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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 672/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione di
arricchimento senza causa,
(c.f. , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._1
residente a [...], rappr. e difesa dall'Avv. Teresa Magro.
- Appellante -
Contro (c.f. ), nato il 1° febbraio 1948 a Siracusa, Controparte_1 C.F._2
ivi residente in contrada Spinagallo, n. 52, non costituitosi in giudizio.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 870/2024 del 10 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
4725/2021 R.G.), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
a) rigettava la domanda (ex art. 2041 c.c.) proposta da nei Parte_2
confronti di;
Controparte_1
b) condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquidava in complessivi euro 8433,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato l'8 maggio 2024, proponeva appello Parte_2
avverso la menzionata sentenza.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione. Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti (e, quindi, anche l'appellante, pur se anteriormente costituita) non sono comparse né nell'udienza di prima comparizione del 3 dicembre
2024, né nella successiva udienza del 18 febbraio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata).
A norma dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., va quindi dichiarata l'improcedibilità
del proposto appello.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della non avvenuta costituzione in giudizio dell'appellato.
Ricorrono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 672/2024 R.G.,
dichiara l'improcedibilità -ex art. 348, comma secondo, c.p.c.- del proposto appello;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 20 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 672/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione di
arricchimento senza causa,
(c.f. , nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._1
residente a [...], rappr. e difesa dall'Avv. Teresa Magro.
- Appellante -
Contro (c.f. ), nato il 1° febbraio 1948 a Siracusa, Controparte_1 C.F._2
ivi residente in contrada Spinagallo, n. 52, non costituitosi in giudizio.
- Appellato -
_________________________
Nell'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 870/2024 del 10 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
4725/2021 R.G.), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
a) rigettava la domanda (ex art. 2041 c.c.) proposta da nei Parte_2
confronti di;
Controparte_1
b) condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali, che liquidava in complessivi euro 8433,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato l'8 maggio 2024, proponeva appello Parte_2
avverso la menzionata sentenza.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nell'udienza del 18 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione. Motivi della decisione
Rileva il collegio che le parti (e, quindi, anche l'appellante, pur se anteriormente costituita) non sono comparse né nell'udienza di prima comparizione del 3 dicembre
2024, né nella successiva udienza del 18 febbraio 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata).
A norma dell'art. 348, comma secondo, c.p.c., va quindi dichiarata l'improcedibilità
del proposto appello.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della non avvenuta costituzione in giudizio dell'appellato.
Ricorrono i presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 672/2024 R.G.,
dichiara l'improcedibilità -ex art. 348, comma secondo, c.p.c.- del proposto appello;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 20 febbraio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro