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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 28.01.2025;
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], nato in Parte_2 Parte_3
Brasile il 26.09.1985, nato in [...] il [...], Parte_4 [...]
nata in [...] il [...], nato in Parte_5 Parte_6
Brasile il 30.11.1971, nato in [...] il [...], Parte_7 [...]
nato in [...] il [...], Parte_8 Parte_9 nato in [...] il [...], nato in [...] il
[...] Parte_9
17.03.1978, in proprio e unitamente a nata in [...] il Controparte_1
22.08.1974, in qualità di genitore esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] nato in Brasile il [...], ad [...], unitamente a Persona_1 CP_2
nata in [...] il [...], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] minore nato in [...] il [...], Controparte_3 [...]
nato in [...] il [...], Parte_10 Parte_11 nata in [...] il [...], nato in [...] il
[...] Parte_12
1 04.09.1976, in proprio e unitamente a , nata in Controparte_4
Brasile il 31.12.1971, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nato in [...] il [...], Persona_2 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_13 [...] nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati a Catanzaro alla Parte_14 via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_5
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 31.1.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di Controparte_5
sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_3
di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...]
Di Sangro (CH), in data 8.9.1893, emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque gli stessi hanno diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani e a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 19.10.1913, ; Persona_3 Persona_4
2 ▪ da quest'ultima nascevano, in Brasile: in data 15.08.1933, in data 11.12.1943, Persona_5
in data 30.06.1948, in data 05.09.1950 in Persona_6 Persona_7 Persona_8
data 23.07.1952, ed in data 01.09.1955, Parte_7 Persona_9
▪ da nasceva, in Brasile, in data 04.08.1965, Persona_5 Persona_10
▪ da nascevano, in Brasile: in data 08.11.1963, ed in Persona_6 Parte_13
data 04.07.1973, Persona_11
▪ da , nascevano, in Brasile: in data 06.01.1991, Parte_13 [...]
ed in data 16.02.1993, ; Parte_2 Parte_8
▪ da nascevano in Brasile: in data 17.08.1997, Persona_11 Parte_5
ed in data 06.10.2001, ;
[...] Parte_1
▪ da nasceva, in Brasile, in data 30.11.1971, Persona_7 Parte_6
▪ da nascevano, in Brasile: in data 17.03.1978, ed Persona_8 Parte_9
in data 08.12.1984, Parte_14
▪ da nascevano, in Brasile: in data 26.10.2007, Parte_9 [...]
e in data 03.04.2019, Persona_1 Controparte_3
▪ da nasceva in Brasile, in data 31.05.1988, Parte_7 [...]
Parte_10
▪ da nascevano, in Brasile: in data 04.09.1976, e Persona_9 Parte_12
in data 26.09.1985, Parte_3
▪ da nasceva in Brasile, in data 11.12.2012, Parte_12 Persona_2
;
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi e pertanto ne deve essere dichiarata in questa sede la CP_5
contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per
3 fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione dei ricorrenti.
1.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 2 a n. 39 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 1991/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo -in qualità di prima discendente Persona_4 dell'avo italiano- nata in [...] il [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
4
1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, in primo luogo, provato che l'avo, , non si è Persona_3
mai naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti (cfr. certificato negativo di naturalizzazione e certificato elettorale, doc. n. 41 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti del ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Pertanto, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
1.2.1. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, resta da vagliare la circostanza relativa al matrimonio con soggetto straniero di , avvenuto in epoca pre-costituzionale e Persona_4 quella relativa alla trasmissione del diritto in questione al proprio discendente diretto, anch'esso nato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio
5 dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
2. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_5 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica,
6 definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 66/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del;
Controparte_5
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_9
Persona_1 Controparte_3 Pt_10
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Persona_2 [...]
, al Parte_13 Parte_14
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
▪ ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_5
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
▪ dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
L'Aquila, lì 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Jolanda Di Rosa, all'esito dell'udienza del 28.01.2025, celebrata mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 66 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 28.01.2025;
TRA
nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
nato in [...] il [...], nato in Parte_2 Parte_3
Brasile il 26.09.1985, nato in [...] il [...], Parte_4 [...]
nata in [...] il [...], nato in Parte_5 Parte_6
Brasile il 30.11.1971, nato in [...] il [...], Parte_7 [...]
nato in [...] il [...], Parte_8 Parte_9 nato in [...] il [...], nato in [...] il
[...] Parte_9
17.03.1978, in proprio e unitamente a nata in [...] il Controparte_1
22.08.1974, in qualità di genitore esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] nato in Brasile il [...], ad [...], unitamente a Persona_1 CP_2
nata in [...] il [...], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio
[...] minore nato in [...] il [...], Controparte_3 [...]
nato in [...] il [...], Parte_10 Parte_11 nata in [...] il [...], nato in [...] il
[...] Parte_12
1 04.09.1976, in proprio e unitamente a , nata in Controparte_4
Brasile il 31.12.1971, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nato in [...] il [...], Persona_2 [...]
, nata in [...] il [...], Parte_13 [...] nata in [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati a Catanzaro alla Parte_14 via Pascali n. 6 presso lo studio dell'Avv. Carlofernando Parisi che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_5
Parte resistente contumace
Ricorso comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 31.1.2024.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, i ricorrenti adivano, ai sensi degli artt. 19bis D. Lgs.
150/2011 e 281undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti di al fine di Controparte_5
sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti hanno allegato (i) di essere discendenti in linea retta di
(si assume, ai fini che qui interessano, il nome risultante dal certificato di nascita Persona_3
di cui al doc. n. 2 indice del fascicolo di parte ricorrente), avo cittadino italiano, nato in Italia, a [...]
Di Sangro (CH), in data 8.9.1893, emigrato in Brasile in data non conosciuta, (ii) che quest'ultimo non si sia mai naturalizzato e che dunque gli stessi hanno diritto ad essere riconosciuti cittadini italiani e a trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
In particolare, i ricorrenti hanno allegato (e asseverato) la loro discendenza in linea retta nei termini di seguito esposti:
▪ da nasceva, in Brasile, in data 19.10.1913, ; Persona_3 Persona_4
2 ▪ da quest'ultima nascevano, in Brasile: in data 15.08.1933, in data 11.12.1943, Persona_5
in data 30.06.1948, in data 05.09.1950 in Persona_6 Persona_7 Persona_8
data 23.07.1952, ed in data 01.09.1955, Parte_7 Persona_9
▪ da nasceva, in Brasile, in data 04.08.1965, Persona_5 Persona_10
▪ da nascevano, in Brasile: in data 08.11.1963, ed in Persona_6 Parte_13
data 04.07.1973, Persona_11
▪ da , nascevano, in Brasile: in data 06.01.1991, Parte_13 [...]
ed in data 16.02.1993, ; Parte_2 Parte_8
▪ da nascevano in Brasile: in data 17.08.1997, Persona_11 Parte_5
ed in data 06.10.2001, ;
[...] Parte_1
▪ da nasceva, in Brasile, in data 30.11.1971, Persona_7 Parte_6
▪ da nascevano, in Brasile: in data 17.03.1978, ed Persona_8 Parte_9
in data 08.12.1984, Parte_14
▪ da nascevano, in Brasile: in data 26.10.2007, Parte_9 [...]
e in data 03.04.2019, Persona_1 Controparte_3
▪ da nasceva in Brasile, in data 31.05.1988, Parte_7 [...]
Parte_10
▪ da nascevano, in Brasile: in data 04.09.1976, e Persona_9 Parte_12
in data 26.09.1985, Parte_3
▪ da nasceva in Brasile, in data 11.12.2012, Parte_12 Persona_2
;
[...]
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi e pertanto ne deve essere dichiarata in questa sede la CP_5
contumacia.
Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche ratione temporis, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
1. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.
In ottica sostanzialistica, lo status civitatis consiste “nella qualità, attribuita dalla legge, che indica
l'appartenenza di un soggetto a uno Stato” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).
Tale status civitatis, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).
Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per
3 fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo “status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ. Sez. Unite, n. 25317/2022).
I presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in
Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione dei ricorrenti.
1.1. La prova della discendenza secondo la L. 555/1912.
Con riferimento al requisito di cui al sub a), la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni medio tempore intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dai ricorrenti (cfr. docc. da n. 2 a n. 39 indice del fascicolo di parte ricorrente) comprova la discendenza degli stessi dall'avo cittadino italiano nei termini di cui sopra si è detto.
Ciò posto, occorre aver riguardo, al fine di individuare la normativa sostanziale applicabile al caso di specie (tra il Cod. civ. del 1865, la L. 555/1912 e la L. 1991/1992), alla legge vigente al tempo in cui tale diritto è stato, per la prima volta, trasferito dall'avo italiano al primo discendente in linea retta e quindi alla legge vigente al tempo della nascita di quest'ultimo.
Applicando tali principi al caso di specie, essendo -in qualità di prima discendente Persona_4 dell'avo italiano- nata in [...] il [...], trova applicazione, ai fini che qui ci interessano, la disciplina di cui all'art. 7 della L. 555/1912, che così recita: “[…] il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Tale disposizione, nell'enunciare la deroga al principio dell'unicità della cittadinanza previsto dall'art. 1 della medesima legge, stabilisce che il figlio naturale di un cittadino italiano residente all'estero non perde la cittadinanza italiana per il solo fatto che lo Stato in cui esso è nato gli abbia attribuito (iure soli) la propria cittadinanza. Con la conseguenza per la quale il cittadino straniero può cumulare in capo a sé la doppia cittadinanza, quella del Paese straniero in cui è nato (cittadinanza iure soli) e quella italiana (cittadinanza iure sanguinis). In tal senso, si è orientata anche la giurisprudenza più recente (S.C. di Cassazione, SS.UU., sentenze nn. 25317/2022 e 12894/2023).
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1.2. La continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il secondo presupposto che deve sussistere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 L.
555/1912 e 9 comma 1, lett. a L. 1991/1992, ai fini del riconoscimento dello status per cui è causa, è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello status civitatis da parte dell'avo e dei suoi discendenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, in primo luogo, provato che l'avo, , non si è Persona_3
mai naturalizzato e che dunque abbia trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi discendenti (cfr. certificato negativo di naturalizzazione e certificato elettorale, doc. n. 41 indice del fascicolo di parte ricorrente).
In secondo luogo, è emerso per tabulas che il primo nato ha acquisito la cittadinanza brasiliana non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato in [...] (ius soli).
In terzo luogo, non è emerso che gli ascendenti del ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Pertanto, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello status civitatis in favore dei ricorrenti.
1.2.1. La discendenza per linea materna.
Sennonché, nell'ottica del requisito di cui sopra si è detto, resta da vagliare la circostanza relativa al matrimonio con soggetto straniero di , avvenuto in epoca pre-costituzionale e Persona_4 quella relativa alla trasmissione del diritto in questione al proprio discendente diretto, anch'esso nato antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, occorre chiedersi se gli artt. 1, comma 1, e 10 L. 555/1912 - nello stabilire rispettivamente l'acquisto della cittadinanza dal solo “padre cittadino” e che la madre che contrae matrimonio con il padre straniero perde automaticamente la cittadinanza italiana - minino il presupposto della continuità della trasmissione nello status civitatis.
Ebbene la Corte costituzionale, con le sentt. nn. 30/1983 e 87/1975, ha dichiarato incostituzionali i richiamati artt. 1 e 10 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., cosicché deve ritenersi, da un lato, che la cittadinanza si acquisti anche per discendenza materna (e non solo paterna) e, dall'altro, che le vicende della cittadinanza della madre sono indipendenti dalla circostanza che la stessa contragga successivamente matrimonio con uno straniero.
Al riguardo, la S.C. di Cass. civ., SS.UU., n. 4469/2009, ha stabilito che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. E invero, “pur condividendo il principio
5 dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Pertanto, “in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti”.
In tale solco, si è collocata di recente la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, ord. 25.9.2019).
Il corollario dei principi appena esposti consente di ritenere sussistente, nel caso di specie, il presupposto in esame.
2. Conclusioni.
Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani.
Anche l'istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento ex art. 24, comma 1, lett. e), D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse […] o dalla pubblica autorità”.
Per tale ragione, s'impone l'ordine, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, Controparte_5 all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.
Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe
(Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il
Tribunale di dichiararle irripetibili. E ciò in ragione della necessaria interpretazione giurisprudenziale delle norme che in questa sede interessano.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica,
6 definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 66/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ dichiara la contumacia del;
Controparte_5
▪ in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6 Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_9
Persona_1 Controparte_3 Pt_10
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Persona_2 [...]
, al Parte_13 Parte_14
riconoscimento in loro favore dello status di cittadini italiani;
▪ ordina, ex art. 10 D.P.R. 396/2000, al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_5
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dispone che il cancelliere, ex art. 14 D.P.R. 396/2000, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
▪ dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
L'Aquila, lì 28.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
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