Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al 2618/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa da
, nata a [...] - Buenos Aires Parte_1
(ARGENTINA) il 22/05/1975; nato a [...] Parte_2
Aires (ARGENTINA) il 18/02/2002; , nata a Parte_3
Buenos Aires (ARGENTINA) il 22/10/2004, tutti elettivamente domiciliati in Salerno, via M. Vernieri, n. 23, presso lo studio dell'avv. Claudia Santoro
( ), che li rappresenta e difende, giusta procura CodiceFiscale_1
speciale alle liti in atti;
RICORRENTI contro
(cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via
Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di cittadino italiano, nato a Persona_1
LL (CT) in data 16/03/1879, emigrato in Argentina, dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, dal cui matrimonio con
[...]
giorno 29/04/1915, la figlia . Persona_3
I ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- accertare la cittadinanza italiana dei ricorrenti tutti per discendenza diretta dall'italiano per non averla mai perduta, Persona_1
nonostante la di lui figlia, abbia generato un Persona_3
figlio nato prima del 1948, e per averla legittimamente trasmessa ai propri discendenti, che a loro volta, la hanno legittimamente trasmessa, sino agli odierni richiedenti;
- ordinare al , e per esso all'Ufficio dello Stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei richiedenti, provvedendo alle dovute comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento di un proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia CP_1
condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.”
Il non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato Controparte_1
regolarmente citato.
Il P.M. nulla osservava.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza per la decisione.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita dell'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il
Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..."
(cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_1
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_1
Il ricorrente chiede infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di una cittadina italiana per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale Controparte_1
l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che non ha rilievo l'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo, poiché, nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile.
Invero, l'avo cittadino italiano morto senza mai rinunciare Persona_1
alla cittadinanza italiana, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia ma questa, nata il [...], appunto nel Persona_3
vigore della legge n. 555/1912, non ha potuto trasmetterla ai figli.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L. 91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina italiana, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, così ponendo le premesse per l'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato sancito dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”).
Successivamente, la Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal che, con circolare n. 9 del 04.07.2001, ritiene che Controparte_1
possano usufruire della parità di posizione fra uomo e donna solo i soggetti nati dopo l'1/01/1948.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria: “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della Legge n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912 prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti certificazione attestante il permanere dello status di cittadino italiano fino alla morte dell'avo, e Persona_1
certificato negativo di naturalizzazione.
Tale documento, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né
è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano aveva trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia Persona_3
e quindi ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
[...] Dalla documentazione emerge, dunque, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
1) In data 16 marzo 1879 nasceva in LL (CT), Persona_1
cittadino italiano;
In data 11.09.1913, a Lomas De Zamora - Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2
Il signor durante la sua vita non ha mai rinunciato alla Persona_1
cittadinanza italiana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti.
2) Dal matrimonio di con nasceva, il Persona_1 Persona_2
giorno 29.04.1915, a Lomas De Zamora - Buenos Aires, la figlia
[...]
Persona_3
In data 24.12.1934 contraeva matrimonio, a Lomas Persona_3
De Zamora - Buenos Aires, con . Persona_4
3) Dal matrimonio tra e nasceva a Persona_3 Persona_4
Lomas De Zamora - Buenos Aires, in data 07.12.1947, il figlio Persona_4
;
[...]
, in data 02/11/1973 a Lomas De Zamora - Buenos Aires, Persona_4
contraeva matrimonio con Persona_5
4) Dal matrimonio tra e nasceva, a Persona_4 Persona_5
Lomas De Zamora - Buenos Aires, il 22/05/1975, la figlia
[...]
, odierna ricorrente;
Parte_1
In data 11/12/1998, a Lomas De Zamora - Buenos Aires, Parte_1
contraeva matrimonio con
[...] Persona_6
5) Dal matrimonio di e Parte_1 Persona_6
nascevano il figlio , il 18/02/2002 a Buenos Parte_2
Aires, e la figlia , il 22/10/2004 a Buenos Parte_3
Aires, odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Pertanto, la domanda deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del
[...] [...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
, nata a [...] - Buenos Aires (ARGENTINA) il
[...]
22/05/1975, , nato a [...] Parte_2
(ARGENTINA) il 18/02/2002 e , nata a Parte_3
Buenos Aires (ARGENTINA) il 22/10/2004, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano
[...]
nato a [...] in data [...]. Per_1
2. Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. Dichiara irripetibili le spese sostenute dai ricorrenti.
Così deciso in Catania il 02/03/2025.
Il G.O.P.
Dottoressa Maria Mottese