Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 390
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Esenzione IMU per alloggi sociali

    La Corte ha ritenuto che non sia configurabile una assimilazione giuridica tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) e gli alloggi sociali. Ha inoltre affermato che l'onere della prova spetta all'ente contribuente per dimostrare l'effettiva inclusione degli alloggi nella categoria degli alloggi sociali, prova che non è stata fornita.

  • Accolto
    Falsa od erronea applicazione dell'onere della prova

    La Corte ha concordato con l'appellante, ritenendo che l'onere della prova spetti al contribuente e che questo non abbia fornito la prova necessaria a dimostrare che gli alloggi rientrino nella categoria degli alloggi sociali.

  • Accolto
    Interpretazione restrittiva delle norme agevolative

    La Corte ha implicitamente accolto questo motivo, ritenendo che le norme sull'esenzione debbano essere interpretate restrittivamente e che non vi sia spazio per analogie o estensioni oltre i casi espressamente previsti.

  • Accolto
    Necessità di documentazione probatoria per la qualifica di "alloggio sociale"

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'appellato non fosse sufficiente a dimostrare l'inclusione degli alloggi nella categoria degli alloggi sociali, in particolare per quanto riguarda la parametrazione dei canoni di locazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 390
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 390
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo