Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6637 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 13/06/2025, vertente
TRA
(c.f. e P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Rossella
Vitali in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Milano, viale
L. Majno n. 40;
APPELLANTE
E
1
persona dell'amministratore unico p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Anastasio Pugliese e
Marcello Anastasio Pugliese in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in
Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
6636/2020 pubblicata in data 27/04/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione, notificato in data 19 giugno
2018 a mezzo posta elettronica certificata, la società conveniva Parte_1
in giudizio il per sentir dichiarare la Controparte_1
risoluzione del contratto di subappalto da essa stipulato con quest'ultimo per grave inadempimento con ogni ulteriore consequenziale pronuncia.
Esponeva la società attrice : - che la è una società che Controparte_2
opera nel campo dell'edilizia, svolgendo lavori edili in genere, compresi manutenzione e ristrutturazione ed attività ad esse complementari;
- che l'odierna convenuta, è un consorzio Controparte_1
esercente attività legate ai processi di terziarizzazione ed outsourcing in genere, attraverso l'assunzione di appalti per l'esecuzione di opere,
l'effettuazione di forniture e la prestazione di servizi in favore di Enti
Pubblici e committenti privati;
- che nell'ambito dello svolgimento delle Parte proprie attività, e , stipulavano un contratto di subappalto Parte_1
sottoscritto in data 15.11.2017, la prima in qualità di subappaltante e la seconda di subappaltatrice. Oggetto del contratto di subappalto era
2 Parte l'affidamento a dell'esecuzione di una serie di opere a loro volta oggetto di contratti di appalto stipulati da con diversi Parte_1
committenti; - che tra gli oneri - tipici di un contratto di subappalto - posti a Parte carico di , vi era quello di consegnare alla subappaltante il UR
(Documento Unico di regolarità contributiva), mese per mese, oltre che di garantire ai lavoratori impiegati per l'adempimento dei lavori rientranti nel capitolato, il pagamento della retribuzione oltre all'osservanza dell'adempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali nei confronti degli stessi (cfr. Doc. 3, Art. 5 contratto di subappalto); - che Parte tuttavia , a partire dal mese di Marzo 2018 ometteva la trasmissione del Parte
che a più riprese veniva sollecitata dall'odierna attrice;
- che la Pt_3
non provvedeva a pagare gli stipendi ai dipendenti talché essi venivano pagati dalla per le mensilità di Marzo e Aprile 2018, Parte_1
Parte relativamente ai lavoratori impiegati da nell'esecuzione del contratto di subappalto, per un totale di € 25.504,28; - che i contributi che Parte_1
Parte dovrà versare, in quanto solidalmente responsabile con , in relazione alle suddette mensilità ammontano ad un totale di €. 19.690,01; - che nel frattempo le varie committenti di , fondatamente preoccupate Parte_1
Parte dalle gravi inadempienze poste in essere da , comunicavano ad la volontà di interrompere ogni tipo di rapporto in essere con la Parte_1
Parte stessa;
- che tali circostanze portavano l'odierna attrice a comunicare a , in data 18 maggio 2018, la volontà di risolvere definitivamente il contratto di subappalto. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
deducendo l'infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva accertarsi l'inadempimento della società e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento Parte_1
integrale a favore del dell'importo Controparte_1
complessivo di € 90.650,00 in relazione al quale chiedeva emettersi un'ordinanza ex articolo 186-ter c.p.c. Con provvedimento del 23.01.2019
3 veniva ordinato - ex. art. 210 c.p.c. - alla società convenuta l'esibizione in giudizio di documentazione e respinta la richiesta di pronunzia di un'ordinanza ex articolo 186-ter c.p.c. Precisate le conclusioni all'udienza del 09.01.2020 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 6636/2020 così statuiva: <<
Rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
Condanna la società
- previa compensazione del suo credito di € 40.453,92 Parte_1
- a pagare al la somma di € 50.196,08 oltre Controparte_1
agli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
Spese compensate.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< La società
agiva in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del Parte_1
contratto di subappalto da essa stipulato con il Controparte_1
per grave inadempimento di quest'ultimo. Preliminarmente
[...]
deve osservarsi che non può tenersi conto della documentazione tardivamente prodotta dalla società attrice con la memoria di replica Parte conclusionale (allegato D). In data 15.11.2017 le società e Parte_1
stipulavano un contratto di subappalto la prima in qualità di subappaltante e la seconda di subappaltatrice (Doc. 3). I lavori appaltati riguardano il settore edilizio in cui opera la sub appaltante. Deduce la società attrice l'inadempimento della sub appaltatrice agli obblighi contrattuali consistenti nella mancata consegna del nel mancato pagamento delle Pt_3
retribuzioni ai dipendenti relativamente ai mesi di marzo-aprile 2017 e nel mancato pagamento dei contributi previdenziali. A seguito di tali inadempimenti avrebbe subito disdette contrattuali dai propri committenti.
La società convenuta contesta tali circostanze e lamenta, a sua volta, il mancato pagamento del prezzo pattuito svolgendo domanda riconvenzionale in tal senso. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
4 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010). Deduce l'attrice di aver provveduto a pagare gli stipendi dei dipendenti della società convenuta e deposita, a tal fine, buste paghe, prospetti e disposizioni bancarie (cfr. docc. nn. 18,19,20 e 21) da cui risulta il pagamento della somma complessiva di €. 40.453,92. Tali documenti sono contestati da parte convenuta che tuttavia non fornisce prova sufficiente di aver provveduto a pagare i propri dipendenti per le mensilità in contestazione
(marzo-aprile 2017). Ritiene pertanto il Tribunale che tale produzione documentale sia idonea a provare l'effettivo versamento delle somme indicate ai lavoratori. Non vi è prova invece del mancato pagamento dei contributi previdenziali anche alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta (Unilab, rendiconti Inps). La società convenuta provvedeva invece a depositare il Durc relativo al periodo 04/05/18 - 01/09/2018
(allegato 6 di parte convenuta). Tale certificazione non sarebbe stata rilasciata ove vi fossero state delle morosità pregresse. Comunque, non sarebbe ammissibile una sentenza di condanna condizionata al mancato pagamento degli oneri previdenziali. La società convenuta lamenta il
5 mancato pagamento dei corrispettivi previsti per le opere svolte. L'artico 3 del contratto, rubricato “Importo del subappalto”, prevede che: “…Il corrispettivo dovuto alla subappaltatrice sarà pagato a cura del subappaltante previa presentazione della relativa fattura, con frequenza mensile posticipata, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla subappaltatrice riportato in fattura…”. Non vi è prova del pagamento delle seguenti fatture emesse dalla società convenuta: n. 13 del
28/02/2018 dell'importo di € 31.845,00 relativa al mese di febbraio 2018, n.
26 del 10/04/2018 dell'importo di € 37.801,00 relativa al periodo di marzo
2018, n. 37 dell'11/05/2018 dell'importo di € 21.004,00 relativa al periodo di aprile 2018 il tutto per la complessiva somma di € 90.650,00. Dette fatture costituiscono prova piena del credito in quanto risultano annotate nei registri contabili della convenuta e non vi sono contestazioni in ordine alla sussistenza del rapporto sottostante. La società attrice ha chiesto innanzitutto la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta. Tale domanda non può essere accolta. La gravità dell'inadempimento - ai sensi dell'art. 1455 c.c. - va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto. Nel caso di specie non vi sono contestazioni in ordine alla realizzazione delle opere commissionate da parte della convenuta talché il mancato pagamento dei dipendenti non può considerarsi quale inadempimento grave. Comunque, la società convenuta ha sollevato l'eccezione di inadempimento - ex art. 1460
c.c. - che appare giustificata alla luce dell'ingente credito maturato nei confronti della società attrice che, ove fosse stato saldato tempestivamente, avrebbe permesso il regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori come peraltro avvenuto nei mesi precedenti. La domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice deve quindi essere accolta nella misura di €
