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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 161/2022 R.G. tra
(cf: e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(cf: , rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso;
Parte_2 P.IVA_2
appellante contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
( ), rappresentati e difesi dagli avvocati CP_2 CodiceFiscale_2
Antonino Distefano e Gaetano Sciacca;
appellati
e ià (cf: ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta;
cf: e per essa la mandataria Controparte_5 P.IVA_4 Parte_2
contumace;
[...]
appellate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4442 del 30.9.2014, il Tribunale di Catania intimava alla , quale debitrice principale, e ad Parte_3
e , quali fideiussori, il pagamento, in solido, Controparte_1 CP_2
in favore del Banco Popolare società cooperativa a r.l., della somma di €.90.095,84
(così il decreto ingiuntivo, in difformità dalla domanda monitoria di €.94.095,84), oltre interessi convenzionali al tasso del 5,84 %, quale complessivo saldo debitorio:
a) del rapporto di apertura di credito in conto corrente (regolato dal contratto di conto corrente n. 116535 del 12.1.2005, dalla convenzione di apertura di credito in c/c del 16.3.2005, dalla convenzione di variazione di affidamento del 26.4.2006 e dal contratto di modifica delle condizioni di c/c n. 146310 del 10.8.2010);
b) del conto anticipi su fatture (regolato dal contratto di apertura n. 117242 del
17.1.2005, dalle convenzioni di affidamento del 16.3.2005 e del 26.4.2006, dal contratto di modifica delle condizioni di c/anticipi n. 146714 del 10.8.2010 e dalla convenzione di variazione di affidamento del 31.1.2013).
Dalla somma intimata - si precisava - era stato detratto l'importo di €. 32.563,76 per commissioni di massimo scoperto, indennità di sconfinamento, commissione di istruttoria veloce e spese applicate al rapporto ma non concordate in contratto.
Gli intimati proponevano opposizione, con atto notificato in data 11.11.2014, assumendo (per quanto d'interesse): i) l'illegittimo addebito di interessi non pattuiti
(siccome risultanti - ciò quanto al contratto del 12.1.2005 di apertura del c/c e al contratto del 17.1.2005 di apertura del c/anticipi - da documenti di sintesi non sottoscritti dal cliente), ovvero pattuiti in misura usuraria (ciò quanto ai tassi indicati in entrambi i summenzionati documenti di sintesi allegati ai contratti del gennaio
2005); ii) l'illegittima capitalizzazione trimestrale della c.m.s. e delle altre voci di spesa che, per stessa ammissione della banca, non erano dovute perchè non concordate. Sicchè chiedevano la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna in riconvenzionale della banca al pagamento, in favore della correntista, di euro 5.260,76, quale saldo reale a credito dei due rapporti, detratti gli importi illegittimamente applicati ai suddetti titoli, come da ctp allegata.
2 Nel corso del giudizio si costituiva, ai sensi dell'art.111 c.p.c., quale cessionaria del credito ingiunto, . Il procedimento era dichiarato interrotto a seguito CP_5
dell'intervenuto fallimento della soc. coop. e quindi riassunto dai Parte_3
due fideiussori, e . Da ultimo, interveniva in giudizio CP_1 CP_2
quale nuova cessionaria del credito. Parte_1
Con sentenza pubblicata il 29.6.2021, l'adito tribunale revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
condannava gli opponenti in solido a corrispondere in favore dell'opposta la minor somma di €. 24.475,00, oltre interessi come da domanda monitoria sino al soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
Alla rideterminazione del credito vantato dalla banca nei confronti degli opponenti il tribunale giungeva recependo la rielaborazione dei conti oggetto di causa fatta dalla
(seconda) consulenza tecnica d'ufficio, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al conto corrente n. 116535, azzerando le competenze (ad esclusione delle spese) dall'apertura del rapporto al 26.4.2006, in quanto dalla verifica delle condizioni economiche previste dal contratto di apertura del c/c del 12.1.2005 e dal contratto di apertura di credito in c/c del 16.3.2005, era stato riscontrato il superamento delle soglie d'usura; per il periodo successivo, applicando il tasso debitore tempo per tempo applicato dalla banca, o quello contrattuale, ove inferiore,
e capitalizzando trimestralmente gli interessi, in quanto nel contratto di apertura del c/c del 12.1.2005 risultava correttamente pattuita la capitalizzazione con periodicità trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori;
b) quanto al conto anticipi n. 117242, azzerando le competenze (ad esclusione delle spese) dall'apertura del rapporto al 10.8.2010, in quanto dalla verifica delle condizioni economiche previste dal contratto del 17.1.2005 era stato riscontrato il superamento delle soglie d'usura (mentre i contratti di concessione e variazione di affidamento del 16.3.2005 e del 26.4.2006 non riportavano alcuna ulteriore pattuizione relativa ai tassi di interesse ed alla commissione di massimo scoperto); per il periodo successivo, applicando il tasso debitore tempo per tempo applicato dalla banca, o quello contrattuale, ove inferiore;
c) per entrambi espungendo le voci non richieste, inclusa la CMS capitalizzata.
