Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 479/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/12/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Busto Arsizio, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate nella sentenza e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva che ai sensi dell’art. 114 c.p.a. l’azione per l’ottemperanza si propone con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
In base alla disposizione richiamata è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice Ordinario per la cui ottemperanza ricorre (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6905), essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, comma 2, lettera b), cpa (sul punto, TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645). Tale prova, sempre ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., deve essere fornita unitamente al ricorso, costituendo condizione di ammissibilità del ricorso medesimo per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario.
Nel caso di specie l’attestazione del passaggio in giudicato non è stata prodotta con il deposito del ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso mancando il requisito di cui all’art. 112, primo comma, lett. c), c.p.a. (ex plurimis Tar Milano sez. III 12 luglio 2018 n. 1682; idem 9 luglio 2018 n. 1667).
Il Collegio ritiene di precisare che un eventuale rinvio – peraltro neppure richiesto dalla parte ricorrente – per consentire l’integrazione della documentazione che avrebbe dovuto essere depositata dalla stessa ricorrente unitamente con il ricorso, oltre ad incidere sulla durata del giudizio in violazione del dovere delle parti di cooperare alla sua ragionevole durata (Cons. Stato, Sez. IV, 1 luglio 2014, n. 3296), costituirebbe un ingiustificato aggravio dei ruoli del Tribunale e sottrarrebbe ad altri ricorrenti la possibilità di vedere trattato il ricorso da questi proposto (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III 13 dicembre 2028 n. 2792).
Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della pronuncia in rito le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.