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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/12/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza sezione Civile nella persona della giudice on. IA MO de IV ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 31.12.2019 al N° R.G.C.A. 1398/2019, promossa da
, con il patrocinio dagli Avv.ti Elena UCCISI e Maurizio VOLPINI, Parte_1 anche disgiuntamente tra loro
-ATTORE-
quale Amministratore di Sostegno sig. con il Controparte_1 Controparte_1 patrocinio dagli Avv.ti Elena UCCISI e Maurizio VOLPINI, anche disgiuntamente tra loro
-Interveniente ad adiuvandum- contro
(ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato) e Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'Avv. Aldo URCIUOLO
[...]
CONVENUTE
OGGETTO: vendita beni mobili
Conclusioni
Per l'attore: NEL MERITO: A) pronunciare l'annullamento ex art 428 c.c. dell'atto di vendita del 6.7.2018 avente ad oggetto l'autovettura K14 A A03 tg. FN475CW, telaio nr. CP_4
VNVK1400658317166, con firma autenticata da in qualità di incaricato con delega nr. Persona_1
315 del 14.1.2014 da titolare dello STA FI 0289, stante l'incapacità naturale di Persona_2 al momento della sottoscrizione del trasferimento di proprietà per le ragioni esposte in Parte_1 atti e tenuto conto del grave pregiudizio che tale negozio ha comportato per tale soggetto, che si trova a dover far fronte
pagina 1 di 12
mensilmente alle rate di un finanziamento di euro 18.756,00, sottoscritto per l'acquisto di un veicolo di cui lui non beneficia in alcun modo per essere esso intestato a e nella disponibilità di Controparte_2 CP_3
; B) in via di reconventio recoventionis, nell'ipotesi che il Tribunale dovesse ritenere configurabile un atto
[...] di liberalità, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione in quanto priva della forma dell'atto pubblico di cui all'art. .782 c.c. e/o accertare e dichiarare l'annullamento della prospettata donazione ai sensi dell'art. 775 e dell'art.
428 c.c. stante l'incapacità naturale in cui versa he, come tale, è incapace di donare;
IN OGNI CASO Pt_1 condannare le convenute alla restituzione del veicolo detto con i conseguenti pronunciamenti con riguardo alla titolarità del diritto di proprietà, con vittoria di spese di lite, ivi comprese le spese del procedimento di sequestro conservativo e di reclamo;
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per la chiamata a chiarimenti del CTU Prof. er le ragioni Per_3 di cui alla nota di trattazione scritta per l'udienza del 24.1.2024.
Per le convenute: Per il rigetto di ogni domanda attorea, accertata la capacità di intendere e di volere di
, voglia dichiarare la validità del contratto di vendita del 6.7.2018 avente ad oggetto la Parte_1 detta autovettura e per l'effetto revocare il sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 16.5.2019; NON
ACCETTA il CONTRADDITTORIO sulla domanda formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. e ne rileva l'inammissibilità in quanto tardiva. Chiede dichiararsi l'inammissibilità delle produzioni documentali nr. 28 e 29 effettuate con la nota di controparte del 23.6.2023; si oppone alla convocazione del CTU a chiarimenti ed essendosi il sig. costituto amministratore di sostegno di Controparte_1 Parte_1 si chiede che la testimonianza resa dallo stesso all'udienza del 8.4.2021 venga estromessa dal giudizio e non venga tenuta in considerazione ai fini del decidere;
Con vittoria delle spese di lite.
Esposizione dei Fatti
In atto di citazione, ritualmente notificato alle convenute come sopra emarginate in data 24 gennaio 2019, narra di aver conosciuto le sigg.re Parte_1 CP_2
e la di lei figlia quali ex sue vicine di pianerottolo nel periodo
[...] Controparte_3
1994/2003 durante il quale conviveva, con la moglie e la suocera, nell'abitazione sita in Campi
Bisenzio, Via Orly nr. 25; deceduta la coniuge e allontanatosi dall'abitazione familiare, i Pt_1 trasferiva nell'appartamento della madre in Firenze, Via del Ghirlandaio nr. 39.
