Articolo 5 della Legge 2 maggio 1984, n. 117
Articolo 4
Versione
1 giugno 1984
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 1 giugno 1984