3 Dalla rielaborazione così effettuata emergevano, appunto, un saldo negativo del conto corrente pari ad €. 24.475,00 ed un saldo del conto anticipi pari a zero.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la cessionaria del credito ingiunto e per essa la mandataria con atto notificato il Parte_1 Parte_2
28.1.2022 alle parti indicate in epigrafe.
All'appello resistevano i fideiussori e e prestava CP_1 CP_2
invece adesione il nato dalla fusione tra le soc. coop. Controparte_3 [...]
e . CP_4 Controparte_6
All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione. Maturati
i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa infine perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver recepito la prima ipotesi di calcolo formulata dalla (seconda) consulenza tecnica d'ufficio, elaborata sull'errato presupposto che “le competenze ad esclusione delle spese” (vale a dire interessi e c.m.s.) previste, quanto al rapporto di conto corrente, dalla lettera contratto del 12.1.2005 e dalla lettera di affidamento del 16.3.2005 e, quanto al conto anticipi, dal documento di sintesi allegato al contratto del 17.1.2005, comportassero il superamento dei tassi soglia di riferimento (quelli a valere nel primo trimestre 2005) e andassero, pertanto, “azzerati”.
Assume (qui in sintesi) che, per come rilevato dal proprio ctp, la metodologia di calcolo applicata dal ctu non può essere condivisa, stante il carattere palesemente discrezionale della medesima. Argomenta diffusamente nel senso che il metodo matematico utilizzato dal consulente d'ufficio, per sua stessa struttura sistematica, non può che condurre a risultati contraddittori e disomogenei tra loro, in quanto, al mutare delle variabili assunte dal ctu, si ottengono Teg differenti da quelli dallo stesso determinati. Indi, conclude assumendo che, secondo la corretta metodologia di calcolo esposta dal proprio ctp, nessun superamento dei tassi soglia è riscontrabile nei summenzionati documenti contrattuali.
4 Assume, pertanto, come corretta la seconda ipotesi di calcolo elaborata dal ctu in conformità ai criteri indicati dal proprio ctp, che ha rideterminato il saldo del c/c n.
116535 in - €.87.131,00 a debito della società correntista e, per l'effetto, dei garanti
(ed un saldo del conto anticipi pari a zero).
2.) Va anzitutto evidenziato che non v'è luogo a statuire in ordine alla eccezione di nullità, per mancanza di sottoscrizione da parte della correntista, delle condizioni indicate nei documenti di sintesi allegati ai contratti del gennaio 2005, di apertura di c/c e di apertura del c/anticipi (dedotta dalla debitrice principale e dai fideiussori con l'atto di opposizione), avendola il tribunale - implicitamente ma inequivocabilmente
- rigettata (col valutare la conformità di dette condizioni ai valori soglia usura), senza che sul punto sia intervenuto appello incidentale dei fideiussori (come si imponeva, secondo i principi affermati da Cass. S.U. n. 11799 del 12.5.2017); del resto, in ogni caso, la questione non è stata neppure riproposta dagli appellati, nella comparsa di costituzione in questo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
3.) Sempre in via preliminare, va evidenziato che l'appello, con riguardo al conto anticipi su fatture, risulta privo di interesse, dal momento che, sia nell'ipotesi di calcolo del ctu dott.ssa recepita dal tribunale (prima ipotesi), sia nell'ipotesi di Per_1
calcolo predicata come corretta dalla parte appellante (seconda ipotesi), il saldo del conto anticipi risulta comunque pari a zero, con conseguente infondatezza di ogni pretesa della banca (oggi della cessionaria) a tale titolo.
4.) Va, poi, dato atto, quanto al rapporto di conto corrente n. 116535, che risulta ormai definitivamente accertato in giudizio (perchè asseverato dalla relazione Per_1
recepita dal tribunale e non oggetto di impugnazione da parte dei fideiussori) che le condizioni economiche così come previste dalla convenzione di variazione di affidamento del 26.4.2006 (cms intra fido 0,50 %, oltre fido 1,200 %; tasso intra fido
10,00 %, oltre fido 12,750 %) non comportano violazione alcuna della l. 108/96.
5.) L'oggetto del presente giudizio di appello risulta, pertanto, circoscritto alla verifica della usurarietà (originaria) di interessi e cms previsti nei due contratti, di apertura di c/c e di apertura di credito in c/c, stipulati nel 2005 tra la coop. Pt_3
e l'allora Banca Popolare di Lodi.
[...]
5 Usurarietà affermata dall'ausiliario del tribunale (dott.ssa in relazione alle Per_1
seguenti pattuizioni: a) quanto al contratto del 12.1.2005 di apertura del c/c n.
116535: -) c.m.s. intra fido: 1 %; extra fido: 1,50 %; -) tasso debitore entro fido:
13,50 %; tassi debitori per utilizzi oltre il limite del fido: 17,625 % (fido sino a
€.5.000), 13,50 % (fido oltre €.5.000); b) quanto al contratto del 16.3.2005 di apertura di credito per €.25.000 sul c/c n. 116535: -) c.m.s. intra fido: 1 %, extra fido:
1,50 %; -) tasso debitorio intra fido: 9,00 %, extra fido: 12,50 %;
Pattuizioni a loro volta valutate dal ctu alla luce delle previsioni del DM ex legge
108/96 a valere nel primo trimestre 2005: -) c.m.s. soglia del 1,14 %; -) tasso soglia relativo alla categoria “aperture di credito in conto corrente oltre €.5.000” pari al
14,265 %, fino a €.5.000” pari al 18,705 %.
6.) Ciò precisato, il collegio osserva quanto segue.
Un primo problema che si è posto, nel corso del giudizio di primo grado, ha riguardato l'individuazione del tasso soglia di riferimento con riguardo al contratto di apertura del c/c del 12.1.2005, il quale non prevedeva alcun affidamento (sino al
16.3.2005, allorquando, come detto, le parti hanno sottoscritto il contratto di apertura di credito su c/c, per l'importo di €.25 mila, ivi prevedendo nuovi, appositi, tassi di interesse, intra fido e oltre fido).
Il problema sorge per il fatto che, fino al 2009, non vi era una rilevazione del tasso medio riferito allo scoperto di conto corrente in assenza di affidamento, essendo stato indicato come categoria autonoma nei DM periodici previsti dalla l. 108/1996 a far data dal 1.1.2010.
Il ctu del tribunale, muovendo dal presupposto che la valutazione della usurarietà dello scoperto di fatto vada effettuata utilizzando i tassi soglia che derivano dalla rilevazione dei tassi per le aperture di credito, ha pertanto formulato diverse ipotesi di calcolo in relazione tanto alle aperture di credito sino a €.5000, quanto alle aperture di credito oltre €.5000 (ossia le uniche due previste dai DM dell'epoca).
Principio fondante la disciplina della legge n. 108/1996, d'altra parte, è quello di valutare l'eccessività del tasso secondo un principio di omogeneità, posto che l'art. 2, comma 2, delega il Ministero del Tesoro - ora - ad effettuare Controparte_7
6 periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”.
Se il riferimento, ai fini della valutazione della usurarietà dello scoperto di fatto, ai tassi soglia che derivano dalla rilevazione dei tassi per le aperture di credito, appare in linea di principio condivisibile, va tuttavia precisato che, tra le due sotto-categorie previste dai DM di riferimento, la categoria maggiormente omogenea, rispetto allo sconfinamento di fatto (in difetto di affidamento), non appare quella relativa alle aperture di credito superiori a €.5000, bensì, semmai, quella relativa alle aperture di credito inferiori a €.5000, in relazione alle quali sono stati rilevati tassi medi ben più elevati;
infatti, per lo scoperto senza affidamento, l'assenza di una previa valutazione della capacità economica del cliente aumenta i rischi di mancata restituzione della somma utilizzata e, dunque, giustifica la richiesta di un tasso più elevato;
ciò trova conferma nel fatto che, a partire dal 2010, per la categoria in questione dello scoperto di fatto, sono stati rilevati tassi medi di gran lunga superiori agli stessi tassi relativi alle aperture di credito inferiori a €.5000.
Alla data di stipula del contratto in oggetto, pertanto, il tasso soglia di riferimento non è il 14,265 %, quanto quello del 18,705 %, che è ben superiore ai tassi del contratto di apertura di c/c in relazione ai quali l'ausiliario del tribunale ha affermato
“il superamento del tasso soglia pubblicato per il 1° trimestre 2005” (cfr. pag. 6 della relazione peritale); ciò senza considerare che, in assenza di contestuale convenzione di affidamento sul c/c, le clausole del contratto 12.1.2005 dirette a determinare i tassi debitori per utilizzi oltre il limite del fido risultano prive di effettività. In ogni caso, nessuno dei tassi del contratto 12.1.2005 che il ctu ha considerato ai fini del proprio mandato, quali sopra riportati (punto 5 della presente sentenza), valutato ciascuno alla luce dei tassi soglia della corrispondente categoria di riferimento, appare usurario.
Né tantomeno risultano superiori ai tassi soglia i tassi debitori indicati, appena due mesi dopo, nel contratto di apertura di credito sul c/c del 16.3.2005 (circostanza peraltro neppure specificamente prospettata nell'atto di opposizione al d.i.).
