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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa AN UN, nella causa iscritta al n.7599/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti FA NG RI e FA IA)
- ricorrente -
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
- resistenti contumaci -
Aventi ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 25/11/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna le amministrazioni convenute al pagamento in favore di Parte_1
della indennità prevista in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c,
[...] del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dall'inizio dei rapporti a tempo determinato, calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna i convenuti al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 1.844,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 14.06.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
Controparte_2
, l'
[...] [...]
Controparte_3
per chiedere di “Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
[...]
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo……riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072. Chiedevano inoltre il pagamento degli scatti biennali di anzianità previsti dagli artt. 39 e 41 del CCNL di settore”.
Benché ritualmente evocati, i convenuti non si sono costituiti in giudizio, pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
25.11.2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso risulta parzialmente fondato, dovendosi richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato da questo Tribunale in diversa composizione soggettiva (si cfr. sentenza n.
2347/2022 del 1° luglio 2022) “Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili. Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e
CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione. La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs.
n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre
2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”. Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale. In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n. 85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav., 27.10.2017, n. 25673). I ricorrenti non hanno mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire
“ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione e, per alcuni ricorrenti, in una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par. 122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CED. 3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative.
Profili esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”. Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5°
Livello/Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4° Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico forestali;
meccanici; innestatori, potatori;
riparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2° Livello/Operai qualificati/Parametro
108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”. Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro. Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato. Osserva il giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte di ciascuno dei ricorrenti – tutti operai forestali a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato. Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come i ricorrenti, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza prodotta in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c., si è recentemente espressa su una questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del 27.2.2020, in atti). Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto ai ricorrenti gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato.
Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”. Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d.
“terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento
“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il
CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista. Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.”), e, tra gli uffici giudiziari di secondo grado, dalla Corte d'Appello di Catania (cfr. sentenza n. 150/2020: “Osserva il Collegio che la
Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n.
25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e
47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione
- transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo
49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al
[...]
(già della titolarità dei rapporti di lavoro con il Controparte_2 Controparte_4 personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €
3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'Assessorato dell'agricoltura va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle indennità previste in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dal 22 maggio 2018 alla data di deposito del ricorso, calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le
“annualità prescritte”, cioè quelle fino al 2018: cfr. ancora Corte d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
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A conclusioni diverse deve pervenirsi con riferimento alla domanda relativa agli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 41 del CCNL 2006 perché, sotto questo profilo, non sussiste alcuna disparità di trattamento. Va rilevato, infatti, che tale beneficio retributivo è riconosciuto dalla contrattazione collettiva esclusivamente in favore degli impiegati (e non anche degli operai), con la conseguenza che la disparità denunciata non è tra due categorie di lavoratori comparabili, ma tra due categorie del tutto diverse (cfr. Trib. Caltanissetta, sentenza n. 471/2020 del 7 dicembre 2020 nella parte in cui ha efficacemente affermato che “gli scatti di anzianità sono previsti solo in favore degli impiegati mentre nessuna previsione riguarda gli operai, siano essi a tempo determinato che indeterminato”; ma in senso identico Corte App.
Catania n. 134/2021 del 16 febbraio 2021).
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Infine, resta da valutare la domanda di risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, la quale – sulla scorta delle persuasive argomentazioni esposte nella stessa giurisprudenza di merito prodotte dalle parti ricorrenti, che pure qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. – risulta parimenti infondata.
Osserva, in particolare, Trib. Catania n. 679/2022 del 22 febbraio 2022 (richiamata anche da Trib. Catania n. 3732 del 3 novembre 2022): “… ritiene l'Ufficio che la controversia a mano meriti un inquadramento di ordine generale tale da ricondurre la fattispecie in esame nella sua corretta cornice normativa.
Non è pertanto superfluo rammentare che il settore forestale in Sicilia è disciplinato in primo luogo dalla legge reg. sic. 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sì come modificata dalla legge reg. sic. 13/99 e dalla legge reg. sic. 14/2006, la cui finalità è quella di avere a disposizione contingenti di lavoratori per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché di tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla suddetta legge e dalle norme speciali vigenti.
In precedenza, già con le leggi reg. sic. 66/81 e quindi con la legge reg. sic. 11/1989 era previsto l'avviamento di lavoratori forestali stagionali indirizzati direttamente dalle liste di collocamento in forza di graduatorie per l'iscrizione nelle quali lo svolgimento di pregresso servizio nelle stesse mansioni risultava essere titolo preferenziale.
Con la legge regionale siciliana n. 16/1996, è stato quindi previsto che l'Amministrazione, proprio con la finalità di soddisfare esigenze di forza lavoro a carattere stagionale, specie correlate alle necessità conseguenti all'esperimento delle attività antincendio, si sarebbe potuta avvalere di operai forestali, attingendo dalle apposite graduatorie annuali formate e gestite dai Centri per l'impiego territorialmente competenti.
L'art. 46 della suddetta legge ha regolato pertanto i criteri per la formazione dei contingenti prevedendo che “1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989,
n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali”
La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia avrebbe avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall'Amministrazione forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali.
In buona sostanza, l'Amministrazione forestale, in vista delle campagne antincendio annuali, avrebbe dunque inoltrato – ora ai Centri per l'impiego - richieste numeriche di addetti alle squadre di pronto intervento, il Centro occupandosi di individuare gli operai utilmente collocati in graduatoria, con rilascio di relativo nulla-osta all'avviamento e dunque alla assunzione da parte della Regione.
I rapporti di lavoro così instaurati, è pacifico che siano poi regolati, quanto al trattamento economico dai CCNL anche integrativi per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
L'iscrizione nei suddetti elenchi degli operai forestali fin dalla sua istituzione dunque era ed è funzionale – prima su base distrettuale e quindi, per effetto dei successivi interventi normativi (l. reg. sic. 14/2006) su base provinciale - all'espletamento di attività in ambito agricolo ed a carattere stagionale, nel rispetto di regole del tutto peculiari, secondo un procedimento volto all'avviamento, mediante il progressivo passaggio da un contingente ad altro verso una sempre maggiore garanzia occupazionale;
non potendo mancare di osservarsi che gli intervalli non lavorati al ricorrere dei presupposti di legge vengono peraltro presi in considerazione al fine della corresponsione della indennità di disoccupazione agricola. Ciò posto, è del tutto fuorviante l'intera impostazione dell'atto introduttivo del giudizio, laddove sulla base di premesse corrette:
“i rapporti in oggetto sono rapporti a tempo determinato – i rapporti in oggetto sono rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una P.A.”; giunge a conclusioni del tutto avulse dalla fattispecie a mano: “i rapporti in oggetto sono soggetti al limite di durata massima di 36 mesi, ergo il superamento di tale limite temporale dà luogo al risarcimento del danno di matrice comunitaria per abuso nell'utilizzazione del contratto a termine, danno che va liquidato in via equitativa senza necessità di prova specifica”; ciò secondo un ragionamento sillogistico che da presupposti corretti conduce ad una sintesi derivata non corretta.
Non convince la tesi che la mancanza di forma scritta dia luogo a nullità dei contratti, in ragione della peculiarità dei rapporti in discussione e delle modalità di conclusione degli stessi sì come disciplinata dalle disposizioni richiamate.
Non convince la tesi per la quale la reiterazione dei suddetti rapporti oltre il limite dei 36 mesi, derivato dalla intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. con la conseguente conformazione degli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità anche nel caso di dipendenti pubblici, riguardi anche rapporti come quelli in oggetto caratterizzati da una peculiare ed assolutamente speciale disciplina, che conduce a chiedersi se vi sia compatibilità tra stagionalità ed esigenze transitorie del rapporto nell'ambito agricolo in esame e il preteso risarcimento;
ragione per la quale non si attagliano alla fattispecie in esame le pronunce di legittimità che scaturiscono da altra regolazione normativa, anche regionale, con applicazione dei principi generali in tema di reiterazione di contratti a termine.
Non convince perché è nella natura del rapporto stagionale la sua reiterazione, e dunque la deroga anche in ambito strettamente privatistico alla disciplina limitativa del contratto a tempo determinato, atteso che la ratio del risarcimento previsto sia in ambito privatistico che in ambito pubblicistico (c. 36 c. 5 d.- lgs. 165/2001) è quella di sanzionare la condotta datoriale che piuttosto che strutturarsi in modo da programmare e pianificare i propri bisogni organizzativi e di organico, laddove permanenti e costanti, faccia ricorso, sia questo punto abusivo, a tipologia negoziale a termine in assenza di ragioni obiettive.
