TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/09/2025, n. 7204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7204 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20255/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Susanna Terni Presidente dott.ssa Valentina Boroni Giudice Relatore dott. ssa Antonella Cozzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20255/2021 promossa da:
c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. PEDRAZZOLI Parte_1 C.F._1
Antonio del Foro di Novara presso il cui Studio in Milano, piazza Castello n. 1 è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._4 Persona_1
C.F. ,
[...] Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), Parte_2 C.F._6
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._7 Parte_4
, in qualità di eredi di (C.F. C.F._8 Persona_1
C.F._9
Tutti con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA ANTONIO, elettivamente domiciliati in VIALE MONTE
NERO, 66 20135 MILANO presso il difensore avv. GIUFFRIDA ANTONIO
pagina 1 di 12 (C.F. Parte_5 Parte_6
, con il patrocinio dell'avv. PERIN ANNA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._10
GRESSONEY, 10 20137 MILANO presso il difensore avv. PERIN ANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERIN ANNA, Parte_6 C.F._11 elettivamente domiciliato in VIA GRESSONEY, 10 20137 MILANO presso il difensore avv. PERIN
ANNA
CARLA GI FO (C.F. , e (C.F. C.F._12 Parte_7
), C.F._13 entrambi con il patrocinio dell'avv. BENZI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BONI, 26
20144 MILANO presso il difensore avv. BENZI ANDREA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
LA OV CI, Controparte_1 Controparte_3 Parte_6 [...]
e Parte_7 Persona_1 Parte_2 Controparte_2 [...] per sentire accertare e dichiarare la nullità dei testamenti olografi del 26.3.2012 e Controparte_4 del 29.3.2012 riferibili a (deceduta l'11.7.2019) ai sensi dell'art. 606 c.c., per sentire Persona_2 conseguentemente accertare e dichiarare aperta la successione legittima in favore di esso attore
[...]
e di e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Parte_6 ragione di ¼ ciascuno e ordinare la divisione della comunione derivante da tale successione;
in via subordinata, per sentire accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie in favore di
LA OV CI e per indeterminatezza ai sensi dell'art. 628 c.c., con le Parte_7 domande consequenziali.
In estrema sintesi – rinviando al prosieguo per l'esame della tesi attorea – a sostegno della domanda principale, l'attore ha prodotto consulenze tecniche (docc. 6 e 9) redatte da un grafologo, che aveva concluso per l'eterografia delle due schede testamentarie impugnate;
a sostegno della domanda subordinata, ha dedotto l'assoluta indeterminatezza delle disposizioni relative ai convenuti Parte_7
e CI in relazione sia al profilo soggettivo dei reali beneficiari sia all'oggetto, che ha assunto essere indicati soltanto per relationem a documenti esterni non determinabili.
pagina 2 di 12 si è costituito in giudizio, aderendo e facendo proprie le conclusioni dell'attore. Parte_6
Controparte_1 Controparte_3 Persona_1 Parte_2
e si sono costituite in giudizio per
[...] Controparte_2 Controparte_4 sentire respingere le domande dell'attore; hanno prodotto relazione tecnica grafologica che aveva concluso per l'autografia del testamento del 29.3.2012.
LA OV CI e si sono costituiti in giudizio per sentire respingere le Parte_7 domande dell'attore.
In data 26.1.2022 si è costituita spontaneamente in giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
[...]
quale erede di deceduto il 25.12.2021. Parte_5 Parte_6
In data 14.2.2022 il processo è stato interrotto a seguito della notifica della morte di Persona_1 avvenuta in data 4.2.2022 e la causa è stata riassunta nei confronti degli eredi Parte_3 [...]
e (già convenuto in giudizio). Pt_4 Controparte_3
Ripristinato il contraddittorio, in esito allo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulle schede testamentarie oggetto di giudizio;
le restanti istanze istruttorie sono state rigettate.
1. Nel merito. Sulla domanda principale di nullità dei testamenti.
Le domande attoree devono essere respinte, alla luce delle risultanze peritali che hanno consentito di accertare l'autografia del testamento olografo di recante la data del 29.3.2012, Persona_2 pubblicato a rogito del Notaio di Concorezzo con atto in data 14.9.2020. Persona_3
Tale assunto , invero, consegue alla solidità dell'accertamento peritale esperito dal CTU dott.ssa
[...]
cui il Tribunale aderisce condividendone il percorso logico in ordine alla analisi delle Persona_4 caratteristiche della grafia svolta anche alla luce delle numerose scritture di comparazione esaminate dalla consulente dell'Ufficio.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall'attore in udienza a seguito dell'espletamento della consulenza e ribadite in sede di comparsa conclusionale.
Parte attrice ha, in particolare, contestato la mancata analisi del testamento recante la data del
26.3.2012, “decisione” che sarebbe stata presa dal c.t.u. “senza fornire alle parti, né tantomeno al
Giudice, alcun elemento tecnico-scientifico che giustifichi la scelta operata, in palese violazione del principio del contraddittorio”.
In realtà, nel non esaminare la scheda del 26.3.2012, la consulente ha dato fedele esecuzione al quesito formulato, all'esito di contraddittorio tra le parti, dal Giudice Istruttore, che testualmente la incaricava pagina 3 di 12 di verificare “
1. se il testamento datato 29.03.2012 sia interamente di mano della de cuius o meno;
2. in caso di risposta negativa al quesito che precede, se il testamento del 26 marzo 2012 sia interamente di mano della de cuius o meno”.
Una volta accertata – sì come è stato accertato, per quanto si dirà – l'autografia del testamento del
29.3.2012, il consulente non era più tenuto a estendere l'accertamento alla scheda del 26.3.2012 e, dunque, correttamente ha soprasseduto a tale accertamento.
La superfluità, sul piano probatorio e processuale, dell'analisi della veridicità del testamento anteriore nel tempo (26.3.2012) discende dal concreto atteggiarsi, sul piano sostanziale, della successione nel tempo delle disposizioni di ultima volontà.
Da un lato, infatti, è noto che le disposizioni incompatibili contenute nel testamento successivo prevalgano – annullandole – su quelle precedenti (art. 682 c.c.); dall'altro, nel caso di specie, il contenuto del testamento posteriore è pressoché sovrapponibile, con qualche specificazione, a quello anteriore.
Tali circostanze rendono superfluo ogni accertamento sul testamento del 26.3.2012, la cui autorità – peraltro – non è neppure invocata, e anzi è anch'essa contestata sul piano dell'autenticità, da parte dell'attore, che non ha, dunque, alcun reale interesse alla verifica richiesta.
Ugualmente da respingere è l'eccezione dell'attore mossa in relazione alla comunicazione via p.e.c. del consulente in data 28.7.2023, eccezione che si appalesa generica (facendo riferimento a imprecisate
“prassi procedurali”) e che non si risolve in alcuna seria allegazione di violazione del principio del contraddittorio.
Essa, del resto, riguarda una comunicazione meramente interlocutoria e, come risulta dalla relazione, il confronto delle parti e le doglianze del c.t.p. di parte attrice ha trovato spazio e interlocuzione nella relazione definitiva depositata.
Ciò premesso, nel merito, il consulente ha dato atto anzitutto di un'attività di analisi del documento in originale, dalla quale “non sono emerse tracce anomale (cancellature chimiche o meccaniche, abrasioni, tracce di grafite).”
Ha poi svolto un'ampia analisi comparativa tra il testamento e numerosi scritti comparativi selezionati nel contraddittorio tra le parti, all'esito della quale ha concluso nel senso della piena autografia da parte della de cuius dell'intero testamento del 29.3.2012. Persona_2
Le conclusioni della consulenza non sono state specificamente contestate dalle parti quanto al metodo seguito e alle conclusioni raggiunte.
Parte attrice si è limitata a contestare – oltre a quanto già detto – la mancata utilizzazione a fini comparativi della firma apposta in calce al testamento del 26.3.2012; il consulente ha condivisibilmente pagina 4 di 12 evidenziato l'inutilizzabilità di tale sottoscrizione, perché non apposta in calce ad atto pubblico.
Peraltro, la pluralità di scritti utilizzati per la valutazione avrebbe reso superfluo un ulteriore confronto.
Vale solo brevemente ricordare che la indagine peritale si è avvalsa di un “materiale comparativo a disposizione è molto ampio e comprende documenti a firma certa (denuncia del 1996 e carta d'identità del 2017), e manoscritti di varia natura: due quaderni con annotazioni di contabilità domestica, un'agenda con indicazioni relative alla gestione degli impegni quotidiani, cartoline, biglietti augurali con buste, fogliettini con appunti, un testamento del 1994. La tipologia di detto materiale rende farraginosa e non particolarmente utile l'elencazione di dettaglio”.
L'analisi dell'originale della scheda testamentaria è stato condotto, presso lo studio del notaio e in presenza dei CTP, con accuratezza;
la consulente ha dato atto che “l'osservazione è stata condotta con l'ausilio di microscopi digitali, a luce bianca, in UV e in NIR (Dino-Lite Digital
Microscope). Dalle ispezioni effettuate non sono emerse tracce anomale (cancellature chimiche o meccaniche, abrasioni, tracce di grafite). Le caratteristiche più evidenti di questo lungo scritto sono la completezza della grafia, lo stile calligrafico ricercato, l'ordine, e la stentatezza del tracciato. Si notano lettere eseguite con cura, e con forme riferibili ai modelli calligrafici insegnati a scuola prima delle
'libertà' instauratesi a partire dagli anni '60. Le firme non si differenziano dal testo”.
Quanto alle caratteristiche della grafia la Consulente ha rilevato come il carattere più tipico e ricorrente sia costituito dalla “stentatezza” del tratto;
“Il contesto grafico di cui sopra è da ricondursi ad una redazione connotata da un forte rallentamento, e il rallentamento facilita l'imitazione. Ma esaminando la qualità del tracciato emerge anche da un lato una peculiare distribuzione pressoria, e dall'altro la presenza di tratti parassiti, che sono entrambi aspetti contrastanti con il processo imitativo. Sotto il profilo pressorio si riscontrano sia parti di testo mediamente più marcate di altre, sia parole più marcate di altre, sia visibili differenze tra una lettera e l'altra, e all'interno della stessa lettera.”.
La consulente ha rilevato come “Gli indici descritti sono l'effetto di un'espressività naturale che possiede le capacità macro (strutturazione letterale, delle parole, dell'ordine complessivo), ma senza il coordinamento nella motricità fine. L'intero scritto è condizionato da tremori, scosse, ammaccature e ingorghi pressori.” Inoltre “Il procedimento grafico si articola con ordine e buone proporzioni sulle righe prestampate, con ridotte distanze tra parole, e inclinazione dritta con tendenza al rovesciamento assiale. Si rileva inoltre che forme, andamento e qualità del tratto della data sono coerenti con quelle del testo.”.
Lo stesso dicasi per le sottoscrizioni.
pagina 5 di 12 All'esito la consulente ha affermato che “Le caratteristiche descritte in ordine alla qualità del tracciato, in uno con l'organizzazione generale e lo stile ricercato, conferiscono alla grafia in esame un elevato livello di identificabilità.”.
L'esame delle scritture di comparazione (numerose e raccolte lungo un lasso temporale rilevante) ha consentito di evidenziare numerose e decisive corrispondenze;
la consulente ha osservato che “In sede comparativa è emerso chiaramente che l'intero scritto testamentario è espressione autografa della Sig.ra
I termini a raffronto condividono l'ordine, la completezza, le buone proporzioni, la CP_3 strettezza tra le parole, e l'inclinazione tendente al rovesciamento, caratteristiche macro che la Signora ancora possiede anni dopo la redazione del testamento a oltre 90 anni… E condividono lo stesso quadro di stentatezza, aspetto di elevato valore attributivo.”
In definitiva si condivide interamente e con fondatezza il giudizio conclusivo cui è giunta la consulente dell'ufficio.
Una volta accertata l'autenticità del negozio mediante l'indagine tecnica, quanto allegato da parte attrice (e peraltro non provato, perché specificamente contestato da controparte) in relazione alle circostanze di ritrovamento e pubblicazione dei testamenti diviene ininfluente.
La domanda principale e le domande consequenziali legate alla contestata riferibilità della sottoscrizione alla de cuius devono, dunque, essere respinte;
consegue l'accertamento dell'autenticità del testamento del 29.3.2012, ultimo pubblicato riconducibile alla de cuius.
2. Sulla domanda subordinata di nullità delle disposizioni a favore di LA OV
CI e Parte_7
L'attore ha chiesto accertarsi la nullità delle disposizioni contenute nelle schede testamentarie a favore di LA OV CI e deducendo l'indeterminabilità dell'oggetto e, in Parte_7 violazione dell'art. 628 c.c., dei beneficiari.
Le doglianze – riproposte in sede di comparsa conclusionale – relative al testamento datato 26.3.2012 sono irrilevanti, una volta accertata l'autenticità del testamento successivo.
Quanto a quest'ultimo (29.3.2012) è opportuno riportare graficamente le disposizioni tacciate di invalidità:
pagina 6 di 12 L'attore, in sostanza, ha allegato la non determinabilità dei soggetti ai quali le somme depositate sui conti correnti avrebbero dovuto essere devolute e dell'oggetto (cioè gli importi residui) da devolversi a
CI e Parte_7
In particolare, l'indicazione “ai nominativi segnalati” costituirebbe – nella prospettazione attorea – un riferimento “a documentazione esterna di fatto inesistente che rende inapplicabile il richiamo ai principi regolatori della relatio formale e che determina la nullità della disposizione per indeterminabilità dell'oggetto della stessa e per violazione dell'articolo 628 c.c.”; analogamente per la disposizione “in favore del signor che dal tenore letterale della stessa risulta Parte_7 ancora più incerta di quella in favore di sua moglie e per la quale viene addirittura definito
“delegato”. (p. 17 della comparsa conclusionale).
Ritiene il Tribunale che il contenuto delle disposizioni censurate di indeterminatezza possa, invece, essere identificato alla luce del complessivo tenore del negozio di ultima volontà.
Viene in rilievo l'istituto dell'institutio ex re certa di cui all'art. 588 c.c., che – nel dettare il criterio distintivo tra le disposizioni testamentarie a titolo universale e quelle a titolo particolare –stabilisce, al primo comma, che, indipendentemente dall'espressione o dalla denominazione usata dal testatore, sono pagina 7 di 12 attributive della qualità di erede quelle disposizioni le quali comprendono l'universalità dei beni o una parte determinata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio ereditario, mentre attribuiscono la sola qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato.
Il secondo comma precisa, tuttavia, che anche l'assegnazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, ove risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, cioè nel loro rapporto con il tutto (così definendo la institutio ex re certa).
Accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto (modo dell'attribuzione dei beni fatta dal testatore) la legge ha posto, quindi, quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di attribuire o meno beni determinati, intesi come quota della universalità del suo patrimonio.
Nel caso di specie, occorre muovere dalle disposizioni redatte in relazione all'immobile:
L'attribuzione dell'immobile ai pronipoti – odierni convenuti , CP_5 Controparte_2 [...]
e – deve essere letta come attribuzione a titolo universale, nella quale il CP_4 Persona_1 bene è preso in considerazione come espressione principale del patrimonio ereditario, rispetto al quale i pronipoti della de cuius sono intesi come eredi pro quota.
In questo senso depongono il carattere di primaria importanza che la casa di abitazione ha assunto nell'ambito dell'asse ereditario, le modalità dell'attribuzione, effettuata per quote indivise, e l'impiego pagina 8 di 12 del termine “lascio” che – anche nel linguaggio corrente – ben si distingue da “lego” e più si attaglia a una disposizione a titolo universale (lasciare in eredità…).
Chiaramente a titolo di legato è la disposizione relativa al quadro-ritratto.
Così interpretata la volontà testamentaria, e individuati quali successori universali i suddetti pronipoti,
è possibile attribuire significato alle disposizioni afferenti ai conti correnti.
Va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, “Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367
c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. […]” (Cass,
Sez. 2, n. 5487 del 01/03/2024, RV 670484 - 01).
Quanto alla prima disposizione (“La Signora disporrà di quanto da me Parte_8 stabilito presso la Banca Euromobiliare la consegna ai nominativi segnalati trattenendo tutte le spese bancarie necessarie – grazie”), essa è da intendere quale legato delle somme depositate presso tale istituto di credito;
in questo senso il termine “stabilito” può essere inteso nel significato non già di deciso, disposto bensì di depositato (nel significato di rendere stabile, istituire come è attestato sui vocabolari).
Il riferimento ai nominativi segnalati va, in una lettura complessiva e coerente della scheda, riferito proprio ai soggetti nominati poche righe sopra e, cioè, ai pronipoti istituiti eredi.
Tale soluzione interpretativa appare la più aderente alla volontà testamentaria della de cuius e, diversamente da quella invocata da parte attrice, consente di salvaguardare il principio di conservazione.
Un tale conclusione è, del resto, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità proprio in relazione al tema – qui controverso – dell'individuazione dei beneficiari: “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.” (Cass., Sez. 2, n. 16079 del 28/07/2020, RV 658477 - 01).
Ne consegue che i titoli e la polizza accesi presso la Banca Euromobiliare – eccezion fatta per il conto corrente di cui si dirà nel prosieguo – spetta a titolo di legato agli eredi come sopra individuati. pagina 9 di 12 Quanto alla disposizione relativa al conto corrente acceso presso l'istituto ED (“Il mio conto corrente ED n° 5446024 Via Moscova è delegato il Signor che disporrà x le Parte_7 eventuali spese bancarie e se ci sarà un residuo rimarrà a sue mani – grazie”), essa può essere agevolmente interpretata in senso conservativo.
Contrariamente a quanto afferma parte attrice – che vi ravvede un richiamo a disposizioni esterne non determinabili – l'uso del termine “delegato” è da riferirsi all'attività di pagamento di spese bancarie eventualmente a carico della de cuius (evidentemente legate alla successione o alla chiusura del conto); si tratta di un termine dell'uso comune coerente con il significato così attribuito. L'attribuzione del residuo è, conseguentemente, da intendersi quale legato a favore dello stesso Parte_7
Nella disposizione non vi sono, infatti, elementi tali da far ritenere che la testatrice abbia voluto fare richiamo a elementi o disposizioni esterne e, del resto, in presenza di altra interpretazione praticabile, una tale opzione – che comporterebbe la nullità dell'attribuzione – violerebbe il ricordato principio di conservazione.
Anche l'ultima disposizione (“Il saldo del mio c/c presso la banca Euromobiliare è di diritto della
Signora per l'assistenza bancaria nei miei confronti”) è chiaramente Parte_8 indicativa di legato di credito nei confronti della convenuta nominata.
Le contestazioni che ha mosso sul punto l'attore – allegando che presso tale istituto bancario esisterebbero due conti correnti (n. 010/598 e n. 010/70614), con conseguente perplessità della disposizione – non colgono nel segno.
Invero, come rilevato dai convenuti CI e “il conto corrente presso Euromobiliare Parte_7 dove sono depositati i titoli (n. 010/70614) è propriamente un conto tecnico di mero appoggio di operazioni di investimento finanziario e di portafoglio” (v. comparsa conclusionale, p. 10), con la conseguenza che la disposizione a titolo particolare è da intendersi riferita all'altro conto corrente (n.
010/598) effettivamente utilizzato dalla de cuius.
Ne consegue che anche le domande attoree formulate in via subordinata devono essere rigettate.
3.Le spese di lite
Alla soccombenza consegue la condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei convenuti – con l'eccezione di in qualità di erede di Parte_5 [...]
che ha aderito alla domanda attorea – che si liquidano: Parte_6
- quanto ai convenuti difesi dall'avv. Antonio Giuffrida ( in Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di Persona_1 Controparte_1 CP_3
pagina 10 di 12 quest'ultimo anche in qualità di erede di CP_3 Persona_1 Parte_2
e in €29.193 (applicando i
[...] Controparte_2 Controparte_4 parametri medi per tutte e quattro le fasi sullo scaglione di valore dell'asse ereditario come ricostruito dall'attore) per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di C.T.P.;
- quanto ai convenuti difesi dall'avv. Andrea Benzi (LA CI e in in Parte_7
€29.193 (applicando i parametri medi per tutte e quattro le fasi sullo scaglione cme sopra già individuato) per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
La domanda formulata da LA CI e di condanna dell'attore al pagamento di Parte_7 una somma ex art. 96 c.p.c. deve essere accolta.
Sussistono, in particolare, i presupposti previsti dal terzo comma della disposizione richiamata, in quanto l'attore ha insistito per l'accoglimento delle domande principali pur dopo che il C.T.U. aveva concluso per l'autografia del testamento – non contestata dal punto di vista tecnico neppure dal C.T.P. di parte attrice – e, con specifico riferimenti ai convenuti citati, ha introdotto e proseguito la causa adombrando, senza mai allegare o provare fatti concreti, una sorta di malafede dimostrata quali funzionari di banca nel seguire le finanze della de cuius; ciò ha sostenuto in contrasto con i fatti emersi in giudizio, omettendo di considerare che – come allegato dai convenuti e non contestato dall'attore – i coniugi erano da tempo legati, a prescindere dall'assistenza bancaria, a Persona_5 [...]
e, dunque, ben si giustificavano le disposizioni testamentarie a loro favore. Per_6
Sussistono infine gisti motivi per compensare le spese tra l'attore e la convenuta Parte_5
in qualità di erede di avendo la stessa aderito alla domanda attorea senza
[...] Parte_6 svolgere attività difensiva.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Respinge le domande attoree e per l'effetto accerta e dichiara la autografia della scheda testamentaria redatta in data 29.3.2012 in capo a Persona_2
2) Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti Parte_3
in qualità di eredi di
[...] Parte_4 Persona_1 Controparte_1
pagina 11 di 12 quest'ultimo anche in qualità di erede di CP_3 Controparte_3 Persona_1
e che liquida Parte_2 Controparte_2 Controparte_4 in €29.193 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese di C.T.P.;
3) Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti LA CI
e che liquida in €29.193 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Parte_7
IVA e CPA come per legge.
4) Accoglie la domanda ex art. 96 cpc formulata dai convenuti CI e e condanna Parte_7 la parte attrice al pagamento della somma di euro 29.193,00 in loro favore.