7 L'unico valore oltre soglia di tali contratti in realtà risulta quello riferito alla “cms oltre fido”, ivi prevista nella misura del 1,5 per cento, a fronte di un tasso soglia dell'1,4 %. Nondimeno, l'appellante condivisibilmente deduce che, applicando il cd. criterio del "margine", ossia compensando l'eccedenza (0,36 %) della “cms oltre fido” (1,5 %) rispetto alla cms soglia (1.14 %), con il margine residuo degli interessi risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi previsti in contratto, nessuna usurarietà può essere affermata.
È lo stesso ctu del tribunale a rappresentare (in sede di esame delle osservazioni delle parti, pag. 16 della relazione peritale) come il ctp di parte creditrice “propone una verifica che prescinde da qualsiasi variabile soggettiva e discrezionale ipotizzata invece dalla scrivente nella sua verifica” (in relazione alla durata e all'importo della scopertura) e basata, in sintesi: a) sul confronto tra la misura della c.m.s. pattuita e quella soglia (rappresentata dalla commissione media rilevata nel trimestre aumentata della metà); b) sulla compensazione dell'eventuale eccedenza, della c.m.s. pattuita rispetto a quella soglia, con il "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza percentuale tra il tasso di interesse pattuito e quello soglia, qualora sufficiente.
In forza di tale criterio di calcolo - evidenzia il ctp e oggi l'appellante - nel caso di specie il margine residuo degli interessi è idoneo a compensare l'eccedenza della c.m.s. (oltre fido) applicata, rispetto al tasso soglia.
A tali rilievi il ctu replica evidenziando che il metodo di verifica proposto dal ctp pone a confronto grandezze non omogenee, quale il tasso di interesse e la percentuale della cms (che non è un tasso di interesse, basato sul tempo); sicchè "il metodo del margine, sul quale si base la verifica in parola, non pone direttamente a confronto il tasso di interesse con il tasso della cms, ma l'importo delle commissioni addebitate al correntista con l'eventuale differenza tra gli interessi corrispettivi addebitati e quelli calcolati al tasso soglia. Per poter, quindi, correttamente espletare questo tipo di verifica è necessario sapere l'importo di quelle variabili (durata della scopertura, importo dello scoperto, ecc.), che al momento della stipula del contratto sono ovviamente sconosciute".
8 E tuttavia, proprio tali precisazioni rendono evidente come il metodo del margine, così come inteso dal ctu di primo grado e recepito dalla sentenza appellata, finisce per essere privo di qualsivoglia possibilità applicativa in relazione alla cd. usura originaria, ossia al fine di valutare la conformità alle soglie usura delle pattuizioni contrattuali al momento della loro stipulazione.
Di contro, il criterio del "margine" come inteso dall'appellante e dal suo ctp appare invece aderente alle statuizioni delle SU n. 16303 del 20.6.2018.
Tale pronuncia evidenzia infatti che “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto
o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
"margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Sicchè, le ragioni di parte appellante appaiono in linea con la corretta applicazione dei principi affermati dalla pronuncia citata. In definitiva, l'appello va accolto, dovendosi per conseguenza recepire la seconda ipotesi di calcolo elaborata dal ctu.
Pertanto - ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo - i fideiussori odierni appellati e vanno condannati a pagare Controparte_1 CP_2
alla banca intimante e per essa, oggi, alla cessionaria del credito odierna appellante, la diversa, maggiore somma di €.87.131,00, oltre interessi convenzionali di mora nella misura indicata dalla sentenza appellata (“come da domanda monitoria”).
9 Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza,
Contr liquidate in favore di e di nella misura specificata in dispositivo, Parte_2
determinata applicati i parametri minimi di cui alle vigenti tabelle (anche tenuto conto dell'identità delle difese svolte dalle banca e dalla cessionaria), in relazione al valore del credito accertato in giudizio e all'attività difensiva espletata (per il grado di appello esclusa la voce “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021)
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2919/2021 del
Tribunale di Catania: ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna Controparte_1
e al pagamento, in favore di già CP_2 Controparte_3 [...]