Ma laddove come nel caso a mano è la legge che “norma” l'esigenza di assumere in considerazione di esigenze stagionali, correlate alle attività da effettuare "in campo" (lavoro agricoli, campagne annuale antincendio), il fatto di garantire la
"chiamata" dalle apposite graduatorie prevedendo anche l'acquisizione di una posizione di priorità di avviamento in ragione della graduatoria di appartenenza (zero, cinquantunisti – ora settantotisti – centunisti, centocinquantunisti) oltre che il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, non può infine determinare una "responsabilità" datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, nel caso a mano invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito.
Una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale risultato secondo il quale dovrebbe l'Amministrazione astenersi dal “chiamare” lo stesso lavoratore al maturare del complessivo limite dei 36 mesi, laddove invece il sistema delle graduatorie con garanzia occupazionale è strutturato proprio per assicurare la crescente prospettiva lavorativa dell'operaio forestale adibito a lavori agricoli stagionali. Non può peraltro non rilevarsi, in un'ottica sistematica, che ancora dopo la reintroduzione delle causali per i contratti a termine, da parte del Decreto Dignità, legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (art. 19), le parti sociali sono intervenute per trovare spazi entro cui potere individuare le “attività stagionali”, per le quali si possono costituire rapporti a termine senza l'apposizione di alcuna condizione, al fine di limitare le criticità delle causali apponibili al “normale” contratto a tempo determinato.
Ciò a riprova del fatto che vanno assoggettate ad una disciplina loro propria gli ambiti in cui vanno ricondotte le attività a carattere stagionale (la cui individuazione è stata rimessa dal d. lgs. n. 81/2015 ai contratti collettivi anche aziendali6, oltre che all'emanazione di un DM); laddove già con il D.P.R. n. 1525/1963 si prevedevano le attività non caratterizzate da esigenze permanenti ed ordinarie del datore di lavoro, seppure ripetute e ricorrenti.
Va peraltro anche condivisa la posizione della difesa erariale che, a confutazione della prospettazione attorea - che invoca a sostegno della propria tesi la recente sentenza della Suprema Corte n. 3805 del 8.2.2019, per la quale l'esclusione dell'applicabilità della disciplina propria del settore agricolo alla fattispecie in oggetto si fonda sulla considerazione che una
Amministrazione regionale non può essere ritenuta “imprenditore agricolo”, come tale destinatario della normativa derogatoria - evidenzia che le esclusioni nelle discipline nazionali susseguitesi nel tempo in materia di contratti a termine, non richiamano la figura dell'imprenditore agricolo, ma quella evidentemente più generica ed ampia del “datore di lavoro dell'agricoltura”, ovvero del “settore agricolo”, indipendentemente dalla sua forma soggettiva e dalle finalità dell'attività praticata (anche non economiche, come nel caso delle P.A.).
“La costante interpretazione giurisprudenziale della disciplina delle attività stagionali, di cui alla citata legge n. 230 del
1962, ritiene l'inclusione delle lavorazioni stagionali nell'apposito elenco approvato con il citato D.P.R. n. 1525-63 necessaria affinché un'attività possa considerarsi stagionale e tale indicazione è, si sottolinea, tassativa (Cass. 5175-85); nondimeno tale attività deve essere caratterizzata da un aspetto di specialità dei lavori, in quanto eseguibili soltanto in un determinato periodo dell'anno, come nel caso di specie: in altri termini, il carattere stagionale deve evidenziare una "speciale natura" delle attività in questione (Cass. S.U. 5741-83; Cass. 3293-83). Al riguardo, come statuito dalla giurisprudenza, “per verificare la sussistenza, o meno, del carattere della stagionalità ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della l. 18 aprile 1962 n. 230 (e nel periodo di vigenza di essa), è necessario porre riferimento non solo all'attività imprenditoriale nel suo complesso, ma anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l'esigenza di una sua limitazione temporale” (Cass. civ. sez. lav., 28/11/2012, n.21147). Nella specie, “scontato il carattere anfibologico del termine attività, che può stare ad indicare tanto il settore merceologico in cui opera una data impresa quanto la singola mansione cui è adibito il lavoratore assunto a tempo determinato, scorrendo l'elenco di cui all'allegato al cit. D.P.R. n. 1525 del 1963 è agevole constatare che quelle in esso enumerate corrispondono, più che a settori merceologici d'attività imprenditoriale, a vere e proprie specifiche mansioni legate al ciclo delle stagioni o comunque a determinate scansioni temporali”. In secondo luogo, l'interpretazione della Cassazione comunque deve fermarsi innanzi alla specialità della disciplina regionale ed all'interpretazione delle sue norme e dei suoi rinvii. Ed in tale ambito può notarsi che non v'è richiamo al D.lgs. 368/2001, alla legge 230/62 ed al Jobs act”.
