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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11936 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55893/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Berni, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gregni, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione era nato un figlio, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa del
19.10.2015 (in atti), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in atti.
Il resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo di accogliere le condizioni in atti.
Nel corso del procedimento veniva chiesta la pronuncia sullo status.
Osserva questo Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che dalla documentazione in atti è emerso che le parti sono separate in virtù del decreto citato;
inoltre, come emerge dagli atti, le stesse mai hanno ripreso la convivenza.
Così verificata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Alberobello (BA) in data
16.6.2008;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 18, parte II, serie A, uff. 1);
- provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
- rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, 25.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55893/2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Berni, per delega in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gregni, per delega in atti Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione era nato un figlio, che il Tribunale di Roma, con decreto di omologa del
19.10.2015 (in atti), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in atti.
Il resistente nulla opponeva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo di accogliere le condizioni in atti.
Nel corso del procedimento veniva chiesta la pronuncia sullo status.
Osserva questo Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che dalla documentazione in atti è emerso che le parti sono separate in virtù del decreto citato;
inoltre, come emerge dagli atti, le stesse mai hanno ripreso la convivenza.
Così verificata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto alle ulteriori domande, la causa deve essere rimessa sul ruolo per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Alberobello (BA) in data
16.6.2008;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 18, parte II, serie A, uff. 1);
- provvede per il prosieguo della causa come da separata ordinanza;
- rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma, 25.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi