Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1764.
(Sanzioni).
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.
(Sanzioni).
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi piu' gravi puo' essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene e' soggetto il mediatore che presta la sua attivita' nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacita'.
Commentari • 4
- 1. Il contratto di mediazioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 6 giugno 2019 · 15.679429
[…] Così l'art. 1764 c.c. stabilisce una sanzione amministrativa in caso di mancata iscrizione. […]
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Giurisprudenza • 18
- 1. Trib. Torino, sentenza 23/06/2021, n. 3227Provvedimento: […] E' noto che il mediatore deve essere iscritto in apposito albo (istituito presso ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) per poter esercitare la propria attività e ciò anche in caso di esercizio occasionale, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative e l'obbligo di restituire la provvigione (v. art. 2, 3, 8 legge 3 febbraio 1989, n. 39; art. 40, legge 12 dicembre 2002, n. 273; art. 1764 c.c.).Leggi di più...
- art. 2231 c.c.·
- iscrizione albo mediatori·
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- art. 6 L. 39/1989·
- art. 11 DM 452/90