Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del
18.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.19430/2024 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
MA RO nato a [...] il [...], in qualità di legale rappresentante della soc.coop.
Universal Word rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Addabbo.
. ricorrente
E
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 13.09.2024 l'epigrafato ricorrente ha agito in qualità di legale rappresentante della soc.coop. Universal Word, allegando di avere ricevuto la notifica dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-001631891 in data 25.07.2024, per omesso versamento, nei termini di legge, dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o delle trattenute e delle sanzioni, per un totale di €
5.530,55 a titolo di sanzione amministrativa. Egli ha eccepito l'omessa e/o irrituale notifica dell'avviso di accertamento dal momento che in data 20.02.2019 l'avviso di accertamento con PROT. n.
5100.08/02/2019.0068594 risulta consegnato a persona diversa del destinatario e risulta privo dell'invio di una raccomandata al soggetto destinatario, da lui ritenuta un adempimento essenziale
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che a suo parere tale difetto rende illegittimo il procedimento stesso;
inoltre rappresenta che la relazione di notificazione dell'atto non contiene alcun elemento atto ad individuare il soggetto che abbia effettivamente ricevuto la comunicazione, in quanto è stata solo spuntata la voce “portiere dello stabile”, ma nulla è stato indicato circa le sue generalità per cui vi è, pertanto, una incertezza assoluta circa la persona alla quale l'atto è stato consegnato, con conseguente nullità della notifica stessa;
ha inoltre eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa creditoria e ha concluso chiedendo “in via istruttoria sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza- ingiunzione n. OI-001631891, stante la fondatezza dei motivi di opposizione;
nel merito, annullare l'ordinanza- ingiunzione n. OI-001631891 essendo inesistente ed infondata la pretesa creditoria posta a base della stessa e, di conseguenza, annullare le sanzioni alla stessa collegate e/o ridurle al minimo edittale, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
È stata rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione, non ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 del dlgs 150/2011.
L'INPS ritualmente costituito, ha eccepito la inammissibilità e/o tardività del ricorso stante il decorso del termine di nn. 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
nel merito ha dedotto la corretta notifica dell'atto di accertamento, l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza e ha concluso chiedendo “in via principale, preliminare assorbente rigettare la domanda di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta come dedotto;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso giudiziario per tardività come dedotto e documentato;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell'Inps di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese”.
All'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza letta in udienza.
In via preliminare, l'opposizione risulta tardivamente proposta.
Ed invero, va dato atto che la presente controversia ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione conseguente alla sanzione amministrativa irrogata all'opponente per omesso versamento delle ritenute previdenziali.
È applicabile il rito lavoro per effetto della esplicita previsione dell'art. 6 del dlgs 150/2011.
La materia per cui è causa, essendo di natura previdenziale, rientra nell'ambito delle controversie di cui all'art. 442 c.p.c. involgendo questione inerente alla omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva. Difatti, viene in rilievo l'adempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro, una volta effettuata la presentazione degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale, formati esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n.
2 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214) di effettuare il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali. Detti modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale, hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145).
In ordine alla valorizzazione della natura della controversia, al fine di individuare il Giudice competente ratione materiae, va registrato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “vanno confermate le valutazioni già espresse da Cassazione civile sez. un. 30 marzo 2000 n. 63 cit., nella parte in cui ha ritenuto non rientrare tra le controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative nella materia del lavoro (salvi i casi di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 35 secondo il criterio meramente formale del rito, del cui superamento si è detto): "E', invero, palese, nell'esposto ordine di idee, che, nel caso in esame, viene in rilievo un collegamento col rapporto di lavoro, non di questa natura (diretto: ndr) ma meramente occasionale, poiché, rispetto all'accertamento negativo della legittimità della pretesa punitiva dell'amministrazione pubblica, il rilevante presupposto, diretto e necessario, si esaurisce tutto nella titolarità della funzione di vigilanza e di repressione affidata all'amministrazione pubblica, mentre è indifferente il settore dell'ordinamento nei cui confronti il comportamento integrativo della violazione produce il suo vulnus: rileva, cioè, come tratto unificante degli atti di esercizio di siffatta funzione - in qualsiasi settore e, quindi, come elemento di identificazione di una materia autonoma - la reazione all'illecito, che, in quanto tale, si propone con uguale strumentalità al ripristino dell'ordine violato ed alla connessa tutela dell'interesse generale all'effettività della regola dettata dalla norma giuridica della cui osservanza, di volta in volta, si tratta" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/04/2018
n.8979).
Il recente intervento delle Sezioni Unite che nella sentenza del 29 gennaio 2021, n. 2145 hanno confermato tale arresto, elaborando il seguente principio "Nel regime introdotto dal D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 6, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, in si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”.
Alla controversia in esame, riguardante dunque obblighi di natura previdenziali inevasi che hanno generato, dopo la depenalizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016,
l'irrogazione di sanzioni amministrative conseguenti alla loro omissione, non si applica dunque la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come prevede l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 in riferimento ai giudizi disciplinati dagli artt. 409 e 442 c.p.c.
3 Nel caso in esame, rispetto alla data di notifica dell'OIA (25.07.2024) il deposito del ricorso - siccome avvenuto in data 13.09.2024 - è tardivo in quanto successivo al termine di 30 gg previsto dall'art. 6, comma 6 del d.lgs. 150/2011, per proporre l'opposizione giudiziale.
Tale riscontro assorbe ogni altra questione prospettata dalle parti e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in opposizione, ai sensi dell'art.6, comma 10, lettera a) del d.lgs.
150/2011.
Le spese, in ragione della soluzione preliminare del giudizio, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione in quanto tardivo;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 18.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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