40.453,92. Non vi è prova di ulteriori danni. In particolare, non è provato il nesso di causalità tra le disdette dei committenti ed il mancato pagamento
6 degli stipendi da parte della convenuta (che comunque sarebbe giustificato alla luce delle considerazioni che precedono). Tantomeno vi è la prova dell'ammontare dei pretesi danni. Parimenti deve essere accolta la domanda riconvenzionale della società convenuta per l'importo di € 90.650,00. I due crediti possono essere compensati stante la richiesta effettuata dalla convenuta. La società deve essere condannata a pagare Parte_1
al la somma di € 50.196,08 (€ 90.650,00 - Controparte_1
€ 40.453,92). Spetteranno quindi alla creditrice gli interessi, nella misura legale, dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo. Attesa la soccombenza reciproca parziale e la complessità dei rapporti tra le parti possono compensarsi le spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< - accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
Parte di subappalto stipulato, in data 15.11.2017, da e , Parte_1
per grave inadempimento di quest'ultima con ogni ulteriore consequenziale Parte pronuncia;
- Accertare e dichiarare che ha violato gli obblighi previsti dal contratto di subappalto: non consegnando, mese per mese, il UR richiesto;
ne ha rispettando l'obbligo di corresponsione delle retribuzioni e dei versamenti agli enti previdenziali;
- accertare e dichiarare la Parte responsabilità di per i danni subiti da a seguito della Parte_1
risoluzione per grave inadempimento e conseguentemente;
- accertare e
Parte dichiarare che nulla è dovuto a in virtù della domanda riconvenzionale Parte della società convenuta per l'importo di € 90.650,00. - condannare al pagamento in favore di della somma di €.19.690,01 a Parte_1
titolo di risarcimento delle somme accantonate da in quanto Parte_1
Parte solidalmente obbligata con al pagamento dei contributi non versati da quest'ultima, e al pagamento di €.181.052,00 a titolo di lucro cessante dovuto alla risoluzione/sospensione dei contratti di appalto da parte delle
7 Parte committenti di a causa delle inadempienze di , ovvero di Parte_1
quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. - Con favore delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 –Si costituiva il per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'inibitoria e del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << - in via preliminare, per le ragioni esposte rigettare l'avversa istanza ex art 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 6636/2020 pronunciata dal Tribunale civile di Roma, Giudice Dott.
Antonio Perinelli, in data 23 aprile 2020 e pubblicata in data 27 aprile 2020, poiché infondata e destituita dei requisiti prescritti dal codice di rito;
- nel merito, per le ragioni esposte in atti, rigettare la avversa richiesta di riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, disporre la relativa integrale conferma. - in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande e, dunque, di riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'inadempimento della società e, di guisa, disporre la Parte_1
compensazione di quanto dovuto dalla al Parte_1 [...]
(€ 650,00 e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente Controparte_1
l'importo eventualmente dovuto dall'odierno appellato. Con condanna delle controparti, anche ex art. 96 c.p.c., I e/o III comma, e con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi di giudizi.>>
§ 4.2 –In data 30 marzo 2021 nell'interesse della parte appellata si costituiva l'avv.to Guido Anastasio Pugliese in aggiunta al primo difensore.
§ 4.3 –All'udienza di prima comparizione del 14 maggio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 6 giugno 2025.
8 § 4.4 –Con decreto presidenziale del 7 aprile 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellata.
§ 4.5 – All'udienza del 6 giugno 2025 le parti non comparivano e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 13 giugno 2025.
§ 4.6 – All'odierna udienza presente il solo difensore di parte appellata questi precisava le conclusioni come da verbale. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.
(aggiunto dall'art.3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: < inadimpleti contractus, ai sensi dell'art. 1460 c.c.>> censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale reso motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, riguardante l'applicazione al caso di specie dell'art. 1460 cod. civ. Sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che vi fosse inadempimento reciproco di essi contraenti tale da giustificare le violazioni contrattuali compiute dall'appellato. Sosteneva, al contrario, che, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, il primo
Giudice avrebbe dovuto operare un giudizio di comparazione riguardo al comportamento complessivo di esse parti, al fine di stabilire quale fosse il comportamento da individuarsi quale principale responsabile dell'alterazione del sinallagma. Rappresentava che, nel caso di specie,
l'inadempimento prevalente era senza dubbio quello del Controparte_1
con la conseguente fondatezza della domanda proposta da essa
[...]
di risoluzione del contratto, a cui doveva far seguito il Parte_1
9 riconoscimento del risarcimento del danno subito da detto inadempimento.
Nello specifico, segnalava che essa l'appellante era legittimata a richiedere il all'appellato essendo il rapporto negoziale di sub appalto lavori e Pt_3
ciò a plurimi fini: verificarne la regolarità contributiva, evitare responsabilità penali e sanzioni amministrative per la presenza di lavoratori non regolarmente assunti;
sosteneva che, in assenza di tale documento,
l'appaltatrice non aveva diritto ai pagamenti per l'opera effettivamente prestata.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << erronea interpretazione dei fatti di causa >> censurava il passo motivazionale della sentenza di primo grado nel quale il Tribunale aveva affermato che l'appellato aveva dimostrato il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con la produzione dell , dei rendiconti Inps e con il deposito del relativo al CP_3 Pt_3
periodo 4/05/2018 – 1/09/2018. Rappresentava che, al contrario di quanto sostenuto in sentenza, l'appellato non aveva dimostrato suddette circostanze non avendo fornito la prova documentale di aver versato i contributi per i dipendenti per il periodo dicembre 2017 – aprile 2018 e significava che, a causa di ciò, essa si era vista costretta – essendo solidalmente Parte_1
Parte tenuta con a fini previdenziali - a procedere ad un accantonamento di somme stimate come dovute e pari ad euro 19.690.01. Deduceva che la dovutezza della somma e la correttezza del conteggio erano stati dimostrati in giudizio con la produzione dell'indagine investigativa eseguita, su suo incarico, dalla società Eurocredit – business information. Rappresentava altresì che i Modelli Uniemens, i Modelli F24 di Irpef e il Riepilogo mensile
LUL prodotti dalla controparte erano generici, in quanto dagli stessi non emergeva quali fossero gli importi versati ai lavoratori, né il periodo di riferimento;
inoltre, non vi era alcun richiamo al contratto di appalto e non erano stati asseverati da alcun professionista quanto alla data di inoltro e circa la provenienza. Sosteneva che vi era un'irregolarità anche con
10 riferimento alla lista di cartelle risultanti all'Agenzia Entrate Riscossione, depositata dalla controparte, in quanto la cifra indicata per la sede Inps di
Milano Nord era dissonante rispetto al numero di dipendenti assunti.
Con riguardo, in particolare, al chiariva ulteriormente che benché Pt_3
essa appellante ne avesse chiesto la produzione durante il giudizio di primo grado, l'appellato non aveva mai depositato il documento richiesto, ovvero quello relativo al periodo marzo- aprile 2018 (cfr. pag. 15 prima parte atto di appello), ma aveva prodotto un che non faceva riferimento al periodo Pt_3
oggetto di causa, bensì ad uno successivo (dal 4/05/2018 al 1/09/2018), nonostante la facile reperibilità di tale documento. Dunque, esso non era idoneo a provare l'assenza delle morosità pregresse e la mancata produzione del UR richiesto, ovvero quello pertinente al periodo in esame, lasciava desumere che i lavoratori non fossero stati retribuiti, né messi in regola dall'appellato. Inoltre, la mancata consegna del era violativa dell'art. Pt_3
5 del contratto, con conseguente inadempimento dell'appellato e legittimazione di essa a chiedere la risoluzione del contratto ai Parte_1
sensi del successivo art. 12 del testo negoziale.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: <>, eccepiva che le condotte inadempienti sopra illustrate, complessivamente considerate, raggiungevano la soglia di gravità che legittimava la pronuncia di risoluzione avendo il comportamento del appellato alterato in CP_1
maniera significativa il sinallagma. Censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale che aveva affermato: << il mancato pagamento dei dipendenti non può considerarsi quale inadempimento grave >> in quanto esso era giustificato dal mancato pagamento delle fatture da parte di essa appellante.
Sosteneva che l'importanza della trasmissione del UR - oltre che l'osservanza dell'art. 5 del contratto di subappalto – andava individuata nella normativa in materia di responsabilità solidale in tema di appalti e subappalti,
11 introdotta dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 che prevedeva che, in caso di appalto di opere o servizi come quello in esame, il committente imprenditore o datore di lavoro rimanesse obbligato in solido con l'appaltatore o con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Inoltre, la mancata trasmissione del
UR ed il mancato pagamento delle mensilità di marzo, aprile e maggio
2018 ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori avevano fatto sì che essa appellante si fosse trovata in una situazione di grave difficoltà con i suoi committenti che, venuti a conoscenza di tali problematiche, non avevano provveduto ai pagamenti dei corrispettivi pattuiti ed avevano disdetto i contratti, causando ad essa appellante un danno da lucro cessante quantificabile in euro 181.052,00 di cui rinnovava la richiesta di pagamento.
§ 6 – L'analisi dei motivi
I motivi, strettamente connessi, dovendosi delibare i reciproci inadempimenti, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati in tutte le prospettazioni sopra illustrate.
Giova premettere che il contratto di subappalto tra e Parte_1 [...]
-di seguito per brevità eniva sottoscritto in data Controparte_1 Pt_2
Parte 15 novembre 2017. comunicava in data 18 maggio 2018 a Parte_1
la volontà di risolvere il contratto (doc. 17 fascicolo di primo grado di parte appellante) ed in data 19 giugno 2018 notificava l'atto di citazione.
Osserva la Corte che i motivi di gravame contengono contraddizioni con riguardo al documento ed alle contestazioni di mancato invio di detto Pt_3
Parte documento ad essa committente da parte di . In alcuni punti del
12 gravame, laddove censura la sentenza per non avere il Tribunale Parte_1
considerato la circostanza che il sinallagma si era alterato irrimediabilmente Parte per l'inadempimento di nell'invio del l'appellante fa Pt_3
riferimento talvolta al relativo al periodo dicembre 2017 – aprile Pt_3
2018 e talvolta al relativo al periodo marzo- aprile 2018; trattasi di Pt_3
Parte prospettazioni incompatibili tra loro posto che oppone di avere sempre eseguito le lavorazioni commesse e di non aver immotivatamente ricevuto il pagamento della mensilità di febbraio 2018 ( e successive).
Tanto premesso, si osserva che parte appellante, in relazione alla delibazione del primo giudice sull'eccezione ex art. 1460 cod. civ. di inadimpleti contractus (primo motivo), ha correttamente richiamato il principio di diritto che deve guidare l'accertamento giudiziale. Trattasi di indirizzo consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato: < contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.: a) presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass.,
22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass., 29/1/2021, n. 2154 e
Cass., 3/7/2000, n. 8880).>> ( da ultimo conf. Cass. ord. n. 4134/2025).
13 Procedendo alla disamina del caso concreto e venendo a valutare la situazione oggettiva venutasi a creare tra le parti, si osserva che in base alle regole contrattuali (doc. 3 fascicolo di parte attrice) art. 3 “…Il corrispettivo dovuto alla subappaltatrice sarà pagato a cura del subappaltante, previa presentazione della relativa fattura, con frequenza mensile posticipata, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla subappaltatrice riportato in fattura…”.
Parte
era quindi tenuta al pagamento in favore di delle opere da Parte_1
questa eseguite a fine mese, dopo aver ricevuto la fattura.
Parte Si osserva che il contratto ha avuto immediata esecuzione e ha eseguito le opere richieste, fatturando a fine mese.
