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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello, all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3171/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rapp.nte, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Soardo, Parte_1
APPELLANTE
E
e rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Di Dato, CP_1 Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: Notifica dell'appello incidentale e improcedibilità- Agenzia e procacciamento di affari
– legittimità della trattazione scritta nel rito del lavoro - nullità del contratto di procacciamento e agenzia per mancata iscrizione nel ruolo – diritto al risarcimento del danno del preponente per mancata informazione sull'insolvibilità dei clienti procacciati – onere della prova delle provvigioni e mancata esibizione della documentazione contabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi di primo grado, successivamente riuniti, la e e Parte_1 CP_1
hanno adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro. Controparte_2
La società ha allegato che:
- nell'anno 2016 ha incaricato di svolgere in suo favore attività di procacciamento CP_1
d'affari; - successivamente ha appreso che detta attività veniva, in realtà, svolta dal coniuge , Controparte_2 privo di idoneo titolo nonché di autorizzazione da parte della preponente;
- alla fine dell'anno 2016 si erano verificati i primi mancati pagamenti da parte dei clienti procacciati dal , insolvenze che, col trascorrere del tempo, avevano raggiunto l'importo di € 179.711,31; CP_2
- dette inadempienze erano da collegarsi alla carenza di solvibilità del cliente, non verificata preventivamente dal , e dalla circostanza che questi aveva accordato dilazioni di pagamento CP_2
e rateizzazioni non autorizzate;
- per tale ragione la società ha sospeso il pagamento delle provvigioni per l'anno 2017, mentre sono state pagate quelle del primo trimestre del 2018 per € 5.394,04;
- in seguito, atteso il peggioramento della situazione, è stata comunicata, nel giugno 2018, la cessazione del rapporto con la ditta;
CP_1
- quest'ultima ha chiesto il pagamento della somma di € 22.664,80, oltre iva, a titolo di provvigioni
(di cui € 18.157,14 per l'anno 2017 ed € 4.507,66 per il secondo trimestre 2018) ma, per i danni provocati, le richieste sono state respinte dalla società.
Tanto premesso la Parte_1
- ha preteso che, avendo il svolto abusivamente l'attività di procacciatore di affari, lo stesso CP_2 debba restituire le provvigioni già corrisposte alla per il 2016 e per il primo trimestre del CP_1
2018, per la somma complessiva di € 33.547,65;
- ha sostenuto che, per la stessa ragione non debbano essere corrisposte le provvigioni maturate e rimaste insolute per l'anno 2017 e per il secondo trimestre del 2018, per l'importo di di € 22.664,80;
- ha allegato che la condotta tenuta dai resistenti sia violativa degli obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede, nonché di informazione, per cui in capo al sarebbe configurabile la CP_2 responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subìti, pari alla somma di € 179.711,31 quali insoluti non più recuperabili;
- ha sostenuto che, essendo intercorso tra le parti un rapporto di procacciamento d'affari e non di agenzia, non sarebbero dovute le somme pretese da a titolo di Firr, indennità di CP_1 risoluzione del mandato e indennità suppletiva di clientela.
Tanto allegato, la ha chiesto: Parte_1
“- accertarsi e dichiararsi nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità ex tunc del contratto intercorso dall'aprile 2016 al giugno 2018 tra la e l'impresa individuale AZ , Parte_1 CP_1 e/o l'insussistenza del diritto a percepire le provvigioni in capo all'impresa individuale AZ
, ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. ed a norma del combinato disposto degli artt. 3, 6 e 8 CP_1 della L. n.39/1989 e dell'art. 73, comma 6, del D. Lgs. n.59/2010, per omessa iscrizione del signor nel Registro delle Imprese quale “procacciatore di affari” e/o per mancata sua Controparte_2 dichiarazione di inizio di attività presso la Camera di Commercio ex D. Lgs. n.59/2010, e/o perché provvigioni derivanti dall'esecuzione di un contratto nullo e/o derivanti dalla attività illecita ed abusiva attività di “procacciatore di affari” da parte del signor per tutti i motivi Controparte_2 sopra esposti;
- accertarsi e dichiararsi, altresì, il grave inadempimento della impresa individuale , CP_1 in persona della sua omonima titolare, agli obblighi e ai doveri, a cui era tenuta nei confronti della preponente di correttezza, diligenza, lealtà e buona fede ex artt.1746, I Parte_1 comma, 1175, 1176, 1218 e 1453 c.c. ed ex L. n.39/1989, nonché di informazione ex artt. 1759 e
1764, comma 3, c.c., nonché all'obbligo della “personalità” nello svolgimento della prestazione di procacciamento d'affari, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, accertarsi e dichiararsi, ora per allora e con effetti ex tunc, la risoluzione del contratto intercorso dall'aprile 2016 al giugno
2018 tra la e l'impresa individuale per grave inadempimento Parte_1 CP_1 della predetta impresa individuale AZ LU, in persona della sua omonima titolare;
- per l'effetto di tutto quanto sopra, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o l'insussistenza ex tunc del diritto della impresa individuale , in persona della sua omonima titolare, a CP_1 percepire dalla sia le provvigioni ricevute per l'anno 2016 e per il primo Parte_1 trimestre 2018, per la somma complessiva di € 33.547,65, sia le provvigioni eventualmente ancora dovute dalla preponente, sia qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovuta dalla in virtù del rapporto contrattuale di cui è giudizio;
Pt_1 Parte_1
- conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuta l'impresa individuale , in CP_1 persona della sua omonima titolare, c.f. , p. IVA , con sede in C.F._1 P.IVA_1
Giugliano di Campania (NA), via Gabriele D'Annunzio, 20, PEC a Email_1 restituire e a pagare alla società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, la somma pari ad € 33.547,65, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- inoltre, accertarsi e dichiararsi la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. del signor nei confronti della nella vicenda di cui è lite e per Controparte_2 Parte_1 tutti i motivi sopra esposti;
- conseguentemente ed in ogni caso: condannarsi e dichiararsi tenuta l'impresa individuale CP_1
[...] [...]
, in persona della sua omonima titolare, c.f. , p. IVA , con
[...] C.F._1 P.IVA_1 sede in Giugliano di Campania (NA), via Gabriele D'Annunzio, 20, PEC Email_1 nonché il signor nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_2 C.F._2 in Napoli, via L. Giordano, 121, e domiciliato in Giugliano di Campania (NA), via Gabriele
D'Annunzio, 20, a pagare, in via tra loro solidale, per le gravi inadempienze e/o condotte illecite da loro poste in essere e sopra descritte, alla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 179.711,31, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche
a mezzo espletanda CTU, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso 15% rimborso spese generali) e compensi di causa”.
e (la prima ricorrente nel giudizio R.G. n. 5240/20) si sono costituiti CP_1 Controparte_2 in giudizio deducendo le seguenti circostanze:
- , nel mese di aprile 2016, aveva avviato attività di agente di commercio per conto CP_1 della coadiuvata nell'attività dal marito (circostanza nota Parte_1 Controparte_2 alla società), pattuendo una provvigione del 3% sul venduto e non sull'incassato;
- ha creato per la preponente, nell'intera regione Campania, una fitta rete commerciale;
- che nel giugno 2018 la società, aveva interrotto il rapporto omettendo il versamento delle ultime provvigioni e delle indennità maturate;
in particolare, non erano stati versati i compensi provvigionali per l'anno 2017, pari ad € 22.151,71, e per il 2° trimestre dell'anno 2018, pari ad € 5.499,35;
Tanto premesso, ha chiesto:
- di accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia a tempo indeterminato;
- di accertare, per l'anno 2017 e per il secondo trimestre 2018, il diritto alle provvigioni per €
27.651,06;
- di accertare il diritto alle provvigioni anche sugli affari proposti e, poi, conclusi dopo la risoluzione del contratto, essendo la conclusione effetto dell'attività svolta;
per l'effetto di condannare la preponente al pagamento della somma di € 6.000,00;
- di accertare che la preponente ha affidato all'agente anche l'incarico, continuativo, di riscuotere, per proprio conto, assegni, cambiali e contanti e, per l'effetto, di dichiarare il diritto a uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale, in una misura ad almeno il 2% (e, quindi, nella misura di € 16.420,73) ;
- di accertare il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di € 6.886,57 oltre iva, dell'indennità di risoluzione o scioglimento del rapporto pari ad € 1.590,73 oltre iva, dell'indennità suppletiva di clientela pari ad € 1.590,73 oltre iva, dell'indennità meritocratica pari ad € 17.674,88 oltre iva.