5) Spese di lite compensate tra parte attrice e la convenuta in Parte_5 qualità di erede di Parte_6
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Valentina Boroni dott. Susanna Terni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Susanna Terni Presidente dott.ssa Valentina Boroni Giudice Relatore dott. ssa Antonella Cozzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20255/2021 promossa da:
c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. PEDRAZZOLI Parte_1 C.F._1
Antonio del Foro di Novara presso il cui Studio in Milano, piazza Castello n. 1 è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._4 Persona_1
C.F. ,
[...] Controparte_2 C.F._5
(C.F. ), Parte_2 C.F._6
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._7 Parte_4
, in qualità di eredi di (C.F. C.F._8 Persona_1
C.F._9
Tutti con il patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA ANTONIO, elettivamente domiciliati in VIALE MONTE
NERO, 66 20135 MILANO presso il difensore avv. GIUFFRIDA ANTONIO
pagina 1 di 12 (C.F. Parte_5 Parte_6
, con il patrocinio dell'avv. PERIN ANNA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._10
GRESSONEY, 10 20137 MILANO presso il difensore avv. PERIN ANNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERIN ANNA, Parte_6 C.F._11 elettivamente domiciliato in VIA GRESSONEY, 10 20137 MILANO presso il difensore avv. PERIN
ANNA
CARLA GI FO (C.F. , e (C.F. C.F._12 Parte_7
), C.F._13 entrambi con il patrocinio dell'avv. BENZI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BONI, 26
20144 MILANO presso il difensore avv. BENZI ANDREA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
LA OV CI, Controparte_1 Controparte_3 Parte_6 [...]
e Parte_7 Persona_1 Parte_2 Controparte_2 [...] per sentire accertare e dichiarare la nullità dei testamenti olografi del 26.3.2012 e Controparte_4 del 29.3.2012 riferibili a (deceduta l'11.7.2019) ai sensi dell'art. 606 c.c., per sentire Persona_2 conseguentemente accertare e dichiarare aperta la successione legittima in favore di esso attore
[...]
e di e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Parte_6 ragione di ¼ ciascuno e ordinare la divisione della comunione derivante da tale successione;
in via subordinata, per sentire accertare e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie in favore di
LA OV CI e per indeterminatezza ai sensi dell'art. 628 c.c., con le Parte_7 domande consequenziali.
In estrema sintesi – rinviando al prosieguo per l'esame della tesi attorea – a sostegno della domanda principale, l'attore ha prodotto consulenze tecniche (docc. 6 e 9) redatte da un grafologo, che aveva concluso per l'eterografia delle due schede testamentarie impugnate;
a sostegno della domanda subordinata, ha dedotto l'assoluta indeterminatezza delle disposizioni relative ai convenuti Parte_7
e CI in relazione sia al profilo soggettivo dei reali beneficiari sia all'oggetto, che ha assunto essere indicati soltanto per relationem a documenti esterni non determinabili.
pagina 2 di 12 si è costituito in giudizio, aderendo e facendo proprie le conclusioni dell'attore. Parte_6
Controparte_1 Controparte_3 Persona_1 Parte_2
e si sono costituite in giudizio per
[...] Controparte_2 Controparte_4 sentire respingere le domande dell'attore; hanno prodotto relazione tecnica grafologica che aveva concluso per l'autografia del testamento del 29.3.2012.
LA OV CI e si sono costituiti in giudizio per sentire respingere le Parte_7 domande dell'attore.
In data 26.1.2022 si è costituita spontaneamente in giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
[...]
quale erede di deceduto il 25.12.2021. Parte_5 Parte_6
In data 14.2.2022 il processo è stato interrotto a seguito della notifica della morte di Persona_1 avvenuta in data 4.2.2022 e la causa è stata riassunta nei confronti degli eredi Parte_3 [...]
e (già convenuto in giudizio). Pt_4 Controparte_3
Ripristinato il contraddittorio, in esito allo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulle schede testamentarie oggetto di giudizio;
le restanti istanze istruttorie sono state rigettate.
1. Nel merito. Sulla domanda principale di nullità dei testamenti.
Le domande attoree devono essere respinte, alla luce delle risultanze peritali che hanno consentito di accertare l'autografia del testamento olografo di recante la data del 29.3.2012, Persona_2 pubblicato a rogito del Notaio di Concorezzo con atto in data 14.9.2020. Persona_3
Tale assunto , invero, consegue alla solidità dell'accertamento peritale esperito dal CTU dott.ssa
[...]
cui il Tribunale aderisce condividendone il percorso logico in ordine alla analisi delle Persona_4 caratteristiche della grafia svolta anche alla luce delle numerose scritture di comparazione esaminate dalla consulente dell'Ufficio.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall'attore in udienza a seguito dell'espletamento della consulenza e ribadite in sede di comparsa conclusionale.
Parte attrice ha, in particolare, contestato la mancata analisi del testamento recante la data del
26.3.2012, “decisione” che sarebbe stata presa dal c.t.u. “senza fornire alle parti, né tantomeno al
Giudice, alcun elemento tecnico-scientifico che giustifichi la scelta operata, in palese violazione del principio del contraddittorio”.
In realtà, nel non esaminare la scheda del 26.3.2012, la consulente ha dato fedele esecuzione al quesito formulato, all'esito di contraddittorio tra le parti, dal Giudice Istruttore, che testualmente la incaricava pagina 3 di 12 di verificare “
1. se il testamento datato 29.03.2012 sia interamente di mano della de cuius o meno;
2. in caso di risposta negativa al quesito che precede, se il testamento del 26 marzo 2012 sia interamente di mano della de cuius o meno”.
Una volta accertata – sì come è stato accertato, per quanto si dirà – l'autografia del testamento del
29.3.2012, il consulente non era più tenuto a estendere l'accertamento alla scheda del 26.3.2012 e, dunque, correttamente ha soprasseduto a tale accertamento.
La superfluità, sul piano probatorio e processuale, dell'analisi della veridicità del testamento anteriore nel tempo (26.3.2012) discende dal concreto atteggiarsi, sul piano sostanziale, della successione nel tempo delle disposizioni di ultima volontà.
Da un lato, infatti, è noto che le disposizioni incompatibili contenute nel testamento successivo prevalgano – annullandole – su quelle precedenti (art. 682 c.c.); dall'altro, nel caso di specie, il contenuto del testamento posteriore è pressoché sovrapponibile, con qualche specificazione, a quello anteriore.
Tali circostanze rendono superfluo ogni accertamento sul testamento del 26.3.2012, la cui autorità – peraltro – non è neppure invocata, e anzi è anch'essa contestata sul piano dell'autenticità, da parte dell'attore, che non ha, dunque, alcun reale interesse alla verifica richiesta.
Ugualmente da respingere è l'eccezione dell'attore mossa in relazione alla comunicazione via p.e.c. del consulente in data 28.7.2023, eccezione che si appalesa generica (facendo riferimento a imprecisate
“prassi procedurali”) e che non si risolve in alcuna seria allegazione di violazione del principio del contraddittorio.
Essa, del resto, riguarda una comunicazione meramente interlocutoria e, come risulta dalla relazione, il confronto delle parti e le doglianze del c.t.p. di parte attrice ha trovato spazio e interlocuzione nella relazione definitiva depositata.
Ciò premesso, nel merito, il consulente ha dato atto anzitutto di un'attività di analisi del documento in originale, dalla quale “non sono emerse tracce anomale (cancellature chimiche o meccaniche, abrasioni, tracce di grafite).”
Ha poi svolto un'ampia analisi comparativa tra il testamento e numerosi scritti comparativi selezionati nel contraddittorio tra le parti, all'esito della quale ha concluso nel senso della piena autografia da parte della de cuius dell'intero testamento del 29.3.2012. Persona_2
Le conclusioni della consulenza non sono state specificamente contestate dalle parti quanto al metodo seguito e alle conclusioni raggiunte.
Parte attrice si è limitata a contestare – oltre a quanto già detto – la mancata utilizzazione a fini comparativi della firma apposta in calce al testamento del 26.3.2012; il consulente ha condivisibilmente pagina 4 di 12 evidenziato l'inutilizzabilità di tale sottoscrizione, perché non apposta in calce ad atto pubblico.
Peraltro, la pluralità di scritti utilizzati per la valutazione avrebbe reso superfluo un ulteriore confronto.
Vale solo brevemente ricordare che la indagine peritale si è avvalsa di un “materiale comparativo a disposizione è molto ampio e comprende documenti a firma certa (denuncia del 1996 e carta d'identità del 2017), e manoscritti di varia natura: due quaderni con annotazioni di contabilità domestica, un'agenda con indicazioni relative alla gestione degli impegni quotidiani, cartoline, biglietti augurali con buste, fogliettini con appunti, un testamento del 1994. La tipologia di detto materiale rende farraginosa e non particolarmente utile l'elencazione di dettaglio”.
L'analisi dell'originale della scheda testamentaria è stato condotto, presso lo studio del notaio e in presenza dei CTP, con accuratezza;
la consulente ha dato atto che “l'osservazione è stata condotta con l'ausilio di microscopi digitali, a luce bianca, in UV e in NIR (Dino-Lite Digital
Microscope). Dalle ispezioni effettuate non sono emerse tracce anomale (cancellature chimiche o meccaniche, abrasioni, tracce di grafite). Le caratteristiche più evidenti di questo lungo scritto sono la completezza della grafia, lo stile calligrafico ricercato, l'ordine, e la stentatezza del tracciato. Si notano lettere eseguite con cura, e con forme riferibili ai modelli calligrafici insegnati a scuola prima delle
'libertà' instauratesi a partire dagli anni '60. Le firme non si differenziano dal testo”.
Quanto alle caratteristiche della grafia la Consulente ha rilevato come il carattere più tipico e ricorrente sia costituito dalla “stentatezza” del tratto;
“Il contesto grafico di cui sopra è da ricondursi ad una redazione connotata da un forte rallentamento, e il rallentamento facilita l'imitazione. Ma esaminando la qualità del tracciato emerge anche da un lato una peculiare distribuzione pressoria, e dall'altro la presenza di tratti parassiti, che sono entrambi aspetti contrastanti con il processo imitativo. Sotto il profilo pressorio si riscontrano sia parti di testo mediamente più marcate di altre, sia parole più marcate di altre, sia visibili differenze tra una lettera e l'altra, e all'interno della stessa lettera.”.
La consulente ha rilevato come “Gli indici descritti sono l'effetto di un'espressività naturale che possiede le capacità macro (strutturazione letterale, delle parole, dell'ordine complessivo), ma senza il coordinamento nella motricità fine. L'intero scritto è condizionato da tremori, scosse, ammaccature e ingorghi pressori.” Inoltre “Il procedimento grafico si articola con ordine e buone proporzioni sulle righe prestampate, con ridotte distanze tra parole, e inclinazione dritta con tendenza al rovesciamento assiale. Si rileva inoltre che forme, andamento e qualità del tratto della data sono coerenti con quelle del testo.”.
Lo stesso dicasi per le sottoscrizioni.
pagina 5 di 12 All'esito la consulente ha affermato che “Le caratteristiche descritte in ordine alla qualità del tracciato, in uno con l'organizzazione generale e lo stile ricercato, conferiscono alla grafia in esame un elevato livello di identificabilità.”.
L'esame delle scritture di comparazione (numerose e raccolte lungo un lasso temporale rilevante) ha consentito di evidenziare numerose e decisive corrispondenze;
la consulente ha osservato che “In sede comparativa è emerso chiaramente che l'intero scritto testamentario è espressione autografa della Sig.ra
I termini a raffronto condividono l'ordine, la completezza, le buone proporzioni, la CP_3 strettezza tra le parole, e l'inclinazione tendente al rovesciamento, caratteristiche macro che la Signora ancora possiede anni dopo la redazione del testamento a oltre 90 anni… E condividono lo stesso quadro di stentatezza, aspetto di elevato valore attributivo.”
In definitiva si condivide interamente e con fondatezza il giudizio conclusivo cui è giunta la consulente dell'ufficio.
Una volta accertata l'autenticità del negozio mediante l'indagine tecnica, quanto allegato da parte attrice (e peraltro non provato, perché specificamente contestato da controparte) in relazione alle circostanze di ritrovamento e pubblicazione dei testamenti diviene ininfluente.
La domanda principale e le domande consequenziali legate alla contestata riferibilità della sottoscrizione alla de cuius devono, dunque, essere respinte;
consegue l'accertamento dell'autenticità del testamento del 29.3.2012, ultimo pubblicato riconducibile alla de cuius.
2. Sulla domanda subordinata di nullità delle disposizioni a favore di LA OV
CI e Parte_7
L'attore ha chiesto accertarsi la nullità delle disposizioni contenute nelle schede testamentarie a favore di LA OV CI e deducendo l'indeterminabilità dell'oggetto e, in Parte_7 violazione dell'art. 628 c.c., dei beneficiari.
Le doglianze – riproposte in sede di comparsa conclusionale – relative al testamento datato 26.3.2012 sono irrilevanti, una volta accertata l'autenticità del testamento successivo.
Quanto a quest'ultimo (29.3.2012) è opportuno riportare graficamente le disposizioni tacciate di invalidità:
pagina 6 di 12 L'attore, in sostanza, ha allegato la non determinabilità dei soggetti ai quali le somme depositate sui conti correnti avrebbero dovuto essere devolute e dell'oggetto (cioè gli importi residui) da devolversi a
CI e Parte_7
In particolare, l'indicazione “ai nominativi segnalati” costituirebbe – nella prospettazione attorea – un riferimento “a documentazione esterna di fatto inesistente che rende inapplicabile il richiamo ai principi regolatori della relatio formale e che determina la nullità della disposizione per indeterminabilità dell'oggetto della stessa e per violazione dell'articolo 628 c.c.”; analogamente per la disposizione “in favore del signor che dal tenore letterale della stessa risulta Parte_7 ancora più incerta di quella in favore di sua moglie e per la quale viene addirittura definito
“delegato”. (p. 17 della comparsa conclusionale).
Ritiene il Tribunale che il contenuto delle disposizioni censurate di indeterminatezza possa, invece, essere identificato alla luce del complessivo tenore del negozio di ultima volontà.
Viene in rilievo l'istituto dell'institutio ex re certa di cui all'art. 588 c.c., che – nel dettare il criterio distintivo tra le disposizioni testamentarie a titolo universale e quelle a titolo particolare –stabilisce, al primo comma, che, indipendentemente dall'espressione o dalla denominazione usata dal testatore, sono pagina 7 di 12 attributive della qualità di erede quelle disposizioni le quali comprendono l'universalità dei beni o una parte determinata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio ereditario, mentre attribuiscono la sola qualità di legatario le disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato.
Il secondo comma precisa, tuttavia, che anche l'assegnazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, ove risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, cioè nel loro rapporto con il tutto (così definendo la institutio ex re certa).
Accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto (modo dell'attribuzione dei beni fatta dal testatore) la legge ha posto, quindi, quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di attribuire o meno beni determinati, intesi come quota della universalità del suo patrimonio.
Nel caso di specie, occorre muovere dalle disposizioni redatte in relazione all'immobile:
L'attribuzione dell'immobile ai pronipoti – odierni convenuti , CP_5 Controparte_2 [...]
e – deve essere letta come attribuzione a titolo universale, nella quale il CP_4 Persona_1 bene è preso in considerazione come espressione principale del patrimonio ereditario, rispetto al quale i pronipoti della de cuius sono intesi come eredi pro quota.
In questo senso depongono il carattere di primaria importanza che la casa di abitazione ha assunto nell'ambito dell'asse ereditario, le modalità dell'attribuzione, effettuata per quote indivise, e l'impiego pagina 8 di 12 del termine “lascio” che – anche nel linguaggio corrente – ben si distingue da “lego” e più si attaglia a una disposizione a titolo universale (lasciare in eredità…).
Chiaramente a titolo di legato è la disposizione relativa al quadro-ritratto.
Così interpretata la volontà testamentaria, e individuati quali successori universali i suddetti pronipoti,
è possibile attribuire significato alle disposizioni afferenti ai conti correnti.
Va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, “Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367
c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. […]” (Cass,
Sez. 2, n. 5487 del 01/03/2024, RV 670484 - 01).
Quanto alla prima disposizione (“La Signora disporrà di quanto da me Parte_8 stabilito presso la Banca Euromobiliare la consegna ai nominativi segnalati trattenendo tutte le spese bancarie necessarie – grazie”), essa è da intendere quale legato delle somme depositate presso tale istituto di credito;
in questo senso il termine “stabilito” può essere inteso nel significato non già di deciso, disposto bensì di depositato (nel significato di rendere stabile, istituire come è attestato sui vocabolari).
Il riferimento ai nominativi segnalati va, in una lettura complessiva e coerente della scheda, riferito proprio ai soggetti nominati poche righe sopra e, cioè, ai pronipoti istituiti eredi.
Tale soluzione interpretativa appare la più aderente alla volontà testamentaria della de cuius e, diversamente da quella invocata da parte attrice, consente di salvaguardare il principio di conservazione.
Un tale conclusione è, del resto, in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità proprio in relazione al tema – qui controverso – dell'individuazione dei beneficiari: “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.” (Cass., Sez. 2, n. 16079 del 28/07/2020, RV 658477 - 01).
Ne consegue che i titoli e la polizza accesi presso la Banca Euromobiliare – eccezion fatta per il conto corrente di cui si dirà nel prosieguo – spetta a titolo di legato agli eredi come sopra individuati. pagina 9 di 12 Quanto alla disposizione relativa al conto corrente acceso presso l'istituto ED (“Il mio conto corrente ED n° 5446024 Via Moscova è delegato il Signor che disporrà x le Parte_7 eventuali spese bancarie e se ci sarà un residuo rimarrà a sue mani – grazie”), essa può essere agevolmente interpretata in senso conservativo.
Contrariamente a quanto afferma parte attrice – che vi ravvede un richiamo a disposizioni esterne non determinabili – l'uso del termine “delegato” è da riferirsi all'attività di pagamento di spese bancarie eventualmente a carico della de cuius (evidentemente legate alla successione o alla chiusura del conto); si tratta di un termine dell'uso comune coerente con il significato così attribuito. L'attribuzione del residuo è, conseguentemente, da intendersi quale legato a favore dello stesso Parte_7
Nella disposizione non vi sono, infatti, elementi tali da far ritenere che la testatrice abbia voluto fare richiamo a elementi o disposizioni esterne e, del resto, in presenza di altra interpretazione praticabile, una tale opzione – che comporterebbe la nullità dell'attribuzione – violerebbe il ricordato principio di conservazione.
Anche l'ultima disposizione (“Il saldo del mio c/c presso la banca Euromobiliare è di diritto della
Signora per l'assistenza bancaria nei miei confronti”) è chiaramente Parte_8 indicativa di legato di credito nei confronti della convenuta nominata.
Le contestazioni che ha mosso sul punto l'attore – allegando che presso tale istituto bancario esisterebbero due conti correnti (n. 010/598 e n. 010/70614), con conseguente perplessità della disposizione – non colgono nel segno.
Invero, come rilevato dai convenuti CI e “il conto corrente presso Euromobiliare Parte_7 dove sono depositati i titoli (n. 010/70614) è propriamente un conto tecnico di mero appoggio di operazioni di investimento finanziario e di portafoglio” (v. comparsa conclusionale, p. 10), con la conseguenza che la disposizione a titolo particolare è da intendersi riferita all'altro conto corrente (n.
010/598) effettivamente utilizzato dalla de cuius.
Ne consegue che anche le domande attoree formulate in via subordinata devono essere rigettate.
3.Le spese di lite
Alla soccombenza consegue la condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti dei convenuti – con l'eccezione di in qualità di erede di Parte_5 [...]
che ha aderito alla domanda attorea – che si liquidano: Parte_6
- quanto ai convenuti difesi dall'avv. Antonio Giuffrida ( in Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di Persona_1 Controparte_1 CP_3
pagina 10 di 12 quest'ultimo anche in qualità di erede di CP_3 Persona_1 Parte_2
e in €29.193 (applicando i
[...] Controparte_2 Controparte_4 parametri medi per tutte e quattro le fasi sullo scaglione di valore dell'asse ereditario come ricostruito dall'attore) per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di C.T.P.;
- quanto ai convenuti difesi dall'avv. Andrea Benzi (LA CI e in in Parte_7
€29.193 (applicando i parametri medi per tutte e quattro le fasi sullo scaglione cme sopra già individuato) per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
La domanda formulata da LA CI e di condanna dell'attore al pagamento di Parte_7 una somma ex art. 96 c.p.c. deve essere accolta.
Sussistono, in particolare, i presupposti previsti dal terzo comma della disposizione richiamata, in quanto l'attore ha insistito per l'accoglimento delle domande principali pur dopo che il C.T.U. aveva concluso per l'autografia del testamento – non contestata dal punto di vista tecnico neppure dal C.T.P. di parte attrice – e, con specifico riferimenti ai convenuti citati, ha introdotto e proseguito la causa adombrando, senza mai allegare o provare fatti concreti, una sorta di malafede dimostrata quali funzionari di banca nel seguire le finanze della de cuius; ciò ha sostenuto in contrasto con i fatti emersi in giudizio, omettendo di considerare che – come allegato dai convenuti e non contestato dall'attore – i coniugi erano da tempo legati, a prescindere dall'assistenza bancaria, a Persona_5 [...]
e, dunque, ben si giustificavano le disposizioni testamentarie a loro favore. Per_6
Sussistono infine gisti motivi per compensare le spese tra l'attore e la convenuta Parte_5
in qualità di erede di avendo la stessa aderito alla domanda attorea senza
[...] Parte_6 svolgere attività difensiva.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Respinge le domande attoree e per l'effetto accerta e dichiara la autografia della scheda testamentaria redatta in data 29.3.2012 in capo a Persona_2
2) Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti Parte_3
in qualità di eredi di
[...] Parte_4 Persona_1 Controparte_1
pagina 11 di 12 quest'ultimo anche in qualità di erede di CP_3 Controparte_3 Persona_1
e che liquida Parte_2 Controparte_2 Controparte_4 in €29.193 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione delle spese di C.T.P.;
3) Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti LA CI
e che liquida in €29.193 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Parte_7
IVA e CPA come per legge.
4) Accoglie la domanda ex art. 96 cpc formulata dai convenuti CI e e condanna Parte_7 la parte attrice al pagamento della somma di euro 29.193,00 in loro favore.
5) Spese di lite compensate tra parte attrice e la convenuta in Parte_5 qualità di erede di Parte_6
Milano, 26 settembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Valentina Boroni dott. Susanna Terni
pagina 12 di 12