Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1761 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TIBERI CRISTIANA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 18/03/1979, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. PATALINI LUCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Che l'Ill.mo Tribunale di Terni, previa comparizione delle parti, voglia 1- disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre Persona_1 CP_1
; il figlio minore durante la settimana trascorrerà con il padre i pomeriggi del
[...] martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e, a settimane alterne, la giornata 1
Natale, dalle ore 16:00 alle ore 22:00 ed il 26 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, senza pernottamento. Il 31 dicembre, il primo dell'anno e il giorno dell'epifania, saranno trascorsi in modo alternato, un anno con il padre ed un anno con la madre, ad iniziare dal prossimo ultimo dell'anno, con il padre. Eventuali periodi di vacanza fuori città, nel periodo natalizio, potranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 1 dicembre di ogni anno. Per le festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, ad anni alterni, iniziando la prossima Pasqua 2024 con il padre. Per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere fino a due settimane con il figlio, periodo che dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
Il giorno del 15 agosto, sarà trascorso ad anni alterni con la madre e con il padre, con inizio il prossimo 15 agosto con permanenza presso la madre.
2- Disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla Controparte_2 signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1 la somma di € 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del Persona_1
50% delle spese straordinarie, così come indicate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Terni;
-l'assegno unico per il minore sarà percepito dalla madre al 100%.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
Alla luce del perdurante comportamento disfunzionale del padre, che il Tribunale individui, in via definitiva, una somma di denaro non inferiore ai €20 per ogni ritardo a carico del padre, come già disposto in via provvisoria con provvedimento del
03.07.2024.”
Per parte resistente:
“Voglia l'ecc. Tribunale di Terni,
- rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice, poiché infondate sia in fatto che in diritto come ampiamente sopra esposto, nonché le richieste istruttorie formulate, e per
l'effetto:
- confermare le condizioni disciplinate dal Tribunale di Terni con decreto di accoglimento cron. n. 3629/2020 del 14.10.2020, nel procedimento RG n. 1187/2020, con riguardo all'affidamento condiviso che con riguardo alle spese straordinarie, in quanto rispondenti pienamente alle esigenze del minore, disponendo
– a parziale modifica di quanto concordato, la S.V. Ill.ma Voglia disporre che: Per_
- il Sig. corrisponda entro il 15 di ogni mese la somma di € 166,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore del piccolo Per_1 Per_
- il Sig. terrà con sé il figlio il sabato e la domenica, a fine settimana alterni, con gli orari già indicati nell'accordo, con richiesta di autorizzazione al pernottamento del figlio presso l'abitazione del padre. Per_ Preferibilmente, previa comunicazione ad inizio della settimana alla madre, il Sig. terrà il figlio il giovedì pomeriggio, con gli orari già indicati nell'accordo, Per_1 prelevandolo dall'asilo alle ore 16:00.
2 In ordine alle ferie estive, poiché il periodo estivo coincide con il periodo di maggior carico di lavoro del resistente (che – come detto – è rappresentante ), il padre Per_2 trascorrerà le due settimane previste, anche in modo non consecutivo, nel periodo che verrà individuato con la madre, anche in un periodo dell'anno diverso dall'estate, per un tempo complessivo di due settimane;
- viste le continue e ripetute richieste della Sig.ra di versamento di spese CP_1 straordinarie non necessarie (v. ad esempio il corso di nuoto nel periodo di agosto) e Per_ tenuto conto che il Sig. versa già l'assegno per e per gli altri tre figli, si Per_1 chiede che l'assegno unico che percepisce da sempre la madre, venga suddiviso al 50 % tra i genitori, con riserva di agire per il recupero delle somme incamerate sino ad ora dalla Sig.ra per intero;
CP_1 con riguardo al caso in cui qualora il padre non si presenti a prendere il Sig. Per_1 Per_ dovrà versare alla madre l'importo di Euro 20,00 per ogni ora di ritardo, solo in caso di comunicazione all'ultimo momento;
- in caso contrario, infatti, i genitori potranno accordarsi tra loro i genitori per sostituirsi, ovvero si dovrà prevedere una cifra di € 10,00/ ora visto che non vi è urgenza;
- l'orario di pagamento della baby sitter dovrà ritenersi quello diurno, in quanto la madre potrà recuperare alle ore 20:00 il minore e riportarlo presso il Suo domicilio.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto in data 5.9.2013, ha chiesto la modifica Controparte_1 delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] Per_1 dalla relazione con . La ricorrente ha esposto: Controparte_2
-che con ricorso congiunto proposto dinanzi all'intestato Tribunale è stato emesso decreto del 14.10.2020, con il quale è stato disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e disciplina delle modalità di frequentazione padre figlio escludendo per i primi tre anni di vita del minore la possibilità Per_ di pernottamento presso il padre, e ponendo a carico del contributo per il mantenimento del minore determinato in € 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
-che dall'inizio del 2023, in ragione della aumentata età del figlio, la ricorrente chiedeva al padre del minore di modificare le condizioni già concordate anche per permetterle di organizzare la propria attività lavorativa, lamentando la ricorrente la mancata osservanza da parte del resistente dei tempi di frequentazione del figlio, negli orari e nei giorni stabiliti;
-che il resistente, inoltre, sarebbe stato poco puntuale nel versamento della quota parte inerente le spese straordinarie;
-che nonostante le numerose sollecitazioni il resistente non avrebbe prestato assenso alla modifica delle modalità di frequentazione in essere, pretendendo nei fatti che fosse la sola ricorrente ad occuparsi del figlio minore, giungendo a rifiutare la comunicazione alla dell'indirizzo di nuova residenza e rifiutandosi di stabilire con congruo CP_1 anticipo il fine settimana di permanenza con il figlio, costringendo la ricorrente occupata con la propria attività di titolare di un bar, a doversi organizzare per la custodia del bambino;
3 tanto premesso la ricorrente ha chiesto la modifica del decreto già emesso in data
14.10.2020, chiedendo venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore, disciplinando le modalità di visita del padre per i pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e, a settimane alterne, la giornata della domenica, dalle ore
10:00 alle ore 21:00, oltre a disciplinare le modalità di frequentazione per i periodi di Per_ vacanza;
con richiesta di porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Terni e prevedendo la riscossione dell'assegno unico al 100% da parte della stessa ricorrente, con vittoria di spese.
Si è costituito contestando le allegazioni contenute nel Controparte_2 ricorso introduttivo, ed affermando di aver sempre seguito con attenzione e cura il figlio ottemperando alle condizioni di affidamento e mantenimento previste nel decreto emesso su accordo tra le parti nel 2020. Il resistente in particolare ha esposto:
-di aver sempre seguito il figlio e corrisposto puntualmente il contributo posto a suo carico per il mantenimento del minore;
-di contestare sia le allegate sopravvenute esigenze del figlio poste a fondamento della richiesta di modifica, sia le affermate diverse esigenze lavorative della madre svolgendo la ricorrente lo stesso lavoro dal 2020 ad oggi;
-di aver puntualmente adempiuto agli obblighi di frequentazione sullo stesso gravanti affermando di essere un padre presente e di aver cercato di istaurare proficuo colloquio con la ricorrente e di intensificare il rapporto del minore con i suoi altri 3 figli, avuti da precedente unione;
-di essersi sempre reso reperibile, lamentando al contrario condotte della ricorrente tali da impedire al padre di avere un regolare e sereno rapporto con il figlio, avendo la madre impedito al minore di recarsi in vacanza una settimana con i fratelli e il padre, in quanto Per_ la comunicazione delle ferie era stata eseguita solo i primi di agosto, quando il aveva potuto organizzare le ferie estive, a causa degli impegni lavorativi, di rappresentante di gelati tali da impedire programmazione con maggiore anticipo;
-di contestare la richiesta di aumento del contributo al mantenimento del minore formulata dalla controparte in ragione della sostanziale invarianza delle situazione delle ricorrente e delle necessita del minore rispetto al momento dell'emissione del precedente decreto, rappresentando al contrario un miglioramento della situazione della ricorrente percependo la per intero l'assegno unico del figlio e lamentando al CP_1 Per_1 contrario il peggioramento delle propria situazione economico patrimoniale a causa dell'onere sullo stesso gravante per il mantenimento dei tre figli nati dalla precedente unione con una quota di € 166,66 mensili per ciascuno, pari ad complessivi € 500,00, e l'aumento dei costi di locazione per la nuova casa di abitazione, con canone mensile di €
450,00, abitazione più grande di quella precedentemente occupata in ragione della necessitò di dover ospitare contemporaneamente i 4 figli.
Tanto premesso il resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente, con conferma delle condizioni disciplinate dal Tribunale di Terni con decreto di accoglimento cron. n. 3629/2020 del 14.10.2020, nel procedimento RG n. 1187/2020,
4 sia con riguardo all'affidamento condiviso sia con riguardo alle spese straordinarie, in quanto rispondenti pienamente alle esigenze del minore, chiedendo a parziale modifica di tali condizioni la riduzione del contributo ordinario posto a suo carico per il mantenimento del figlio da determinare in € 166,00 mensili, nonché la modifica delle modalità di frequentazione del minore prevedendo di poter vedere e tenere con sé il figlio il sabato e la domenica, a fine settimana alterni, con gli orari già indicati nell'accordo, con richiesta di autorizzazione al pernottamento del figlio presso la propria abitazione;
nonché il martedì e il giovedì pomeriggio, con gli orari già indicati nell'accordo, prevedendo che la comunicazione dei periodi di ferie estive avvenga entro il 31 luglio dell'anno in corso;
con vittoria di spese.
All'udienza del 29 novembre 2023, sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 265,00 mensili, di percepire come titolare di un bar reddito medio mensile di euro 500, di non aver proprietà immobiliari né consistenti risparmi, di sostenere rata per pregresso finanziamento di € 113,00; il resistente di risiedere in immobile in locazione con canone di € 450,00 mensili, di percepire come agente di commercio reddito netto mensile di euro 1400,00 per 12 mensilità, di non avere proprietà immobiliari né consistenti risparmi, di essere gravato dalla rata per l'acquisto dell'automobile di € 119,00 mensili nonché dell'onere mensile per il mantenimento ordinario dei tre figli nati da precedente unione di € 500, oltre ai costi per le spese straordinarie. La ricorrente ha lamentato la scarsa puntualità del padre nell'accudimento del figlio e le difficoltà organizzative per la stessa derivanti, il resistente ha negato tale allegazione evidenziando di avere avuto a volte difficoltà lavorative con possibilità di comunicare solo nell'immediatezza del loro verificarsi. All'esito dell'udienza le parti, con la mediazione della Presidente delegata, hanno raggiunto il seguente accordo sulle modalità di frequentazione padre figlio, prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio il giovedì, riprendendolo il pomeriggio entro le
16,00 da scuola, nonché il sabato e la domenica a fine settimana alterni con pernottamento il sabato, per le vacanze di Natale dal 25 pomeriggio al 26 con pernottamento il 25 sera,
e dal 31 e l'1 gennaio con pernottamento il 31.
Con successiva ordinanza sono stati recepiti gli accordi delle parti quanto alla modifica delle modalità di frequentazione padre figlio, non sono state accolte le contrapposte richieste di modifica dei provvedimenti vigenti relativi alle modalità di mantenimento del figlio, e non sono state ammesse le istanze istruttorie.