In subordine, ha chiesto accertarsi l'esistenza di un rapporto di procacciamento d'affari continuativo e, per l'effetto, condannarsi la società al pagamento delle ultime due fatture emesse e relative agli affari trattati, per € 27.651,06; condannarsi la ricorrente ad un risarcimento del danno, per il comportamento tenuto, in un importo non inferiore ad € 20.000,00, oltre spese legali.
Con sentenza n. 4249 del 2023, il Tribunale di Napoli Nord, dopo aver raccolto l'istruttoria testimoniale, ha accolto parzialmente la domanda articolata dalla rigettando quella articolata CP_1 dalla Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure:
- ha qualificato il rapporto come di procacciamento di affari escludendo la sussistenza di un contratto di agenzia,
- ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del rapporto per la mancata iscrizione del nel registro dei procacciatori, essendo emerso dall'istruttoria che l'attività era svolta dalla CP_2
e che il coniuge era solo un collaboratore;
della sua attività, del resto, la società era CP_1 CP_2 consapevole,
- ha, conseguentemente, dichiarato il diritto della alle provvigioni maturate e non riscosse CP_1 per il 2017 e per il secondo trimestre 2018, per euro 22.151,71, negando, inoltre, la pretesa della società alla restituzione di quelle incassate,
- ha escluso il diritto della al pagamento delle indennità conseguenti al rapporto di agenzia CP_1 stante l'inconfigurabilità dello stesso nel caso de quo,
- ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno articolata dalla Parte_1 non essendo emersa prova che la AZ fosse consapevole dello stato di insolvenza di alcuni
[...] clienti procacciati, né che fossero state concesse dilazioni di pagamento senza autorizzazione della preponente.
Ha proposto appello la chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e Parte_1 articolando i seguenti motivi.
- Nullità della sentenza di primo grado.
La sentenza di prime cure sarebbe nulla in quanto emessa a seguito di trattazione scritta che, secondo la prospettazione della società, sarebbe inapplicabile al rito del lavoro. - Nullità del contratto di procacciamento di affari.
Il contratto di procacciamento di affari intercorso con la sarebbe nullo in quanto il coniuge CP_1
non era iscritto nel registro delle imprese quale procacciatore per cui la sua attività dovrebbe CP_2 dichiararsi abusiva e, quindi, illecita.
Sul punto la sentenza di prime cure sarebbe erronea. Il , infatti, gestiva direttamente l'attività CP_2
e non era un mero collaboratore della Inoltre, anche qualora fosse stato qualificabile come CP_1 mero collaboratore il avrebbe dovuto iscriversi nell'elenco ai sensi dell'art. 3, co. 2 e 5, l. 39 CP_2 del 1989. Né rileverebbe la circostanza che la fosse a conoscenza della Parte_1 circostanza. Del resto, la società non era a conoscenza del fatto che l'attività fosse svolta pressocché esclusivamente dal . Stante, quindi, la nullità, per tale ragione, del contratto di CP_2 procacciamento, le provvigioni non sarebbero dovute e quelle corrisposte sarebbero state indebitamente pagate, con conseguente diritto alla restituzione.
- Diritto al risarcimento del danno.
La sentenza avrebbe errato nell'escludere il risarcimento del danno, preteso in euro 179.111,31, conseguente agli insoluti dei clienti procacciati dalla e dal . Questi, infatti, era a CP_1 CP_2 conoscenza dello stato di insolvenza o, comunque, avrebbe dovuto conoscerlo in base all'ordinaria diligenza non essendo stato condotto alcun vaglio preliminare sull'affidabilità. Sarebbe, pure, provate le dilazioni di pagamento avvenute senza autorizzazione.
- Erronea regolamentazione delle spese del primo grado.
Le spese del primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico di e . CP_1 CP_2
Si sono costituita e il opponendosi all'avversa domanda e spiegando appello CP_3 CP_2 incidentale.
Ha articolato le seguenti argomentazioni ed eccezioni.
- L'appello sarebbe inammissibile dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.
- La trattazione scritta nel rito del lavoro sarebbe legittimamente disposta.
- Quanto alla pretesa nullità del rapporto per mancata iscrizione del nell'elenco, lo stesso CP_2 avrebbe agito solo quale mero collaboratore della che gestiva in prima persona gli ordinativi. CP_1
Mai, del resto, la si era lamentata di tale dinamica. Parte_1
- Non sarebbe provato che la avrebbe indotto la società a sottoscrivere contratti con soggetti CP_1 insolventi, anche solo potenzialmente, né che fossero state accordate dilazioni di pagamento e rateizzazioni ingiustificate. Quanto alle insolvenze, inoltre, i crediti sono stati recuperasti mediante procedure giudiziarie o insinuazioni al passivo fallimentare;
in altri casi le perdite sarebbero riconducibili ad errori di gestione da parte della società o del suo legale. Ad ogni modo l'incarico conferito alla non avrebbe avuto ad oggetto la verifica sulla solvibilità degli interlocutori, e, CP_1 comunque, tale attività sarebbe esclusa dalla qualificazione del rapporto quale mero procacciamento di affari. Nemmeno lo star del credere sarebbe legato, in assenza di patto specifico, al rapporto di agenzia Infine, non vi sarebbe prova del mancato incasso delle somme.
- Circa la contestazione delle fatture, sul volume di fatturato, in primo grado, non è stata articolata alcuna contestazione.
e hanno, poi, spiegato appello incidentale. CP_1 CP_2
Preliminarmente hanno lamentato l'incompetenza per materia del giudice adito circa la domanda risarcitoria articolata dalla società.
Hanno, poi, contestato il rigetto della domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia e non di mero procacciamento di affare. Conseguentemente, ha chiesto il riconoscimento di tutte le indennità legate a tale tipologia di contratto (Firr, indennità di risoluzione del mandato ed indennità suppletiva di clientela).
La ha chiesto, poi, di accertare il diritto a vedersi riconoscere la provvigione anche sugli CP_1 affari proposti e conclusi dopo la risoluzione del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività dalla stessa svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine ha chiesto che la Corte di Appello ordinasse alla la Parte_1 produzione in giudizio dell'estratto delle forniture effettuate ai clienti indicati in memoria.
Ha impugnato, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'incarico, continuativo, di riscuotere, per conto della società, assegni, cambiali e contanti, con conseguente condanna alla corresponsione di uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale, che ha chiesto venisse determinato in una misura di almeno il 2% di quanto incassato.
All'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale. L'art. 436 c.p.c. prevede, infatti, che, se propone appello incidentale, l'appellato deve, a pena di decadenza, notificare la memoria di costituzione “alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente”.
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte
(Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024, n.23159).
In particolare, il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cassazione civile sez.
III, 08/07/2024, n.18496).
Nel caso de quo, a fronte della specifica eccezione spiegata dall'appellante principale, la e il CP_1
non hanno prodotto prova della notifica ma si sono limitati a chiedere, nella memoria di CP_2 costituzione con appello incidentale, di fissarsi la nuova udienza di discussione concedendo il termine per la notifica.
Deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno sulle parti appellate incidentalmente e, in particolare, sulla qualificazione del rapporto come di procacciamento di affare e non agenzia.
Sul punto, quindi, non può essere sottoposto a controllo giurisdizionale la sentenza nella parte in cui ha così qualificato il rapporto intercorso sulla base della corretta premessa in diritto circa i caratteri peculiari del contratto di agenzia che sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di uno specifico territorio, così concretizzando con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con esito a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle regole di correttezza e di lealtà, le istruzioni impartite dal preponente stesso;
invece, il rapporto di procacciatore d'affari si sostanzia nella più limitata attività di colui che, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale, raccoglie le ordinazioni della clientela, trasmettendole all'imprenditore che gli ha conferito l'incarico di procurare siffatte commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo questi l'obbligo di esercitare l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è episodica, nel senso che dipende soltanto dalla sua iniziativa.
2. Venendo all'appello principale, va, innanzitutto, respinta la prima eccezione di nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa a seguito di trattazione scritta.
Le Sezioni unite della Cassazione, infatti, con sentenza n. 17603 del 2025, hanno risolto l'incertezza interpretativa sulla possibilità o meno di applicazione - al rito del lavoro - dell'istituto processuale della sostituzione dell'udienza. L'intervento nomofilattico si fonda sulle letture costituzionalmente orientate della Consulta che, anche tenendo conto del diritto difesa come tutelato anche dall'articolo
6 della Cedu ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e, di conseguenza, la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contenzioso. Afferma il massimo consesso della Cassazione che la forma di trattazione orale può essere surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere”, lo consenta. Ovviamente nel rispetto dell'unica condizione insuperabile che “le parti permangano su di un piano di parità”, compreso quando sostituita l'udienza la lettura del dispositivo non avvenga alla presenza delle parti. Ipotesi già frutto di evoluzione in base alla nuova tendenza espressa dal Legislatore verso la cameralizzazione del procedimento in periodo pandemico senza esclusioni esplicite in ambito lavoristico.
3. Quanto alla pretesa nullità del contratto di procacciamento di affari per mancata iscrizione del nell'elenco, deve osservarsi che le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. CP_2
19161 del 02/08/2017, componendo un contrasto di giurisprudenza, vertente sulla questione dell'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 39 del 1989, e in tempi più recenti di quella ricavabile dal d.lgs. n. 59 del 2010, anche alla mediazione c.d. atipica, con specifico riferimento al procacciamento di affari, dopo avere chiarito che elemento di distinzione tra le due figure, del mediatore (tipico) e del procacciatore di affari (mediatore atipico), risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la propria attività nell'interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto di collaborazione anche privo di stabilità, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele, hanno ritenuto di fare proprio l'orientamento tendente ad attrarre nell'orbita della disciplina riferita alla mediazione tipica forme contigue anche se eccentriche, così da combattere gli abusivismi.
Pertanto, deve ritenersi applicabile, anche al procacciatore di affari, la disciplina che subordina il sorgere del diritto al compenso alla condizione della previa comunicazione dell'inizio di attività alla
Camera di Commercio, secondo la disciplina ricavabile dal d.lgs. n. 59 del 2010.
La nullità del contratto che deriva della mancata iscrizione è rilevabile d'ufficio come di recente ribadito dalla Cassazione civile, sez. II, con la decisione del 09/02/2023, n. 4019. Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione, de resto, è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio. Tanto premesso occorre verificare se la partecipazione del , non iscritto alla Camera di CP_2 commercio come procacciatore o agente, all'attività della possa impingere in nullità del CP_1 contratto intercorso tra questa e la Controparte_4
Orbene, l'art. 3 della legge 39 del 1989, prevede che “l'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare”. “L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale” e “l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo”. “Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”.
Dalla lettura della norma emerge che chiunque eserciti le attività di mediazione e, quindi, alla luce del citato dicutm delle Sezioni unite, anche l'attività di procacciamento di affari, debba essere iscritto nel relativo ruolo. Le attività non possono essere delegate a soggetti delegati. La disciplina, quindi, fa riferimento alle attività tipiche dell'agente e, quindi, del procacciatore.
Occorre, pertanto, in concreto verificare se il svolgesse un'attività qualificabile come di CP_2 procacciamento di affari o se si limitasse a prestare, in favore della in forza di accordi interni, CP_1 una mera assistenza in relazione a singoli tratti dell'attività.
Orbene, il rapporto di procacciatore d'affari si concretizza nel raccogliere le ordinazioni dei clienti e trasmetterle all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico (Cass. 23214 de 2024). Il procacciatore, cioè, provvede a segnalare potenziali clienti, a raccogliere proposte di contratto oppure ordini.
Orbene, dall'istruttoria condotta non è emerso che il abbia esercitato in autonomia e CP_2 integralmente l'attività oggetto del contratto con la E' emerso, invece, che Parte_1 provvedesse in autonomia solo ad alcune attività e, per il resto affiancasse la moglie CP_1
Il teste ha riferito, per lo più, circostanza de relato precisando, infatti, che “la società Testimone_1 non sapeva che il lavoro fosse svolto solo dal sig. ”. Ha riferito direttamente solo di una parte CP_2 dell'attività che di per sé sola non è idonea a integrare l'esercizio autonomo di attività di procacciamento: il inviava email all'azienda e faceva telefonate. CP_2
Anche la teste ha riferito, oltre alle circostanze de relato, solo che il teneva Testimone_2 CP_2 contatti telefonici con l'azienda.
Di contro l'informatrice cliente 'procacciata', ha riferito di rivolgersi alla Testimone_3 per la fornitura di farina e che solo in poche occasioni ha avuto contatti col . CP_1 CP_2 Il teste non ha riferito circostanze rilevanti. Tes_4
L'informatrice , anch'essa cliente 'procacciata', ha riferito di aver iniziato il Persona_1 rapporto con la solo in prosieguo ha avuto contatti con entrambi i coniugi che a volte si CP_1 recavano insieme presso il panificio. Per problemi o urgenze si rivolgeva alla Gli assegni CP_1 potevano essere consegnati a entrambi i coniugi.
Il teste , cliente dei ha riferito che aveva contatti con entrambi Testimone_5 Parte_1
i coniugi non riferendo anch'egli, di attività svolta autonomamente dal , CP_2
Dall'istruttoria raccolta, quindi, emerge che quest'ultimo non abbia svolto l'attività autonomamente ma solo, in alcuni casi, in affiancamento della moglie. In questi casi, del resto, non è emerso che assumesse decisioni autonomamente dovendosi, quindi, ritenere che la sua attività fosse di mero supporto alla moglie e di esecuzione di singoli spezzoni di attività.
Da quanto premesso, quindi, non ricorrendo l'esercizio di attività di procacciamento da parte del non sussiste la eccepita nullità del relativo contratto. Conseguentemente le provvigioni sono CP_2 dovute e quelle pagate non sono da qualificarsi come indebite. Sul punto, pertanto, l'appello va rigettato
4. Va, a tal punto, delibata la domanda di risarcimento del danno. L'appellante ha lamentato che la sentenza avrebbe errato nell'escludere il relativo diritto, conseguente agli insoluti dei clienti procacciati dalla e dal . Questi, infatti, sarebbero stato a conoscenza dello stato di CP_1 CP_2 insolvenza o, comunque, avrebbero dovuto conoscerlo in base all'ordinaria diligenza. Sarebbe, pure, provate le dilazioni di pagamento avvenute senza autorizzazione.
È necessario, preliminarmente, verificare il contenuto degli obblighi del procacciatore d'affari.
Trattandosi di figura atipica, quella del procacciatore di affari, i relativi connotati vanno individuati di volta in volta, avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi (cfr. Cass. n. 12651 del 2020; Cass. n. 14582 del 2007).
Dalla qualificazione del rapporto quale procacciamento di affare, sul presupposto che rappresenta elemento comune a tale fattispecie contrattuale, alla mediazione e all'agenzia, un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, consegue l'applicabilità, in via analogica al caso di specie, delle disposizioni del contratto d'agenzia e di mediazione, relative all'insorgenza del diritto alla provvigione allorquando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del procacciatore (cfr., Cass. n. 18489/2020; Cass. 11244/1996, n. Cass. 9743/1994). È d'uopo precisare che al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono, come il diritto alle indennità di fine rapporto (Corte appello Roma sez. lav.,
11/01/2019, n.33).
Orbene, tra i doveri dell'agente di commercio non vi è quello di garantire l'esecuzione del contratto da parte del cliente procurato. L'agente, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede fornendo ogni informazione utile per valutare la convenienza dell'affare. Solo il diritto alle provvigioni è legato alla esecuzione del contratto (art. 1746 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1748 co.1 cod. civ. la provvigione spetta all'agente per gli affari conclusi durante la vigenza del contratto;
il presupposto della conclusione dell'affare è sempre necessario e soltanto a fronte della sua esistenza si pone la questione successiva dell'esecuzione e dell'esito dell'affare.
Quindi, non è sufficiente che il preponente abbia conseguito un risultato utile dalla transazione conclusa con il cliente che era stato procurato dall'agente perché l'agente abbia diritto alla provvigione su quell'importo. Il diritto alla provvigione consegue alla conclusione ed esecuzione dei singoli affari ed è acquisito che per regolare esecuzione si deve intendere non solo l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, ma il risultato utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, in proporzione alla parte di affare che sia andata a buon fine (Cass. Sez. L 15-12-1997 n. 12668 Rv. 510923-01).
La Suprema corte (n. 1434/1993) ha chiarito che la provvigione non è dovuta in ogni caso in cui l'affare non abbia avuto regolare esecuzione, salva l'ipotesi in cui, a seguito dell'inadempimento del cliente, il preponente abbia conseguito il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante;
il principio è stato posto in ipotesi nella quale l'affare era stato concluso e perciò si poneva la questione dell'esistenza del diritto alla provvigione in ragione della mancata regolare esecuzione dell'affare medesimo.
Tanto premesso, deve concludersi nel senso che il procacciatore risponde a titolo risarcitorio non ogni qual volta il contratto non abbi avuto esecuzione (essendo per questo caso previste conseguenze sul diritto alle provvigioni) ma solo se emerge una chiara violazione del dovere di diligenza nella individuazione dei clienti e nel dovere di informazione circa lo stato di insolvenza degli stessi, violazione che sia causalmente riconducibile ai danni lamentati.
Orbene, il dovere di tutela degli interessi del preponente non può ritenersi esteso sino al punto di imporre al procacciatore approfondite analisi contabili ed economiche sullo stato del cliente. Lo stesso art. 1746 c.c., disciplinando il contratto di agenzia, infatti, fa riferimento al dovere di fornire informazioni sulle condizioni del mercato e ogni informazione utile sulla convenienza dell'affare.
L'art. 1759 c.c., poi, (dettato con riferimento al mediatore ma dal quale possono trarsi utili elementi ermeneutici) fa riferimento al dovere di comunicare le circostanze a lui note sulla sicurezza dell'affare. Ovviamente, anche lo stato di insolvenza deve essere comunicato in base ai doveri del procacciatore;
lo stesso, però, deve essere noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e non è esigibile, invece, una ricerca approfondita sulla solidità del cliente che, invece, dovrebbe essere oggetto di specifica pattuizione.
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale il preponente, creditore, deve allegare l'inadempimento e il debitore della prestazione deve provarne l'esatto adempimento. In tal caso la Parte_1 ha, innanzitutto, allegato che il procacciatore avrebbe omesso un preventivo vaglio sul cliente.
[...]
Orbene, l'allegazione è generica e, comunque, inidonea ad attivare l'onere della prova dell'esatto adempimento in capo alla AZ: come premesso, infatti, l'ordinamento non esige dal procacciatore specifiche indagini circa la solvibilità del cliente procacciato. Né, del resto, viene allegata l'esistenza di situazioni evidenti che avrebbero dovuto indurre il procacciatore diligente a sospettare circa la solidità del cliente.
Viene, invece, allegata la consapevolezza circa il conclamato stato di crisi e insolvenza di alcuni clienti, ovvero circa la loro solvibilità e affidabilità. Di tale allegazione, però, non è emersa alcuna prova dall'istruttoria condotta. I testi escussi, infatti, hanno riferito circa l'insolvenza di diversi clienti, della quale, del resto, vi è prova documentale, ma non è emersa prova che la difficoltà economica nella quale i clienti versavano fosse nota alla ovvero che sussistessero elementi tali da indurre CP_1 un procacciatore di media diligenza a dubitare della solvibilità. Né, a tale riguardo, può soccorrere la circostanza delle delazioni di pagamento concesse le quali rientrano nelle normali dinamiche commerciali e che diventano sintomatiche di uno stato di insolvenza solo se numerose e persistenti, ma di tanto non è emersa prova. Del resto, nel momento in cui un cliente è procacciato e si instaura un rapporto continuativo con il preponente, le insolvenze che si concretizzano durante il rapporto sono conosciute dallo stesso il quale valuta, autonomamente, la convenienza circa la continuazione dell'affare, salva prova, nel caso non emersa, circa infedeli rassicurazioni concesse dal procacciatore.
Per tali ragioni anche la domanda di condanna al risarcimento del danno va rigettata e sul punto la sentenza di primo grado va confermata.
5. Insussistenza del diritto alle provvigioni sulle fatture del novembre 2018.
La sentenza avrebbe errato nel riconoscere il diritto alle provvigioni di cui alle fatture nn. 8 e 9 del 8.11.2018. Non sarebbe, infatti, chiarito quali sarebbero i clienti procacciati, quale il volume d'affari realizzato. Le fatture, di per sé, stante la genericità e indeterminatezza, nulla proverebbero. Nemmeno
è provato che gli affari siano conclusi e abbiano avuto regolare esecuzione.
La censura non coglie nel segno. In primo grado, infatti, la ha allegato il volume d'affari del CP_1
2017 e del secondo trimestre del 2018 in relazione al quale ha emesso le due fatture. Ha, pure allegato,
i nominativi dei clienti procacciati ed ha chiesto alla di produrre l'estratto delle Parte_1 forniture effettuate ai predetti clienti.
Orbene, è principio di diritto consolidato (Sez. 2, Sentenza n. 17575 del 31/05/2022; in termini, Sez.
2, Sentenza n. 9064 del 31/03/2023, sez. 2, Sentenza n. 34690 del 30/11/2023) che "(i)n tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art.
1748 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente
l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.". In precedenza (Sez. L, Sentenza n.
18586 del 05/09/2007, Rv. 598682 - 01), era stato chiarito che "(l')art. 1748 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2, ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni;
né è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente".
Con riferimento al diritto all'esibizione di tutta la documentazione, in relazione al quale l'art. 1748
c.c. ha subito, nel tempo, modifiche, deve rilevarsi che attualmente è l'art. 1749 c.c. a prevedere che
“l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi;
è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 d.lgs. n. 303/1991, che, nel riconoscere — in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 — il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative (Cass. n. 14968/2011).
A proposito della esibizione dei libri contabili al fine di rendere effettivo il diritto dell'agente ex art. 1749, c.c., si è anche precisato (Sez. L, Sentenza n. 10046 del 14/04/2023, Rv. 667411 - 02) che "a) in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre che della distinzione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. 14 gennaio 2016, n.
486; Cass. 18 luglio 2022, n. 22536); b) nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione,
l'agente, al quale l'art. 1748 c.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2) riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto ad un fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell'art. 210 c.p.c.
(Cass. 31 maggio 2022, n. 17575): dovendo peraltro la parte, che agisca al fine di ottenere
l'esibizione documentale - essendo il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, riconosciuto dall'art. 1749 c.c., funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia (in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili) - dedurre
e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto) e
l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento sia finalizzata l'istanza (Cass. 29 settembre 2016, n. 19319; Cass. 13 maggio 2019, n. 12660)".
Orbene, alla luce di quanto premesso, e stante il dovere di buona fede da parte del preponente di mettere a disposizione del procacciatore tutti gli elementi di contabilità interna utili a prova e calcolare le provvigioni dovute, deve ritenersi che nel caso de quo non sia necessario provvedere ai sensi dell'art. 210 c.c., nonostante la richiesta in tale senso del creditore. Questi, infatti, ha allegato elementi sufficienti per il calcolo delle provvigioni e, in particolare, ha allegato il volume degli affari riconducibili alla sua attività, la percentuale delle provvigioni e il buon esito degli affari. A fronte di tali precise allegazioni il preponente si è limitato ad una generica contestazione senza fornire una ricostruzione alternativa e senza produrre in giudizio gli elementi chiesti dal procacciatore. Tale comportamento, è valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc e, unitamente alle allegazioni comunque articolate dalla e alla genericità della contestazione induce a ritenere provata la spettanza CP_1 della somma come quantificata dal procacciatore.
Per tali motivi l'appello va rigettato anche sotto tale profilo.
6. Va, infine, rigettato l'appello in punto di spese.
Stante, infatti, l'accoglimento parziale della domanda articolare dalla appare corretta la CP_1 compensazione per metà delle spese di lite.
7. Le spese del grado vanno integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.
Napoli, 23.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello, all'esito della camera di consiglio del 23.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3171/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rapp.nte, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Soardo, Parte_1
APPELLANTE
E
e rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Di Dato, CP_1 Controparte_2
APPELLATI
OGGETTO: Notifica dell'appello incidentale e improcedibilità- Agenzia e procacciamento di affari
– legittimità della trattazione scritta nel rito del lavoro - nullità del contratto di procacciamento e agenzia per mancata iscrizione nel ruolo – diritto al risarcimento del danno del preponente per mancata informazione sull'insolvibilità dei clienti procacciati – onere della prova delle provvigioni e mancata esibizione della documentazione contabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi di primo grado, successivamente riuniti, la e e Parte_1 CP_1
hanno adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro. Controparte_2
La società ha allegato che:
- nell'anno 2016 ha incaricato di svolgere in suo favore attività di procacciamento CP_1
d'affari; - successivamente ha appreso che detta attività veniva, in realtà, svolta dal coniuge , Controparte_2 privo di idoneo titolo nonché di autorizzazione da parte della preponente;
- alla fine dell'anno 2016 si erano verificati i primi mancati pagamenti da parte dei clienti procacciati dal , insolvenze che, col trascorrere del tempo, avevano raggiunto l'importo di € 179.711,31; CP_2
- dette inadempienze erano da collegarsi alla carenza di solvibilità del cliente, non verificata preventivamente dal , e dalla circostanza che questi aveva accordato dilazioni di pagamento CP_2
e rateizzazioni non autorizzate;
- per tale ragione la società ha sospeso il pagamento delle provvigioni per l'anno 2017, mentre sono state pagate quelle del primo trimestre del 2018 per € 5.394,04;
- in seguito, atteso il peggioramento della situazione, è stata comunicata, nel giugno 2018, la cessazione del rapporto con la ditta;
CP_1
- quest'ultima ha chiesto il pagamento della somma di € 22.664,80, oltre iva, a titolo di provvigioni
(di cui € 18.157,14 per l'anno 2017 ed € 4.507,66 per il secondo trimestre 2018) ma, per i danni provocati, le richieste sono state respinte dalla società.
Tanto premesso la Parte_1
- ha preteso che, avendo il svolto abusivamente l'attività di procacciatore di affari, lo stesso CP_2 debba restituire le provvigioni già corrisposte alla per il 2016 e per il primo trimestre del CP_1
2018, per la somma complessiva di € 33.547,65;
- ha sostenuto che, per la stessa ragione non debbano essere corrisposte le provvigioni maturate e rimaste insolute per l'anno 2017 e per il secondo trimestre del 2018, per l'importo di di € 22.664,80;
- ha allegato che la condotta tenuta dai resistenti sia violativa degli obblighi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede, nonché di informazione, per cui in capo al sarebbe configurabile la CP_2 responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subìti, pari alla somma di € 179.711,31 quali insoluti non più recuperabili;
- ha sostenuto che, essendo intercorso tra le parti un rapporto di procacciamento d'affari e non di agenzia, non sarebbero dovute le somme pretese da a titolo di Firr, indennità di CP_1 risoluzione del mandato e indennità suppletiva di clientela.
Tanto allegato, la ha chiesto: Parte_1
“- accertarsi e dichiararsi nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità ex tunc del contratto intercorso dall'aprile 2016 al giugno 2018 tra la e l'impresa individuale AZ , Parte_1 CP_1 e/o l'insussistenza del diritto a percepire le provvigioni in capo all'impresa individuale AZ
, ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. ed a norma del combinato disposto degli artt. 3, 6 e 8 CP_1 della L. n.39/1989 e dell'art. 73, comma 6, del D. Lgs. n.59/2010, per omessa iscrizione del signor nel Registro delle Imprese quale “procacciatore di affari” e/o per mancata sua Controparte_2 dichiarazione di inizio di attività presso la Camera di Commercio ex D. Lgs. n.59/2010, e/o perché provvigioni derivanti dall'esecuzione di un contratto nullo e/o derivanti dalla attività illecita ed abusiva attività di “procacciatore di affari” da parte del signor per tutti i motivi Controparte_2 sopra esposti;
- accertarsi e dichiararsi, altresì, il grave inadempimento della impresa individuale , CP_1 in persona della sua omonima titolare, agli obblighi e ai doveri, a cui era tenuta nei confronti della preponente di correttezza, diligenza, lealtà e buona fede ex artt.1746, I Parte_1 comma, 1175, 1176, 1218 e 1453 c.c. ed ex L. n.39/1989, nonché di informazione ex artt. 1759 e
1764, comma 3, c.c., nonché all'obbligo della “personalità” nello svolgimento della prestazione di procacciamento d'affari, per tutti i motivi sopra esposti;
conseguentemente, accertarsi e dichiararsi, ora per allora e con effetti ex tunc, la risoluzione del contratto intercorso dall'aprile 2016 al giugno
2018 tra la e l'impresa individuale per grave inadempimento Parte_1 CP_1 della predetta impresa individuale AZ LU, in persona della sua omonima titolare;
- per l'effetto di tutto quanto sopra, accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o l'insussistenza ex tunc del diritto della impresa individuale , in persona della sua omonima titolare, a CP_1 percepire dalla sia le provvigioni ricevute per l'anno 2016 e per il primo Parte_1 trimestre 2018, per la somma complessiva di € 33.547,65, sia le provvigioni eventualmente ancora dovute dalla preponente, sia qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovuta dalla in virtù del rapporto contrattuale di cui è giudizio;
Pt_1 Parte_1
- conseguentemente, condannarsi e dichiararsi tenuta l'impresa individuale , in CP_1 persona della sua omonima titolare, c.f. , p. IVA , con sede in C.F._1 P.IVA_1
Giugliano di Campania (NA), via Gabriele D'Annunzio, 20, PEC a Email_1 restituire e a pagare alla società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, la somma pari ad € 33.547,65, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
- inoltre, accertarsi e dichiararsi la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. del signor nei confronti della nella vicenda di cui è lite e per Controparte_2 Parte_1 tutti i motivi sopra esposti;
- conseguentemente ed in ogni caso: condannarsi e dichiararsi tenuta l'impresa individuale CP_1
[...] [...]
, in persona della sua omonima titolare, c.f. , p. IVA , con
[...] C.F._1 P.IVA_1 sede in Giugliano di Campania (NA), via Gabriele D'Annunzio, 20, PEC Email_1 nonché il signor nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_2 C.F._2 in Napoli, via L. Giordano, 121, e domiciliato in Giugliano di Campania (NA), via Gabriele
D'Annunzio, 20, a pagare, in via tra loro solidale, per le gravi inadempienze e/o condotte illecite da loro poste in essere e sopra descritte, alla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di € 179.711,31, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata in corso di causa, anche
a mezzo espletanda CTU, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo e la rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese (incluso 15% rimborso spese generali) e compensi di causa”.
e (la prima ricorrente nel giudizio R.G. n. 5240/20) si sono costituiti CP_1 Controparte_2 in giudizio deducendo le seguenti circostanze:
- , nel mese di aprile 2016, aveva avviato attività di agente di commercio per conto CP_1 della coadiuvata nell'attività dal marito (circostanza nota Parte_1 Controparte_2 alla società), pattuendo una provvigione del 3% sul venduto e non sull'incassato;
- ha creato per la preponente, nell'intera regione Campania, una fitta rete commerciale;
- che nel giugno 2018 la società, aveva interrotto il rapporto omettendo il versamento delle ultime provvigioni e delle indennità maturate;
in particolare, non erano stati versati i compensi provvigionali per l'anno 2017, pari ad € 22.151,71, e per il 2° trimestre dell'anno 2018, pari ad € 5.499,35;
Tanto premesso, ha chiesto:
- di accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia a tempo indeterminato;
- di accertare, per l'anno 2017 e per il secondo trimestre 2018, il diritto alle provvigioni per €
27.651,06;
- di accertare il diritto alle provvigioni anche sugli affari proposti e, poi, conclusi dopo la risoluzione del contratto, essendo la conclusione effetto dell'attività svolta;
per l'effetto di condannare la preponente al pagamento della somma di € 6.000,00;
- di accertare che la preponente ha affidato all'agente anche l'incarico, continuativo, di riscuotere, per proprio conto, assegni, cambiali e contanti e, per l'effetto, di dichiarare il diritto a uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale, in una misura ad almeno il 2% (e, quindi, nella misura di € 16.420,73) ;
- di accertare il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso di € 6.886,57 oltre iva, dell'indennità di risoluzione o scioglimento del rapporto pari ad € 1.590,73 oltre iva, dell'indennità suppletiva di clientela pari ad € 1.590,73 oltre iva, dell'indennità meritocratica pari ad € 17.674,88 oltre iva.
In subordine, ha chiesto accertarsi l'esistenza di un rapporto di procacciamento d'affari continuativo e, per l'effetto, condannarsi la società al pagamento delle ultime due fatture emesse e relative agli affari trattati, per € 27.651,06; condannarsi la ricorrente ad un risarcimento del danno, per il comportamento tenuto, in un importo non inferiore ad € 20.000,00, oltre spese legali.
Con sentenza n. 4249 del 2023, il Tribunale di Napoli Nord, dopo aver raccolto l'istruttoria testimoniale, ha accolto parzialmente la domanda articolata dalla rigettando quella articolata CP_1 dalla Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure:
- ha qualificato il rapporto come di procacciamento di affari escludendo la sussistenza di un contratto di agenzia,
- ha rigettato la domanda di accertamento della nullità del rapporto per la mancata iscrizione del nel registro dei procacciatori, essendo emerso dall'istruttoria che l'attività era svolta dalla CP_2
e che il coniuge era solo un collaboratore;
della sua attività, del resto, la società era CP_1 CP_2 consapevole,
- ha, conseguentemente, dichiarato il diritto della alle provvigioni maturate e non riscosse CP_1 per il 2017 e per il secondo trimestre 2018, per euro 22.151,71, negando, inoltre, la pretesa della società alla restituzione di quelle incassate,
- ha escluso il diritto della al pagamento delle indennità conseguenti al rapporto di agenzia CP_1 stante l'inconfigurabilità dello stesso nel caso de quo,
- ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno articolata dalla Parte_1 non essendo emersa prova che la AZ fosse consapevole dello stato di insolvenza di alcuni
[...] clienti procacciati, né che fossero state concesse dilazioni di pagamento senza autorizzazione della preponente.
Ha proposto appello la chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e Parte_1 articolando i seguenti motivi.
- Nullità della sentenza di primo grado.
La sentenza di prime cure sarebbe nulla in quanto emessa a seguito di trattazione scritta che, secondo la prospettazione della società, sarebbe inapplicabile al rito del lavoro. - Nullità del contratto di procacciamento di affari.
Il contratto di procacciamento di affari intercorso con la sarebbe nullo in quanto il coniuge CP_1
non era iscritto nel registro delle imprese quale procacciatore per cui la sua attività dovrebbe CP_2 dichiararsi abusiva e, quindi, illecita.
Sul punto la sentenza di prime cure sarebbe erronea. Il , infatti, gestiva direttamente l'attività CP_2
e non era un mero collaboratore della Inoltre, anche qualora fosse stato qualificabile come CP_1 mero collaboratore il avrebbe dovuto iscriversi nell'elenco ai sensi dell'art. 3, co. 2 e 5, l. 39 CP_2 del 1989. Né rileverebbe la circostanza che la fosse a conoscenza della Parte_1 circostanza. Del resto, la società non era a conoscenza del fatto che l'attività fosse svolta pressocché esclusivamente dal . Stante, quindi, la nullità, per tale ragione, del contratto di CP_2 procacciamento, le provvigioni non sarebbero dovute e quelle corrisposte sarebbero state indebitamente pagate, con conseguente diritto alla restituzione.
- Diritto al risarcimento del danno.
La sentenza avrebbe errato nell'escludere il risarcimento del danno, preteso in euro 179.111,31, conseguente agli insoluti dei clienti procacciati dalla e dal . Questi, infatti, era a CP_1 CP_2 conoscenza dello stato di insolvenza o, comunque, avrebbe dovuto conoscerlo in base all'ordinaria diligenza non essendo stato condotto alcun vaglio preliminare sull'affidabilità. Sarebbe, pure, provate le dilazioni di pagamento avvenute senza autorizzazione.
- Erronea regolamentazione delle spese del primo grado.
Le spese del primo grado avrebbero dovuto essere poste a carico di e . CP_1 CP_2
Si sono costituita e il opponendosi all'avversa domanda e spiegando appello CP_3 CP_2 incidentale.
Ha articolato le seguenti argomentazioni ed eccezioni.
- L'appello sarebbe inammissibile dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.
- La trattazione scritta nel rito del lavoro sarebbe legittimamente disposta.
- Quanto alla pretesa nullità del rapporto per mancata iscrizione del nell'elenco, lo stesso CP_2 avrebbe agito solo quale mero collaboratore della che gestiva in prima persona gli ordinativi. CP_1
Mai, del resto, la si era lamentata di tale dinamica. Parte_1
- Non sarebbe provato che la avrebbe indotto la società a sottoscrivere contratti con soggetti CP_1 insolventi, anche solo potenzialmente, né che fossero state accordate dilazioni di pagamento e rateizzazioni ingiustificate. Quanto alle insolvenze, inoltre, i crediti sono stati recuperasti mediante procedure giudiziarie o insinuazioni al passivo fallimentare;
in altri casi le perdite sarebbero riconducibili ad errori di gestione da parte della società o del suo legale. Ad ogni modo l'incarico conferito alla non avrebbe avuto ad oggetto la verifica sulla solvibilità degli interlocutori, e, CP_1 comunque, tale attività sarebbe esclusa dalla qualificazione del rapporto quale mero procacciamento di affari. Nemmeno lo star del credere sarebbe legato, in assenza di patto specifico, al rapporto di agenzia Infine, non vi sarebbe prova del mancato incasso delle somme.
- Circa la contestazione delle fatture, sul volume di fatturato, in primo grado, non è stata articolata alcuna contestazione.
e hanno, poi, spiegato appello incidentale. CP_1 CP_2
Preliminarmente hanno lamentato l'incompetenza per materia del giudice adito circa la domanda risarcitoria articolata dalla società.
Hanno, poi, contestato il rigetto della domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia e non di mero procacciamento di affare. Conseguentemente, ha chiesto il riconoscimento di tutte le indennità legate a tale tipologia di contratto (Firr, indennità di risoluzione del mandato ed indennità suppletiva di clientela).
La ha chiesto, poi, di accertare il diritto a vedersi riconoscere la provvigione anche sugli CP_1 affari proposti e conclusi dopo la risoluzione del contratto, se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività dalla stessa svolta ed essa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine ha chiesto che la Corte di Appello ordinasse alla la Parte_1 produzione in giudizio dell'estratto delle forniture effettuate ai clienti indicati in memoria.
Ha impugnato, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell'incarico, continuativo, di riscuotere, per conto della società, assegni, cambiali e contanti, con conseguente condanna alla corresponsione di uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale, che ha chiesto venisse determinato in una misura di almeno il 2% di quanto incassato.
All'odierna udienza, sostituita dallo scambio di note scritte, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale. L'art. 436 c.p.c. prevede, infatti, che, se propone appello incidentale, l'appellato deve, a pena di decadenza, notificare la memoria di costituzione “alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente”.
Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte
(Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024, n.23159).
In particolare, il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cassazione civile sez.
III, 08/07/2024, n.18496).
Nel caso de quo, a fronte della specifica eccezione spiegata dall'appellante principale, la e il CP_1
non hanno prodotto prova della notifica ma si sono limitati a chiedere, nella memoria di CP_2 costituzione con appello incidentale, di fissarsi la nuova udienza di discussione concedendo il termine per la notifica.
Deve, pertanto, ritenersi formato il giudicato interno sulle parti appellate incidentalmente e, in particolare, sulla qualificazione del rapporto come di procacciamento di affare e non agenzia.
Sul punto, quindi, non può essere sottoposto a controllo giurisdizionale la sentenza nella parte in cui ha così qualificato il rapporto intercorso sulla base della corretta premessa in diritto circa i caratteri peculiari del contratto di agenzia che sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di uno specifico territorio, così concretizzando con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con esito a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle regole di correttezza e di lealtà, le istruzioni impartite dal preponente stesso;
invece, il rapporto di procacciatore d'affari si sostanzia nella più limitata attività di colui che, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale, raccoglie le ordinazioni della clientela, trasmettendole all'imprenditore che gli ha conferito l'incarico di procurare siffatte commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo questi l'obbligo di esercitare l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è episodica, nel senso che dipende soltanto dalla sua iniziativa.
2. Venendo all'appello principale, va, innanzitutto, respinta la prima eccezione di nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa a seguito di trattazione scritta.
Le Sezioni unite della Cassazione, infatti, con sentenza n. 17603 del 2025, hanno risolto l'incertezza interpretativa sulla possibilità o meno di applicazione - al rito del lavoro - dell'istituto processuale della sostituzione dell'udienza. L'intervento nomofilattico si fonda sulle letture costituzionalmente orientate della Consulta che, anche tenendo conto del diritto difesa come tutelato anche dall'articolo
6 della Cedu ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e, di conseguenza, la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contenzioso. Afferma il massimo consesso della Cassazione che la forma di trattazione orale può essere surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere”, lo consenta. Ovviamente nel rispetto dell'unica condizione insuperabile che “le parti permangano su di un piano di parità”, compreso quando sostituita l'udienza la lettura del dispositivo non avvenga alla presenza delle parti. Ipotesi già frutto di evoluzione in base alla nuova tendenza espressa dal Legislatore verso la cameralizzazione del procedimento in periodo pandemico senza esclusioni esplicite in ambito lavoristico.
3. Quanto alla pretesa nullità del contratto di procacciamento di affari per mancata iscrizione del nell'elenco, deve osservarsi che le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. CP_2
19161 del 02/08/2017, componendo un contrasto di giurisprudenza, vertente sulla questione dell'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 39 del 1989, e in tempi più recenti di quella ricavabile dal d.lgs. n. 59 del 2010, anche alla mediazione c.d. atipica, con specifico riferimento al procacciamento di affari, dopo avere chiarito che elemento di distinzione tra le due figure, del mediatore (tipico) e del procacciatore di affari (mediatore atipico), risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la propria attività nell'interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto di collaborazione anche privo di stabilità, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele, hanno ritenuto di fare proprio l'orientamento tendente ad attrarre nell'orbita della disciplina riferita alla mediazione tipica forme contigue anche se eccentriche, così da combattere gli abusivismi.
Pertanto, deve ritenersi applicabile, anche al procacciatore di affari, la disciplina che subordina il sorgere del diritto al compenso alla condizione della previa comunicazione dell'inizio di attività alla
Camera di Commercio, secondo la disciplina ricavabile dal d.lgs. n. 59 del 2010.
La nullità del contratto che deriva della mancata iscrizione è rilevabile d'ufficio come di recente ribadito dalla Cassazione civile, sez. II, con la decisione del 09/02/2023, n. 4019. Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione, de resto, è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio. Tanto premesso occorre verificare se la partecipazione del , non iscritto alla Camera di CP_2 commercio come procacciatore o agente, all'attività della possa impingere in nullità del CP_1 contratto intercorso tra questa e la Controparte_4
Orbene, l'art. 3 della legge 39 del 1989, prevede che “l'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare”. “L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale” e “l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo”. “Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”.
Dalla lettura della norma emerge che chiunque eserciti le attività di mediazione e, quindi, alla luce del citato dicutm delle Sezioni unite, anche l'attività di procacciamento di affari, debba essere iscritto nel relativo ruolo. Le attività non possono essere delegate a soggetti delegati. La disciplina, quindi, fa riferimento alle attività tipiche dell'agente e, quindi, del procacciatore.
Occorre, pertanto, in concreto verificare se il svolgesse un'attività qualificabile come di CP_2 procacciamento di affari o se si limitasse a prestare, in favore della in forza di accordi interni, CP_1 una mera assistenza in relazione a singoli tratti dell'attività.
Orbene, il rapporto di procacciatore d'affari si concretizza nel raccogliere le ordinazioni dei clienti e trasmetterle all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico (Cass. 23214 de 2024). Il procacciatore, cioè, provvede a segnalare potenziali clienti, a raccogliere proposte di contratto oppure ordini.
Orbene, dall'istruttoria condotta non è emerso che il abbia esercitato in autonomia e CP_2 integralmente l'attività oggetto del contratto con la E' emerso, invece, che Parte_1 provvedesse in autonomia solo ad alcune attività e, per il resto affiancasse la moglie CP_1
Il teste ha riferito, per lo più, circostanza de relato precisando, infatti, che “la società Testimone_1 non sapeva che il lavoro fosse svolto solo dal sig. ”. Ha riferito direttamente solo di una parte CP_2 dell'attività che di per sé sola non è idonea a integrare l'esercizio autonomo di attività di procacciamento: il inviava email all'azienda e faceva telefonate. CP_2
Anche la teste ha riferito, oltre alle circostanze de relato, solo che il teneva Testimone_2 CP_2 contatti telefonici con l'azienda.
Di contro l'informatrice cliente 'procacciata', ha riferito di rivolgersi alla Testimone_3 per la fornitura di farina e che solo in poche occasioni ha avuto contatti col . CP_1 CP_2 Il teste non ha riferito circostanze rilevanti. Tes_4
L'informatrice , anch'essa cliente 'procacciata', ha riferito di aver iniziato il Persona_1 rapporto con la solo in prosieguo ha avuto contatti con entrambi i coniugi che a volte si CP_1 recavano insieme presso il panificio. Per problemi o urgenze si rivolgeva alla Gli assegni CP_1 potevano essere consegnati a entrambi i coniugi.
Il teste , cliente dei ha riferito che aveva contatti con entrambi Testimone_5 Parte_1
i coniugi non riferendo anch'egli, di attività svolta autonomamente dal , CP_2
Dall'istruttoria raccolta, quindi, emerge che quest'ultimo non abbia svolto l'attività autonomamente ma solo, in alcuni casi, in affiancamento della moglie. In questi casi, del resto, non è emerso che assumesse decisioni autonomamente dovendosi, quindi, ritenere che la sua attività fosse di mero supporto alla moglie e di esecuzione di singoli spezzoni di attività.
Da quanto premesso, quindi, non ricorrendo l'esercizio di attività di procacciamento da parte del non sussiste la eccepita nullità del relativo contratto. Conseguentemente le provvigioni sono CP_2 dovute e quelle pagate non sono da qualificarsi come indebite. Sul punto, pertanto, l'appello va rigettato
4. Va, a tal punto, delibata la domanda di risarcimento del danno. L'appellante ha lamentato che la sentenza avrebbe errato nell'escludere il relativo diritto, conseguente agli insoluti dei clienti procacciati dalla e dal . Questi, infatti, sarebbero stato a conoscenza dello stato di CP_1 CP_2 insolvenza o, comunque, avrebbero dovuto conoscerlo in base all'ordinaria diligenza. Sarebbe, pure, provate le dilazioni di pagamento avvenute senza autorizzazione.
È necessario, preliminarmente, verificare il contenuto degli obblighi del procacciatore d'affari.
Trattandosi di figura atipica, quella del procacciatore di affari, i relativi connotati vanno individuati di volta in volta, avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi (cfr. Cass. n. 12651 del 2020; Cass. n. 14582 del 2007).
Dalla qualificazione del rapporto quale procacciamento di affare, sul presupposto che rappresenta elemento comune a tale fattispecie contrattuale, alla mediazione e all'agenzia, un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, consegue l'applicabilità, in via analogica al caso di specie, delle disposizioni del contratto d'agenzia e di mediazione, relative all'insorgenza del diritto alla provvigione allorquando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del procacciatore (cfr., Cass. n. 18489/2020; Cass. 11244/1996, n. Cass. 9743/1994). È d'uopo precisare che al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono, come il diritto alle indennità di fine rapporto (Corte appello Roma sez. lav.,
11/01/2019, n.33).
Orbene, tra i doveri dell'agente di commercio non vi è quello di garantire l'esecuzione del contratto da parte del cliente procurato. L'agente, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede fornendo ogni informazione utile per valutare la convenienza dell'affare. Solo il diritto alle provvigioni è legato alla esecuzione del contratto (art. 1746 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1748 co.1 cod. civ. la provvigione spetta all'agente per gli affari conclusi durante la vigenza del contratto;
il presupposto della conclusione dell'affare è sempre necessario e soltanto a fronte della sua esistenza si pone la questione successiva dell'esecuzione e dell'esito dell'affare.
Quindi, non è sufficiente che il preponente abbia conseguito un risultato utile dalla transazione conclusa con il cliente che era stato procurato dall'agente perché l'agente abbia diritto alla provvigione su quell'importo. Il diritto alla provvigione consegue alla conclusione ed esecuzione dei singoli affari ed è acquisito che per regolare esecuzione si deve intendere non solo l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, ma il risultato utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, in proporzione alla parte di affare che sia andata a buon fine (Cass. Sez. L 15-12-1997 n. 12668 Rv. 510923-01).
La Suprema corte (n. 1434/1993) ha chiarito che la provvigione non è dovuta in ogni caso in cui l'affare non abbia avuto regolare esecuzione, salva l'ipotesi in cui, a seguito dell'inadempimento del cliente, il preponente abbia conseguito il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante;
il principio è stato posto in ipotesi nella quale l'affare era stato concluso e perciò si poneva la questione dell'esistenza del diritto alla provvigione in ragione della mancata regolare esecuzione dell'affare medesimo.