Giova altresì richiamare le argomentazioni della Corte d'Appello territoriale – con sentenza resa nel procedimento n.
1198/2022 R.G.L. che si condivide e richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. – secondo cui “quantunque dell'attività prestata dagli OTD forestali non possa affermarsi l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno e sebbene tali
“avviamenti programmati” rientrino in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996); che deve pertanto ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come gli appellati, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, ciò nonostante non può aprioristicamente predicarsi l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve infatti ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno.
Non a caso la finalità della direttiva eurounitaria appare quella di contrastare la reiterazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili e durature in ordine all'impiego di personale ma non preclude che l'esigenza produttiva implicante il reclutamento di lavoro a termine sia ciclica, seppure ricorrente, in quanto collegata alla variabilità delle condizioni climatiche, in ciò riposando il connotato della stagionalità dell'impiego. Deve pertanto concludersi che laddove il
CCNL sopra menzionato include sia pure senza alcun carattere di tassatività (“a titolo esemplificativo e non esaustivo”) le attività di prevenzione degli incendi tra quelle avente carattere stagionale, ha esercitato una opzione aderente alle finalità della delega legislativa nonchè coerente con la tipologia delle attività individuabili tra quelle concentrate per loro natura in un determinato periodo dell'anno solare”.
Vanno dunque emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che, atteso il parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate per metà, ponendo l'ulteriore parte a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/11/2025
La Giudice del Lavoro
AN UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa AN UN, nella causa iscritta al n.7599/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti FA NG RI e FA IA)
- ricorrente -
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
- resistenti contumaci -
Aventi ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 25/11/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna le amministrazioni convenute al pagamento in favore di Parte_1
della indennità prevista in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c,
[...] del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dall'inizio dei rapporti a tempo determinato, calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna i convenuti al pagamento della restante parte che liquida in complessivi € 1.844,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 14.06.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la
[...]
Controparte_2
, l'
[...] [...]
Controparte_3
per chiedere di “Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
[...]
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi, e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo……riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072. Chiedevano inoltre il pagamento degli scatti biennali di anzianità previsti dagli artt. 39 e 41 del CCNL di settore”.
Benché ritualmente evocati, i convenuti non si sono costituiti in giudizio, pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
25.11.2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso risulta parzialmente fondato, dovendosi richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato da questo Tribunale in diversa composizione soggettiva (si cfr. sentenza n.
2347/2022 del 1° luglio 2022) “Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili. Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e
CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione. La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs.
n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre
2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”. Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale. In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n. 85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav., 27.10.2017, n. 25673). I ricorrenti non hanno mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire
“ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione e, per alcuni ricorrenti, in una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par. 122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CED. 3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative.
Profili esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”. Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5°
Livello/Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4° Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico forestali;
meccanici; innestatori, potatori;
riparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2° Livello/Operai qualificati/Parametro
108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”. Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro. Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato. Osserva il giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte di ciascuno dei ricorrenti – tutti operai forestali a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato. Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come i ricorrenti, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza prodotta in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c., si è recentemente espressa su una questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del 27.2.2020, in atti). Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto ai ricorrenti gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato.
Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”. Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d.
“terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento
“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il
CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista. Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.”), e, tra gli uffici giudiziari di secondo grado, dalla Corte d'Appello di Catania (cfr. sentenza n. 150/2020: “Osserva il Collegio che la
Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n.
25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e
47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione
- transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n.
16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo
49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al
[...]
(già della titolarità dei rapporti di lavoro con il Controparte_2 Controparte_4 personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €
3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'Assessorato dell'agricoltura va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle indennità previste in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dal 22 maggio 2018 alla data di deposito del ricorso, calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le
“annualità prescritte”, cioè quelle fino al 2018: cfr. ancora Corte d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
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A conclusioni diverse deve pervenirsi con riferimento alla domanda relativa agli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 41 del CCNL 2006 perché, sotto questo profilo, non sussiste alcuna disparità di trattamento. Va rilevato, infatti, che tale beneficio retributivo è riconosciuto dalla contrattazione collettiva esclusivamente in favore degli impiegati (e non anche degli operai), con la conseguenza che la disparità denunciata non è tra due categorie di lavoratori comparabili, ma tra due categorie del tutto diverse (cfr. Trib. Caltanissetta, sentenza n. 471/2020 del 7 dicembre 2020 nella parte in cui ha efficacemente affermato che “gli scatti di anzianità sono previsti solo in favore degli impiegati mentre nessuna previsione riguarda gli operai, siano essi a tempo determinato che indeterminato”; ma in senso identico Corte App.
Catania n. 134/2021 del 16 febbraio 2021).
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Infine, resta da valutare la domanda di risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, la quale – sulla scorta delle persuasive argomentazioni esposte nella stessa giurisprudenza di merito prodotte dalle parti ricorrenti, che pure qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. – risulta parimenti infondata.
Osserva, in particolare, Trib. Catania n. 679/2022 del 22 febbraio 2022 (richiamata anche da Trib. Catania n. 3732 del 3 novembre 2022): “… ritiene l'Ufficio che la controversia a mano meriti un inquadramento di ordine generale tale da ricondurre la fattispecie in esame nella sua corretta cornice normativa.
Non è pertanto superfluo rammentare che il settore forestale in Sicilia è disciplinato in primo luogo dalla legge reg. sic. 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sì come modificata dalla legge reg. sic. 13/99 e dalla legge reg. sic. 14/2006, la cui finalità è quella di avere a disposizione contingenti di lavoratori per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché di tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla suddetta legge e dalle norme speciali vigenti.
In precedenza, già con le leggi reg. sic. 66/81 e quindi con la legge reg. sic. 11/1989 era previsto l'avviamento di lavoratori forestali stagionali indirizzati direttamente dalle liste di collocamento in forza di graduatorie per l'iscrizione nelle quali lo svolgimento di pregresso servizio nelle stesse mansioni risultava essere titolo preferenziale.
Con la legge regionale siciliana n. 16/1996, è stato quindi previsto che l'Amministrazione, proprio con la finalità di soddisfare esigenze di forza lavoro a carattere stagionale, specie correlate alle necessità conseguenti all'esperimento delle attività antincendio, si sarebbe potuta avvalere di operai forestali, attingendo dalle apposite graduatorie annuali formate e gestite dai Centri per l'impiego territorialmente competenti.
L'art. 46 della suddetta legge ha regolato pertanto i criteri per la formazione dei contingenti prevedendo che “1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989,
n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali”
La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia avrebbe avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall'Amministrazione forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali.
In buona sostanza, l'Amministrazione forestale, in vista delle campagne antincendio annuali, avrebbe dunque inoltrato – ora ai Centri per l'impiego - richieste numeriche di addetti alle squadre di pronto intervento, il Centro occupandosi di individuare gli operai utilmente collocati in graduatoria, con rilascio di relativo nulla-osta all'avviamento e dunque alla assunzione da parte della Regione.
I rapporti di lavoro così instaurati, è pacifico che siano poi regolati, quanto al trattamento economico dai CCNL anche integrativi per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
L'iscrizione nei suddetti elenchi degli operai forestali fin dalla sua istituzione dunque era ed è funzionale – prima su base distrettuale e quindi, per effetto dei successivi interventi normativi (l. reg. sic. 14/2006) su base provinciale - all'espletamento di attività in ambito agricolo ed a carattere stagionale, nel rispetto di regole del tutto peculiari, secondo un procedimento volto all'avviamento, mediante il progressivo passaggio da un contingente ad altro verso una sempre maggiore garanzia occupazionale;
non potendo mancare di osservarsi che gli intervalli non lavorati al ricorrere dei presupposti di legge vengono peraltro presi in considerazione al fine della corresponsione della indennità di disoccupazione agricola. Ciò posto, è del tutto fuorviante l'intera impostazione dell'atto introduttivo del giudizio, laddove sulla base di premesse corrette:
“i rapporti in oggetto sono rapporti a tempo determinato – i rapporti in oggetto sono rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una P.A.”; giunge a conclusioni del tutto avulse dalla fattispecie a mano: “i rapporti in oggetto sono soggetti al limite di durata massima di 36 mesi, ergo il superamento di tale limite temporale dà luogo al risarcimento del danno di matrice comunitaria per abuso nell'utilizzazione del contratto a termine, danno che va liquidato in via equitativa senza necessità di prova specifica”; ciò secondo un ragionamento sillogistico che da presupposti corretti conduce ad una sintesi derivata non corretta.
Non convince la tesi che la mancanza di forma scritta dia luogo a nullità dei contratti, in ragione della peculiarità dei rapporti in discussione e delle modalità di conclusione degli stessi sì come disciplinata dalle disposizioni richiamate.
Non convince la tesi per la quale la reiterazione dei suddetti rapporti oltre il limite dei 36 mesi, derivato dalla intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. con la conseguente conformazione degli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità anche nel caso di dipendenti pubblici, riguardi anche rapporti come quelli in oggetto caratterizzati da una peculiare ed assolutamente speciale disciplina, che conduce a chiedersi se vi sia compatibilità tra stagionalità ed esigenze transitorie del rapporto nell'ambito agricolo in esame e il preteso risarcimento;
ragione per la quale non si attagliano alla fattispecie in esame le pronunce di legittimità che scaturiscono da altra regolazione normativa, anche regionale, con applicazione dei principi generali in tema di reiterazione di contratti a termine.
Non convince perché è nella natura del rapporto stagionale la sua reiterazione, e dunque la deroga anche in ambito strettamente privatistico alla disciplina limitativa del contratto a tempo determinato, atteso che la ratio del risarcimento previsto sia in ambito privatistico che in ambito pubblicistico (c. 36 c. 5 d.- lgs. 165/2001) è quella di sanzionare la condotta datoriale che piuttosto che strutturarsi in modo da programmare e pianificare i propri bisogni organizzativi e di organico, laddove permanenti e costanti, faccia ricorso, sia questo punto abusivo, a tipologia negoziale a termine in assenza di ragioni obiettive.
Ma laddove come nel caso a mano è la legge che “norma” l'esigenza di assumere in considerazione di esigenze stagionali, correlate alle attività da effettuare "in campo" (lavoro agricoli, campagne annuale antincendio), il fatto di garantire la
"chiamata" dalle apposite graduatorie prevedendo anche l'acquisizione di una posizione di priorità di avviamento in ragione della graduatoria di appartenenza (zero, cinquantunisti – ora settantotisti – centunisti, centocinquantunisti) oltre che il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, non può infine determinare una "responsabilità" datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, nel caso a mano invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito.
Una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale risultato secondo il quale dovrebbe l'Amministrazione astenersi dal “chiamare” lo stesso lavoratore al maturare del complessivo limite dei 36 mesi, laddove invece il sistema delle graduatorie con garanzia occupazionale è strutturato proprio per assicurare la crescente prospettiva lavorativa dell'operaio forestale adibito a lavori agricoli stagionali. Non può peraltro non rilevarsi, in un'ottica sistematica, che ancora dopo la reintroduzione delle causali per i contratti a termine, da parte del Decreto Dignità, legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 (art. 19), le parti sociali sono intervenute per trovare spazi entro cui potere individuare le “attività stagionali”, per le quali si possono costituire rapporti a termine senza l'apposizione di alcuna condizione, al fine di limitare le criticità delle causali apponibili al “normale” contratto a tempo determinato.
Ciò a riprova del fatto che vanno assoggettate ad una disciplina loro propria gli ambiti in cui vanno ricondotte le attività a carattere stagionale (la cui individuazione è stata rimessa dal d. lgs. n. 81/2015 ai contratti collettivi anche aziendali6, oltre che all'emanazione di un DM); laddove già con il D.P.R. n. 1525/1963 si prevedevano le attività non caratterizzate da esigenze permanenti ed ordinarie del datore di lavoro, seppure ripetute e ricorrenti.
Va peraltro anche condivisa la posizione della difesa erariale che, a confutazione della prospettazione attorea - che invoca a sostegno della propria tesi la recente sentenza della Suprema Corte n. 3805 del 8.2.2019, per la quale l'esclusione dell'applicabilità della disciplina propria del settore agricolo alla fattispecie in oggetto si fonda sulla considerazione che una
Amministrazione regionale non può essere ritenuta “imprenditore agricolo”, come tale destinatario della normativa derogatoria - evidenzia che le esclusioni nelle discipline nazionali susseguitesi nel tempo in materia di contratti a termine, non richiamano la figura dell'imprenditore agricolo, ma quella evidentemente più generica ed ampia del “datore di lavoro dell'agricoltura”, ovvero del “settore agricolo”, indipendentemente dalla sua forma soggettiva e dalle finalità dell'attività praticata (anche non economiche, come nel caso delle P.A.).
“La costante interpretazione giurisprudenziale della disciplina delle attività stagionali, di cui alla citata legge n. 230 del
1962, ritiene l'inclusione delle lavorazioni stagionali nell'apposito elenco approvato con il citato D.P.R. n. 1525-63 necessaria affinché un'attività possa considerarsi stagionale e tale indicazione è, si sottolinea, tassativa (Cass. 5175-85); nondimeno tale attività deve essere caratterizzata da un aspetto di specialità dei lavori, in quanto eseguibili soltanto in un determinato periodo dell'anno, come nel caso di specie: in altri termini, il carattere stagionale deve evidenziare una "speciale natura" delle attività in questione (Cass. S.U. 5741-83; Cass. 3293-83). Al riguardo, come statuito dalla giurisprudenza, “per verificare la sussistenza, o meno, del carattere della stagionalità ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della l. 18 aprile 1962 n. 230 (e nel periodo di vigenza di essa), è necessario porre riferimento non solo all'attività imprenditoriale nel suo complesso, ma anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l'esigenza di una sua limitazione temporale” (Cass. civ. sez. lav., 28/11/2012, n.21147). Nella specie, “scontato il carattere anfibologico del termine attività, che può stare ad indicare tanto il settore merceologico in cui opera una data impresa quanto la singola mansione cui è adibito il lavoratore assunto a tempo determinato, scorrendo l'elenco di cui all'allegato al cit. D.P.R. n. 1525 del 1963 è agevole constatare che quelle in esso enumerate corrispondono, più che a settori merceologici d'attività imprenditoriale, a vere e proprie specifiche mansioni legate al ciclo delle stagioni o comunque a determinate scansioni temporali”. In secondo luogo, l'interpretazione della Cassazione comunque deve fermarsi innanzi alla specialità della disciplina regionale ed all'interpretazione delle sue norme e dei suoi rinvii. Ed in tale ambito può notarsi che non v'è richiamo al D.lgs. 368/2001, alla legge 230/62 ed al Jobs act”.
Giova altresì richiamare le argomentazioni della Corte d'Appello territoriale – con sentenza resa nel procedimento n.
1198/2022 R.G.L. che si condivide e richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. – secondo cui “quantunque dell'attività prestata dagli OTD forestali non possa affermarsi l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno e sebbene tali
“avviamenti programmati” rientrino in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996); che deve pertanto ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come gli appellati, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, ciò nonostante non può aprioristicamente predicarsi l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve infatti ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno.
Non a caso la finalità della direttiva eurounitaria appare quella di contrastare la reiterazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili e durature in ordine all'impiego di personale ma non preclude che l'esigenza produttiva implicante il reclutamento di lavoro a termine sia ciclica, seppure ricorrente, in quanto collegata alla variabilità delle condizioni climatiche, in ciò riposando il connotato della stagionalità dell'impiego. Deve pertanto concludersi che laddove il
CCNL sopra menzionato include sia pure senza alcun carattere di tassatività (“a titolo esemplificativo e non esaustivo”) le attività di prevenzione degli incendi tra quelle avente carattere stagionale, ha esercitato una opzione aderente alle finalità della delega legislativa nonchè coerente con la tipologia delle attività individuabili tra quelle concentrate per loro natura in un determinato periodo dell'anno solare”.
Vanno dunque emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite, che, atteso il parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate per metà, ponendo l'ulteriore parte a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/11/2025
La Giudice del Lavoro
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