Dopo molti anni, precisamente nel 2015, incontrava causalmente Pt_1 CP_3
con la quale avviava delle frequentazioni e si scambiava confidenze al punto che
[...] [...]
gli chiedeva degli aiuti economici che egli decideva di concederglieli, corrispondendole sia CP_3 denaro in contante – per un importo complessivo di euro 30.000 – che sottoscrivendo un contratto di pagina 2 di 12 finanziamento con la società COMPASS di euro 6.890,00, importo che poi corrispondeva alla medesima assumendosi in via esclusiva l'obbligo di restituire il prestito in nr. 60 rate CP_3
(oltre gli interessi, per la somma complessiva di euro 9.860,87).
Successivamente lo convinceva ad acquistare un'autovettura nuova e CP_3 precisamente una IS IC K14 A A03 tg. FN475CW per l'importo di euro 12.950,00, per cui sottoscriveva un ulteriore finanziamento per complessivi euro 18.756,00 di cui si Pt_1 assumeva l'obbligo di pagamento delle nr. 72 rate mensili (di euro 260,50 ciascuna) e sosteneva le ulteriori spese di immatricolazione e di intestazione;
detta autovettura, tuttavia, una volta consegnatagli il 5.7.2018 dalla concessionaria, la cedeva il 6.7.2018 a per il prezzo di euro 200 Controparte_2
(di cui non vi è nemmeno prova dell'avvenuta corresponsione).
una volta compreso che non lo avrebbe mai aiutato a sostenere Pt_1 CP_3 gli onerosi impegni finanziari assunti, tenendo conto anche della propria difficile situazione economica
(essendo titolare di una sola pensione di circa 1200 mensili) e di “una sua personale fragilità emotiva e psicologica” nell'affrontare le difficoltà (non avendo più persone di riferimento appartenenti alla sua famiglia), decideva di sporgere querela avverso e ritenendole responsabili CP_3 CP_2 per aver sfruttato le sue per fargli compiere una serie di atti e negozi giuridici onerosi per ottenere benefici economici.
In questa sede chiede l'annullamento del contratto del 6.7.2018 di vendita a Pt_1
dell'autovettura IC, sostenendo la propria incapacità (naturale) al momento della CP_2 stipula, facendo leva sul “suo stato di debolezza, anche emotiva, suscettibile di dar luogo ad una formazione alterata della propria volontà…di essere un uomo agevolmente influenzabile, poco incline ad autodeterminarsi e propenso a credere
a tutto quanto gli viene raccontato e a farsi convincere a compiere negozi giuridici senza comprendere realmente il significato e gli effetti conseguenti”, comprovato dalla relazione dello psichiatra dott. Andrea BALLERINI che lo descrive nel dicembre del 2018 come una persona “con un infantilismo di fondo che sembra permeare tutta la vita che, fino a quando è stato compensato sia dalla presenza di figure femminili (moglie, suocera, madre) sia da quella dei suoi compagni di lavoro, è stato in qualche modo, seppur parzialmente, contenuto. Da quando il paziente è solo, l'infantilismo è emerso con chiarezza sia nella incapacità di gestire la quotidianità, sia nella incapacità di gestire il proprio denaro. Tutto questo ha reso il paziente suscettibile di raggiri da parte degli altri, di influenzabilità e di suggestionabilità”. pagina 3 di 12 Con ricorso ex artt. 670 e 669 quater c.p.c. ha chiesto il sequestro giudiziario del Pt_1 predetto veicolo e la nomina del custode ex art. 676 c.p.c.; fissata l'udienza nel sub procedimento R.G.
1398-1/2019, le convenute si costituivano con memoria difensiva del 29.4.2019 non contestando la ricostruzione dei fatti né l'importo delle somme di denaro ricevute, né i finanziamenti né l'acquisto dell'autovettura.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e disponeva il sequestro giudiziario dell'autovettura con ordinanza del 16.5.2019 che veniva confermata, in sede di reclamo, dal Collegio che, peraltro, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Firenze ai fini dell'eventuale ricorso da parte del P.M. per la nomina di un amministratore di sostegno di tale Parte_1 ultimo procedimento è stato poi aperto su richiesta dello stesso attore, anticipando l'iniziativa della
Procura della Repubblica ed è terminato con la nomina del sig. quale A.d.S.; Controparte_1
l'attore, previa autorizzazione del giudice tutelare, si è ricoverato presso la RSA in Firenzuola, dove attualmente vive.
Le convenute, costituitesi (in cartaceo) nel presente giudizio di merito con comparsa di risposta solo in occasione della prima udienza del 20.6.2019, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, rappresentando la circostanza che tra l'attore e era nata una relazione sentimentale e che CP_3 con la vendita dell'autovettura a al prezzo di euro 200, avrebbe inteso CP_2 Pt_1
“semplicemente fare un regalo a ”; hanno escluso intenti truffaldini o di raggiro e hanno CP_3 contestato le valutazioni espresse dal dott. Ballerini in data 4.12.2018 perché non afferenti alla data del
6.7.2018; per l'effetto chiedono l'accertamento in capo all'attore della piena capacità naturale e di autodeterminazione nel compimento del negozio giuridico di cui hanno chiesto di confermare la validità.
Stante la costituzione avvenuta in udienza, parte attrice ha chiesto un rinvio per esaminare la comparsa e l'eccezione riconvenzionale ivi proposta (che si ha quando il convenuto contrappone all'attore un proprio diritto al fine di ottenere il rigetto della sua domanda), per cui la causa è stata rinviata alla nuova prima udienza di trattazione del 1.10.2019, nella quale l'attore ha proposto la domanda di nullità dell'atto di cessione dell'autovettura, perché, quale donazione, non è stata disposta con atto pubblico e/o per l'annullamento della prospettata donazione ai sensi e per gli effetti degli artt.
775 e 428 c.c., stante l'incapacità naturale dell'attore. pagina 4 di 12 Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., con ordinanza del 3.11.2020 sono stati ammessi i capitoli di prova ritenuti rilevanti ai fini del decidere;
all'udienza dell'8.4.2021 sono state assunte le dichiarazioni di (già Controparte_1 Testimone_1 Persona_4 nominata custode dell'autovettura sequestrata per gli effetti dell'ordinanza del 16.5.2019), Testimone_2
, , ; è stata altresì
[...] Persona_5 Testimone_3 Testimone_4 espletata CTU volta ad accertare, se possibile, se, al momento dei fatti di causa, fosse Pt_1 effettivamente in grado di intendere e volere e/o in stato di incapacità naturale;
il relativo incarico è stato conferito al dott. all'udienza del 11.1.2022 e la relazione è stata depositata il Persona_6
24.5.2022; avverso le conclusioni raggiunte dal CTU, parte attrice ha chiesto che vengano forniti dal
CTU dei chiarimenti per alcune incongruenze ravvisate nel suo elaborato.
In data 23.06.2022 nel frattempo nominato A.d.S. del fratello, si è Controparte_1 costituito in giudizio ad adiuvandum1 del fratello, facendo proprie le difese domande ed eccezioni già sollevate da Parte_1
Le parti sono state invitate dal (subentrante nuovo) giudice ad esperire la mediazione (delegata)
e a dare conto dell'esito per l'udienza del 14.12.2022; il procedimento, tenutosi presso l'OCF, si è concluso con “verbale di mancato accordo” in data 14.10.2022.
La causa è stata assegnata ex D.P. nr. 70/2022 e 103/2022 ad altro giudice che, con ordinanza del 24.5.2024, ha ammesso l'interrogatorio formale dell'attore; l'incombente istruttorio è stato assunto all'udienza del 3.12.2024.
Per gli effetti del D.P. nr. 95 del 2025, la causa è stata assegnata all'odierno giudicante che, dopo aver invitato le parti a versare in PCT tutti gli atti difensivi e i documenti ad essi allegati (al fine di formare in modo completo il fascicolo di ufficio telematico), ha trattenuto la causa in decisione pagina 5 di 12 successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dall'udienza del
26.09.2025.
Motivi della decisione
Sulla capacità naturale di Parte_1
In occasione del colloquio che l'attore ebbe in data 4.2.2020 con il CTU dott. Per_6 il primo rese le seguenti dichiarazioni: “La mi conosceva fin da bambino, ma non ci
[...] CP_3 eravamo mai frequentati. Un giorno ci siamo incontrati da un parrucchiere, mi ha chiesto di parlarmi e mi ha detto che aveva dei problemi finanziari, doveva avere dei soldi dalla liquidazione di una società e mi ha spolpato un bel po' di soldi. Mi diceva che aveva bisogno e che mi avrebbe reso tutto. Io sono una persona che vorrebbe che il mondo fosse diverso
c, he tutti avessero i soldi necessari, ho fiducia nelle persone e per questo nonostante tutto le davo fiducia. Con lei c'è stato anche un rapporto affettivo e fisico, si faceva solo sesso, credo che lei sia stata con me per i soldi. Un giorno mi disse che aveva bisogno di un'auto nuova ma non poteva chiedere un finanziamento perché era protestata, così mi chiese di prenderla a nome mio e io la presi con i miei soldi. Siano andati all'agenzia e ha fatto tutto lei, a me non interessava la marca dell'auto, tanto era per lei e doveva pagarla lei. Poi mi disse che la macchina non poteva essere intestata a mio nome e l'assicurazione intestata ad un'altra che pagava, così mi propose di intestare la macchina a sua madre. Io mio fidavo di lei così siamo andati all'Aci per fare le volture che ha pagato lei. A me non interessava la cifra che metteva sulle volture perché tanto le rate doveva pagarle lei. La cifra era bassa per pagare meno tasse. E' come quando si vende una casa che vale 100 e si mette a 30. Io ho fatto quello che ho fatto perché ero convinto che avrebbe dovuto pagare tutto lei e io non ci avrei rimesso nulla, per questo il prezzo di vendita non mi interessava.”
In sede di interrogatorio formale del 3.12.2024, ha sostanzialmente Parte_1 confermato quanto sopra: “Sentito sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c. di parte convenuta, risponde: Sul cap. 1) risponde: no. Sul cap. 2) risponde: l'ho conosciuta quanto vivevo da mia suocera con mia moglie perché abitava in un appartamento nello stesso piano. Sul cap. 3) risponde: no. Ricordo che nel 2019 sono stato ricoverato nella RSA in Loc. Covigliaio. Sul cap. 4) risponde: no e non è mai venuta a trovarmi nella RSA dove ero ospitato. Sul cap. 5) risponde: no. La signora non poteva ottenere finanziamenti perché aveva dei protesti e allora io ho sottoscritto per lei il finanziamento per l'acquisto dell'auto con l'accordo che lei stessa avrebbe provveduto al pagamento delle rate. Sul cap. 6) Risponde : sì Sul cap. 7) Risponde: Si per quanto sopra ho detto, ho accettato di intestare la macchina alla mamma della sig. Sul cap. 8) e 9) Si dà atto che viene mostrato alla parte il doc. 1) allegato CP_3 all'atto di citazione. Risponde: sì la firma sul documento è mia e ne confermo il contenuto. Sui cap. 10) e 11) , si dà atto che viene mostrato alla parte il doc. 2) allegato all'atto di citazione, risponde: sì confermo. Sui cap. 12) e 13) si dà atto pagina 6 di 12
che viene mostrato al teste il doc. n. 3) allegato all'atto di citazione, risponde: sì confermo. Sul cap. 14) risponde: mio fratello non c' entra niente. Ho fatto causa perché la signora non pagava la rata del finanziamento e dovevo provvedervi io. Sul cap. 15) risponde: Sì. Sui cap. 16) e 17) risponde: no, non ho mai avuto soldi dalla sig. semmai CP_3 talvolta le ho dato io dei soldi che lei stessa mi chiedeva per le sigarette, per la benzina e per le medicine alla nonna”.
Le conclusioni del CTU dott. – che vengono fatte proprie dal giudicante per essere Per_6 esaustive e raggiunte dopo essersi confrontato con i CCTTPP – sono coerenti rispetto alle superiori dichiarazioni: “ è un uomo di 67anni privo di patologie psichiatriche afferenti all'Asse I del DSM Parte_1
V Non presenta Disturbi della personalità classificati in Asse II del predetto manuale e il suo livello cognitivo è da considerarsi modesto ma sostanzialmente nei limiti della norma tenuto conto anche del fatto che il p. ,fino a 5 anni fa , ha lavorato come autista di furgoni espletando una mansione scarsamente compatibile con un deficit cognitivo significativo
Ciò che è apparso evidente è una sua fragilità caratteriale e una certa superficialità critica nell'approccio con gli altri, specie sul piano affettivo, caratteristiche queste di cui il paziente sembra comunque consapevole dal momento che egli stesso si definisce “buono , ingenuo e che si fida troppo degli altri” . Non vi è dubbio che queste caratteristiche hanno avuto un ruolo nel suo rapporto con la e con il suo acconsentire alle varie richieste di questa, anche in termini CP_3 economici. Premesso quanto sopra, si deve precisare che il quesito del Giudice verte sulla sussistenza o meno della capacità naturale del al momento dei fatti. In altri termini occorre valutare se al momento dell'acquisto dell'auto e delle Pt_1 successive volture per intestarla alla madre della il p. fosse capace di intendere e volere. La capacità naturale CP_3 consiste infatti nella capacità del soggetto di comprendere e valutare la propria condotta e di determinarsi liberamente nelle proprie scelte e azioni. In questo contesto non sono emersi elementi tali da presupporre tale incapacità. Il quando ha acquistato l'auto, sapeva che essa sarebbe stata intesta alla (“mi disse Pt_1 CP_3 che aveva bisogno di un'auto nuova ma non poteva chiedere un finanziamento perché era protestata così mi chiese di prenderla a nome mio e io la presi con i miei soldi . …. a me non interessava la marca dell'auto tanto era per lei e doveva pagarla lei”). Anche in relazione al prezzo pattuito per le volture a nome della madre della il p. era CP_3 consapevole di quello che faceva e non si è opposto non perché non si rendesse conto della sproporzione di prezzo, ma perché “a me non interessava la cifra che metteva sulle volture perché tanto le rate doveva pagarle lei. La cifra era bassa per pagare meno tasse. E' come quando si vende una casa che vale 100 e si mette a 30 Io ho fatto quello che ho fatto perché ero convinto che avrebbe dovuto pagare tutto lei e io non ci avrei rimesso nulla, per questo il prezzo di vendita non mi interessava” .
pagina 7 di 12 Il CTU conclude che era del tutto consapevole del contenuto e degli Parte_1 effetti degli atti che poi ha firmato il 6.7.2018 e ha escluso sia la presenza di una patologia psichiatrica sia che sussistesse uno stato di incapacità naturale.
Ciò in quanto quest'ultima si manifesta solo quando una persona, nel momento esatto in cui compie un atto giuridico, si trova in uno stato di mente tale da non poter comprendere il significato e le conseguenze delle sue azioni o di decidere in modo libero e consapevole e tale condizione non è stata riscontrata.
Del resto, uno stato di forte emozione o una certa “stranezza” caratteriale o una certa prodigalità non sono sufficienti a ritenere l'incapacità naturale: è necessario che il disordine psichico sia così intenso da compromettere seriamente le facoltà intellettive o volitive ovvero che privi il soggetto in maniera assoluta della capacità di autodeterminarsi e di aver coscienza dei propri atti.
Considerando che è difficile avere una prova diretta e inconfutabile dello stato mentale di una persona in un preciso istante del passato, può tenersi conto delle circostanze che hanno preceduto il compimento dell'atto: a tale riguardo va valorizzata la circostanza che il 7.9.2017 l'attore si era già recato presso i Carabinieri di Campi Bisenzio dichiarando non solo di aver consegnato a CP_3 una somma cospicua di denaro in contanti convinto che gli sarebbe stata restituita, ma anche di aver avuto durante gli ultimi tre anni diversi rapporti sessuali con – con ciò giustificando il CP_3 particolare “rapporto” instauratosi sul piano economico ha anche cura di precisare di Pt_1
NON avere con una relazione sentimentale né di soffrire di alcuna patologia mentale, CP_3 così manifestando consapevolezza della propria condizione di vita.
Per le considerazioni che precedono viene definitivamente rigettata l'istanza per chiarimenti del
CTU avanzata da parte attrice e, accertata la capacità naturale ovvero la capacità di intendere e di volere di alla data del 6.7.2018, viene rigettata la domanda IN TESI proposta Parte_1 dall'attore.
Sull'ammissibilità della domanda attorea in recoventio reconventionis formulata all'udienza del
1.10.2019.
Le convenute ammettono nella loro comparsa di costituzione e risposta (v. pag. 5) che il passaggio di proprietà della macchina Nissan Micra da a costituisce un “atto di Pt_1 CP_2
pagina 8 di 12
liberalità” e non una compravendita e, a fronte di tale eccezione riconvenzionale, l'attore, tempestivamente e legittimamente ex art. 183 c.p.c. (previgente), ha formulato in occasione della prima udienza del 1.10.2019 - in “reconventio reconventionis” - la domanda di accertamento della nullità della donazione per mancanza del necessario atto pubblico di cui all'art. 782 c.c. e/o in ogni caso per l'incapacità di donare ai sensi e per gli effetti degli artt. 775 e 428 c.c..
La domanda si pone in diretta conseguenzialità con l'eccezione formulata dalle convenute, trattandosi di domanda che trova giustificazione nell'eccezione proposta (cfr. ex pluris Cass. 23.06.2015,
n. 12890; la reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse cfr. Cass. Sez. 1, n. 26782 del 22 dicembre 2016 e v. anche Cass. 18.3.2003 nr.
3991).
La domanda non costituisce un'inammissibile mutatio libelli poiché “il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica” (cfr. Cass. 18.11.2008, n. 27406, nonché Cass.
23.09.2009, n.14646).
Nel caso di specie i fatti materiali che sono posti a fondamento della pretesa azionata dall'attore sono i medesimi di cui alla domanda originaria;
difatti il passaggio di proprietà dell'auto avvenuto in data 6.07.2018 e contenuto nell'atto di vendita di cui al documento di parte attrice n. 12 non è contestato ed è lo stesso fatto materiale posto a fondamento sia della domanda di annullamento ex art
428 c.c. che della domanda di nullità della liberalità per difetto di forma.
Principi ribaditi anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 22404 del 3.09.2018 e n. 23167 del 27.09.2018) laddove hanno chiarito che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Inoltre, la
“concentrazione” delle domande evita il rischio di giudicati contrastanti e non frustra il diritto di difesa della controparte, in quanto l'eventuale modifica avviene con riguardo e in connessione alla stessa vicenda sostanziale e, in ogni caso, alla parte viene assegnato un congruo termine per difendersi e pagina 9 di 12 controdedurre anche sul piano probatorio (v. S.U. 12319/2015).
Nel merito
Ciò premesso, l'atto di vendita – inteso come atto di liberalità - è nullo per difetto di forma, stante il mancato intervento del Notaio (l'atto di vendita è firmato da un mero delegato ACI) e della conseguente rogitazione e dell'intervento dei testimoni.
Nella fattispecie, infatti, non si verte né nella diversa ipotesi di donazione indiretta che, a fronte dell'esonero dai requisiti di forma di cui sopra, presuppone che il bene venga donato ed intestato al
“donatario” (nel caso di specie, invece, l'autovettura è stata venduta ed intestata non a CP_4 [...]
ma a né la donazione di modico valore ex art. 738 c.c. CP_3 Controparte_2
(trattandosi di un'autovettura nuova e di valore intorno a 13.000 euro circa, che costituisce un importante spesa per chi, come l'attore, è un pensionato che vive con un migliaio di euro al mese, dunque in grado di incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante).
Non ricorre nemmeno l'ipotesi della liberalità d'uso, poiché il regalo non è giustificato dal fatto che colui che lo compie intende osservare un uso, ovvero adeguarsi ad un costume vigente nell'ambiente sociale di appartenenza.
