Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7280/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN DD Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 29.3.1970, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Michele Rossi;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 10.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
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1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nata la figlia il 5.7.1999) hanno contratto matrimonio civile Per_1
a IL (MI) il 2.6.1995, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 5.10.2020, omologata da questo Tribunale il 26.10.2020;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 29.3.1970,
contratto a IL (MI) il 2.6.1995;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2 2) La casa già adibita ad abitazione familiare sita in ARENZANO (GE) Viale Unità d'Italia 1/13 in locazione con contratto di affitto intestato al sig. continuerà ad essere abitata dal Pt_1
sig. Pt_1
3) I coniugi reciprocamente dichiarano che la figlia è maggiorenne e economicamente Per_1
autosufficiente per cui nulla deve essere previsto per il mantenimento della stessa
4) I coniugi dichiarano di avere consensualmente definito ogni loro rapporto economico prima della sottoscrizione del presente ricorso per cui nulla è dovuto da uno all'altro a nessun titolo o ragione.
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti per cui nessun assegno divorzile è dovuto da uno all'altro”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 42, parte II, serie C, anno 1995) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. AN DD
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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