell'importo considerato di giustizia. In ogni caso con vittoria delle competenze di avvocato sia della presente causa nonché dell'atto di precetto, oltre rimborso forfetario e oneri di legge” (memoria n. 1, dep. tel.
28.2.2024).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 12.10.2023 e iscritto a ruolo il 17.10.2023,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 4.10.2023 e recante il complessivo importo di euro 42.994,44.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza n. 2143/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data
27.6.2023 con condanna al pagamento, in favore dell'avversario, sia della somma di euro
46.801,71 oltre rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale già indicato nella decisione di primo grado, sia di un ammontare a titolo di spese generali al 15% in relazione ai compensi liquidati nella statuizione di prime cure, sia dell'importo di euro 1.165,00 a titolo di esborsi e di euro 6.496,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, in relazione al secondo grado di giudizio.
Ciò posto, l'intimata, con un primo motivo di opposizione, sosteneva l'erroneità delle somme pretese da controparte, in quanto gli interessi indicati nell'atto di precetto non erano stati quantificati ex art. 1284, c. 1, c.c., bensì ex art. 1284, c. 4, c.c., nonostante il titolo esecutivo non recasse alcun accertamento in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
Al contempo, , con un secondo motivo di Parte_1 opposizione, articolato in via gradata, affermava l'inapplicabilità del tasso preso in considerazione dall'intimante, in quanto la sentenza n. 2143/2023 pronunciata dalla Corte di
Appello di Milano in data 27.6.2023 era stata resa in tema di liquidazione di un indennizzo ai sensi di polizza e, dunque, in relazione ad una ipotesi estranea all'ambito di operatività del disposto di cui all'art. 1284, c. 4, c.c.
Infine, l'opponente, con un terzo motivo di opposizione, eccepiva l'intervenuta estinzione della pretesa avversaria, essendo stata da ultimo corrisposta la somma di euro 22.650,16,
2 comprensiva delle spese legali, con riferimento agli importi non contestati.
In conclusione, l'intimata domandava, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, di dichiarare l'inesistenza di una esposizione debitoria nei rapporti con controparte e, per l'effetto, chiedeva di dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto, mentre, in subordine, invocava l'accertamento della debenza della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite e con condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando Controparte_1 in fatto e in diritto le deduzioni avversarie e sostenendo, innanzitutto, che l'atto di precetto fosse corretto laddove gli interessi erano stati quantificati nella misura di cui all'art. 1284, c. 1,
c.c. dal dì del dovuto alla presentazione della domanda del 6.11.2017 e successivamente nella misura di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., in termini peraltro coerenti con la natura contrattuale del rapporto assicurativo fatto valere nel giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo.
In ogni caso, poi, l'opposto escludeva che sussistessero i presupposti per una condanna, a suo carico, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in considerazione del fatto che il pagamento di euro 22.650,16 ad opera dell'opponente era intervenuto solamente in data 11.10.2023 e, dunque, dopo la notificazione dell'atto di precetto.
In conclusione, l'intimante domandava, in via preliminare, la reiezione dell'istanza di sospensione formulata da controparte e, in via principale, il rigetto delle pretese avversarie, mentre, in subordine, invocava la declaratoria di validità dell'atto di precetto per l'ammontare ritenuto di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite.
Entrambe le parti depositavano in seguito le rispettive memorie ex art. 171 ter, n. 1 e n. 2,
c.p.c. e, successivamente, precisavano le conclusioni come in atti.
Il Tribunale, accolta con provvedimento dell'11.4.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza del 20.3.2025 e si riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
3 Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ai sensi dell'art. 615, c. 1,
c.p.c. – devono essere in parte accolte, per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione è fondato.
Occorre invero considerare che la sentenza n. 2143/2023 pronunciata dalla Corte di
Appello di Milano in data 27.6.2023 ha condannato “al Parte_1 pagamento in favore di di € 46.801,71 in luogo di 42.031,63, oltre rivalutazione Controparte_1
e interessi come indicato nella predetta sentenza” di primo grado (doc. 2, fascicolo opponente).
In proposito, la sentenza n. 7314/2021 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
15.9.2021 ha stabilito che la sorte capitale dovesse essere “maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, calcolati dalla richiesta all'effettivo soddisfo” (doc. 3, fascicolo opponente).
Orbene, una simile statuizione di condanna induce a ritenere l'applicabilità del solo tasso di interessi previsto dall'art. 1284, c. 1, c.c., atteso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass., sez. un., sent. 7.5.2024, n. 12449).
D'altro canto, il medesimo risulta aver prestato Controparte_1 una sostanziale acquiescenza sul punto – pur dovendosi precisare come non consti agli atti una memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c. con cui l'opposto avrebbe “rinunciato alla domanda inerente agli interessi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c.” (verbale ud. 20.3.2025) – allorquando, in sede di discussione orale, ha ritenuto che “la materia del contendere sia cessata con riferimento all'iniziale richiesta degli interessi ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c.” (verbale ud. 20.3.2025).
Ne consegue che l'intimante non avrebbe potuto pretendere il pagamento di euro
23.209,17 a titolo di “interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dal 06.11.2017 al 04.10.2023” (doc.
1, fascicolo opponente), bensì il minor ammontare previsto dall'art. 1284, c. 1, c.c.
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Il terzo motivo di opposizione è in parte fondato.
In primo luogo, non risulta infatti in contestazione che Parte_1
, in data 11.10.2023 e, dunque, in epoca posteriore alla notificazione dell'atto di precetto,
[...]
4 abbia corrisposto il complessivo ammontare di euro 22.650,16 (cfr. doc. 7, fascicolo opposto), di cui “euro 13.713,86 per capitale ed interessi ed Euro 8.936,30 per spese legali” (memoria n. 1, fascicolo opposto;
cfr. altresì citazione, fascicolo opponente).
In secondo luogo, poi, è parimenti incontroverso che il pagamento di tale importo di euro
13.713,86 ha determinato l'integrale definizione di quanto residuava nei rapporti tra le parti, da un lato, a titolo di capitale con maggiorazione di rivalutazione monetaria e, dall'altro lato, a titolo di interessi calcolati ex art. 1284, c. 1, c.c. (cfr. verbale ud. 22.2.2024; cfr. altresì verbale ud. 20.3.2025), poste rispettivamente pari ad euro 10.606,27 – ovverosia euro 54.722,46
“detratto quanto già versato € 44.116,19” (doc. 1, fascicolo opponente) – nonché pari, per differenza, ad euro 3.107,59.
In terzo luogo, infine, si deve osservare che il pagamento dell'ulteriore importo di euro
8.936,30 ha determinato la parziale estinzione dell'obbligazione per “spese legali” indicate, nell'atto di precetto, in euro 9.166,05 (doc. 1, fascicolo opponente), con un corrispondente residuo di euro 229,75 in favore di . Controparte_1
Ne consegue che l'opposto, tenuto conto del fatto che “l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione” (Cass., sez. II, sent. 10.5.2022, n. 14705; cfr. Cass., sez. III, sent. 12.10.2021, n. 27688), risulta attualmente titolare del diritto di agire in executivis nei confronti di , con riferimento alla pretesa recata dall'atto Parte_1 di precetto, nel solo limite di euro 229,75.
Né la debenza di quest'ultimo ammontare può essere fondatamente posta in discussione dall'intimata (cfr. verbale ud. 20.3.2025), in quanto l'atto di precetto è stato notificato in termini comunque corretti con riguardo all'importo di euro 22.650,16 ed in quanto la
“autoliquidazione delle spese del precetto” (Cass., sez. III, sent. 2.12.2008, n. 28627) in euro 331,00
(cfr. doc. 1, fascicolo opponente) risulta congrua in raffronto alle previsioni del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., trattandosi di una somma inferiore ai valori tabellari massimi in relazione allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 e di una somma coerente con una pretesa pressoché corrispondente alla soglia superiore del medesimo scaglione.
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Alla luce di tutto ciò, si devono trarre talune conseguenze.
In primo luogo, va accertato e dichiarato che Controparte_1 non era ab origine titolare del diritto di procedere in executivis con riguardo ad un ammontare, a
5 titolo di interessi, superiore ad euro 3.107,59.
In secondo luogo, va accertato e dichiarato che il medesimo intimante, sulla scorta di un fatto sopravvenuto e parzialmente estintivo del residuo credito di euro 22.879,91, è attualmente titolare del diritto di procedere in executivis nel solo limite di euro 229,75, a titolo di competenze per l'atto di precetto.
In terzo luogo, va conseguentemente dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto ad eccezione della parte in cui lo stesso reca la predetta pretesa di euro 229,75, in quanto
“l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente” (Cass., sez. VI, ord. 19.12.2014, n. 27032).
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In considerazione della parziale soccombenza reciproca nonché del sopravvenuto pronunciamento – a fronte di precedenti giurisprudenziali tra loro divergenti (cfr. ord.
11.4.2024) – delle Sezioni Unite della Suprema Corte, si ritiene che, da un lato, sussistano gli estremi per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, c. 2,
c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., sent. 31.10.2022, n. 32061) e che, dall'altro lato, non ricorrano i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che , con riferimento alla pretesa Controparte_1 recata dall'atto di precetto in controversia, non era ab origine titolare del diritto di procedere in executivis con riguardo ad un ammontare, a titolo di interessi, superiore ad euro 3.107,59; accerta e dichiara che , con riferimento alla pretesa Controparte_1 recata dall'atto di precetto in controversia, è attualmente titolare del diritto di procedere in executivis nel solo limite di euro 229,75, a titolo di competenze;
per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto in controversia ad eccezione della parte in cui lo stesso reca una pretesa di euro 229,75, nei confronti di
[...]
, a titolo di competenze;
Parte_1 compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 18 aprile 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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