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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
PU 280/2025
L.G. 280-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 3 dicembre 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 280-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 05 settembre 2025
DA
, C.F. , nato in [...], il 04 marzo Parte_1 C.F._1
1979 e residente a [...], al n. 17 della Via Tonale, e
[...]
C.F. , nato in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a sesto San Giovanni (MI), al n. 17 della Via Tonale entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso lo Studio del difensore di fiducia, Avv. Maria Rosaria Brancaccio, sito in
Milano al nr. 3 della Via Fontana, come da nomine in atti e che dichiara che il numero di telefax dove far pervenire le comunicazioni è il 02.87396374 e la casella di posta certificata è:
Email_1
CONTRO
(C.F. titolare della ditta individuale denominata Controparte_1 C.F._3
, con sede legale in Monza al n. 11 della Via Controparte_2
Toscana PEC: Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 05 settembre 2025 i ricorrenti chiedevano l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di titolare Controparte_1 della ditta individuale denominata;
Controparte_2
• fissata l'udienza al 14 ottobre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato in data 8 settembre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7, CCII mediante inserimento nell'area web riservata;
• il debitore non si è costituito, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- visura storica dell'impresa individuale estratta dal registro delle Imprese;
- certificazione Inps dei debiti contributivi;
- certificazione dei debiti tributari,
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in Monza Via
Toscana n. 11, e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L' entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli CP_3 atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell' possono essere individuati ulteriori CP_3 CP_4 documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale dell'attività, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali creditori della somma complessiva di
€ 57.237,62 in virtù di sentenze n. 572/2025 e n. 151/2022 del Tribunale di Monza – Sezione
Lavoro e precetti regolarmente notificati;
• il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie il debitore non si è costituito e pertanto non ha assolto all'onere della prova su di esso incombente, ed in ogni caso dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono ingenti debiti tributari e previdenziali, dai quali è ragionevole desumere un volume di affari superiore alle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lettera d);
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dai ricorrenti di € 57.237,62, ed inoltre risultano debiti per € 309.660,35 nei confronti dell'erario e per € 118.998,67 nei confronti dell'INPS, somme che permettono di superare la soglia di € 30.000;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
• deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978),
• può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 57.237,62),
- dalla ingente somma dei debiti nei confronti dell'erario (€ 309.660.35) e nei confronti dell'INPS (€ 118.998,67) risultanti dalle certificazioni acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento della società;
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dai ricorrenti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dai ricorrenti
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
) titolare della ditta individuale denominata C.F._3 Controparte_2
, con sede legale in Monza al n. 11 della Via Toscana PEC:
[...]
Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina al dott.ssa (c.f. , con studio in Via Italia n.39 - 20900 Monza (MB) Persona_1 C.F._4 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 marzo 2026 ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
L.G. 280-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 3 dicembre 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 280-1/2025 P.U. promosso con ricorso depositato in data 05 settembre 2025
DA
, C.F. , nato in [...], il 04 marzo Parte_1 C.F._1
1979 e residente a [...], al n. 17 della Via Tonale, e
[...]
C.F. , nato in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a sesto San Giovanni (MI), al n. 17 della Via Tonale entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente atto, presso lo Studio del difensore di fiducia, Avv. Maria Rosaria Brancaccio, sito in
Milano al nr. 3 della Via Fontana, come da nomine in atti e che dichiara che il numero di telefax dove far pervenire le comunicazioni è il 02.87396374 e la casella di posta certificata è:
Email_1
CONTRO
(C.F. titolare della ditta individuale denominata Controparte_1 C.F._3
, con sede legale in Monza al n. 11 della Via Controparte_2
Toscana PEC: Email_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 05 settembre 2025 i ricorrenti chiedevano l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di titolare Controparte_1 della ditta individuale denominata;
Controparte_2
• fissata l'udienza al 14 ottobre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato in data 8 settembre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7, CCII mediante inserimento nell'area web riservata;
• il debitore non si è costituito, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa all'udienza fissata per l'istruttoria pre-liquidazione giudiziale, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- visura storica dell'impresa individuale estratta dal registro delle Imprese;
- certificazione Inps dei debiti contributivi;
- certificazione dei debiti tributari,
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società, rimasta contumace, non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in Monza Via
Toscana n. 11, e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L' entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli CP_3 atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell' possono essere individuati ulteriori CP_3 CP_4 documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Monza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale dell'attività, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali creditori della somma complessiva di
€ 57.237,62 in virtù di sentenze n. 572/2025 e n. 151/2022 del Tribunale di Monza – Sezione
Lavoro e precetti regolarmente notificati;
• il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie il debitore non si è costituito e pertanto non ha assolto all'onere della prova su di esso incombente, ed in ogni caso dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono ingenti debiti tributari e previdenziali, dai quali è ragionevole desumere un volume di affari superiore alle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lettera d);
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dai ricorrenti di € 57.237,62, ed inoltre risultano debiti per € 309.660,35 nei confronti dell'erario e per € 118.998,67 nei confronti dell'INPS, somme che permettono di superare la soglia di € 30.000;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
• deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978),
• può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 57.237,62),
- dalla ingente somma dei debiti nei confronti dell'erario (€ 309.660.35) e nei confronti dell'INPS (€ 118.998,67) risultanti dalle certificazioni acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento della società;
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dai ricorrenti e cioè crediti di lavoro, peraltro assistiti da titolo esecutivo, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dai ricorrenti
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
) titolare della ditta individuale denominata C.F._3 Controparte_2
, con sede legale in Monza al n. 11 della Via Toscana PEC:
[...]
Email_2 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina al dott.ssa (c.f. , con studio in Via Italia n.39 - 20900 Monza (MB) Persona_1 C.F._4 pec che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_3 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 marzo 2026 ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti