Sentenza breve 26 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 26/03/2021, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00394/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2021, proposto da
NC EO e CA SI, rappresentati e difesi dagli avvocati Arianna Dall'Asta e Alessandra Fioretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arianna Dall'Asta in Mestre - Venezia, piazzetta G. Zorzetto n. 1;
contro
il Comune di Fossalta di Portogruaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OB EO non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell'Ordinanza prot. n. 8303 del 30/11/2020, avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione della recinzione interna in difformità al P.C. n. 23P/19 del 27.08.2019 nell'area ubicata in Via D. Manin n. 34 in Comune di Fossalta di Portogruaro (ve), Fg. 11 mapp. 272, di proprietà dei sigg. SI CA e EO NC”, adottata dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE);
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fossalta di Portogruaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ricorrono i presupposti di cui all' art. 60 del CPA per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, del che sono state avvisate le parti comparenti alla odierna udienza.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del verbale di sopralluogo, in quanto trattasi di atto endoprocedimentale sprovvisto di effetti lesivi autonomi, conseguenti soltanto al successivo ordine di rimozione degli abusi, ritualmente impugnato.
Dalla documentazione in atti risultano esistenti le rilevate difformità dal permesso di costruire, sia per la sopraelevazione rispetto alla esistente recinzione del fondo confinante, sia per la non completa aderenza alla stessa, ancorchè dovuta in ipotesi a una sua particolare conformazione.
E poichè la nuova recinzione era stata assentita con altezza allineata a quella del confinante, e in aderenza alla stessa per tutto il suo sviluppo, nessuna difformità da quanto assentito può trovare legittimazione nello stato dei luoghi, peraltro ben noto al richiedente (id est: nell' andamento del piano di campagna e nella conformazione della recinzione del vicino).
E' quindi vincolato l'ordine di rimozione dell' abuso, mediante adeguamento alle caratteristiche assentite dal titolo, con eliminazione della altezza eccedente e del distacco.
In questi limiti l'ordinanza impugnata è del tutto legittima.
Viceversa, in costanza di validità del permesso di costruire, e salvo il suo previo annullamento in autotutela, non possono imporsi prescrizioni più rigorose quali la ulteriore riduzione di altezza fino alla dichiarata misura regolamentare (mt. 1.20 ex art. 43 REC) e la presentazione di un nuovo progetto, perchè l'allineamento all' altezza della recinzione del vicino è coperta dal permesso di costruire, finchè questo sia efficace, e pertanto non necessita di un nuovo progetto, purchè la costruzione avvenga in aderenza come previsto dal titolo.
Dunque, il ricorso deve essere accolto in parte, annullandosi per l'effetto le sole prescrizioni dell'ordinanza impugnata che eccedono il mero adeguamento alle caratteristiche costruttive (aderenza alla recinzione esistente ed allineamento alla medesima altezza) licenziate con il permesso di costruire, cioè che ingiungono l'abbassamento al di sotto della sommità della recinzione esistente e la presentazione di un nuovo progetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nella sola parte e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese per la parziale e reciproca soccombenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto il giorno 25 marzo 2021, in modalità di videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO