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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3127/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3127/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 115, C.F. Parte_1
(avv. Chiara Donati) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_2
(avv.ti Monica Baccarini e Maria Fiorella Ceroni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Lugo (RA) in data 21.09.2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 25, p. I, anno 2010;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I SIg.ri e vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare Parte_1 Parte_2 eventuali mutamenti di residenza o domicilio, disinteressandosi reciprocamente delle proprie abitudini di vita, nel dovuto reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale di esclusiva proprietà del SI. sita a Lugo in Via Mazzini n.115, Pt_2 resta assegnata con i mobili che l'arredano alla sig.ra SI.ra , nella quale continuerà Parte_1
a risiedere insieme ai figli minori , e , mentre il SI. si trasferirà Per_1 Per_2 Per_3 Parte_2 nell'appartamento adiacente, di proprietà dei propri genitori, posto al civico n.117 della medesima
Via Mazzini a Lugo, impegnandosi a restituire le chiavi di casa e a portare via dall'abitazione coniugale i propri effetti personali nonché ad organizzare gli spazi della nuova abitazione in modo che siano atti ad accogliere adeguatamente i figli.
3) I figli minori , e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 Per_3 quali provvederanno congiuntamente al mantenimento, all'assistenza morale e materiale ed alla crescita e istruzione degli stessi, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4) . Controparte_1
La SI.ra lavora dal giorno 1 al giorno 15 di ogni mese, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, Parte_1 alle dipendenze di , con sede di lavoro a Russi, percependo uno stipendio mensile di CP_2 circa 900,00 €.
I nonni materni e sono pensionati e risiedono la prima a Lugo ed Persona_4 Persona_5 il secondo in Thailandia.
La SI.ra non è proprietaria di autovetture. Pt_1 Il SI. lavora alla Coop.va Facchini e di Lugo, quale socio e Vice Parte_2 CP_3
Presidente, con orario 08-12 e 14-18 dal lunedì al venerdì, percependo uno stipendio di circa
1.600,00 €, come da dichiarazioni dei redditi allegate.
I nonni paterni ed sono pensionati e risiedono a Lugo in Via Mazzini Persona_6 Persona_7
n. 117.
Il SI. proprietario di autovettura Volkswagen Golf Tg. DX 319GJ. Pt_2
frequenta il Liceo Scientifico-Scienze Umane a Lugo ed è attualmente iscritto al Parte_3 secondo anno. Al momento, quali attività extrascolastiche frequenta una volta a settimana un corso teatrale a Cotignola e un corso di pilates a Lugo e due volte a settimana il corso per sbandieratori presso un Rione di Lugo. Al corso di teatro lo accompagnano alternativamente il padre e la madre mentre al ed al corso di pilates va autonomamente in bicicletta. Pt_4
Si reca a scuola in bicicletta.
frequenta il terzo anno di Scuola Media. Come attività extrascolastica pratica il calcio Parte_5 tre volte a settimana, dove viene accompagnato alternativamente dai genitori.
frequenta il Liceo Artistico di Ravenna (dove si reca in corriera, la cui fermata è Parte_6 vicina a casa) ed è attualmente iscritta al secondo anno. Come attività extrascolastica suona la batteria presso la Scuola Malerbi di Lugo, ove si reca da sola un paio di volte alla settimana. In periodo estivo i genitori sono d'accordo che i figli escano alla sera indicativamente 3-4 volte alla settimana, con rientro verso le ore 23 mentre in inverno concordano per un'uscita settimanale il sabato sera, con rientro verso le ore 23.
I minori trascorrono le vacanze estive con i genitori.
5) , ed trascorreranno con il padre una o due sere a settimana, con pernottamento Per_1 Per_2 Per_3 sino alla mattina successiva e un fine settimana alternato dal sabato mattina o dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Potranno trascorrere le Festività con ciascun genitore;
in particolare i minori trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo delle Festività Natalizie e Pasquali, alternando con gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e di Pasqua. Nel periodo estivo potranno trascorrere un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da comunicarsi con anticipo di almeno un mese in base alle rispettive ferie.
6) Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi in cui i figli si troveranno presso l'uno o presso l'altro. 7) Il SI. verserà un assegno di mantenimento perequativo e forfettario per i minori per Pt_2 convenuti complessivi 400,00 € mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico universale resterà interamente a favore della SI.ra mentre le detrazioni per i Pt_1 figli resteranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%. Le spese straordinarie, di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, saranno ripartite al 50% tra le parti.
8) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi forma di contributo al mantenimento reciproco.
9) I coniugi si autorizzano fin da ora al reciproco espatrio, anche in compagnia dei figli minori, per fini turistici, e al rilascio dei passaporti reciproci e dei figli, impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che si dovessero rendere necessari a tale fine.
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3127/2025 V.G. posta in decisione il 07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 115, C.F. Parte_1
(avv. Chiara Donati) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_2
(avv.ti Monica Baccarini e Maria Fiorella Ceroni) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
18/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in Lugo (RA) in data 21.09.2010, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 25, p. I, anno 2010;
preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I SIg.ri e vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare Parte_1 Parte_2 eventuali mutamenti di residenza o domicilio, disinteressandosi reciprocamente delle proprie abitudini di vita, nel dovuto reciproco rispetto;
2) L'abitazione coniugale di esclusiva proprietà del SI. sita a Lugo in Via Mazzini n.115, Pt_2 resta assegnata con i mobili che l'arredano alla sig.ra SI.ra , nella quale continuerà Parte_1
a risiedere insieme ai figli minori , e , mentre il SI. si trasferirà Per_1 Per_2 Per_3 Parte_2 nell'appartamento adiacente, di proprietà dei propri genitori, posto al civico n.117 della medesima
Via Mazzini a Lugo, impegnandosi a restituire le chiavi di casa e a portare via dall'abitazione coniugale i propri effetti personali nonché ad organizzare gli spazi della nuova abitazione in modo che siano atti ad accogliere adeguatamente i figli.
3) I figli minori , e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 Per_3 quali provvederanno congiuntamente al mantenimento, all'assistenza morale e materiale ed alla crescita e istruzione degli stessi, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4) . Controparte_1
La SI.ra lavora dal giorno 1 al giorno 15 di ogni mese, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, Parte_1 alle dipendenze di , con sede di lavoro a Russi, percependo uno stipendio mensile di CP_2 circa 900,00 €.
I nonni materni e sono pensionati e risiedono la prima a Lugo ed Persona_4 Persona_5 il secondo in Thailandia.
La SI.ra non è proprietaria di autovetture. Pt_1 Il SI. lavora alla Coop.va Facchini e di Lugo, quale socio e Vice Parte_2 CP_3
Presidente, con orario 08-12 e 14-18 dal lunedì al venerdì, percependo uno stipendio di circa
1.600,00 €, come da dichiarazioni dei redditi allegate.
I nonni paterni ed sono pensionati e risiedono a Lugo in Via Mazzini Persona_6 Persona_7
n. 117.
Il SI. proprietario di autovettura Volkswagen Golf Tg. DX 319GJ. Pt_2
frequenta il Liceo Scientifico-Scienze Umane a Lugo ed è attualmente iscritto al Parte_3 secondo anno. Al momento, quali attività extrascolastiche frequenta una volta a settimana un corso teatrale a Cotignola e un corso di pilates a Lugo e due volte a settimana il corso per sbandieratori presso un Rione di Lugo. Al corso di teatro lo accompagnano alternativamente il padre e la madre mentre al ed al corso di pilates va autonomamente in bicicletta. Pt_4
Si reca a scuola in bicicletta.
frequenta il terzo anno di Scuola Media. Come attività extrascolastica pratica il calcio Parte_5 tre volte a settimana, dove viene accompagnato alternativamente dai genitori.
frequenta il Liceo Artistico di Ravenna (dove si reca in corriera, la cui fermata è Parte_6 vicina a casa) ed è attualmente iscritta al secondo anno. Come attività extrascolastica suona la batteria presso la Scuola Malerbi di Lugo, ove si reca da sola un paio di volte alla settimana. In periodo estivo i genitori sono d'accordo che i figli escano alla sera indicativamente 3-4 volte alla settimana, con rientro verso le ore 23 mentre in inverno concordano per un'uscita settimanale il sabato sera, con rientro verso le ore 23.
I minori trascorrono le vacanze estive con i genitori.
5) , ed trascorreranno con il padre una o due sere a settimana, con pernottamento Per_1 Per_2 Per_3 sino alla mattina successiva e un fine settimana alternato dal sabato mattina o dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Potranno trascorrere le Festività con ciascun genitore;
in particolare i minori trascorreranno con ciascun genitore metà del periodo delle Festività Natalizie e Pasquali, alternando con gli stessi, di anno in anno, il giorno di Natale e di Pasqua. Nel periodo estivo potranno trascorrere un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da comunicarsi con anticipo di almeno un mese in base alle rispettive ferie.
6) Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi in cui i figli si troveranno presso l'uno o presso l'altro. 7) Il SI. verserà un assegno di mantenimento perequativo e forfettario per i minori per Pt_2 convenuti complessivi 400,00 € mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico universale resterà interamente a favore della SI.ra mentre le detrazioni per i Pt_1 figli resteranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%. Le spese straordinarie, di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, saranno ripartite al 50% tra le parti.
8) Le parti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi forma di contributo al mantenimento reciproco.
9) I coniugi si autorizzano fin da ora al reciproco espatrio, anche in compagnia dei figli minori, per fini turistici, e al rilascio dei passaporti reciproci e dei figli, impegnandosi sin d'ora a sottoscrivere i documenti amministrativi che si dovessero rendere necessari a tale fine.
10) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè