Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 5575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 07/02/2025 nella causa n. 5575/2024 RGL, promossa da:
c.f. assistito dall'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
MUDU
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistita Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ALBERTO MARIA CP_2
c.f. , in proprio e quale mandatario di
[...] P.IVA_2 Controparte_3 assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI
PARTI CONVENUTE
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
1. il ricorrente agisce avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
110 2024 9014017083000 notificatagli il 17 maggio 2024 per l'importo complessivo di € 625.649,20, in relazione a parte dei titoli ivi riportati, nello specifico le cartelle di pagamento:
a) n. 11020010362510352000 asseritamente notificata in data 26.01.2002;
b) n. 11020020022980069000 asseritamente notificata in data 18.04.2002;
c) n. 11020030005636663000 asseritamente notificata in data 17.12.2003;
d) n. 11020040072369305000 asseritamente notificata in data 14.12.2004;
e) n. 1102005001577655800 asseritamente notificata in data 19.08.2005;
f) n. 1102008005718424800 asseritamente notificata in data 28.04.2009;
1
2. le cartelle di cui alle lettere da a) a d) riguardano crediti contributivi CP_2 mentre le cartelle di cui alle lettere e) ed f) sono relative a sanzioni ex art. 26 c.
2-3 L. 56/1987;
3. il ricorrente lamenta l'irregolarità della notifica degli atti prodromici e l'estinzione della pretesa creditoria per decadenza dall'iscrizione a ruolo e dell'azione esecutiva, nonché per prescrizione quinquennale, e chiede dichiarare nulle, invalide ed inefficaci le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento impugnate e indicate in ricorso;
4. parte convenuta si è costituita producendo la documentazione CP_4 relativa alla notifica delle cartelle e gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere, sostenendo di avere regolarmente notificato gli atti impositivi e quelli interruttivi;
che, pertanto, i crediti non sono prescritti e che la mancata opposizione alle intimazioni di pagamento precedenti ha determinato l'irretrattabilità del credito contributivo;
5. l' si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 la carenza di interesse ad agire del ricorrente, contestando l'intervenuta prescrizione, sostenendo l'inammissibilità del ricorso per essere stato presentato oltre il termine di decadenza di 40 giorni previsto per l'opposizione alle cartelle esattoriali;
6. alla prima udienza del 29/11/2024 è stato concesso termine a parte ricorrente per il deposito di una nota di replica alle produzioni documentali di;
nella nota, depositata il 23/01/2025, il ricorrente CP_4 ha ribadito di ritenere nulle le notifiche degli atti impositivi e di quelli interruttivi, con particolare riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento anno 2014, per la quale non avrebbe depositato copia CP_4 della CAD;
7. previo rilievo d'ufficio all'udienza del 29/11/2024, all'odierna udienza è stata disposta la separazione delle domande aventi ad oggetto le cartelle sopra indicate con le lettere e) ed f), estranee alla competenza funzionale del giudice del lavoro, e rimesse al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla sezione civile tabellarmente competente;
la presente decisione ha pertanto ad oggetto esclusivamente le cartelle
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sopra indicate con le lettere da a) a d), portanti crediti contributivi di competenza CP_2
8. il presente giudizio riguarda sia la legittimità formale dell'intimazione di pagamento (censurata per la mancata allegazione degli atti presupposti)
e dei titoli sottostanti limitatamente alle 6 cartelle e avvisi di pagamento elencati in ricorso (contestata sotto i profili della mancata notificazione dei titoli e della decadenza dal potere di iscrizione a ruolo), sia la fondatezza della pretesa contributiva e della conseguente azione esecutiva per prescrizione quinquennale dei crediti;
9. sotto il primo profilo, e pertanto in merito alle censure di natura formale riferite all'intimazione di pagamento ed ai titoli in esso portati, deve rilevarsi la decadenza di parte ricorrente con conseguente inammissibilità dei motivi, per superamento del termine di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, come correttamente eccepito dalla difesa di in relazione al termine perentorio dettato dall'art. 617 c.p.c.: il CP_4 ricorso è infatti stato depositato in data 27/10/2023, ben oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il
30/09/2023;
10. l'eccezione di prescrizione è sollevata dal ricorrente in relazione al termine di cinque anni dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati, ovvero dalla data di notificazione delle singole cartelle, ove ne sia provata la notifica: nella memoria autorizzata parte ricorrente esprime specifiche doglianze in merito alla ritualità delle notifiche delle cartelle;
11. si ritiene non necessario approfondire specificamente la questione, posto che – pur ritenendo in ipotesi perfezionate le notifiche delle cartelle alle date sopraindicate al capo 1 con le lettere da a) a d) – il termine quinquennale di prescrizione risulta essere decorso ampiamente prima della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione, posto in essere da con l'intimazione di pagamento, riferita a tutte le quattro CP_4 cartelle in esame, notificata al sig. il 27/03/2014; posto che la Pt_1 data di notifica per la cartella n. 11020010362510352000 è indicata nel
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26.01.2002, quella per la cartella n. 11020020022980069000 nel
18.04.2002, quella per la cartella n. 11020030005636663000 nel
17.12.2003 e quella per la cartella n. 11020040072369305000 nel
14.12.2004, è evidente come l'assenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti all'intimazione di pagamento del 27/03/2014 abbia comportato l'intervenuta estinzione del credito in relazione CP_2 alle quattro cartelle soprariportate, senza che rilevi la verifica della effettività della decorrenza del termine dalla data di presunta notifica: in ogni caso, ove le notifiche fossero invalide, il termine di prescrizione quinquennale avrebbe iniziato a decorrere anteriormente sin dalla data di insorgenza del credito, e sarebbe stato in ogni caso ampiamente compiuto alla data dell'atto interruttivo, pervenuto a prescrizione già maturata;
12. il ricorso merita pertanto accoglimento in relazione al profilo dell'avvenuta estinzione per prescrizione della pretesa contributiva e della relativa azione esecutiva;
13. le spese di lite seguono la prevalente soccombenza, e sono poste a carico delle parti convenute in solido nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione in relazione ai vizi relativi alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, all'iscrivibilità a ruolo dei crediti portati dalle cartelle di pagamento in essa indicate, ed alla loro notificazione;
- accerta l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme CP_2 portate dalle cartelle n. 11020010362510352000, 11020020022980069000,
11020030005636663000 e 11020040072369305000;
- accerta l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata CP_4 in relazione alle cartelle sopraelencate;
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- condanna le parti convenute in solido tra loro alla rifusione al ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 8.401,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 43,00 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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