Tanto premesso, deve concludersi nel senso che il procacciatore risponde a titolo risarcitorio non ogni qual volta il contratto non abbi avuto esecuzione (essendo per questo caso previste conseguenze sul diritto alle provvigioni) ma solo se emerge una chiara violazione del dovere di diligenza nella individuazione dei clienti e nel dovere di informazione circa lo stato di insolvenza degli stessi, violazione che sia causalmente riconducibile ai danni lamentati.
Orbene, il dovere di tutela degli interessi del preponente non può ritenersi esteso sino al punto di imporre al procacciatore approfondite analisi contabili ed economiche sullo stato del cliente. Lo stesso art. 1746 c.c., disciplinando il contratto di agenzia, infatti, fa riferimento al dovere di fornire informazioni sulle condizioni del mercato e ogni informazione utile sulla convenienza dell'affare.
L'art. 1759 c.c., poi, (dettato con riferimento al mediatore ma dal quale possono trarsi utili elementi ermeneutici) fa riferimento al dovere di comunicare le circostanze a lui note sulla sicurezza dell'affare. Ovviamente, anche lo stato di insolvenza deve essere comunicato in base ai doveri del procacciatore;
lo stesso, però, deve essere noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e non è esigibile, invece, una ricerca approfondita sulla solidità del cliente che, invece, dovrebbe essere oggetto di specifica pattuizione.
Trattandosi di un'obbligazione contrattuale il preponente, creditore, deve allegare l'inadempimento e il debitore della prestazione deve provarne l'esatto adempimento. In tal caso la Parte_1 ha, innanzitutto, allegato che il procacciatore avrebbe omesso un preventivo vaglio sul cliente.
[...]
Orbene, l'allegazione è generica e, comunque, inidonea ad attivare l'onere della prova dell'esatto adempimento in capo alla AZ: come premesso, infatti, l'ordinamento non esige dal procacciatore specifiche indagini circa la solvibilità del cliente procacciato. Né, del resto, viene allegata l'esistenza di situazioni evidenti che avrebbero dovuto indurre il procacciatore diligente a sospettare circa la solidità del cliente.
Viene, invece, allegata la consapevolezza circa il conclamato stato di crisi e insolvenza di alcuni clienti, ovvero circa la loro solvibilità e affidabilità. Di tale allegazione, però, non è emersa alcuna prova dall'istruttoria condotta. I testi escussi, infatti, hanno riferito circa l'insolvenza di diversi clienti, della quale, del resto, vi è prova documentale, ma non è emersa prova che la difficoltà economica nella quale i clienti versavano fosse nota alla ovvero che sussistessero elementi tali da indurre CP_1 un procacciatore di media diligenza a dubitare della solvibilità. Né, a tale riguardo, può soccorrere la circostanza delle delazioni di pagamento concesse le quali rientrano nelle normali dinamiche commerciali e che diventano sintomatiche di uno stato di insolvenza solo se numerose e persistenti, ma di tanto non è emersa prova. Del resto, nel momento in cui un cliente è procacciato e si instaura un rapporto continuativo con il preponente, le insolvenze che si concretizzano durante il rapporto sono conosciute dallo stesso il quale valuta, autonomamente, la convenienza circa la continuazione dell'affare, salva prova, nel caso non emersa, circa infedeli rassicurazioni concesse dal procacciatore.
Per tali ragioni anche la domanda di condanna al risarcimento del danno va rigettata e sul punto la sentenza di primo grado va confermata.
5. Insussistenza del diritto alle provvigioni sulle fatture del novembre 2018.
La sentenza avrebbe errato nel riconoscere il diritto alle provvigioni di cui alle fatture nn. 8 e 9 del 8.11.2018. Non sarebbe, infatti, chiarito quali sarebbero i clienti procacciati, quale il volume d'affari realizzato. Le fatture, di per sé, stante la genericità e indeterminatezza, nulla proverebbero. Nemmeno
è provato che gli affari siano conclusi e abbiano avuto regolare esecuzione.
La censura non coglie nel segno. In primo grado, infatti, la ha allegato il volume d'affari del CP_1
2017 e del secondo trimestre del 2018 in relazione al quale ha emesso le due fatture. Ha, pure allegato,
i nominativi dei clienti procacciati ed ha chiesto alla di produrre l'estratto delle Parte_1 forniture effettuate ai predetti clienti.
Orbene, è principio di diritto consolidato (Sez. 2, Sentenza n. 17575 del 31/05/2022; in termini, Sez.
2, Sentenza n. 9064 del 31/03/2023, sez. 2, Sentenza n. 34690 del 30/11/2023) che "(i)n tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art.
1748 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente
l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c.". In precedenza (Sez. L, Sentenza n.
18586 del 05/09/2007, Rv. 598682 - 01), era stato chiarito che "(l')art. 1748 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2, ha riconosciuto il diritto dell'agente di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, non appare conforme a diritto la reiezione, come nella specie, dell'istanza dell'agente mirante, indipendentemente dall'espletamento di consulenza tecnica, all'acquisizione della documentazione in possesso solo del preponente, indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati quantitativi, l'allegazione relativa all'aumento del numero dei clienti e del volume degli affari nel corso degli anni;
né è imputabile alla parte la carenza di indicazione di tali dati quantitativi, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico del preponente".
Con riferimento al diritto all'esibizione di tutta la documentazione, in relazione al quale l'art. 1748
c.c. ha subito, nel tempo, modifiche, deve rilevarsi che attualmente è l'art. 1749 c.c. a prevedere che
“l'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi;
è peraltro legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili impartito dal giudice di merito alla medesima preponente, anche con riferimento ai contratti per i quali non è applicabile, per ragioni temporali, l'art. 2 d.lgs. n. 303/1991, che, nel riconoscere — in attuazione della direttiva comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 — il diritto dell'agente ad ottenere un estratto delle scritture contabili, ha fornito un autorevole criterio interpretativo delle norme previgenti. Tale principio deve essere coordinato con la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall'ordinamento all'ordine di esibizione predetto, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative (Cass. n. 14968/2011).
A proposito della esibizione dei libri contabili al fine di rendere effettivo il diritto dell'agente ex art. 1749, c.c., si è anche precisato (Sez. L, Sentenza n. 10046 del 14/04/2023, Rv. 667411 - 02) che "a) in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre che della distinzione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. 14 gennaio 2016, n.
486; Cass. 18 luglio 2022, n. 22536); b) nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione,
l'agente, al quale l'art. 1748 c.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2) riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto ad un fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell'art. 210 c.p.c.
(Cass. 31 maggio 2022, n. 17575): dovendo peraltro la parte, che agisca al fine di ottenere
l'esibizione documentale - essendo il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, riconosciuto dall'art. 1749 c.c., funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia (in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili) - dedurre
e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto) e
l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento sia finalizzata l'istanza (Cass. 29 settembre 2016, n. 19319; Cass. 13 maggio 2019, n. 12660)".
Orbene, alla luce di quanto premesso, e stante il dovere di buona fede da parte del preponente di mettere a disposizione del procacciatore tutti gli elementi di contabilità interna utili a prova e calcolare le provvigioni dovute, deve ritenersi che nel caso de quo non sia necessario provvedere ai sensi dell'art. 210 c.c., nonostante la richiesta in tale senso del creditore. Questi, infatti, ha allegato elementi sufficienti per il calcolo delle provvigioni e, in particolare, ha allegato il volume degli affari riconducibili alla sua attività, la percentuale delle provvigioni e il buon esito degli affari. A fronte di tali precise allegazioni il preponente si è limitato ad una generica contestazione senza fornire una ricostruzione alternativa e senza produrre in giudizio gli elementi chiesti dal procacciatore. Tale comportamento, è valutabile ai sensi dell'art. 116 cpc e, unitamente alle allegazioni comunque articolate dalla e alla genericità della contestazione induce a ritenere provata la spettanza CP_1 della somma come quantificata dal procacciatore.
Per tali motivi l'appello va rigettato anche sotto tale profilo.
6. Va, infine, rigettato l'appello in punto di spese.
Stante, infatti, l'accoglimento parziale della domanda articolare dalla appare corretta la CP_1 compensazione per metà delle spese di lite.
7. Le spese del grado vanno integralmente compensate attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa le spese del grado.
Napoli, 23.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro