Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(SV), il 30/09/1969, residente in [...]11 16010
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
MANNU GIORGIA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...], il Parte_2 C.F._3
02/04/1973, residente in [...]11 16010 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MANNU
GIORGIA (C.F. ), che la rappresenta e difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
30.01.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 18/10/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita a Serra Riccò (Ge) Via Chiocchetti Manlio nr. 11, verrà assegnata alla IG.ra , nella quale vivrà con la figlia minorenne Parte_2
, fino alla sua indipendenza economica;
Persona_1
3. la IG.ra si accollerà le utenze e le spese di amministrazione relative Pt_2
alla casa coniugale, mentre per le spese straordinarie provvederà il IG. Pt_1
4. il IG. si impegna a spostare il proprio domicilio entro un mese Pt_1 dall'omologa della separazione, presso l' immobile già di sua proprietà per ¾ ed un terzo di sua madre, sito in via Prima Costa Reale nr. 24 - 17031 Albenga;
5. la figlia pur essendo collocata presso la madre, resterà affidata ad Per_1
entrambi i genitori, il IG. potrà vedere la figlia nel corso della Pt_1
settimana purché comunichi previamente il suo arrivo alla madre il giorno prima;
6. nei week end vigerà il principio dell'alternanza con uno o con l'altro genitore, preferibilmente dal venerdì sera con rientro alla domenica sera.
7. I genitori hanno diritto a trascorrere rispettivamente un periodo di vacanza con
, da concordarsi e comunque complessivamente non superiore a due Per_1
settimane anche non consecutive, nel corso dell' anno, previa comunicazione almeno due settimane prima , le festività natalizie e pasquali seguiranno il regime dell'alternanza previo accordo;
8. tutti i mobili, le suppellettili, gli arredi e i corredi contenuti nella ex casa coniugale verranno equamente suddivisi tra i coniugi entro sei mesi dall'udienza, ciò che verrà lasciato si intenderà abbandonato;
9. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la somma di Euro Pt_1 Pt_2
1.000,00 così suddivisi € 400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia e la somma di € 600,00 come contribuzione al mantenimento per Per_1
la IG.ra rivalutabili ai fini ISTAT , questa contribuzione viene stabilita Pt_2
come perequazione sulla base reddituale nonché dell'attuale mantenimento complessivo della figlia.
10. le spese straordinarie previamente comunicate e concordate (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, vacanze studio) come meglio specificate nel protocollo del Tribunale di Genova Art. 47 quater O.G. capo IV punto 35.1 della circolare sulla formazione delle tabelle del 2016, che i coniugi dichiarano di aver
3 letto , verranno suddivise in ragione del 50% fino a quando la figlia non sarà economicamente indipendente;
11.I coniugi dichiarano e si danno atto di aver già definito in maniera bonaria ogni altra situazione patrimoniale pendente tra loro e dichiarano altresì che, con il puntuale adempimento di quanto tra loro come sopra convenuto, null'altro avranno a che pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione connessi con la separazione”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998, Numero 23, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
4