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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Raffaella Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. A. Vinci
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2023, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente all'aggravamento dei postumi già esistenti quale conseguenza della malattia professionale “spondilodiscopatie del tratto lombare”
(riconosciuti nella percentuale del 2%), da cumularsi con quelli (8%) derivanti da pregressi infortuni sul lavoro e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva
1
del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così affermato: “Sulla base della documentazione riportata nel fascicolo di parte, dei dati anamnestici e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando si può affermare che il ricorrente di professione muratore è affetto Parte_2
da: spondiloartrosi con ernie discali multiple lombari, ipostenia arto inferiore sinistro
CONCLUSIONI
Per tanto si riconosce una malattia professionale con un danno biologico del 6% (precedente riconosciuta al 2%) che sommato a postumi già riconosciuti per altri infortuni valutati nella misura dell'8% determina un grado complessivo pari al 13%, dalla data della domanda”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione complessivo superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D. Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 13%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. Cass. Lav. 19 luglio 2002 n° 10626).
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 e distratte
2
come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del tredici per cento dal 1° febbraio
2023, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1
interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore della procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 25 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Raffaella Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. A. Vinci
- Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31 agosto 2023, la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente all'aggravamento dei postumi già esistenti quale conseguenza della malattia professionale “spondilodiscopatie del tratto lombare”
(riconosciuti nella percentuale del 2%), da cumularsi con quelli (8%) derivanti da pregressi infortuni sul lavoro e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi importi CP_1 nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva
1
del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così affermato: “Sulla base della documentazione riportata nel fascicolo di parte, dei dati anamnestici e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando si può affermare che il ricorrente di professione muratore è affetto Parte_2
da: spondiloartrosi con ernie discali multiple lombari, ipostenia arto inferiore sinistro
CONCLUSIONI
Per tanto si riconosce una malattia professionale con un danno biologico del 6% (precedente riconosciuta al 2%) che sommato a postumi già riconosciuti per altri infortuni valutati nella misura dell'8% determina un grado complessivo pari al 13%, dalla data della domanda”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione complessivo superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D. Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8
OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 13%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. Cass. Lav. 19 luglio 2002 n° 10626).
Pertanto l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 e distratte
2
come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura del tredici per cento dal 1° febbraio
2023, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1
interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.300,oo a CP_1
titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore della procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistataria;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 25 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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