Alla successiva udienza il difensore della ricorrente ha rappresentato la mancata ottemperanza del padre all'obbligo di prendere con sé il figlio in uno dei giorni previsti , con conseguente presentazione di denuncia da parte della ricorrente alla competente
Stazione dei Carabinieri, scelta compiuta per provare il suddetto inadempimento. Alla successiva udienza fissata per la comparizione personale delle parti, la ricorrente ha rappresentato la mancata ottemperanza del padre all'obbligo di prelevare il minore nei giorni di spettanza, confermando di essersi recata dai Carabinieri per segnalare questa inadempienza e per avere quindi prova della mancata presenza del padre al momento del
5 previsto incontro con il figlio, precisando che anche dopo aver presentato denuncia il resistente avrebbe continuato a non presentarsi puntualmente nei giorni di frequentazione del figlio;
il resistente ha contestato quanto allegato dalla controparte affermando di essere solo in rare occasioni arrivato in ritardo per prelevare il figlio da scuola, contattando uno dei delegati al ritiro, recependo il rifiuto di tale delegato che non aveva potuto prendere il minore, curandosi comunque di avvertire la ricorrente, affermando di essere disponibile a pagare una baby-sitter tutte le volte in cui sarebbe stato impossibilitato a permanere con il bambino. All'esito dell'udienza la Presidente delegata preso atto delle tensioni delle parti ha disposto d'ufficio, ex art. 473 bis.39 lett. b) c.p.c., che qualora il padre non si fosse presentato nell'orario previsto a prendere il bambino, lo stesso avrebbe dovuto corrispondere alla madre l'importo di euro 20 per ogni ora di ritardo ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. (importo determinato considerando il prezzo medio di una baby-sitter pari a 10/15 euro l'ora e il possibile sovrapprezzo per una comunicazione ad . CP_3
All'esito del giudizio le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe, e la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del PM che ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori adottati in corso di causa.
Affidamento del figlio
La ricorrente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé lamentando la mancata puntuale ottemperanza da parte del resistente agli obblighi genitoriali, in particolare ha segnalato la mancata puntualità nel rispetto delle modalità di affidamento e mantenimento del minore.
Il resistente ha negato tali allegazioni affermando di avere profondo rapporto con il figlio,
e rappresentando di aver solo in rare occasioni mancato di rispettare gli orari per il prelievo del minore a causa degli impegni di lavoro, e di non aver pagato la propria quota delle spese straordinarie solo in caso di contestazioni per mancato assenso alla spesa.
In punto di diritto, per costante giurisprudenza alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c., costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
6 educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie pur se possono dirsi provate alcune inadempienze del padre agli orari previsti per la frequentazioni del figlio le stesse non possono essere qualificate come gravi, non avendo la stessa ricorrente contestato l'esistenza di un positivo rapporto affettivo tra il minore e il padre, ovvero ostacoli frapposti dal resistente alla gestione condivisa della genitorialità, o ancora grave inadempimento agli obblighi di mantenimento.
Pertanto, la domanda di affidamento esclusivo del minore a sé formulata dalla ricorrente non può essere accolta, poiché le provate inadempienze del padre possono essere superate con l'adozione delle misure ex art. 473 bis. 39 c.p.c., già adottate nel corso del giudizio e che vengono confermate nella presente sentenza (cfr. infra).
Quanto alle frequentazioni padre figlio devono essere confermati i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio e riportati in dispositivo prevedendo che per le vacanze estive ciascun genitore possa tenere con sé il figlio per 15 giorni da determinare entro il 1 luglio di ciascun anno (data individuata per contemperare le opposte richieste delle parti, e tenendo conto degli impegni di lavoro del padre), prevedendo che in mancanza di diverso preventivo accordo ciascun genitore potrà permanere con il figlio ad anni alterni dal 1 al 16 agosto ovvero dal 17 al 31 agosto ad iniziare con il primo dei due periodi con il padre per le vacanze estive 2025.
Provvedimenti ex art. 347 bis .39 c.p.c.
L'art. 473 bis.39 c.p.c. dispone che il giudice, anche d'ufficio, in presenza di gravi inadempienze che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale può adottare una serie di misure, tra loro alternative o cumulative, tra le quali l'individuazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
7 Nel corso del giudizio è emerso il mancato adempimento del padre all'obbligo di prelievo del minore nei giorni e negli orari fissati nel provvedimento provvisorio (peraltro adottato su accordo delle parti) per le frequentazioni del figlio. Tale condotta oltre ad essere potenzialmente pregiudizievole per il minore, frustrato nell'attesa del genitore che non rispetta gli orari di prelievo, diviene pregiudizievole anche per l'altro genitore che deve sostituirsi a quello inadempiente per l'accudimento del figlio, con ovvie difficoltà nella gestione degli impegni lavorativi ed organizzativi (si pensi all'ipotesi del mancato prelievo da scuola con necessario intervento del genitore reperibile su chiamata delle insegnanti).
Nel corso del giudizio in conseguenza di tali condotte è stato disposto che il padre corrisponda alla madre in caso di mancata ottemperanza agli orari di prelievo del minore importo di € 20 per ogni ora di ritardo. Tale somma è stata quantificata prendendo quale parametro il notorio costo medio orario per una baby sitter, maggiorato in considerazione della urgenza connessa al sopravvenire improvviso della mancata ottemperanza del padre agli obblighi dallo stesso assunti. Nelle conclusioni, nelle quali le parti hanno preso posizione sul punto, ai sensi dell'art. 473 bis.19 c.p.c., trattandosi di domanda connessa a diritti indisponibili, quali sono le domande relative alle condizioni di affidamento del minore, la ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento adottato in corso di causa, mentre il resistente ha chiesto di distinguere l'importo dovuto a seconda dell'eventuale preavviso (cfr. conclusioni riportate in epigrafe: “con riguardo al caso in cui qualora il Per_ padre non si presenti a prendere il Sig. dovrà versare alla madre l'importo Per_1 di Euro 20,00 per ogni ora di ritardo, solo in caso di comunicazione all'ultimo momento;
- in caso contrario, infatti, i genitori potranno accordarsi tra loro i genitori per sostituirsi, ovvero si dovrà prevedere una cifra di € 10,00/ ora visto che non vi è urgenza;
-
l'orario di pagamento della baby sitter dovrà ritenersi quello diurno, in quanto la madre potrà recuperare alle ore 20:00 il minore e riportarlo presso il Suo domicilio”). Il
Collegio conferma il provvedimento emesso in corso di giudizio, in quanto la diversa richiesta del resistente non può essere accolta poiché l'importo liquidato ex art. 614 bis c.p.c., è stato calcolato con riferimento al presumibile costo di una baby sitter, per ancorare l'importo ad una elemento valutativo congruo, ma non è connesso alla reale Per_ retribuzione di una baby sitter, nel senso che tale somma sarà dovuta dal alla ricorrente, in caso di inadempimento di quest'ultimo agli obblighi di puntuale frequentazione del figlio, anche se sarà la stessa madre, o persona di sua fiducia non retribuita, ad organizzarsi per far fronte all'improvvisa assenza paterna. Pertanto,
l'importo deve essere indicato come unitario (€ 20,00 l'ora) precisando che sarà dovuto per tutte le ore o frazioni di ora, per le quali il padre si renderà inadempiente agli obblighi di frequentazione del figlio, in assenza di preventivo consenso scritto della madre a eventuali sostituzioni nelle frequentazioni. Ciò al fine di responsabilizzare il resistente sugli obblighi genitoriali sullo stesso gravanti, evitando così conseguenze pregiudizievoli sul figlio derivanti dalla frustrazione connessa ad inutili attese del padre, e per evitare di far ricadere sulla madre, convivente con il minore, le inadempienza paterne.
8 Contributo al mantenimento del figlio.
Deve essere premesso che per consolidata giurisprudenza al fine di modificare un provvedimento in essere è necessario che ricorrano giustificati motivi, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (Cass. sent. n. 11488 dell'8 maggio 2008, principio espresso in materia di separazione ma applicabile anche nella fattispecie in esame).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha documentato la sostanziale modifica della situazione reddituale in comparazione con le spese sostenute rispetto al momento in cui sono stati adottati i provvedimenti di mantenimento del figlio nel 2000, sulla base di accordo tra le parti.
In particolare, la ricorrente, titolare di un bar, risulta aver dichiarato, sia nel 2020 sia all'attualità, attività in perdita come desumibile dalle denunce dei redditi in atti: denuncia dei redditi 2021 perdite per -3559 euro denuncia dei redditi 2022 perdite per – 2388 euro non ha rappresentato modifiche quanto ai costi abitativi.
Il resistente, agente di commercio ha dichiarato i seguenti redditi: denuncia dei redditi 2021 reddito complessivo € 8136 denuncia dei redditi 2022 reddito complessivo € 12.785 ha documentato di corrispondere canone di locazione di € 450,00 mensili, importo superiore a quello corrisposto al momento dell'emissione del decreto del 2000
(circostanza non contestata dalla controparte) e di essere onerato di maggiori costi per il mantenimento anche straordinario dei tre figli nati dalla precedente unione. Inoltre deve essere evidenziato come a fronte di un aumento dei redditi percepiti, a cui è seguito un aumento dei costi abitativi, sono aumentati i tempi di frequentazione padre figlio, con introduzione dei pernottamenti.
Alla luce di tali risultanze le contrapposte richieste delle parti relative alla modifica dei provvedimenti relativi al mantenimento ordinario e straordinario del figlio devono essere rigettare.
Non sussistono elementi per modificare gli accordi attualmente vigenti tra le parti in esecuzione dei quali l'intero assegno unico è stato percepito, dalla sua entrata in vigore, al 100% dalla madre convivente. Oltre a tale considerazione, il Collegio ritiene che la madre deve essere autorizzata a riscuotere il 100% dell'assegno unico, in quanto è il genitore che maggiormente si fa carico dell'accudimento quotidiano del figlio. In tal senso devono essere richiamati precedenti emessi dall'intestato Tribunale (cfr. sent. n.
850/2022 del 7.11.2022), confermati dalla Corte di Appello di Perugia (sent. n. 355/2023 del 22.5.2023) che ha statuito: “Il primo giudice ha giustificato l'attribuzione dell'assegno per intero la madre pur in presenza di un affidamento condiviso in considerazione di ciò che il padre frequenta sporadicamente il figlio minore con conseguente ricaduta in fatto del mantenimento quasi esclusivamente a carico della madre. La Corte ritiene di
9 condividere tale impostazione che, andando oltre il dato formale dell'affidamento condiviso e della titolarità della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, valorizza più che il collocamento il dato di fatto che un solo genitore si è occupato e deve occuparsi quotidianamente di tutte le esigenze del minore e cerca di corrispondere ad evidenti esigenze di equità al fine di consentire a costui di avere, in una situazione di scarsità di risorse disponibili, un'ulteriore contributo idoneo ad aiutarlo nell'effettiva soddisfazione delle esigenze del figlio. Pertanto tale motivo di gravame va disatteso”.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni contenute nel decreto del 14.10.2020:
-rigetta la richiesta di affidamento esclusivo del minore a sé formulata dalla ricorrente;
-modifica le modalità di frequentazione padre figlio, prevedendo che salvo diverso accordo scritto tra le parti il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore il giovedì riprendendolo il pomeriggio entro le 16,00 (dall'uscita della scuola nei periodi di frequenza scolastica) fino alle ore 20,00, nonché il sabato dalle ore 1o.00 fino alla domenica fino alle ore 21,00 a fine settimana alterni con pernottamento il sabato;
e per le vacanze di Natale dal 25 pomeriggio al 26 con pernottamento il 25 sera, e dal 31 e l'1 gennaio con pernottamento il 31 ad anni alterni con ciascun genitore, ad anni alterni per il 6 gennaio e nei periodi della vacanze di Pasqua per il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; per le vacanze estive 15 giorni da determinare entro il 1 luglio di ciascun anno prevedendo che in mancanza di diverso preventivo accordo ciascun genitore potrà permanere con il figlio ad anni alterni dal 1 al 16 agosto ovvero dal 17 al 31 agosto ad iniziare con il primo dei due periodi con il padre per le vacanze estive 2025; per le altre festività scolastiche ad anni alterni tra i genitori;
ad anni alterni con ciascun genitore nel giorno del compleanno del minore, con ciascun genitore nel giorno del rispettivo compleanno;
visto l'art. 473 bis.39 lett. b) c.p.c., dispone che qualora il padre non si presenti nell'orario previsto a prendere il bambino nei giorni previsti per la frequentazione padre figlio, il Per_ corrisponderà alla l'importo di € 20, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., per CP_1 ogni ora o frazione di ora di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di frequentazione per il tempo in cui il genitore si sarà reso inadempiente;
rigetta le contrapposte istanze di modifica del contributo ordinario e straordinario posto a carico del padre per il mantenimento del figlio;
10 autorizza la madre a percepire il 100% dell'assegno unico corrisposto per il figlio minore;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3 gennaio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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