Né la “vendita” può ritenersi un regalo tra “fidanzati” non collegato alle nozze (di cui appunto non è prevista dall'ordinamento la restituzione) ovvero fatto in occasione di una festività (Natale, compleanno) o di ricorrenze (anniversario di fidanzamento) per difetto della prova dell'esistenza tra l'attore e di una relazione sentimentale. CP_3
Relazione che già è stata esclusa da ma che non può evincersi da quanto Pt_1 affermato dal teste , figlio e nipote delle convenute, sia per l'importante legame familiare Per_5 che lo lega alle stesse (incidente sulla sua attendibilità), sia perché ha appreso da sua madre l'asserita relazione, sia perché l'attore ha garantito nell'interesse del teste in data 11.07.2018 (appena dopo 5 giorni dalla fittizia vendita della macchina per cui è causa alla di lui nonna) un finanziamento COFIDIS
S.p.a. per la somma di oltre euro 24.000,00 (cfr. doc. 21); circostanze che depongono per ritenere il teste interessato (anche se di fatto) ad un esito favorevole della presente causa per le sue congiunte.
Anche la teste riferisce della relazione sentimentale sol perché così Testimone_3 le è stato narrato dalle convenute e non offre alcun elemento probatorio derivante da una sua diretta pagina 10 di 12 osservazione di condotte qualificanti;
l'aver visto e insieme per andare a prendere Pt_1 CP_3 un aperitivo è circostanza alquanto neutra che non depone in modo univoco per l'esistenza di una relazione , visto e considerato che la teste esclude che Testimone_4 CP_3 frequentasse l'abitazione dell'attore, nonostante questi abitasse da solo.
Infine, nemmeno quanto dichiarato da pare rilevante ai fini di Controparte_1 comprovare la detta relazione.
Definitivamente si dichiara la nullità dell'atto di vendita del 6.7.2018 avente ad oggetto l'autovettura IS IC K14 A A03 tg. FN475CW, telaio nr. VNVK1400658317166, con firma autenticata da in qualità di incaricato con delega nr. 315 del 14.1.2014 da Persona_1 [...] titolare dello STA FI 0289 e per l'effetto e Per_2 Controparte_2 CP_3 sono condannate alla restituzione del detto veicolo in favore di .
[...] Parte_1
Viene confermato il sequestro giudiziario.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio tariffario previsto per le cause di valore fino ad euro 26.000 secondo il DM 55/2014 relativamente alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e secondo il DM 147/2022 per la fase decisoria;
per la fase cautelare, viene liquidata la somma di euro 1.200 a titolo di compenso professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza Sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda formulata da all'udienza del 1.10.2019, dichiara la nullità Parte_1 dell'atto di vendita del 6.7.2018 avente ad oggetto l'autovettura IS IC K14 A A03 tg.
FN475CW, telaio nr. VNVK1400658317166, con firma autenticata da in qualità Persona_1 di incaricato con delega nr. 315 del 14.1.2014 da titolare dello STA e Persona_2 C.F._1 per l'effetto e sono condannate alla restituzione del Controparte_2 Controparte_3 detto veicolo in favore di che ne è proprietario. Parte_1
Condanna altresì le convenute, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 6.116 (4.916+1200) per compenso professionale, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
pagina 11 di 12 Le spese di CTU medico legale sono a carico di parte attrice.
Firenze, 23 dicembre 2025
La giudice on.
IA MO de IV
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Difatti l'amministratore di sostegno è un gestore degli interessi del beneficiario, nominato in ausilio di una persona che per sue difficoltà anche temporanee, fisiche o psichiche, non è in grado di provvedere in modo del tutto autonomo alla tutela dei propri interessi. L'amministratore può essere eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, ma alla sua nomina non si associa di per sé la perdita della capacità processuale della parte assoggettata ad amministrazione, diversamente da quanto avviene nell'interdizione. L'apertura dell'amministrazione di sostegno non comporta la perdita della capacità processuale del beneficiario cfr. Cass., Sez. III civ., Ord. 20 giugno 2024 n. 17113