, e, oggi, della cessionaria del credito e per Controparte_4 Parte_1
essa la mandataria della somma di €.87.131,00, oltre interessi Parte_2
convenzionali di mora come da domanda monitoria, dal dovuto al soddisfo;
condanna e , in solido, al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore di già , e di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e per essa la mandataria delle spese del doppio grado di Parte_1 Parte_2
giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.7.052,00 quanto al primo grado, €.4.997,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 161/2022 R.G. tra
(cf: e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(cf: , rappresentata e difesa dall'avv. Tito Monterosso;
Parte_2 P.IVA_2
appellante contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
( ), rappresentati e difesi dagli avvocati CP_2 CodiceFiscale_2
Antonino Distefano e Gaetano Sciacca;
appellati
e ià (cf: ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta;
cf: e per essa la mandataria Controparte_5 P.IVA_4 Parte_2
contumace;
[...]
appellate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 4442 del 30.9.2014, il Tribunale di Catania intimava alla , quale debitrice principale, e ad Parte_3
e , quali fideiussori, il pagamento, in solido, Controparte_1 CP_2
in favore del Banco Popolare società cooperativa a r.l., della somma di €.90.095,84
(così il decreto ingiuntivo, in difformità dalla domanda monitoria di €.94.095,84), oltre interessi convenzionali al tasso del 5,84 %, quale complessivo saldo debitorio:
a) del rapporto di apertura di credito in conto corrente (regolato dal contratto di conto corrente n. 116535 del 12.1.2005, dalla convenzione di apertura di credito in c/c del 16.3.2005, dalla convenzione di variazione di affidamento del 26.4.2006 e dal contratto di modifica delle condizioni di c/c n. 146310 del 10.8.2010);
b) del conto anticipi su fatture (regolato dal contratto di apertura n. 117242 del
17.1.2005, dalle convenzioni di affidamento del 16.3.2005 e del 26.4.2006, dal contratto di modifica delle condizioni di c/anticipi n. 146714 del 10.8.2010 e dalla convenzione di variazione di affidamento del 31.1.2013).
Dalla somma intimata - si precisava - era stato detratto l'importo di €. 32.563,76 per commissioni di massimo scoperto, indennità di sconfinamento, commissione di istruttoria veloce e spese applicate al rapporto ma non concordate in contratto.
Gli intimati proponevano opposizione, con atto notificato in data 11.11.2014, assumendo (per quanto d'interesse): i) l'illegittimo addebito di interessi non pattuiti
(siccome risultanti - ciò quanto al contratto del 12.1.2005 di apertura del c/c e al contratto del 17.1.2005 di apertura del c/anticipi - da documenti di sintesi non sottoscritti dal cliente), ovvero pattuiti in misura usuraria (ciò quanto ai tassi indicati in entrambi i summenzionati documenti di sintesi allegati ai contratti del gennaio
2005); ii) l'illegittima capitalizzazione trimestrale della c.m.s. e delle altre voci di spesa che, per stessa ammissione della banca, non erano dovute perchè non concordate. Sicchè chiedevano la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la condanna in riconvenzionale della banca al pagamento, in favore della correntista, di euro 5.260,76, quale saldo reale a credito dei due rapporti, detratti gli importi illegittimamente applicati ai suddetti titoli, come da ctp allegata.
2 Nel corso del giudizio si costituiva, ai sensi dell'art.111 c.p.c., quale cessionaria del credito ingiunto, . Il procedimento era dichiarato interrotto a seguito CP_5
dell'intervenuto fallimento della soc. coop. e quindi riassunto dai Parte_3
due fideiussori, e . Da ultimo, interveniva in giudizio CP_1 CP_2
quale nuova cessionaria del credito. Parte_1
Con sentenza pubblicata il 29.6.2021, l'adito tribunale revocava l'opposto decreto ingiuntivo;
condannava gli opponenti in solido a corrispondere in favore dell'opposta la minor somma di €. 24.475,00, oltre interessi come da domanda monitoria sino al soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente.
Alla rideterminazione del credito vantato dalla banca nei confronti degli opponenti il tribunale giungeva recependo la rielaborazione dei conti oggetto di causa fatta dalla
(seconda) consulenza tecnica d'ufficio, secondo i seguenti criteri:
a) quanto al conto corrente n. 116535, azzerando le competenze (ad esclusione delle spese) dall'apertura del rapporto al 26.4.2006, in quanto dalla verifica delle condizioni economiche previste dal contratto di apertura del c/c del 12.1.2005 e dal contratto di apertura di credito in c/c del 16.3.2005, era stato riscontrato il superamento delle soglie d'usura; per il periodo successivo, applicando il tasso debitore tempo per tempo applicato dalla banca, o quello contrattuale, ove inferiore,
e capitalizzando trimestralmente gli interessi, in quanto nel contratto di apertura del c/c del 12.1.2005 risultava correttamente pattuita la capitalizzazione con periodicità trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditori;
b) quanto al conto anticipi n. 117242, azzerando le competenze (ad esclusione delle spese) dall'apertura del rapporto al 10.8.2010, in quanto dalla verifica delle condizioni economiche previste dal contratto del 17.1.2005 era stato riscontrato il superamento delle soglie d'usura (mentre i contratti di concessione e variazione di affidamento del 16.3.2005 e del 26.4.2006 non riportavano alcuna ulteriore pattuizione relativa ai tassi di interesse ed alla commissione di massimo scoperto); per il periodo successivo, applicando il tasso debitore tempo per tempo applicato dalla banca, o quello contrattuale, ove inferiore;
c) per entrambi espungendo le voci non richieste, inclusa la CMS capitalizzata.
3 Dalla rielaborazione così effettuata emergevano, appunto, un saldo negativo del conto corrente pari ad €. 24.475,00 ed un saldo del conto anticipi pari a zero.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la cessionaria del credito ingiunto e per essa la mandataria con atto notificato il Parte_1 Parte_2
28.1.2022 alle parti indicate in epigrafe.
All'appello resistevano i fideiussori e e prestava CP_1 CP_2
invece adesione il nato dalla fusione tra le soc. coop. Controparte_3 [...]
e . CP_4 Controparte_6
All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione. Maturati
i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa infine perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza per aver recepito la prima ipotesi di calcolo formulata dalla (seconda) consulenza tecnica d'ufficio, elaborata sull'errato presupposto che “le competenze ad esclusione delle spese” (vale a dire interessi e c.m.s.) previste, quanto al rapporto di conto corrente, dalla lettera contratto del 12.1.2005 e dalla lettera di affidamento del 16.3.2005 e, quanto al conto anticipi, dal documento di sintesi allegato al contratto del 17.1.2005, comportassero il superamento dei tassi soglia di riferimento (quelli a valere nel primo trimestre 2005) e andassero, pertanto, “azzerati”.
Assume (qui in sintesi) che, per come rilevato dal proprio ctp, la metodologia di calcolo applicata dal ctu non può essere condivisa, stante il carattere palesemente discrezionale della medesima. Argomenta diffusamente nel senso che il metodo matematico utilizzato dal consulente d'ufficio, per sua stessa struttura sistematica, non può che condurre a risultati contraddittori e disomogenei tra loro, in quanto, al mutare delle variabili assunte dal ctu, si ottengono Teg differenti da quelli dallo stesso determinati. Indi, conclude assumendo che, secondo la corretta metodologia di calcolo esposta dal proprio ctp, nessun superamento dei tassi soglia è riscontrabile nei summenzionati documenti contrattuali.
4 Assume, pertanto, come corretta la seconda ipotesi di calcolo elaborata dal ctu in conformità ai criteri indicati dal proprio ctp, che ha rideterminato il saldo del c/c n.
116535 in - €.87.131,00 a debito della società correntista e, per l'effetto, dei garanti
(ed un saldo del conto anticipi pari a zero).
2.) Va anzitutto evidenziato che non v'è luogo a statuire in ordine alla eccezione di nullità, per mancanza di sottoscrizione da parte della correntista, delle condizioni indicate nei documenti di sintesi allegati ai contratti del gennaio 2005, di apertura di c/c e di apertura del c/anticipi (dedotta dalla debitrice principale e dai fideiussori con l'atto di opposizione), avendola il tribunale - implicitamente ma inequivocabilmente
- rigettata (col valutare la conformità di dette condizioni ai valori soglia usura), senza che sul punto sia intervenuto appello incidentale dei fideiussori (come si imponeva, secondo i principi affermati da Cass. S.U. n. 11799 del 12.5.2017); del resto, in ogni caso, la questione non è stata neppure riproposta dagli appellati, nella comparsa di costituzione in questo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.
3.) Sempre in via preliminare, va evidenziato che l'appello, con riguardo al conto anticipi su fatture, risulta privo di interesse, dal momento che, sia nell'ipotesi di calcolo del ctu dott.ssa recepita dal tribunale (prima ipotesi), sia nell'ipotesi di Per_1
calcolo predicata come corretta dalla parte appellante (seconda ipotesi), il saldo del conto anticipi risulta comunque pari a zero, con conseguente infondatezza di ogni pretesa della banca (oggi della cessionaria) a tale titolo.
4.) Va, poi, dato atto, quanto al rapporto di conto corrente n. 116535, che risulta ormai definitivamente accertato in giudizio (perchè asseverato dalla relazione Per_1
recepita dal tribunale e non oggetto di impugnazione da parte dei fideiussori) che le condizioni economiche così come previste dalla convenzione di variazione di affidamento del 26.4.2006 (cms intra fido 0,50 %, oltre fido 1,200 %; tasso intra fido
10,00 %, oltre fido 12,750 %) non comportano violazione alcuna della l. 108/96.
5.) L'oggetto del presente giudizio di appello risulta, pertanto, circoscritto alla verifica della usurarietà (originaria) di interessi e cms previsti nei due contratti, di apertura di c/c e di apertura di credito in c/c, stipulati nel 2005 tra la coop. Pt_3
e l'allora Banca Popolare di Lodi.
[...]
5 Usurarietà affermata dall'ausiliario del tribunale (dott.ssa in relazione alle Per_1
seguenti pattuizioni: a) quanto al contratto del 12.1.2005 di apertura del c/c n.
116535: -) c.m.s. intra fido: 1 %; extra fido: 1,50 %; -) tasso debitore entro fido:
13,50 %; tassi debitori per utilizzi oltre il limite del fido: 17,625 % (fido sino a
€.5.000), 13,50 % (fido oltre €.5.000); b) quanto al contratto del 16.3.2005 di apertura di credito per €.25.000 sul c/c n. 116535: -) c.m.s. intra fido: 1 %, extra fido:
1,50 %; -) tasso debitorio intra fido: 9,00 %, extra fido: 12,50 %;
Pattuizioni a loro volta valutate dal ctu alla luce delle previsioni del DM ex legge
108/96 a valere nel primo trimestre 2005: -) c.m.s. soglia del 1,14 %; -) tasso soglia relativo alla categoria “aperture di credito in conto corrente oltre €.5.000” pari al
14,265 %, fino a €.5.000” pari al 18,705 %.
6.) Ciò precisato, il collegio osserva quanto segue.
Un primo problema che si è posto, nel corso del giudizio di primo grado, ha riguardato l'individuazione del tasso soglia di riferimento con riguardo al contratto di apertura del c/c del 12.1.2005, il quale non prevedeva alcun affidamento (sino al
16.3.2005, allorquando, come detto, le parti hanno sottoscritto il contratto di apertura di credito su c/c, per l'importo di €.25 mila, ivi prevedendo nuovi, appositi, tassi di interesse, intra fido e oltre fido).
Il problema sorge per il fatto che, fino al 2009, non vi era una rilevazione del tasso medio riferito allo scoperto di conto corrente in assenza di affidamento, essendo stato indicato come categoria autonoma nei DM periodici previsti dalla l. 108/1996 a far data dal 1.1.2010.
Il ctu del tribunale, muovendo dal presupposto che la valutazione della usurarietà dello scoperto di fatto vada effettuata utilizzando i tassi soglia che derivano dalla rilevazione dei tassi per le aperture di credito, ha pertanto formulato diverse ipotesi di calcolo in relazione tanto alle aperture di credito sino a €.5000, quanto alle aperture di credito oltre €.5000 (ossia le uniche due previste dai DM dell'epoca).
Principio fondante la disciplina della legge n. 108/1996, d'altra parte, è quello di valutare l'eccessività del tasso secondo un principio di omogeneità, posto che l'art. 2, comma 2, delega il Ministero del Tesoro - ora - ad effettuare Controparte_7
6 periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie”.
Se il riferimento, ai fini della valutazione della usurarietà dello scoperto di fatto, ai tassi soglia che derivano dalla rilevazione dei tassi per le aperture di credito, appare in linea di principio condivisibile, va tuttavia precisato che, tra le due sotto-categorie previste dai DM di riferimento, la categoria maggiormente omogenea, rispetto allo sconfinamento di fatto (in difetto di affidamento), non appare quella relativa alle aperture di credito superiori a €.5000, bensì, semmai, quella relativa alle aperture di credito inferiori a €.5000, in relazione alle quali sono stati rilevati tassi medi ben più elevati;
infatti, per lo scoperto senza affidamento, l'assenza di una previa valutazione della capacità economica del cliente aumenta i rischi di mancata restituzione della somma utilizzata e, dunque, giustifica la richiesta di un tasso più elevato;
ciò trova conferma nel fatto che, a partire dal 2010, per la categoria in questione dello scoperto di fatto, sono stati rilevati tassi medi di gran lunga superiori agli stessi tassi relativi alle aperture di credito inferiori a €.5000.
Alla data di stipula del contratto in oggetto, pertanto, il tasso soglia di riferimento non è il 14,265 %, quanto quello del 18,705 %, che è ben superiore ai tassi del contratto di apertura di c/c in relazione ai quali l'ausiliario del tribunale ha affermato
“il superamento del tasso soglia pubblicato per il 1° trimestre 2005” (cfr. pag. 6 della relazione peritale); ciò senza considerare che, in assenza di contestuale convenzione di affidamento sul c/c, le clausole del contratto 12.1.2005 dirette a determinare i tassi debitori per utilizzi oltre il limite del fido risultano prive di effettività. In ogni caso, nessuno dei tassi del contratto 12.1.2005 che il ctu ha considerato ai fini del proprio mandato, quali sopra riportati (punto 5 della presente sentenza), valutato ciascuno alla luce dei tassi soglia della corrispondente categoria di riferimento, appare usurario.
Né tantomeno risultano superiori ai tassi soglia i tassi debitori indicati, appena due mesi dopo, nel contratto di apertura di credito sul c/c del 16.3.2005 (circostanza peraltro neppure specificamente prospettata nell'atto di opposizione al d.i.).
7 L'unico valore oltre soglia di tali contratti in realtà risulta quello riferito alla “cms oltre fido”, ivi prevista nella misura del 1,5 per cento, a fronte di un tasso soglia dell'1,4 %. Nondimeno, l'appellante condivisibilmente deduce che, applicando il cd. criterio del "margine", ossia compensando l'eccedenza (0,36 %) della “cms oltre fido” (1,5 %) rispetto alla cms soglia (1.14 %), con il margine residuo degli interessi risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi previsti in contratto, nessuna usurarietà può essere affermata.
È lo stesso ctu del tribunale a rappresentare (in sede di esame delle osservazioni delle parti, pag. 16 della relazione peritale) come il ctp di parte creditrice “propone una verifica che prescinde da qualsiasi variabile soggettiva e discrezionale ipotizzata invece dalla scrivente nella sua verifica” (in relazione alla durata e all'importo della scopertura) e basata, in sintesi: a) sul confronto tra la misura della c.m.s. pattuita e quella soglia (rappresentata dalla commissione media rilevata nel trimestre aumentata della metà); b) sulla compensazione dell'eventuale eccedenza, della c.m.s. pattuita rispetto a quella soglia, con il "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza percentuale tra il tasso di interesse pattuito e quello soglia, qualora sufficiente.
In forza di tale criterio di calcolo - evidenzia il ctp e oggi l'appellante - nel caso di specie il margine residuo degli interessi è idoneo a compensare l'eccedenza della c.m.s. (oltre fido) applicata, rispetto al tasso soglia.
A tali rilievi il ctu replica evidenziando che il metodo di verifica proposto dal ctp pone a confronto grandezze non omogenee, quale il tasso di interesse e la percentuale della cms (che non è un tasso di interesse, basato sul tempo); sicchè "il metodo del margine, sul quale si base la verifica in parola, non pone direttamente a confronto il tasso di interesse con il tasso della cms, ma l'importo delle commissioni addebitate al correntista con l'eventuale differenza tra gli interessi corrispettivi addebitati e quelli calcolati al tasso soglia. Per poter, quindi, correttamente espletare questo tipo di verifica è necessario sapere l'importo di quelle variabili (durata della scopertura, importo dello scoperto, ecc.), che al momento della stipula del contratto sono ovviamente sconosciute".
8 E tuttavia, proprio tali precisazioni rendono evidente come il metodo del margine, così come inteso dal ctu di primo grado e recepito dalla sentenza appellata, finisce per essere privo di qualsivoglia possibilità applicativa in relazione alla cd. usura originaria, ossia al fine di valutare la conformità alle soglie usura delle pattuizioni contrattuali al momento della loro stipulazione.
Di contro, il criterio del "margine" come inteso dall'appellante e dal suo ctp appare invece aderente alle statuizioni delle SU n. 16303 del 20.6.2018.
Tale pronuncia evidenzia infatti che “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto
o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della
CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
"margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Sicchè, le ragioni di parte appellante appaiono in linea con la corretta applicazione dei principi affermati dalla pronuncia citata. In definitiva, l'appello va accolto, dovendosi per conseguenza recepire la seconda ipotesi di calcolo elaborata dal ctu.
Pertanto - ferma restando la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo - i fideiussori odierni appellati e vanno condannati a pagare Controparte_1 CP_2
alla banca intimante e per essa, oggi, alla cessionaria del credito odierna appellante, la diversa, maggiore somma di €.87.131,00, oltre interessi convenzionali di mora nella misura indicata dalla sentenza appellata (“come da domanda monitoria”).
9 Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza,
Contr liquidate in favore di e di nella misura specificata in dispositivo, Parte_2
determinata applicati i parametri minimi di cui alle vigenti tabelle (anche tenuto conto dell'identità delle difese svolte dalle banca e dalla cessionaria), in relazione al valore del credito accertato in giudizio e all'attività difensiva espletata (per il grado di appello esclusa la voce “trattazione” in difetto di svolgimento delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.: Cass. 10206/2021)
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2919/2021 del
Tribunale di Catania: ferma la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condanna Controparte_1
e al pagamento, in favore di già CP_2 Controparte_3 [...]
, e, oggi, della cessionaria del credito e per Controparte_4 Parte_1
essa la mandataria della somma di €.87.131,00, oltre interessi Parte_2
convenzionali di mora come da domanda monitoria, dal dovuto al soddisfo;
condanna e , in solido, al pagamento, in Controparte_1 CP_2
favore di già , e di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e per essa la mandataria delle spese del doppio grado di Parte_1 Parte_2
giudizio, che liquida, per ciascuna, in €.7.052,00 quanto al primo grado, €.4.997,00 quanto al grado di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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