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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 733 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GROSSO MANUELA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. PEDITTO CATERINA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/03/2025, i coniugi , nato Parte_1
a ME (ME) il 07/08/1965, e , nata a [...] il Parte_2
09/05/1972, premesso:
- che con decreto n. cronol. 21022/2021 del 16/12/2021, il Tribunale di Messina aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale consensuale dei coniugi;
- che le condizioni di separazione prevedevano che il signor avrebbe Parte_1
corrisposto alla OR a titolo di mantenimento, l'importo di euro Parte_2
500,00 mensili ed, in relazione ai figli nati dal matrimonio, , in Messina, in Persona_1
data 22 Gennaio 1994 e , in Messina, in data 6 Settembre 1997, i coniugi Persona_2
avevano concordato che il signor avrebbe contribuito al mantenimento Parte_1
degli stessi in misura di € 200,00 mensili per figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
- che la situazione economica del era mutata in quanto aveva dovuto cessare Parte_1
la propria attività commerciale (macelleria) ed, attualmente, era in cerca di occupazione;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“il signor corrisponderà alla OR , a titolo di mantenimento, Parte_1 Parte_2
l'importo pari ad € 200,00 mensili e, in relazione ai figli, corrisponderà l'importo pari ad €
100,00, ciascuno”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 12/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso sottoscritto personalmente dalle parti, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/03/2025, provvede come segue: visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 733 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GROSSO MANUELA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. PEDITTO CATERINA, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/03/2025, i coniugi , nato Parte_1
a ME (ME) il 07/08/1965, e , nata a [...] il Parte_2
09/05/1972, premesso:
- che con decreto n. cronol. 21022/2021 del 16/12/2021, il Tribunale di Messina aveva omologato, su domanda congiunta, la separazione personale consensuale dei coniugi;
- che le condizioni di separazione prevedevano che il signor avrebbe Parte_1
corrisposto alla OR a titolo di mantenimento, l'importo di euro Parte_2
500,00 mensili ed, in relazione ai figli nati dal matrimonio, , in Messina, in Persona_1
data 22 Gennaio 1994 e , in Messina, in data 6 Settembre 1997, i coniugi Persona_2
avevano concordato che il signor avrebbe contribuito al mantenimento Parte_1
degli stessi in misura di € 200,00 mensili per figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
- che la situazione economica del era mutata in quanto aveva dovuto cessare Parte_1
la propria attività commerciale (macelleria) ed, attualmente, era in cerca di occupazione;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“il signor corrisponderà alla OR , a titolo di mantenimento, Parte_1 Parte_2
l'importo pari ad € 200,00 mensili e, in relazione ai figli, corrisponderà l'importo pari ad €
100,00, ciascuno”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 12/05/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di separazione, contenuta nel ricorso sottoscritto personalmente dalle parti, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/03/2025, provvede come segue: visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di separazione, così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 12/06/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.