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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 173/2024 R.G. promossa da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv.
Angelo Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Viale
Cavour n. 130, Siena
PARTE RICORRENTE nei confronti di
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Monia Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vittorio Emanuele II n. 197, Firenze
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale (con minori)
CONCLUSIONI:
: “- Pronunciare la separazione personale Parte_1 dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1
, i quali continueranno a risiedere con la madre nell'abitazione sita Per_2 in Siena via Delle Ropole n. 20
- Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi
i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all'istruzione, all'educazione e alla salute) siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini;
quanto all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dei minori presso di sé. - Porre a carico di un assegno Controparte_1 mensile di € 400*, pari ad €200 per ogni figlio oltre ISTAT su base annua, da versarsi entro il giorno 5 del mese, a decorrere dal mese di ottobre
2023 compreso, mediante bonifico sul c/c int. alla ricorrente, noto al convenuto, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Trib. Siena.
- Attribuire l'Assegno unico al 100% alla madre in ragione del maggior carico in termini di accudimento dei minori sulla stessa gravante.
- I figli trascorreranno con i genitori le festività di Natale, Epifania,
Pasqua ad annualità alternate.
- Autorizzare entrambi i genitori a prestare il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei minori (carta identità, passaporto)
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
2 DEMETRIO TOTARO: “il Sig. insiste perché venga dichiarata la CP_1 separazione personale dei coniugi, in via principale, con conferma dei provvedimenti provvisori specificati dal Giudice in data 21/05/2024 ed in via subordinata, alle condizioni richieste nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis – 17, c.2 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2024 Parte_1 ha dedotto: - di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
04/06/2006 a Siena, atto trascritto in detto Comune per l'anno 2006, atto n. 24, parte 2 serie C;
- che dall'unione coniugale sono nati i figli
(17/12/2006) e (20/1/2014); - che il marito nel Persona_1 Per_2 novembre del 2023 ha abbandonato la casa familiare senza più farvi ritorno e si è disinteressato ai figli, sia da un punto di vista materiale che morale. Ha, pertanto, chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge, regolamentarsi la responsabilità genitoriale dei figli e prevedersi un assegno di mantenimento in loro favore indicato in €
400,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente integrato il contraddittorio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si è costituito CP_1
contestando l'avversa ricostruzione dei fatti deducendo, in
[...] particolare: - che era stata la ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare nell'ottobre 2023 comunicando che sarebbe rientrata a casa solamente se il marito fosse stato disposto ad andarsene e che, pertanto, egli per la serenità familiare ha accondisceso alla richiesta;
- che da tale momento la non ha seguito adeguatamente i figli, Pt_1 tanto che il maggiore ha lasciato la scuola e il più piccolo ha accumulato molte assenze scolastiche ed ha avuto un importante aumento di peso;
- che non corrisponde al vero il suo disinteresse verso i figli. Ha precisato, altresì, di essersi appoggiato a Firenze presso
3 la casa di parenti e di aver ivi reperito un'attività lavorativa a tempo determinato e di recarsi settimanalmente a Siena a trovare i figli con i quali ha sempre mantenuto un rapporto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il via temporanea ed urgente è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre, il contributo al mantenimento dei minori indicato in € 250,00 mensili per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie con percezione dell'assegno unico universale per i figli integralmente da parte della madre.
Istruito il giudizio mediante audizione del figlio maggiore e mediante deposito di relazione da parte dei Servizi Sociali incaricati, il
Giudice ha fissato l'udienza del 13.3.2025 per la rimessione della causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
1. Preliminarmente si osserva che nessuna delle parti si è avvalsa dei termini assegnati salvo poi, parte ricorrente, utilizzare impropriamente le note ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
13.3.2025 per effettuare deduzioni.
Deve pertanto dichiararsi, per le ragioni che di seguito si espongono, l'inammissibilità parziale delle note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente in data 13.3.2025.
All'udienza del 24.9.2024 è stato così disposto: “il giudice preso atto di quanto sopra, fissa ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. fissa
l'udienza di rimessione della causa in decisione al 13.3.2025 con assegnazione dei termini ivi previsti;
dispone che le parti depositino la situazione reddituale aggiornata mediante deposito di dichiarazione dei redditi o, in mancanza di buste paga, entro il 31.12.2024. V. l'art. 127 ter c.p.c., dispone che l'udienza sarà sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti il termine perentorio fino al giorno
4 dell'udienza per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'interlocuzione processuale delle parti era, pertanto, scandita da tali termini e non può essere consentito il deposito di ulteriori memorie, argomentazioni, documenti, a scelta della parte, in dispregio di ogni regola in rito, considerato che il processo telematico non può essere utilizzato dai difensori per dar vita ad un contraddittorio virtuale
(introdurre memorie, note, produzioni, o qualsivoglia atto) non autorizzato preventivamente dal giudice né accompagnato, ricorrendone i presupposti da eventuale istanze di rimessione in termini.
L'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28
c.p.c. non è udienza di discussione ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. e le note scritte non possono essere utilizzate per depositare una memoria conclusiva non depositata nei termini di rito, né per depositare documentazione per la quale era stato assegnato apposito termine.
Le note di partecipazione all'udienza saranno quindi considerate nei limiti in cui precisano le conclusioni.
2. La domanda di separazione è fondata, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In tal senso depone l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del giudizio, oltre al fatto che il ha lasciato la casa familiare sin dal novembre CP_1
2023.
Da tutti i predetti elementi è possibile ricavare in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i
5 coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi.
3. Sull'affidamento del figlio , essendo nelle more del Per_2 giudizio divenuto maggiorenne, l'affidamento condiviso, Persona_1 comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più
- come nel precedente sistema - come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n.
26587; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI,
2.12.2010, n. 24526).
In applicazione dei predetti principi deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore, non essendo emerso all'esito dell'istruttoria elementi sufficienti a derogare a detto regime.
Anche i Servizi Sociali, nella relazione depositata hanno concluso
“… condividendo integralmente quanto riportato nella relazione dello
6 allegata, si propone a Codesto Spett.le Tribunale di Parte_2 confermare l'affidamento condiviso dei figli ai Sig.ri e Controparte_1
, con collocamento presso la madre”. Parte_1
I genitori, pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
Il collocamento deve essere confermato presso l'abitazione materna.
3.1. Quanto alla modalità di visita padre-figlio, tanto dall'audizione di che dalla relazione dei Servizi Sociali è Persona_1 emerso che il padre, anche dopo aver lasciata la ex casa coniugale, ha continuato a mantenere un rapporto con entrambi i figli. In particolare,
ha dichiarato di vedere il padre con modalità libere e di Persona_1 recarsi da lui in autonomia con la moto;
ha precisato che anche il fratello vede il padre;
durante gli incontri con gli assistenti sociali, inoltre, le parti hanno precisato che preferiscono non avere una regolamentazione rigida e prestabilita:
Ciò nondimeno il Collegio ritiene opportuno indicare le modalità di incontro padre/figlio ove dovessero sorgere difficoltà nell'attuazione di incontri liberi. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé , fino a quando non avrà reperito una Per_2 stabile dimora, un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi salvo
7 diverso accordo tra le parti nel mercoledì fino all'ora di cena e il sabato o la domenica (la prima settimana il sabato, la seconda la domenica, la terza il sabato e così via) dalla mattina fino a dopo cena quando li riporterà presso la madre;
- durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Con riferimento al contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli, si deve considerare che, a seguito della separazione dei coniugi, nel quantificare l'ammontare dell'assegno, deve osservarsi il principio di proporzionalità rispetto alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, per come sancito dall'art. 337-ter c.c., il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2019, n. 19455), dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. altresì Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 25134); in quest'ottica, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte anche a seguito della separazione personale, sussistendo per loro il dovere di mantenere, educare, istruire i figli di cui all'art. 147
c.c. che ora rimanda all'art. 315-bis c.c., è correlato anche al livello economico sociale dell'intero nucleo familiare (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 4811).
8 Inoltre, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario, disponendo il giudice di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass.
3905/11).
La ricorrente è dipendente presso la Certosa di Maggiano;
ha depositato in atti unicamente la dichiarazione dei redditi 2022 relativa ai redditi dell'anno 2021, pari ad € 9.000,00 circa deducendo che le precedenti, redatte unitamente al marito, erano nella sua esclusiva disponibilità. Non ha, tuttavia, ottemperato all'ordine del giudice di integrare la documentazione fiscale mediante deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, delle buste paga. Risulta altresì corrispondere un canone mensile di € 650,00 per l'immobile condotto in locazione.
Quanto al , dalla documentazione in atti risulta un reddito CP_1 per l'anno 2020 un reddito di circa € 13.500,00, per l'anno 2021 di circa € 17.000,00, per l'anno 2022 di circa € 16.000,00. Al momento della costituzione in giudizio era assunto presso un bar di Firenze con contratto di lavoro part-time a tempo determinato ed una retribuzione mensile di € 750,00. Il difensore ha poi dedotto che il convenuto si era recato a Lipari per lavorare durante la stagione estiva senza tuttavia depositare nulla in proposito. Non risulta, inoltre, provato l'esborso di €
150,00 mensili per un finanziamento acceso per acquisto di elettrodomestici e mobili della precedente casa familiare, con scadenza nel 2025.
9 Tenuto conto della complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di indicare in € 150,00 mensili il contributo del in favore CP_1 di ciascun figlio, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo
Tribunale mentre l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla ricorrente in ragione dei maggiori tempi di permanenza dei figli presso la madre e della complessiva situazione economica di entrambi.
5. In ordine alla domanda di parte ricorrente di autorizzare entrambi i genitori a prestare il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei minori, si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge.
6. Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra Parte_1
nata in [...] il [...] e , nato a
[...] Controparte_1
NA (ME) il 24/09/1977 che si sono uniti in matrimonio in data
04/06/2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siena per l'anno 2006, atto n. 24, parte 2 serie C alle seguenti condizioni:
- dispone l'affido condiviso del minore con collocazione Per_2 prevalente presso la madre;
i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune
10 accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
in difetto di diversi accordi;
- dispone che possa tenere con sé , fino a Controparte_1 Per_2 quando non avrà reperito una stabile dimora, un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi salvo diverso accordo tra le parti nel mercoledì fino all'ora di cena e il sabato o la domenica (la prima settimana il sabato, la seconda la domenica, la terza il sabato e così via) dalla mattina fino a dopo cena quando li riporterà presso la madre;
- durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, la
[...] somma di € 150,00 mensili entro i primi cinque giorni di ogni mese da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
11 Così deciso in Siena, 14/03/2025
Il Giudice Rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 173/2024 R.G. promossa da
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso dall'Avv.
Angelo Greco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Viale
Cavour n. 130, Siena
PARTE RICORRENTE nei confronti di
), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Monia Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Vittorio Emanuele II n. 197, Firenze
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale (con minori)
CONCLUSIONI:
: “- Pronunciare la separazione personale Parte_1 dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente.
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1
, i quali continueranno a risiedere con la madre nell'abitazione sita Per_2 in Siena via Delle Ropole n. 20
- Disporre che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi
i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli (relative all'istruzione, all'educazione e alla salute) siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei bambini;
quanto all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà decidere liberamente durante il periodo di permanenza dei minori presso di sé. - Porre a carico di un assegno Controparte_1 mensile di € 400*, pari ad €200 per ogni figlio oltre ISTAT su base annua, da versarsi entro il giorno 5 del mese, a decorrere dal mese di ottobre
2023 compreso, mediante bonifico sul c/c int. alla ricorrente, noto al convenuto, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Trib. Siena.
- Attribuire l'Assegno unico al 100% alla madre in ragione del maggior carico in termini di accudimento dei minori sulla stessa gravante.
- I figli trascorreranno con i genitori le festività di Natale, Epifania,
Pasqua ad annualità alternate.
- Autorizzare entrambi i genitori a prestare il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei minori (carta identità, passaporto)
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
2 DEMETRIO TOTARO: “il Sig. insiste perché venga dichiarata la CP_1 separazione personale dei coniugi, in via principale, con conferma dei provvedimenti provvisori specificati dal Giudice in data 21/05/2024 ed in via subordinata, alle condizioni richieste nella memoria depositata ai sensi dell'art. 473 bis – 17, c.2 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2024 Parte_1 ha dedotto: - di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
04/06/2006 a Siena, atto trascritto in detto Comune per l'anno 2006, atto n. 24, parte 2 serie C;
- che dall'unione coniugale sono nati i figli
(17/12/2006) e (20/1/2014); - che il marito nel Persona_1 Per_2 novembre del 2023 ha abbandonato la casa familiare senza più farvi ritorno e si è disinteressato ai figli, sia da un punto di vista materiale che morale. Ha, pertanto, chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge, regolamentarsi la responsabilità genitoriale dei figli e prevedersi un assegno di mantenimento in loro favore indicato in €
400,00 mensili ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente integrato il contraddittorio mediante notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si è costituito CP_1
contestando l'avversa ricostruzione dei fatti deducendo, in
[...] particolare: - che era stata la ricorrente ad allontanarsi dalla casa familiare nell'ottobre 2023 comunicando che sarebbe rientrata a casa solamente se il marito fosse stato disposto ad andarsene e che, pertanto, egli per la serenità familiare ha accondisceso alla richiesta;
- che da tale momento la non ha seguito adeguatamente i figli, Pt_1 tanto che il maggiore ha lasciato la scuola e il più piccolo ha accumulato molte assenze scolastiche ed ha avuto un importante aumento di peso;
- che non corrisponde al vero il suo disinteresse verso i figli. Ha precisato, altresì, di essersi appoggiato a Firenze presso
3 la casa di parenti e di aver ivi reperito un'attività lavorativa a tempo determinato e di recarsi settimanalmente a Siena a trovare i figli con i quali ha sempre mantenuto un rapporto.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il via temporanea ed urgente è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita del padre, il contributo al mantenimento dei minori indicato in € 250,00 mensili per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie con percezione dell'assegno unico universale per i figli integralmente da parte della madre.
Istruito il giudizio mediante audizione del figlio maggiore e mediante deposito di relazione da parte dei Servizi Sociali incaricati, il
Giudice ha fissato l'udienza del 13.3.2025 per la rimessione della causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
1. Preliminarmente si osserva che nessuna delle parti si è avvalsa dei termini assegnati salvo poi, parte ricorrente, utilizzare impropriamente le note ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
13.3.2025 per effettuare deduzioni.
Deve pertanto dichiararsi, per le ragioni che di seguito si espongono, l'inammissibilità parziale delle note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente in data 13.3.2025.
All'udienza del 24.9.2024 è stato così disposto: “il giudice preso atto di quanto sopra, fissa ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. fissa
l'udienza di rimessione della causa in decisione al 13.3.2025 con assegnazione dei termini ivi previsti;
dispone che le parti depositino la situazione reddituale aggiornata mediante deposito di dichiarazione dei redditi o, in mancanza di buste paga, entro il 31.12.2024. V. l'art. 127 ter c.p.c., dispone che l'udienza sarà sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti il termine perentorio fino al giorno
4 dell'udienza per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'interlocuzione processuale delle parti era, pertanto, scandita da tali termini e non può essere consentito il deposito di ulteriori memorie, argomentazioni, documenti, a scelta della parte, in dispregio di ogni regola in rito, considerato che il processo telematico non può essere utilizzato dai difensori per dar vita ad un contraddittorio virtuale
(introdurre memorie, note, produzioni, o qualsivoglia atto) non autorizzato preventivamente dal giudice né accompagnato, ricorrendone i presupposti da eventuale istanze di rimessione in termini.
L'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28
c.p.c. non è udienza di discussione ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c. e le note scritte non possono essere utilizzate per depositare una memoria conclusiva non depositata nei termini di rito, né per depositare documentazione per la quale era stato assegnato apposito termine.
Le note di partecipazione all'udienza saranno quindi considerate nei limiti in cui precisano le conclusioni.
2. La domanda di separazione è fondata, avendo le risultanze processuali comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In tal senso depone l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del giudizio, oltre al fatto che il ha lasciato la casa familiare sin dal novembre CP_1
2023.
Da tutti i predetti elementi è possibile ricavare in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i
5 coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi.
3. Sull'affidamento del figlio , essendo nelle more del Per_2 giudizio divenuto maggiorenne, l'affidamento condiviso, Persona_1 comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più
- come nel precedente sistema - come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n.
26587; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI,
2.12.2010, n. 24526).
In applicazione dei predetti principi deve essere disposto l'affidamento condiviso del minore, non essendo emerso all'esito dell'istruttoria elementi sufficienti a derogare a detto regime.
Anche i Servizi Sociali, nella relazione depositata hanno concluso
“… condividendo integralmente quanto riportato nella relazione dello
6 allegata, si propone a Codesto Spett.le Tribunale di Parte_2 confermare l'affidamento condiviso dei figli ai Sig.ri e Controparte_1
, con collocamento presso la madre”. Parte_1
I genitori, pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
Il collocamento deve essere confermato presso l'abitazione materna.
3.1. Quanto alla modalità di visita padre-figlio, tanto dall'audizione di che dalla relazione dei Servizi Sociali è Persona_1 emerso che il padre, anche dopo aver lasciata la ex casa coniugale, ha continuato a mantenere un rapporto con entrambi i figli. In particolare,
ha dichiarato di vedere il padre con modalità libere e di Persona_1 recarsi da lui in autonomia con la moto;
ha precisato che anche il fratello vede il padre;
durante gli incontri con gli assistenti sociali, inoltre, le parti hanno precisato che preferiscono non avere una regolamentazione rigida e prestabilita:
Ciò nondimeno il Collegio ritiene opportuno indicare le modalità di incontro padre/figlio ove dovessero sorgere difficoltà nell'attuazione di incontri liberi. Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé , fino a quando non avrà reperito una Per_2 stabile dimora, un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi salvo
7 diverso accordo tra le parti nel mercoledì fino all'ora di cena e il sabato o la domenica (la prima settimana il sabato, la seconda la domenica, la terza il sabato e così via) dalla mattina fino a dopo cena quando li riporterà presso la madre;
- durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Con riferimento al contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli, si deve considerare che, a seguito della separazione dei coniugi, nel quantificare l'ammontare dell'assegno, deve osservarsi il principio di proporzionalità rispetto alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, per come sancito dall'art. 337-ter c.c., il che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2019, n. 19455), dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (cfr. altresì Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 25134); in quest'ottica, lo standard di soddisfazione delle esigenze dei figli, a cui i genitori sono tenuti a far fronte anche a seguito della separazione personale, sussistendo per loro il dovere di mantenere, educare, istruire i figli di cui all'art. 147
c.c. che ora rimanda all'art. 315-bis c.c., è correlato anche al livello economico sociale dell'intero nucleo familiare (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 4811).
8 Inoltre, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario, disponendo il giudice di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass.
3905/11).
La ricorrente è dipendente presso la Certosa di Maggiano;
ha depositato in atti unicamente la dichiarazione dei redditi 2022 relativa ai redditi dell'anno 2021, pari ad € 9.000,00 circa deducendo che le precedenti, redatte unitamente al marito, erano nella sua esclusiva disponibilità. Non ha, tuttavia, ottemperato all'ordine del giudice di integrare la documentazione fiscale mediante deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, delle buste paga. Risulta altresì corrispondere un canone mensile di € 650,00 per l'immobile condotto in locazione.
Quanto al , dalla documentazione in atti risulta un reddito CP_1 per l'anno 2020 un reddito di circa € 13.500,00, per l'anno 2021 di circa € 17.000,00, per l'anno 2022 di circa € 16.000,00. Al momento della costituzione in giudizio era assunto presso un bar di Firenze con contratto di lavoro part-time a tempo determinato ed una retribuzione mensile di € 750,00. Il difensore ha poi dedotto che il convenuto si era recato a Lipari per lavorare durante la stagione estiva senza tuttavia depositare nulla in proposito. Non risulta, inoltre, provato l'esborso di €
150,00 mensili per un finanziamento acceso per acquisto di elettrodomestici e mobili della precedente casa familiare, con scadenza nel 2025.
9 Tenuto conto della complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di indicare in € 150,00 mensili il contributo del in favore CP_1 di ciascun figlio, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo
Tribunale mentre l'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla ricorrente in ragione dei maggiori tempi di permanenza dei figli presso la madre e della complessiva situazione economica di entrambi.
5. In ordine alla domanda di parte ricorrente di autorizzare entrambi i genitori a prestare il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti dei minori, si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge.
6. Le spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra Parte_1
nata in [...] il [...] e , nato a
[...] Controparte_1
NA (ME) il 24/09/1977 che si sono uniti in matrimonio in data
04/06/2006, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siena per l'anno 2006, atto n. 24, parte 2 serie C alle seguenti condizioni:
- dispone l'affido condiviso del minore con collocazione Per_2 prevalente presso la madre;
i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune
10 accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
in difetto di diversi accordi;
- dispone che possa tenere con sé , fino a Controparte_1 Per_2 quando non avrà reperito una stabile dimora, un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi salvo diverso accordo tra le parti nel mercoledì fino all'ora di cena e il sabato o la domenica (la prima settimana il sabato, la seconda la domenica, la terza il sabato e così via) dalla mattina fino a dopo cena quando li riporterà presso la madre;
- durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro; - durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, la
[...] somma di € 150,00 mensili entro i primi cinque giorni di ogni mese da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'All. B al Protocollo in materia di famiglia di questo Tribunale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti il decreto nell'atto di matrimonio;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del presente decreto all'ufficiale dello stato civile del Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
11 Così deciso in Siena, 14/03/2025
Il Giudice Rel. La Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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