Articolo 1764 del Codice civile
Articolo 1763Articolo 1765
Versione
19 aprile 1942
Art. 1764.

(Sanzioni).

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.

Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente