Articolo 94 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 93Articolo 95
Versione
15 marzo 1973
Art. 94.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973, della somma di complessive lire 103.213.200.000 autorizzata con l'articolo 93 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
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