Parte
a fronte della presentazione della fattura n. 13 del 28 febbraio 2018 dell'importo di € 31.845,00 – relativa al mese di febbraio 2018 – non otteneva da il pagamento della stessa. Il mancato pagamento di Parte_1
detta fattura non è in alcun modo giustificato da non avendo Parte_1
mai contestato, né stragiudizialmente, né nel presente giudizio che le prestazioni oggetto di detta fattura non fossero state eseguite.
Osserva la Corte che non è in contestazione che in relazione al mese di Parte febbraio non avesse documentato il rispetto degli obblighi relativi alla presentazione del UR poiché, secondo la prospettazione di parte attrice, tale criticità era insorta nel mese di marzo. Testualmente il punto 6 dell'atto
Parte di citazione di primo grado: <<
6. Tuttavia , a partire dal mese di Marzo
2018 ometteva la trasmissione del che a più riprese veniva sollecitata Pt_3
dall'odierna attrice lamentando come tale situazione stesse creando parecchi danni alla stessa (Doc. 4); >>. Il documento n. 4 di parte attrice consiste in Parte un messaggio e- mail inviato da a in data 4 aprile 2018 Parte_1
ore 18.59 in cui l'odierna appellante lamenta la “preoccupazione per l'assenza del UR nonostante ci abbiate rassicurato svariate volte che fosse
14 tutto a posto e che eravate solo in attesa della validazione dello stesso, a tutt'oggi non vi è ancora stato rilasciato dall'Ente. Purtroppo, questa situazione ci sta creando danni ingenti in quanto i clienti, oltre a non pagarci a causa della responsabilità solidale, essendo passato un mese e una settimana dalla scadenza alcuni ci hanno dato disdetta. Abbiamo dovuto temporeggiare anche con il telemarketing in quanto, per assurdo, riusciamo a procacciare i clienti e ad evadere le loro richieste ma non possiamo entrare nei cantieri in quanto non siamo in possesso di un documento in corso di validità.>>
Osserva il Collegio che alla data di invio della mail sopra trascritta (4 aprile Parte 2018) aveva già maturato oltre alle competenze del mese di febbraio giusta fattura già presentata, anche le competenze relative ai lavori eseguiti nel mese di marzo 2018 dell'importo di € 37.801,00 oggetto della fattura n.
26 che avrebbe presentato ad in data 10 aprile 2018 e rimasta Parte_1
impagata.
Osserva, inoltre, il Collegio quanto alle disdette menzionate nella mail - e che i clienti di avrebbero inviato ad essa appellante creandole Parte_1
“un danno” - che la disdetta contrattuale di consiste nella CP_4
raccomandata a mano emessa in Carate Brianza il 30/04/2018 (doc. 14) ed è dunque successiva al 4 aprile 2018. Ugualmente, la comunicazione di sospensione contratto della essa risulta Controparte_5
Contr inviata con mail del 2 maggio 2018 (doc. 15); il cliente (committente di ) risulta aver sottoscritto il contratto di appalto con Parte_1
in data 16 marzo 2018 con effetti dal 19 marzo e la Parte_1
comunicazione di contestazione a risulta inoltrata con mail del Parte_1
18 maggio 2018 (doc. 16).
A giudizio del Collegio emerge che non ha offerto la prova che Parte_1
alla data del 4 aprile 2018 essa società avesse ricevuto disdette e non avesse incassato dai vari committenti il corrispettivo per le mensilità di febbraio e
15 marzo, subendo quindi un “danno” da porre in correlazione con il mancato Parte invio da parte della subappaltatrice del del mese di marzo, Pt_3
essendo i documenti doc da 14 a 16 stati emessi in un arco temporale successivo.
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente applicato il disposto di cui all'art. 1460 cod. civ. in quando essendosi il Tribunale trovato di fronte a due Parte inadempimenti: 1) quello di contestato da di non aver Parte_1
consegnato il del mese di marzo 2018, fatto dal quale, secondo la Pt_3
prospettazione attorea, sarebbe derivato il danno della disdetta di commesse in essere ed a cui aveva fatto seguito la mancata percezione degli introiti per Parte i lavori eseguiti e da eseguire e 2) quello di , contestato da , Parte_1
di non aver ricevuto il pagamento della fattura n. 13 del 28 febbraio 2018 di
€ 31.845,00 relativa ai lavori eseguiti nel mese di febbraio, né di quelle successive n. 26 del 10 aprile 2018 di € 37.801,00 relativa ai lavori del mese di marzo 2018 e n. 37 dell'11 maggio 2018 di € 21.004,00 relativa ai lavori eseguiti nel mese di aprile 2018 ha correttamente individuato nel mancato pagamento della fattura n. 13 del 28 febbraio 2018 l'inadempimento più grave in quanto il “primo della filiera” e del tutto ingiustificato.
non ha giustificato il mancato pagamento di detta fattura in Parte_1
quanto il primo UR di cui essa stessa lamenta il mancato invio è relativo al successivo mese di marzo 2018.
Osserva la Corte, vendendo alla disamina anche delle censure contenute nei
Parte restanti motivi, che non ha percepito, a fronte di prestazioni lavorative eseguite nei mesi di febbraio, marzo ed aprile e mai contestate i pagamenti per un importo complessivo di € 90.650,00. Parte Coglie nel segno la difesa di laddove evidenzia che ove avesse ottenuto da il pagamento delle mensilità di febbraio- marzo ed aprile di Parte_1
€ 90.650,00 non avrebbe avuto difficoltà a corrispondere i salari ai propri dipendenti essendo l'incasso delle fatture, previsto come posticipato a fine
16 mese, necessario per poter corrispondere le spettanze ai lavoratori che incidevano nella misura di circa ¼. (e così € 25.504,28 per salari su €
90.650,00 di fatturato). Ne è dimostrazione il fatto che fino al mancato Parte pagamento della fattura di fine febbraio essa aveva sempre pagato regolarmente i propri dipendenti.
Quanto al la motivazione di prime cure non è né illogica né il frutto Pt_3
di una superficiale valutazione degli atti di causa per non essersi il giudice Parte avveduto che aveva prodotto il giudizio un documento relativo Pt_3
ad un periodo successivo. Parte Il Tribunale -nell'escludere che fosse stata inadempiente nel mese di febbraio 2018 - essendo tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra gli inadempimenti delle parti ed essendo certo che aveva Parte_1
omesso il pagamento di febbraio 2018, non avendo onorato la fattura n. 13, Parte ha evidenziato, preso atto che aveva provveduto a depositare il UR relativo a periodo 04/05/2018 – 01/09/2018 che << tale certificazione non sarebbe stata rilasciata ove vi fossero state delle morosità pregresse>> .
Trattasi di affermazione corretta in quanto il UR ovvero il Documento
Unico di Regolarità Contributiva viene rilasciato – telematicamente – previa verifica della regolarità dei versamenti da parte della ditta richiedente dei contributi previdenziali ed assistenziali ad INPS ed INAL e, nel caso in Parte esame, a Cassa Edile. ha allegato il UR (doc. 6) emesso con validità
Parte 120 giorni dal 4 maggio e tanto attesta che alla data del 4 maggio 2018 non aveva morosità verso INPS, INAIL e cassa Edile ed i versamenti pregressi erano regolari.
Osserva il Collegio che la sentenza di prime cure va confermata anche in punto di rigetto della domanda di risoluzione del contratto di subappalto per Parte grave inadempimento di per non aver pagato i dipendenti da marzo
2018 (cfr. punto 8 atto di citazione di primo grado: <<
8. La situazione diventava ancor più critica a causa del mancato pagamento delle retribuzioni
17 della mensilità di marzo 2018, spettanti ai lavoratori impiegati
Parte nell'esecuzione dei vari lavori da parte di;
>>) fatto che ha indotto Parte
a sostituirsi a nel pagamento dei salari (punto 15 dell'atto Parte_1
di citazione): << (..) € 25.504,28 (11.489,76 relativi a Marzo 2018 così come indicati nel “Doc.8”, 14.014,53 relativi ad Aprile 2018 come da buste paga allegate) (Doc. 11)>> Trattasi invero di pagamenti il cui importo è di gran lunga inferiore agli importi che per le mensilità di marzo ed aprile avrebbe Parte dovuto corrispondere a per i lavori eseguiti e non contestati (€
37.801,00 per i lavori del mese di marzo 2018 e € 21.004,00 per i lavori eseguiti nel mese di aprile 2018) a cui debbono aggiungersi € 31.845,00 per i lavori di febbraio e che, come rilevato dal primo giudice << ove fosse stato saldato tempestivamente avrebbe permesso il regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori, come peraltro avvenuto nei mesi precedenti>>
Rileva la Corte, da ultimo, che non ravvisandosi inadempimento in capo a
Parte
, tenuta al solo rimborso degli importi anticipati da e posti Parte_1
Parte in compensazione con il maggior credito vantato da essa;
essendo altresì emerso che il primo e grave inadempimento del sinallagma va ricondotto a - che non corrispondendo il pagamento della Parte_1
mensilità di febbraio, pur a fronte di lavori non contestati e regolarmente Parte fatturati - ha fatto perdere liquidità a mettendola in difficoltà nel pagamento dei propri dipendenti regolarmente assunti (come attestato dalle certificazioni UNILAV mensilità novembre 2017 – marzo 2018 e dalla copiosa documentazione allegata alle memorie ex art 183 co. 6 c.p.c.: modelli Uniemens, modelli F24, riepilogo mensile LUL), ne consegue che va confermata anche la pronuncia di rigetto emessa dal primo giudice in relazione alla domanda di risarcimento del danno per lucro cessante resa con motivazione pertinente al caso di specie: << non vi è prova di ulteriori danni
(…) non è provato il nesso di causalità tra le disdette dei committenti ed il
18 mancato pagamento degli stipendi da parte della convenuta (che comunque sarebbe giustificato alle luce delle considerazioni che precedono)>>
L'appello va quindi respinto.
§ 7. – La domanda di parte appellata di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 o comma 3 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. per il presente grado va accolta essendovi, innanzitutto, soccombenza integrale di in appello. Parte_1
Giova ripetere che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., secondo la giurisprudenza di legittimità è: << volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione >> (Cass., S.U., n. 22405/2018).
19 La Suprema Corte ha altresì affermato che deve ricorrere: << la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso >> non essendo sufficiente: << la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate >> (Cass., n. 29831/2023). La Corte di cassazione ha, altresì affermato che tale condanna postula un accertamento caso per caso: << dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi contrastanti, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile >> (Cass. n. 27702/2023).
Nel caso di specie, l'appellante ha agito con colpa grave e con abuso del mezzo dell'impugnazione e ne sono indice la circostanza che non abbia debitamente considerato le ragioni di rigetto della domanda di risoluzione del contratto di subappalto e di risarcimento del danno da lucro cessante, ben illustrate dal primo Giudice che ha fatto chiaro riferimento ad indirizzo assolutamente uniforme e costante della Suprema Corte in punto di valutazione dei reciproci inadempimenti. Inoltre, nell'illustrare i motivi, si osserva che il testo del gravame non è, né chiaro, né coerente, essendosi l'appellante ripetutamene contraddetto ed avendo addirittura sostenuto, contrariamente a quanto prospettato nell'atto di citazione di primo grado -in cui aveva fatto riferimento al mancato invio del mesi di marzo ed Pt_3
Parte aprile 2018 -, che non avesse pagato i dipendenti e non avesse corrisposto i contributi INPS e INAIL da novembre 2017. (cfr. anche Cass.
n. 34429/2924).
Quanto alla liquidazione, l'importo può determinarsi nella stessa misura liquidata a titolo di compensi professionali con ciò valorizzandosi i
20 combinati profili dell'abuso del processo, del valore della causa e della sua durata.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del contro la Parte_1 Controparte_1
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 6636/2020 pubblicata in data 27/04/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 14.317,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. Condanna parte l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere all'appellato la somma di € 14.317,00;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 13/06/2025. 21 Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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